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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1088/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1088 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
Spezia (SP), Scalinata Toscanini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fimiani (C.F.
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], Salita Dei Vici n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Rugantino
AN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Ricorrono ex art. 337quinquies c.c affinché il Giudice Tutelare, nell'interesse del minore, disponga come da accordo raggiunto tra i genitori e riportato nelle premesse”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30/05/2025, le parti, per ragioni legate alle rispettive condizioni economiche, lavorative e familiari, hanno chiesto la parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 12/06/2023 reso dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 1975/2022 cron. n.
2343/2023, relativamente agli aspetti contributivi, di visita e monetari reciproci e per il minore.
A sostegno della domanda hanno evidenziato:
- di essere genitori del piccolo nato alla Spezia il 08/09/2021; Per_1
- che, nel mese di giugno 2023, è intervenuto decreto definitivo del Tribunale della Spezia con il quale, in seguito a ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., venivano regolamentati il diritto di visita e gli aspetti economici riguardanti la gestione del minore;
-che nel marzo 2025 hanno provveduto alla modifica delle condizioni con scrittura privata.
Il Giudice relatore, con decreto del 3/06/2025, ha assegnato termine alle parti fino al 14/09/2025 per il deposito di copia dell'atto introduttivo sottoscritto dalle parti e copia del provvedimento del
Tribunale della Spezia del 2023 di cui le parti chiedono la modifica.
All'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno dato atto che la sig.ra e Pt_1 il figlio si sono già spostati, in accordo con il sig. , a Mugnano di Napoli dal fratello della CP_1 signora e hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle Pt_1 condizioni di cui decreto n. 2343/2023 del 12/06/2023 del Tribunale della Spezia, alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“- il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, la quale, con accordo specifico del padre, trasferirà momentaneamente la propria residenza a MUGNANO di Napoli, Via Ritiro 168, presso l'abitazione fraterna;
- il Sig. vedrà il piccolo in videochiamata per tre volte a settimana, con limitazione CP_1 Per_1 delle chiamate ad una al giorno ed in orario compatibile con gli impegni dei genitori e del minore;
2 - compatibilmente con i suoi impegni e con le sue possibilità economiche, il Sig. si recherà CP_1
a Mugnano una volta al mese (o quando gli torna meglio), nei giorni che vuole, purché ne dia congruo preavviso alla madre (per congruo si intende almeno una settimana/dieci giorni prima del previsto arrivo);
- in caso di pernottamento, come è legittimo, il Sig. dichiara fin d'ora che soggiornerà a CP_1
Mugnano di Napoli a proprie spese;
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, si distinguono due fasi temporali:
. fino al momento in cui la casa non verrà venduta, si manterranno i 300 euro mensili entro e non oltre il 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
. dal momento in cui la casa sarà venduta e verrà azzerato il mutuo, il Sig. verserà, a CP_1 titolo di mantenimento del piccolo , entro e non oltre il 23 di ogni mese, la somma di € 500,00 Per_1
(il tutto sempre mediante accredito sul conto corrente della madre);
- a fronte dell'aumento del mantenimento mensile, giustificato dal fatto che la madre lascia la casa di proprietà dove i suoi genitori pagavano le spese e invece, adesso, dovrà contribuire ad esse, ma soprattutto giustificato dal fatto che presto la si troverà una sistemazione indipendente per cui Pt_1 dovrà fare fronte al pagamento di un affitto, la madre rinuncia al pagamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre, fatta eccezione per le spese straordinarie il cui importo eccede i
200 euro (leggasi duecento), per le quali il padre si farà carico della parte di sua spettanza(50%);
- la casa di proprietà cointestata delle parti verrà messa in vendita contestualmente al deposito del ricorso in Tribunale e la Sig.ra la libererà immediatamente dopo che sarà stata venduta;
Pt_1
- il ricavato della vendita verrà equamente diviso tra le parti”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 30/05/2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene, in quanto giustificate dalle mutate condizioni economiche, lavorative e familiari delle parti, oltre che di collocazione del minore.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minorenne , poiché continuano a garantire allo stesso un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con entrambi i genitori e a prevedere in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica del Parte_1 Controparte_1 decreto del 12/06/2023 reso dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 1975/2022 cron. n.
2343/2023, alle seguenti condizioni:
“- il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, la quale, con accordo specifico del padre, trasferirà momentaneamente la propria residenza a MUGNANO di Napoli, Via Ritiro 168, presso l'abitazione fraterna;
- il Sig. vedrà il piccolo in videochiamata per tre volte a settimana, con limitazione CP_1 Per_1 delle chiamate ad una al giorno ed in orario compatibile con gli impegni dei genitori e del minore;
- compatibilmente con i suoi impegni e con le sue possibilità economiche, il Sig. si recherà CP_1
a Mugnano una volta al mese (o quando gli torna meglio), nei giorni che vuole, purché ne dia congruo preavviso alla madre (per congruo si intende almeno una settimana/dieci giorni prima del previsto arrivo);
- in caso di pernottamento, come è legittimo, il Sig. dichiara fin d'ora che soggiornerà a CP_1
Mugnano di Napoli a proprie spese;
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, si distinguono due fasi temporali:
. fino al momento in cui la casa non verrà venduta, si manterranno i 300 euro mensili entro e non oltre il 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
. dal momento in cui la casa sarà venduta e verrà azzerato il mutuo, il Sig. verserà, a CP_1 titolo di mantenimento del piccolo , entro e non oltre il 23 di ogni mese, la somma di € 500,00 Per_1
(il tutto sempre mediante accredito sul conto corrente della madre);
- a fronte dell'aumento del mantenimento mensile, giustificato dal fatto che la madre lascia la casa di proprietà dove i suoi genitori pagavano le spese e invece, adesso, dovrà contribuire ad esse, ma soprattutto giustificato dal fatto che presto la si troverà una sistemazione indipendente per cui Pt_1 dovrà fare fronte al pagamento di un affitto, la madre rinuncia al pagamento del 50% delle spese
4 straordinarie da parte del padre, fatta eccezione per le spese straordinarie il cui importo eccede i
200 euro (leggasi duecento), per le quali il padre si farà carico della parte di sua spettanza(50%);
- la casa di proprietà cointestata delle parti verrà messa in vendita contestualmente al deposito del ricorso in Tribunale e la Sig.ra la libererà immediatamente dopo che sarà stata venduta;
Pt_1
- il ricavato della vendita verrà equamente diviso tra le parti”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1088 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in [...]C.F._1
Spezia (SP), Scalinata Toscanini n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fimiani (C.F.
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], Salita Dei Vici n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Rugantino
AN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “Ricorrono ex art. 337quinquies c.c affinché il Giudice Tutelare, nell'interesse del minore, disponga come da accordo raggiunto tra i genitori e riportato nelle premesse”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 30/05/2025, le parti, per ragioni legate alle rispettive condizioni economiche, lavorative e familiari, hanno chiesto la parziale modifica delle condizioni stabilite con decreto del 12/06/2023 reso dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 1975/2022 cron. n.
2343/2023, relativamente agli aspetti contributivi, di visita e monetari reciproci e per il minore.
A sostegno della domanda hanno evidenziato:
- di essere genitori del piccolo nato alla Spezia il 08/09/2021; Per_1
- che, nel mese di giugno 2023, è intervenuto decreto definitivo del Tribunale della Spezia con il quale, in seguito a ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., venivano regolamentati il diritto di visita e gli aspetti economici riguardanti la gestione del minore;
-che nel marzo 2025 hanno provveduto alla modifica delle condizioni con scrittura privata.
Il Giudice relatore, con decreto del 3/06/2025, ha assegnato termine alle parti fino al 14/09/2025 per il deposito di copia dell'atto introduttivo sottoscritto dalle parti e copia del provvedimento del
Tribunale della Spezia del 2023 di cui le parti chiedono la modifica.
All'udienza del 24/09/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno dato atto che la sig.ra e Pt_1 il figlio si sono già spostati, in accordo con il sig. , a Mugnano di Napoli dal fratello della CP_1 signora e hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle Pt_1 condizioni di cui decreto n. 2343/2023 del 12/06/2023 del Tribunale della Spezia, alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“- il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, la quale, con accordo specifico del padre, trasferirà momentaneamente la propria residenza a MUGNANO di Napoli, Via Ritiro 168, presso l'abitazione fraterna;
- il Sig. vedrà il piccolo in videochiamata per tre volte a settimana, con limitazione CP_1 Per_1 delle chiamate ad una al giorno ed in orario compatibile con gli impegni dei genitori e del minore;
2 - compatibilmente con i suoi impegni e con le sue possibilità economiche, il Sig. si recherà CP_1
a Mugnano una volta al mese (o quando gli torna meglio), nei giorni che vuole, purché ne dia congruo preavviso alla madre (per congruo si intende almeno una settimana/dieci giorni prima del previsto arrivo);
- in caso di pernottamento, come è legittimo, il Sig. dichiara fin d'ora che soggiornerà a CP_1
Mugnano di Napoli a proprie spese;
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, si distinguono due fasi temporali:
. fino al momento in cui la casa non verrà venduta, si manterranno i 300 euro mensili entro e non oltre il 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
. dal momento in cui la casa sarà venduta e verrà azzerato il mutuo, il Sig. verserà, a CP_1 titolo di mantenimento del piccolo , entro e non oltre il 23 di ogni mese, la somma di € 500,00 Per_1
(il tutto sempre mediante accredito sul conto corrente della madre);
- a fronte dell'aumento del mantenimento mensile, giustificato dal fatto che la madre lascia la casa di proprietà dove i suoi genitori pagavano le spese e invece, adesso, dovrà contribuire ad esse, ma soprattutto giustificato dal fatto che presto la si troverà una sistemazione indipendente per cui Pt_1 dovrà fare fronte al pagamento di un affitto, la madre rinuncia al pagamento del 50% delle spese straordinarie da parte del padre, fatta eccezione per le spese straordinarie il cui importo eccede i
200 euro (leggasi duecento), per le quali il padre si farà carico della parte di sua spettanza(50%);
- la casa di proprietà cointestata delle parti verrà messa in vendita contestualmente al deposito del ricorso in Tribunale e la Sig.ra la libererà immediatamente dopo che sarà stata venduta;
Pt_1
- il ricavato della vendita verrà equamente diviso tra le parti”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 30/05/2025, come sopra riportate.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene, in quanto giustificate dalle mutate condizioni economiche, lavorative e familiari delle parti, oltre che di collocazione del minore.
Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del figlio minorenne , poiché continuano a garantire allo stesso un rapporto equilibrato e Per_1 continuativo con entrambi i genitori e a prevedere in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica del Parte_1 Controparte_1 decreto del 12/06/2023 reso dal Tribunale della Spezia nel procedimento r.g. n. 1975/2022 cron. n.
2343/2023, alle seguenti condizioni:
“- il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, la quale, con accordo specifico del padre, trasferirà momentaneamente la propria residenza a MUGNANO di Napoli, Via Ritiro 168, presso l'abitazione fraterna;
- il Sig. vedrà il piccolo in videochiamata per tre volte a settimana, con limitazione CP_1 Per_1 delle chiamate ad una al giorno ed in orario compatibile con gli impegni dei genitori e del minore;
- compatibilmente con i suoi impegni e con le sue possibilità economiche, il Sig. si recherà CP_1
a Mugnano una volta al mese (o quando gli torna meglio), nei giorni che vuole, purché ne dia congruo preavviso alla madre (per congruo si intende almeno una settimana/dieci giorni prima del previsto arrivo);
- in caso di pernottamento, come è legittimo, il Sig. dichiara fin d'ora che soggiornerà a CP_1
Mugnano di Napoli a proprie spese;
- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, si distinguono due fasi temporali:
. fino al momento in cui la casa non verrà venduta, si manterranno i 300 euro mensili entro e non oltre il 23 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
. dal momento in cui la casa sarà venduta e verrà azzerato il mutuo, il Sig. verserà, a CP_1 titolo di mantenimento del piccolo , entro e non oltre il 23 di ogni mese, la somma di € 500,00 Per_1
(il tutto sempre mediante accredito sul conto corrente della madre);
- a fronte dell'aumento del mantenimento mensile, giustificato dal fatto che la madre lascia la casa di proprietà dove i suoi genitori pagavano le spese e invece, adesso, dovrà contribuire ad esse, ma soprattutto giustificato dal fatto che presto la si troverà una sistemazione indipendente per cui Pt_1 dovrà fare fronte al pagamento di un affitto, la madre rinuncia al pagamento del 50% delle spese
4 straordinarie da parte del padre, fatta eccezione per le spese straordinarie il cui importo eccede i
200 euro (leggasi duecento), per le quali il padre si farà carico della parte di sua spettanza(50%);
- la casa di proprietà cointestata delle parti verrà messa in vendita contestualmente al deposito del ricorso in Tribunale e la Sig.ra la libererà immediatamente dopo che sarà stata venduta;
Pt_1
- il ricavato della vendita verrà equamente diviso tra le parti”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 2/10/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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