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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 895 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Arcoleo, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Libertà n. 103, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], P_ C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Elisa Bracciforte e Livio Fiorani in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, in piazza Liborio
Arrigo n. 14, presso lo studio del primo dei predetti difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2024 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2020, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 2.9.1993 a Bisacquino matrimonio concordatario con – trascritto P_ nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 14, parte II, serie A dell'anno 1993 – e che dalla loro unione erano nati tre figli ( , l'11.10.1996, Persona_1
, l'8.7.2003, e , il 28.8.2004), chiedeva al Tribunale di pronunciare la Per_2 Persona_3 separazione personale con addebito a carico della moglie, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori in suo favore e, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentando il diritto di visita della madre e prevedendo l'obbligo a carico della medesima di versargli € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di non disporre alcun contributo al mantenimento in favore del coniuge, economicamente indipendente.
A fondamento del ricorso deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile ai comportamenti della resistente, la quale a far data dal 2014 aveva iniziato ad impiegare le proprie giornate scambiando messaggi sui social network, coltivando una forte amicizia con la madre di una compagna della FI minore ed uscendo spesso di casa intrattenendosi fino a tarda notte;
secondo la prospettazione del ricorrente, simili condotte
– oltre a tradursi nell'infedeltà coniugale – avevano determinato l'assenza costante di
[...] nella vita dei figli e del marito, nonché nella gestione del ménage familiare. P_
Affermava che, nonostante i vani tentativi posti in essere per salvare il rapporto coniugale
– che lo avevano portato anche a prospettare alla resistente la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare –, quest'ultima perseverava nelle proprie condotte, distaccandosi totalmente dalla vita familiare e arrivando perfino a non preparare i pasti per i figli e a rivendicare le somme impiegate per l'acquisto di generi alimentari e beni impiegati per l'igiene della casa.
Allegava che, proprio a causa del disinteresse materno, nel 2018 aveva chiesto (e ottenuto) il trasferimento dalla Presidenza della Regione Siciliana, ove prestava servizio, all'Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio decentrato di Castronovo di Sicilia, e, in seguito all'accentuarsi dei contrasti familiari, per garantire maggiore serenità ai figli e di comune accordo con questi ultimi, trascorreva insieme ai medesimi le intere giornate presso un'immobile messogli a disposizione dalla sorella, sito nel centro di Castronovo di
Sicilia, da quale era più semplice organizzare le giornate dei minori – ormai definitivamente allontanatisi dalla figura materna –, facendo rientro soltanto la sera presso la casa coniugale, dove pernottavano.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 30.12.2020 si associava P_ alla domanda di separazione personale, contestando per il resto le deduzioni avversarie;
domandava, a sua volta, l'addebito della separazione a carico del marito, nonché
l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_2 Persona_3 prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo, a carico del medesimo, di versarle € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie, avendo la FI , GI, raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica grazie ad un impego trovato in Portogallo dove si era trasferita.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo o condiviso con collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in favore di entrambi i coniugi, essendo l'immobile comodamente frazionabile.
Secondo la tesi della resistente, il rapporto coniugale era sempre stato connotato da frequenti litigi, dovuti per lo più all'atteggiamento prevaricatore ed irrispettoso tenuto nei suoi confronti dal marito – che non le dava le adeguate attenzioni degradandola a collaboratrice domestica, anche in presenza di amici e familiari – avendo, per tali ragioni, cercato conforto nelle quotidiane attività di madre oltre che in alcune amiche e confidenti. individuava, dunque, la causa principale della progressiva erosione del P_ rapporto coniugale nei comportamenti sospettosi, oppresivi ed ansiogeni del marito che, animato da una forte gelosia, esercitava un controllo costante sulla sua vita (verificando i suoi ultimi accessi su whatsapp, accusandola di prostituirsi su facebook e di cambiare foto profilo solo per attirare uomini, arrivando prestino a distruggerle due telefoni cellulari, imponendole di non frequentare più l'amica , di rimuovere tutte le amicizie Parte_2 maschili dai social network e di cancellare tutte le fotografie, nessuna delle quali, contrariamente alle affermazioni del marito, poteva avere alcun impatto negativo sui figli).
Negava, per altro verso, di essersi sottratta al ruolo di moglie e madre, deducendo di essersi sempre occupata delle esigenze dei figli, avendo anche cercato un supporto psicologico presso il Consultorio di RA ID per recuperare il rapporto coniugale, cui il marito – che con le sue condotte aveva cagionato una incisiva frattura nel rapporto madre-figli, configurabile come vera e propria alienazione genitoriale – non aveva voluto fare ricorso.
Con ordinanza dell'8.4.2021, il Presidente f.f. del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, sentiti i figli minori all'udienza del 3.3.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre al quale assegnava la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa l'obbligo di versare a un Parte_1 assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di cui € 175,00 per ciascun minore ed € 150,00 per la FI GI), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria integrativa depositata il 16.16.2021 la resistente modificava le domande originariamente formulate chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e, solo in via subordinata, il collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori e, nel caso di collocamento presso il padre, di disporre un adeguato diritto di visita della madre, nonché di determinare il contributo al mantenimento posto eventualmente a suo carico in € 300,00.
Con ordinanza del 26.1.2023, resa nell'ambito del subprocedimento n. 895-1/2010, in accoglimento del ricorso promosso da il Giudice relatore, a parziale P_ modifica dell'ordinanza presidenziale, preso atto della raggiunta indipendenza economica della FI GI (confermato dallo stesso , il quale si associava Parte_1 alla richiesta di modifica formulata dalla moglie), disponeva la revoca dell'assegno mensile di € 150,00 posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento P_ della FI . Persona_4
All'udienza del 16.9.2024, la causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e ascolto dei figli minori, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
****************
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi nonché su quelle di addebito reciprocamente proposte dalle parti
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, non sussistono invece, ad avviso del Tribunale i presupposti per il loro accoglimento.
Il ricorrente, invero, ha dedotto l'esclusiva responsabilità della moglie nella causazione della crisi coniugale, affermando che con i suoi comportamenti era venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio, non occupandosi dei figli e del marito, nei confronti del quale aveva altresì assunto ripetute condotte fedifraghe.
La resistente, da parte sua, ha contestato in modo fermo e puntuale la ricostruzione avversaria, riconducendo la fine dell'affectio maritalis al marito, i cui comportamenti irriguardosi, umilianti e offensivi, unitamente alla progressiva opera di demolizione della figura materna, avevano progressivamente annientato la sua autostima, compromettendo irrimediabilmente la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ora, la fondatezza della domanda di addebito presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ed ancora, con specifico riguardo al caso sub iudice, deve osservarsi che: “ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che venga accertato il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” ( cfr. Cass. n. 15196/2023).
Facendo corretta applicazione dei principi sull'onere probatorio in materia, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» ( cfr., ex multis, Cass. n. 15811/2017, Cass. n. 16169/2023).
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, non vi sono elementi che consentono di addebitare la separazione all'uno o altro coniuge, dovendosi ricondurre la fine del rapporto coniugale ai comportamenti reciprocamente posti in essere dalle parti, nessuno dei quali – sulla base dei dati acquisiti – assume efficacia causale determinante rispetto al fallimento del matrimonio, ponendosi essi piuttosto in relazione di causa ed effetto tra loro nell'ambito di un circuito nel quale non è possibile individuare un'unica condotta dotata di univoca e adeguata efficienza causale.
Infatti, le risultanze istruttorie restituiscono un contesto familiare connotato da estrema conflittualità tra i coniugi, che ha determinato la progressiva erosione del rapporto coniugale, non potendosi ritenere dirimenti in relazione alla fine del rapporto né i soli comportamenti del marito né quelli della moglie.
A fronte delle contestazioni della controparte, non ha fornito elementi Parte_1 concreti per dimostrare che le condotte fedifraghe della moglie – rimaste del tutto indimostrate, non potendosi le stesse ricavare, in assenza di altri elementi, dalle conversazioni e dalle immagini fotografiche attinte dai social (cfr. allegati alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 del ricorrente), prive di qualsivoglia significato equivoco e/o provocante, che faccia anche soltanto supporre una relazione extraconiugale –. Per altro verso, la fine del matrimonio non può attribuirsi al dedotto disinteresse di
[...] ai bisogni della famiglia che, per quanto sia stato confermato delle dichiarazioni P_ rese dai figli in sede di ascolto, è del tutto sconfessato dalle risultanze delle prove testimoniali e di certo non può ricavarsi dalle immagini fotografiche prodotte dal ricorrente (all. n. 1 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc), che sono prive di riferimenti spazio-temporali e non dimostrano alcunché.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, se può dubitarsi della attendibilità delle dichiarazioni rese dai figli della coppia all'udienza presidenziale del 5.3.2021 e all'udienza del 12.12.2022
– il cui inevitabile coinvolgimento nella crisi familiare è idoneo di certo ad inficiarne la credibilità, tenuto conto peraltro che hanno reso affermazioni quasi del tutto coincidenti tra loro e con la versione dei fatti prospettata dal ricorrente nei propri atti difensivi –, a differenti conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.
Quanto al primo profilo, è utile osservare come non sia del tutto verosimile che tre ragazzi di diverse età, due di sesso femminile e uno maschile, abbiano identiche reazioni alle condotte della madre, rispetto alle quali riferiscono identici particolari, di fatto non confermati da altri elementi ad eccezione delle allegazioni contenute negli atti difensivi del ricorrente.
Invero, sia che hanno in sostanza descritto una madre Persona_3 Controparte_2 assente dal 2014, ossia da quando ha conosciuto l'amica , che si espone in modo Parte_2 inopportuno sui social e che ha perso la possibilità di recuperare il rapporto con loro in quanto responsabile di comportamenti “sbagliati”, che “danno fastidio” ai due ragazzi
(cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 5.3.2021).
Del pari, e , escussi quali testimoni, hanno confermato i capitoli di prova di Per_1 Per_2 cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte ricorrente, dipingendo P_ come una madre intenta ad uscire – dapprima nel pomeriggio e poi anche nelle ore notturne –, che si disinteressa dei bisogni della famiglia, senza curarsi delle richieste rivolte dal coniuge e dai figli al fine di ridurre il tempo trascorso sui social network e, comunque, lontano dagli affetti familiari (cfr. verbale di udienza del 12.12.2022).
Per altro verso, il medesimo , ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli Per_2 contenuti nella memoria ex art 183, co. 6, n. 2 cpc della resistente: “vero è che la ha P_ sempre cercato i figli, cucinando, invitandoli ad uscire, a mangiare insieme per le feste, a ritirare la macchina nuova, a festeggiare i compleanni e che questi si sono rifiutati senza fornire alcuna spiegazione” (cap. 24) “vero è che in occasione del 16 e 17 compleanno della FI la Per_3 ha portato una torta ma i figli si sono rifiutati di mangiarla” (cap. 26). Il secondo dei P_ figli delle odierne parti, dunque, ha quanto meno riconosciuto che la madre ha svolto adeguatamente il proprio ruolo di genitore, almeno fino alla crisi coniugale. Il distacco di per i bisogni dei figli, d'altra parte, è stato sconfessato da P_ [...]
, sorella del ricorrente, la quale ha precisato di avere buoni rapporti sia Controparte_3 col fratello che con la cognata, affermando che i figli della resistente “più che altro lamentavano un utilizzo smodato dei social da parte della signora;
inoltre erano infastiditi dal particolare avvicinamento avvenuto tra la e una sua amica”. Pt_3
Quanto al resto, ha affermato che i nipoti “non mi hanno mai direttamente manifestato il mancato accudimento da parte della madre, mi è capitato tuttavia di sentirli parlare tra loro lamentando che la madre passasse molto tempo con l'amica ma non ho mai sentito dire Parte_2 che non si occupasse di loro o della casa per questo; […] (cfr. verbale di udienza del 12.12.2022).
In risposta ai capitoli contenuti nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte resistente, la medesima testimone ha dichiarato “il lunedì mattina a volte facevamo la strada insieme e mi capitava di sentire che chiamava al telefono i figli per dare loro direttive sulla colazione o su altre cose” (cap. 11); ha poi confermato che si è sempre occupata dei figli e della P_ famiglia, “almeno prima di questa evoluzione degli ultimi anni” (cap. 12), dichiarazione quest'ultima insuscettibile di fondare una pronuncia di addebito, ben potendo l'eventuale minore accudimento dei familiari essere correlato al clima di tensione familiare, senza che sia emersa alcuna condotta fedifraga o inopportuna della resistente.
Il contesto conflittuale che connotava la vita familiare si evince del resto dai file audio prodotti dalla resistente che, pur se inidonei a sorreggere la pronuncia di addebito a carico del marito – anche perché sforniti di qualsivoglia riferimento temporale – danno conto dei toni aggressivi e minacciosi utilizzati dal marito nei confronti della moglie, insuscettibili di assumere, nel quadro degli elementi acquisiti, efficienza causale rispetto alla crisi coniugale.
In forza delle argomentazioni che precedono, deve affermarsi che nessuna delle parti ha dimostrato il nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali (da parte dell'altra) e l'intollerabilità della convivenza, né tanto meno le risultanze processuali consentono di operare una valutazione, in termini di prevalenza, delle condotte tenute dall'uno o dall'altro coniuge nel determinare la fine dell'unione matrimoniale.
Sulla domanda di affidamento e collocazione dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita
Nessuna statuizione va adottata a tale riguardo, atteso che i figli e Per_2 Persona_3 hanno raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Sul punto va richiamato l'art. 337 sexies cc, ai sensi del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. n.
24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole
(Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie.
Con specifico riguardo al caso sub iudice, dalle risultanze istruttorie è emerso che i figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, vivono Per_2 Persona_3 col padre presso la casa familiare, presso cui hanno sempre pernottato, anche nel periodo in cui il padre – per una migliore gestione della quotidianità durante la pandemia – utilizzava un'immobile messogli a disposizione dalla sorella, nel centro del paese.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale sita a Castronovo di Sicilia, c. da Gurgazzi snc, al ricorrente, che vi abita insieme ai figli (Cass., n. 18440/2013: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”). .
Quanto alla richiesta della resistente di assegnazione della casa ad entrambi i genitori, deve richiamarsi il principio di diritto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui
l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cass., n. 22266/2020).
Nel caso di specie, ha dedotto che “l'estensione dell'immobile risulta tale da P_ consentirne una comoda suddivisione e, segnatamente, al coniuge non collocatario, di utilizzare un piano dello stesso quale abitazione”.
Tale allegazione non è supportata da alcun elemento, non potendosi la divisibilità dell'immobile, idonea a consentire la creazione di due unità immobiliari indipendenti, ricavare dalla planimetria prodotta da a corredo della memoria integrativa, P_ in assenza di ulteriore documentazione volta a dimostrare la concreta percorribilità della soluzione prospettata anche dal punto di vista amministrativo ed edilizio.
Ad ogni modo, siffatta assegnazione parziale non sarebbe adeguata alle peculiarità del caso di specie, connotato da un clima fortemente conflittuale tra le parti e da un notevole distacco tra la madre e i figli, che precludono l'assegnazione “parziale” dell'immobile (cfr.
Trib. Napoli Nord, sez. I, n. 3799/2023), senza considerare che tale soluzione si porrebbe in contrasto con l'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autonomi a mantenere le consuetudini di vita (Cass., n. 24106/2023).
La domanda della resistente va, pertanto, disattesa.
Sul mantenimento dei figli
A tale riguardo, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Nelle more del presente giudizio, come già detto, nato, l'8.7.2003, e Per_2 Per_3
nata il [...], sono divenuti maggiorenni.
[...]
Sul punto deve richiamarsi l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La Giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio GI, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente GI;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i figli e pur Per_2 Persona_3 essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo entrambi impegnati in un percorso di studi universitario – circostanza non contestata –, considerata la loro età e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di – Parte_1
–, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma P_ complessiva di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di
Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande e la natura del presente giudizio depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche in relazione al subprocedimento n. 895-1/2020, nel quale il resistente ha, da ultimo, aderito alla domanda svolta dalla controparte.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Castronovo di Sicilia, c.da Gurgazzi snc, al ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e P_ Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al Per_2 Persona_3
50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche in relazione al subprocedimento n. 895-1/2020 R.G.);
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 895 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Arcoleo, in forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Libertà n. 103, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il [...], P_ C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Elisa Bracciforte e Livio Fiorani in forza di procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, in piazza Liborio
Arrigo n. 14, presso lo studio del primo dei predetti difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2024 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2020, , premettendo di avere Parte_1 contratto il 2.9.1993 a Bisacquino matrimonio concordatario con – trascritto P_ nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 14, parte II, serie A dell'anno 1993 – e che dalla loro unione erano nati tre figli ( , l'11.10.1996, Persona_1
, l'8.7.2003, e , il 28.8.2004), chiedeva al Tribunale di pronunciare la Per_2 Persona_3 separazione personale con addebito a carico della moglie, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori in suo favore e, in subordine, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentando il diritto di visita della madre e prevedendo l'obbligo a carico della medesima di versargli € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di non disporre alcun contributo al mantenimento in favore del coniuge, economicamente indipendente.
A fondamento del ricorso deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile ai comportamenti della resistente, la quale a far data dal 2014 aveva iniziato ad impiegare le proprie giornate scambiando messaggi sui social network, coltivando una forte amicizia con la madre di una compagna della FI minore ed uscendo spesso di casa intrattenendosi fino a tarda notte;
secondo la prospettazione del ricorrente, simili condotte
– oltre a tradursi nell'infedeltà coniugale – avevano determinato l'assenza costante di
[...] nella vita dei figli e del marito, nonché nella gestione del ménage familiare. P_
Affermava che, nonostante i vani tentativi posti in essere per salvare il rapporto coniugale
– che lo avevano portato anche a prospettare alla resistente la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare –, quest'ultima perseverava nelle proprie condotte, distaccandosi totalmente dalla vita familiare e arrivando perfino a non preparare i pasti per i figli e a rivendicare le somme impiegate per l'acquisto di generi alimentari e beni impiegati per l'igiene della casa.
Allegava che, proprio a causa del disinteresse materno, nel 2018 aveva chiesto (e ottenuto) il trasferimento dalla Presidenza della Regione Siciliana, ove prestava servizio, all'Assessorato Territorio e Ambiente - Ufficio decentrato di Castronovo di Sicilia, e, in seguito all'accentuarsi dei contrasti familiari, per garantire maggiore serenità ai figli e di comune accordo con questi ultimi, trascorreva insieme ai medesimi le intere giornate presso un'immobile messogli a disposizione dalla sorella, sito nel centro di Castronovo di
Sicilia, da quale era più semplice organizzare le giornate dei minori – ormai definitivamente allontanatisi dalla figura materna –, facendo rientro soltanto la sera presso la casa coniugale, dove pernottavano.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 30.12.2020 si associava P_ alla domanda di separazione personale, contestando per il resto le deduzioni avversarie;
domandava, a sua volta, l'addebito della separazione a carico del marito, nonché
l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Per_2 Persona_3 prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo, a carico del medesimo, di versarle € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie, avendo la FI , GI, raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica grazie ad un impego trovato in Portogallo dove si era trasferita.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo o condiviso con collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in favore di entrambi i coniugi, essendo l'immobile comodamente frazionabile.
Secondo la tesi della resistente, il rapporto coniugale era sempre stato connotato da frequenti litigi, dovuti per lo più all'atteggiamento prevaricatore ed irrispettoso tenuto nei suoi confronti dal marito – che non le dava le adeguate attenzioni degradandola a collaboratrice domestica, anche in presenza di amici e familiari – avendo, per tali ragioni, cercato conforto nelle quotidiane attività di madre oltre che in alcune amiche e confidenti. individuava, dunque, la causa principale della progressiva erosione del P_ rapporto coniugale nei comportamenti sospettosi, oppresivi ed ansiogeni del marito che, animato da una forte gelosia, esercitava un controllo costante sulla sua vita (verificando i suoi ultimi accessi su whatsapp, accusandola di prostituirsi su facebook e di cambiare foto profilo solo per attirare uomini, arrivando prestino a distruggerle due telefoni cellulari, imponendole di non frequentare più l'amica , di rimuovere tutte le amicizie Parte_2 maschili dai social network e di cancellare tutte le fotografie, nessuna delle quali, contrariamente alle affermazioni del marito, poteva avere alcun impatto negativo sui figli).
Negava, per altro verso, di essersi sottratta al ruolo di moglie e madre, deducendo di essersi sempre occupata delle esigenze dei figli, avendo anche cercato un supporto psicologico presso il Consultorio di RA ID per recuperare il rapporto coniugale, cui il marito – che con le sue condotte aveva cagionato una incisiva frattura nel rapporto madre-figli, configurabile come vera e propria alienazione genitoriale – non aveva voluto fare ricorso.
Con ordinanza dell'8.4.2021, il Presidente f.f. del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, sentiti i figli minori all'udienza del 3.3.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre al quale assegnava la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a carico della stessa l'obbligo di versare a un Parte_1 assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di cui € 175,00 per ciascun minore ed € 150,00 per la FI GI), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella memoria integrativa depositata il 16.16.2021 la resistente modificava le domande originariamente formulate chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli e, solo in via subordinata, il collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori e, nel caso di collocamento presso il padre, di disporre un adeguato diritto di visita della madre, nonché di determinare il contributo al mantenimento posto eventualmente a suo carico in € 300,00.
Con ordinanza del 26.1.2023, resa nell'ambito del subprocedimento n. 895-1/2010, in accoglimento del ricorso promosso da il Giudice relatore, a parziale P_ modifica dell'ordinanza presidenziale, preso atto della raggiunta indipendenza economica della FI GI (confermato dallo stesso , il quale si associava Parte_1 alla richiesta di modifica formulata dalla moglie), disponeva la revoca dell'assegno mensile di € 150,00 posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento P_ della FI . Persona_4
All'udienza del 16.9.2024, la causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e ascolto dei figli minori, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
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Sulla domanda di separazione personale dei coniugi nonché su quelle di addebito reciprocamente proposte dalle parti
Le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ricorrendo dunque le condizioni per la pronuncia di separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, non sussistono invece, ad avviso del Tribunale i presupposti per il loro accoglimento.
Il ricorrente, invero, ha dedotto l'esclusiva responsabilità della moglie nella causazione della crisi coniugale, affermando che con i suoi comportamenti era venuta meno ai doveri nascenti dal matrimonio, non occupandosi dei figli e del marito, nei confronti del quale aveva altresì assunto ripetute condotte fedifraghe.
La resistente, da parte sua, ha contestato in modo fermo e puntuale la ricostruzione avversaria, riconducendo la fine dell'affectio maritalis al marito, i cui comportamenti irriguardosi, umilianti e offensivi, unitamente alla progressiva opera di demolizione della figura materna, avevano progressivamente annientato la sua autostima, compromettendo irrimediabilmente la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ora, la fondatezza della domanda di addebito presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi i quali, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, dunque, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ed ancora, con specifico riguardo al caso sub iudice, deve osservarsi che: “ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che venga accertato il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” ( cfr. Cass. n. 15196/2023).
Facendo corretta applicazione dei principi sull'onere probatorio in materia, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» ( cfr., ex multis, Cass. n. 15811/2017, Cass. n. 16169/2023).
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, non vi sono elementi che consentono di addebitare la separazione all'uno o altro coniuge, dovendosi ricondurre la fine del rapporto coniugale ai comportamenti reciprocamente posti in essere dalle parti, nessuno dei quali – sulla base dei dati acquisiti – assume efficacia causale determinante rispetto al fallimento del matrimonio, ponendosi essi piuttosto in relazione di causa ed effetto tra loro nell'ambito di un circuito nel quale non è possibile individuare un'unica condotta dotata di univoca e adeguata efficienza causale.
Infatti, le risultanze istruttorie restituiscono un contesto familiare connotato da estrema conflittualità tra i coniugi, che ha determinato la progressiva erosione del rapporto coniugale, non potendosi ritenere dirimenti in relazione alla fine del rapporto né i soli comportamenti del marito né quelli della moglie.
A fronte delle contestazioni della controparte, non ha fornito elementi Parte_1 concreti per dimostrare che le condotte fedifraghe della moglie – rimaste del tutto indimostrate, non potendosi le stesse ricavare, in assenza di altri elementi, dalle conversazioni e dalle immagini fotografiche attinte dai social (cfr. allegati alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 del ricorrente), prive di qualsivoglia significato equivoco e/o provocante, che faccia anche soltanto supporre una relazione extraconiugale –. Per altro verso, la fine del matrimonio non può attribuirsi al dedotto disinteresse di
[...] ai bisogni della famiglia che, per quanto sia stato confermato delle dichiarazioni P_ rese dai figli in sede di ascolto, è del tutto sconfessato dalle risultanze delle prove testimoniali e di certo non può ricavarsi dalle immagini fotografiche prodotte dal ricorrente (all. n. 1 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc), che sono prive di riferimenti spazio-temporali e non dimostrano alcunché.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, se può dubitarsi della attendibilità delle dichiarazioni rese dai figli della coppia all'udienza presidenziale del 5.3.2021 e all'udienza del 12.12.2022
– il cui inevitabile coinvolgimento nella crisi familiare è idoneo di certo ad inficiarne la credibilità, tenuto conto peraltro che hanno reso affermazioni quasi del tutto coincidenti tra loro e con la versione dei fatti prospettata dal ricorrente nei propri atti difensivi –, a differenti conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.
Quanto al primo profilo, è utile osservare come non sia del tutto verosimile che tre ragazzi di diverse età, due di sesso femminile e uno maschile, abbiano identiche reazioni alle condotte della madre, rispetto alle quali riferiscono identici particolari, di fatto non confermati da altri elementi ad eccezione delle allegazioni contenute negli atti difensivi del ricorrente.
Invero, sia che hanno in sostanza descritto una madre Persona_3 Controparte_2 assente dal 2014, ossia da quando ha conosciuto l'amica , che si espone in modo Parte_2 inopportuno sui social e che ha perso la possibilità di recuperare il rapporto con loro in quanto responsabile di comportamenti “sbagliati”, che “danno fastidio” ai due ragazzi
(cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 5.3.2021).
Del pari, e , escussi quali testimoni, hanno confermato i capitoli di prova di Per_1 Per_2 cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte ricorrente, dipingendo P_ come una madre intenta ad uscire – dapprima nel pomeriggio e poi anche nelle ore notturne –, che si disinteressa dei bisogni della famiglia, senza curarsi delle richieste rivolte dal coniuge e dai figli al fine di ridurre il tempo trascorso sui social network e, comunque, lontano dagli affetti familiari (cfr. verbale di udienza del 12.12.2022).
Per altro verso, il medesimo , ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli Per_2 contenuti nella memoria ex art 183, co. 6, n. 2 cpc della resistente: “vero è che la ha P_ sempre cercato i figli, cucinando, invitandoli ad uscire, a mangiare insieme per le feste, a ritirare la macchina nuova, a festeggiare i compleanni e che questi si sono rifiutati senza fornire alcuna spiegazione” (cap. 24) “vero è che in occasione del 16 e 17 compleanno della FI la Per_3 ha portato una torta ma i figli si sono rifiutati di mangiarla” (cap. 26). Il secondo dei P_ figli delle odierne parti, dunque, ha quanto meno riconosciuto che la madre ha svolto adeguatamente il proprio ruolo di genitore, almeno fino alla crisi coniugale. Il distacco di per i bisogni dei figli, d'altra parte, è stato sconfessato da P_ [...]
, sorella del ricorrente, la quale ha precisato di avere buoni rapporti sia Controparte_3 col fratello che con la cognata, affermando che i figli della resistente “più che altro lamentavano un utilizzo smodato dei social da parte della signora;
inoltre erano infastiditi dal particolare avvicinamento avvenuto tra la e una sua amica”. Pt_3
Quanto al resto, ha affermato che i nipoti “non mi hanno mai direttamente manifestato il mancato accudimento da parte della madre, mi è capitato tuttavia di sentirli parlare tra loro lamentando che la madre passasse molto tempo con l'amica ma non ho mai sentito dire Parte_2 che non si occupasse di loro o della casa per questo; […] (cfr. verbale di udienza del 12.12.2022).
In risposta ai capitoli contenuti nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc di parte resistente, la medesima testimone ha dichiarato “il lunedì mattina a volte facevamo la strada insieme e mi capitava di sentire che chiamava al telefono i figli per dare loro direttive sulla colazione o su altre cose” (cap. 11); ha poi confermato che si è sempre occupata dei figli e della P_ famiglia, “almeno prima di questa evoluzione degli ultimi anni” (cap. 12), dichiarazione quest'ultima insuscettibile di fondare una pronuncia di addebito, ben potendo l'eventuale minore accudimento dei familiari essere correlato al clima di tensione familiare, senza che sia emersa alcuna condotta fedifraga o inopportuna della resistente.
Il contesto conflittuale che connotava la vita familiare si evince del resto dai file audio prodotti dalla resistente che, pur se inidonei a sorreggere la pronuncia di addebito a carico del marito – anche perché sforniti di qualsivoglia riferimento temporale – danno conto dei toni aggressivi e minacciosi utilizzati dal marito nei confronti della moglie, insuscettibili di assumere, nel quadro degli elementi acquisiti, efficienza causale rispetto alla crisi coniugale.
In forza delle argomentazioni che precedono, deve affermarsi che nessuna delle parti ha dimostrato il nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali (da parte dell'altra) e l'intollerabilità della convivenza, né tanto meno le risultanze processuali consentono di operare una valutazione, in termini di prevalenza, delle condotte tenute dall'uno o dall'altro coniuge nel determinare la fine dell'unione matrimoniale.
Sulla domanda di affidamento e collocazione dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita
Nessuna statuizione va adottata a tale riguardo, atteso che i figli e Per_2 Persona_3 hanno raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Sul punto va richiamato l'art. 337 sexies cc, ai sensi del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. n.
24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento – o la collocazione presso di sé – della prole
(Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie.
Con specifico riguardo al caso sub iudice, dalle risultanze istruttorie è emerso che i figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, vivono Per_2 Persona_3 col padre presso la casa familiare, presso cui hanno sempre pernottato, anche nel periodo in cui il padre – per una migliore gestione della quotidianità durante la pandemia – utilizzava un'immobile messogli a disposizione dalla sorella, nel centro del paese.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza presidenziale nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale sita a Castronovo di Sicilia, c. da Gurgazzi snc, al ricorrente, che vi abita insieme ai figli (Cass., n. 18440/2013: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria”). .
Quanto alla richiesta della resistente di assegnazione della casa ad entrambi i genitori, deve richiamarsi il principio di diritto espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui
l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cass., n. 22266/2020).
Nel caso di specie, ha dedotto che “l'estensione dell'immobile risulta tale da P_ consentirne una comoda suddivisione e, segnatamente, al coniuge non collocatario, di utilizzare un piano dello stesso quale abitazione”.
Tale allegazione non è supportata da alcun elemento, non potendosi la divisibilità dell'immobile, idonea a consentire la creazione di due unità immobiliari indipendenti, ricavare dalla planimetria prodotta da a corredo della memoria integrativa, P_ in assenza di ulteriore documentazione volta a dimostrare la concreta percorribilità della soluzione prospettata anche dal punto di vista amministrativo ed edilizio.
Ad ogni modo, siffatta assegnazione parziale non sarebbe adeguata alle peculiarità del caso di specie, connotato da un clima fortemente conflittuale tra le parti e da un notevole distacco tra la madre e i figli, che precludono l'assegnazione “parziale” dell'immobile (cfr.
Trib. Napoli Nord, sez. I, n. 3799/2023), senza considerare che tale soluzione si porrebbe in contrasto con l'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente autonomi a mantenere le consuetudini di vita (Cass., n. 24106/2023).
La domanda della resistente va, pertanto, disattesa.
Sul mantenimento dei figli
A tale riguardo, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Nelle more del presente giudizio, come già detto, nato, l'8.7.2003, e Per_2 Per_3
nata il [...], sono divenuti maggiorenni.
[...]
Sul punto deve richiamarsi l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La Giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio GI, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente GI;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i figli e pur Per_2 Persona_3 essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica, essendo entrambi impegnati in un percorso di studi universitario – circostanza non contestata –, considerata la loro età e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di – Parte_1
–, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma P_ complessiva di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo tra il Tribunale di
Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande e la natura del presente giudizio depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche in relazione al subprocedimento n. 895-1/2020, nel quale il resistente ha, da ultimo, aderito alla domanda svolta dalla controparte.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Castronovo di Sicilia, c.da Gurgazzi snc, al ricorrente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e P_ Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al Per_2 Persona_3
50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche in relazione al subprocedimento n. 895-1/2020 R.G.);
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.