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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11470/2024 R.G.N.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
ABRILE GIANNI);
e
, nata a [...] il [...] (Avv. LAURICELLA CP_1
GABRIELE ); con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto
Divorzio - Cessazione degli effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale udienza del 20/05/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 28/09/2024 ha chiesto Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con alle CP_1
condizioni meglio in atti indicate.
Con memoria di costituzione depositata in data 16/04/2025 si è costituita CP_1
la quale, pure insistendo nella pronuncia sullo status, ha contestato le ulteriori
[...]
domande di parte attrice formulando, in via riconvenzionale, le proprie richieste.
All'udienza - celebratasi in data 20/05/2025 - il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- affidamento condiviso della minore con dimora prevalente presso la madre;
- conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
- obbligo di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento di € 120,00 mensili per la figlia minore ed € 50,00, mensili per la Per_1 figlia maggiorenne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
- regime di frequentazione libero in ragione dell'età della figlia minore;
- assegno unico integralmente in favore di (cfr. verbale udienza del CP_1
20/05/2025).
Successivamente, con note di trattazione scritta per l'udienza del 15/09/2025 le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio dichiarando entrambe di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025).
Ricorrono dunque le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 27/04/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno espressamente accettato le condizioni di cui alla proposta conciliativa sopra richiamata.
In particolare, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
- affidamento condiviso della minore con dimora prevalente presso la Persona_3 madre;
- assegnazione della casa familiare sita in AL (Pa) sita in AL (Pa), via Pietro Novelli n. 348, alla Sig.ra di proprietà di in favore di CP_1 Parte_1 CP_1 sino a quando entrambe le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
[...]
- obbligo di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento di € 120,00 mensili per la figlia minore ed € 50,00, mensili per la Per_1 figlia maggiorenne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
- regime di frequentazione libero in ragione dell'età della figlia minore;
- assegno unico integralmente in favore di CP_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio concordatario contratto in AL (PA), in data 22/09/2001, da , nato Parte_1
a PALERMO (PA) il 13/02/1972, e da , nata a [...] CP_1
il 16/10/1975, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 196, parte
II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11470/2024 R.G.N.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
ABRILE GIANNI);
e
, nata a [...] il [...] (Avv. LAURICELLA CP_1
GABRIELE ); con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto
Divorzio - Cessazione degli effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: vedi verbale udienza del 20/05/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 28/09/2024 ha chiesto Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con alle CP_1
condizioni meglio in atti indicate.
Con memoria di costituzione depositata in data 16/04/2025 si è costituita CP_1
la quale, pure insistendo nella pronuncia sullo status, ha contestato le ulteriori
[...]
domande di parte attrice formulando, in via riconvenzionale, le proprie richieste.
All'udienza - celebratasi in data 20/05/2025 - il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- affidamento condiviso della minore con dimora prevalente presso la madre;
- conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore di CP_1
- obbligo di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento di € 120,00 mensili per la figlia minore ed € 50,00, mensili per la Per_1 figlia maggiorenne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
- regime di frequentazione libero in ragione dell'età della figlia minore;
- assegno unico integralmente in favore di (cfr. verbale udienza del CP_1
20/05/2025).
Successivamente, con note di trattazione scritta per l'udienza del 15/09/2025 le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio dichiarando entrambe di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/09/2025).
Ricorrono dunque le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 27/04/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno espressamente accettato le condizioni di cui alla proposta conciliativa sopra richiamata.
In particolare, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
- affidamento condiviso della minore con dimora prevalente presso la Persona_3 madre;
- assegnazione della casa familiare sita in AL (Pa) sita in AL (Pa), via Pietro Novelli n. 348, alla Sig.ra di proprietà di in favore di CP_1 Parte_1 CP_1 sino a quando entrambe le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
[...]
- obbligo di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento di € 120,00 mensili per la figlia minore ed € 50,00, mensili per la Per_1 figlia maggiorenne , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
- regime di frequentazione libero in ragione dell'età della figlia minore;
- assegno unico integralmente in favore di CP_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio concordatario contratto in AL (PA), in data 22/09/2001, da , nato Parte_1
a PALERMO (PA) il 13/02/1972, e da , nata a [...] CP_1
il 16/10/1975, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 196, parte
II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.