Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II civile e crisi d'impresa
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott.ssa Vincenza Agnese giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. 761-1/2024 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
TA GROUP S.P.A. (c.f. 10153750962) con sede legale in GA;
letto il ricorso depositato in data 7.06.24, con il quale AX S.R.L. e NV AT RL hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
letta la memoria difensiva della societa debitrice;
esaminata la documentazione prodotta da entrambe le parti;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro de gli interessi principali dell'impresa (COMI) e situato in Italia e che, in particolare, pur essendo la sede legale attuale della societa in GA , tuttavia, il trasferimento dalla precedente sede, sita in Milano, e avvenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso, precisamente in data 15.11 .2023 (cfr. visura camerale) e pertanto, ai sensi dell'art. 28 CCII, non rileva ai fini della competenza;
• e stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendosi il debitore costituitosi;
• sussiste la legittimazione attiva dei richiedenti, risultando il credito da titoli giudiziali esecutivi
(decreto ingiuntivo n. 3052/2024 e decreto ingiuntivo n. 5146/2024 ottenuti rispettivamente da AX S.R.L. e NV AT RL ed emessi, il primo, in data 29/02/2024 e, il secondo, in data
11/04/2024 dal Tribunale di Milano) e in ogni caso non contestato dalla resistente;
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e 2022 , acquisiti dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
• la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come risulta dall'ammontare complessivo del credito vantato dai ricorrenti, pari ad euro 110.744,36, nonche dal valore del debito fiscale scaduto di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria.
La resistente nella propria memoria difensiva ha dedotto che “ e stata chiesta ed ottenuta istanza di rateazione dei debiti tributari”.
Ebbene, con riferimento al debito erariale, dall'ultima informativa erariale acquisita in data
27.11.24 risulta che lo stesso e pari alla somma di euro 232.168,71, di cui euro 223.315 integralmente rateizzato e il residuo di euro 8.853,71 non rateizzato.
Invero dalla documentazione versata in atti emerge che sono state presentate ed accolte tre istanze di rateizzazione, la n. 865214 dell'11.12.23, la n. 865217dell'11.12.23 e, infine, la n.
241384 del 2.9.24. Con riferimento a tali istanze, la resistente non ha documentato il pagamento di tutte le rate sinora scadute. Anzi, e emerso, in contraddittorio con le ricorrenti, che TA
GROUP SPA ha finora pagato, con riferimento alla prima istanza (n. 865214) soltanto la terza rata, con riferimento alla seconda istanza (n. 865217), soltanto la prima, la seconda e la terza rata e, che, infine, con riferimento alla terza istanza (n. 241384) soltanto la terza rata.
E' innegabile che con riferimento sia alla prima sia alla seconda istanza di rateizzazione si e avverata la decadenza automatica dal beneficio, in quanto dalla lettura delle relative scadenze di pagamento, la resistente ha ommesso di pagare otto rate, anche non consecutive.
Alla luce delle suddette considerazioni, certamente dall'informativa di AE risulta quale debito scaduto e non rateizzato la somma di euro 8.853,71. Ma si puo ragionevolmente affermare, sulla base della documentazione in atti, che il debito fiscale scaduto sia maggiore e, precisamente, che lo stesso ammonta ad euro 212.667,12, somma così ottenuta decurtando dall'importo di euro
223.315,00 l'importo di euro 10.674,88 oggetto della terza istanza di rateizzazione;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 121 CCII, così come risulta:
− dal mancato pagamento del credito dei ricorrenti, sebbene giudizialmente accertati e non contestati, oltre che dall'inutilita dell'atto di precetto notificato alla societa debitrice unitamente al decreto ingiuntivo;
− dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
− dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonche gli ulteriori creditori;
2 − dal mancato deposito del bilancio dell'ultimo esercizi0 (v. visura camerale); circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia piu mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
Parte resistente nella propria memoria difensiva ha innanzitutto eccepito l'inammissibilita del ricorso deducendo che “il creditore non ha in alcun modo fornito elementi di prova che conducano a ritenere la situazione, anche solo potenziale, di incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni, non avendo esperito alcun tentativo espropriativo, con esito negativo, né avendo dedotto e/o prodotto elementi
a sostegno della propria tesi” e ha altresì contestato lo stato d'insolvenza, rilevando che “Dalla situazione patrimoniale di cui al precedente paragrafo, si evince che la società ha un patrimonio netto positivo di Euro
1.040.660, con crediti per Euro 1.167.799. Ciò a significare, ai fini per cui è istanza, che il credito vantato da parte istante può essere ragionevolmente onorato da parte della società”.
Sul punto si osserva che lo stato di insolvenza ha una valenza oggettiva e si manifesta, come detto, nell'attuale incapacita economica-patrimoniale della societa a far fronte ai propri debiti, vale a dire in una situazione di illiquidita .
Ebbene, non solo come noto ai fini dell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale non e necessario il previo esperimento di un tentativo espropriativo, ma il mancato pagamento da parte della stessa TA GROUP SPA sia del debito oggetto del presente ricorso pur non contestato sia della parte di debito erariale non rateizzata sia delle rate previste rispetto al debito rateizzato, confermano che la resistente non ha mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di TA GROUP S.P.A. (c.f.
10153750962) con sede legale in Bergamo;
2. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
3. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
4. NOMINA Curatore dott./avv. ALESSANDRO ANGELO SOLIDORO professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia gia provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
3 6. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 07/05/2025 alle ore 12:40 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che puo chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203
CCII e che puo intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. AVVISA i creditori e i terzi che la modalita di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potra essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea ne presso la cancelleria, ne presso lo studio del curatore, ne l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. AUTORIZZA il curatore, con le modalita di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
10. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i piu opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che
4 sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, cio non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attivita d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore e autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non e possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 12/12/2024
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
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