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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8712/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Chianese, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Caivano, alla via Calore n. 4
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carciullo, presso il cui studio Controparte_1 elett.mente domicilia in Afragola, alla via Papa Giovanni XXIII n. 39
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.10.2024, parte ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente, dalla quale nasceva la figlia (nata il [...]), Per_1 chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 3.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra le parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data
3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni sottoscritte dalle parti relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi al suo interesse, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni di cui alla nota depositata in data 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8712/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio nato fuori dal matrimonio”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Chianese, presso il cui studio Parte_1 elett.mente domicilia in Caivano, alla via Calore n. 4
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carciullo, presso il cui studio Controparte_1 elett.mente domicilia in Afragola, alla via Papa Giovanni XXIII n. 39
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.10.2024, parte ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente, dalla quale nasceva la figlia (nata il [...]), Per_1 chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale chiedeva regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 3.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra le parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data
3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni sottoscritte dalle parti relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi al suo interesse, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone in conformità alle condizioni di cui alla nota depositata in data 3.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro