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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18018 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39893/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa UN AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39893 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 18/09/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio, in Viale di Trastevere n. 203 (Roma),
è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 15/09/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/01/2024 e 30/05/2022, ha citato in Parte_2
giudizio la LE TE e la , CP_2 Controparte_3 per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per quanto sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in euro 326.183,00 (secondo i criteri previsti dalle tabelle di Milano).
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che quale civile, non direttamente coinvolta nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, ovvero violenze morali, atti discriminatori e persecuzione da parte dei militari tedeschi nei confronti di coloro che professavano la religione ebraica, in particolare: quale perseguitata razziale, era sfuggita alle retate e ai Parte_2
rastrellamenti dei nazisti e si era nascosta presso una parrocchia, dove era rimasta sino alla fine della guerra.
In conclusione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano
a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2) Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €326.183,00 oltre interessi e rivalutazione dal di de dovuto sino ad oggi 3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 11/09/2023 si è costituita la Repubblica Italiana, in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
pagina 2 di 8 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, ha allegato la carenza di prova di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
[...]
Contr
ordinando per l'effetto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del b) in Controparte_1
ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e di prova del danno;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica LE TE, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_5
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
pagina 3 di 8 Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di pagina 4 di 8 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto di aver subito crimini di guerra, quali la persecuzione razziale, la privazione della libertà personale e atti discriminatori.
pagina 5 di 8 La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica LE TE, della Controparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di GE, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica LE di GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica LE di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica LE di pagina 6 di 8 GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica LE TE, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel Controparte_1 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La domanda è infondata nel merito e deve essere respinta.
Le condotte allegate, la persecuzione razziale e la privazione della libertà personale, (anche se nell'atto introduttivo si fa riferimento a condotte quali la deportazione e la prigionia, nei confronti della “mamma dell'attore” e del “nonno dell'attore”, cfr. pag. 8, indicazioni frutto verosimilmente di un refuso) sono le drammatiche conseguenze scaturenti dall'attuazione della normativa antisemita italiana, adottata dal regime fascista a partire dal 1938 sino al 1943, ai danni delle persone classificate “di razza ebraica”, come confermato:
-dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa il 22/09/2004, personalmente, dall'odierna attrice, con la quale ha dichiarato di professare la religione ebraica e che “con l'evento della introduzione delle leggi razziali nel 1940 io e la mia famiglia fuggimmo da Roma” (doc. 1 allegato all'atto introduttivo); - dal certificato reso dal dirigente scolastico della scuola I.S. Aldo Moro di Sutri (VT), il quale “certifica” (data l'impossibilità di risalire ai documenti originali, andati distrutti) che “la mancata iscrizione dell'odierna attrice pagina 7 di 8 alla I media è da mettere in relazione all'emanazione, in Italia, delle leggi razziali del 1938” (doc. 3); -dalla determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di conferimento dell'assegno annuo vitalizio in favore dei perseguitati razziali, ai sensi della legge n. 932 del 22/12/1980 (doc. 4 e 5).
Tali condotte non possono essere ascritte alla Repubblica LE di GE, né possono essere fatte valere sul Fondo di cui all'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla GE nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito a causa delle persecuzioni razziali, ad opera del regime fascista, non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001 e 520.000) e dell'attività in concreto svolta dalla parte convenuta (esclusa la fase istruttoria/trattazione e decisionale nel corso delle quali non è stata svolta alcuna attività)
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta costituita, liquidate in complessivi euro 2.941,00, oltre accessori come per legge.
Roma 23.12.2025
Il Giudice
UN AC
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa UN AC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39893 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 18/09/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio, in Viale di Trastevere n. 203 (Roma),
è domiciliata giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 15/09/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 29/01/2024 e 30/05/2022, ha citato in Parte_2
giudizio la LE TE e la , CP_2 Controparte_3 per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per quanto sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in euro 326.183,00 (secondo i criteri previsti dalle tabelle di Milano).
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che quale civile, non direttamente coinvolta nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, ovvero violenze morali, atti discriminatori e persecuzione da parte dei militari tedeschi nei confronti di coloro che professavano la religione ebraica, in particolare: quale perseguitata razziale, era sfuggita alle retate e ai Parte_2
rastrellamenti dei nazisti e si era nascosta presso una parrocchia, dove era rimasta sino alla fine della guerra.
In conclusione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano
a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2) Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €326.183,00 oltre interessi e rivalutazione dal di de dovuto sino ad oggi 3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 11/09/2023 si è costituita la Repubblica Italiana, in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
pagina 2 di 8 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, ha allegato la carenza di prova di un danno biologico in mancanza di documentazione medica accertante la menomazione all'integrità psicofisica.
In subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla
[...]
Contr
ordinando per l'effetto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del b) in Controparte_1
ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e di prova del danno;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica LE TE, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/01/2024, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la Controparte_5
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
pagina 3 di 8 Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla GE nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di GE (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della GE per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di pagina 4 di 8 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto di aver subito crimini di guerra, quali la persecuzione razziale, la privazione della libertà personale e atti discriminatori.
pagina 5 di 8 La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica LE TE, della Controparte_1
e del Ministero dell'Economia e delle Finanze
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di GE, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica LE di GE.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica LE di GE o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la GE- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica LE di pagina 6 di 8 GE, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica LE TE, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della GE verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della GE (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (peraltro nel Controparte_1 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La domanda è infondata nel merito e deve essere respinta.
Le condotte allegate, la persecuzione razziale e la privazione della libertà personale, (anche se nell'atto introduttivo si fa riferimento a condotte quali la deportazione e la prigionia, nei confronti della “mamma dell'attore” e del “nonno dell'attore”, cfr. pag. 8, indicazioni frutto verosimilmente di un refuso) sono le drammatiche conseguenze scaturenti dall'attuazione della normativa antisemita italiana, adottata dal regime fascista a partire dal 1938 sino al 1943, ai danni delle persone classificate “di razza ebraica”, come confermato:
-dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa il 22/09/2004, personalmente, dall'odierna attrice, con la quale ha dichiarato di professare la religione ebraica e che “con l'evento della introduzione delle leggi razziali nel 1940 io e la mia famiglia fuggimmo da Roma” (doc. 1 allegato all'atto introduttivo); - dal certificato reso dal dirigente scolastico della scuola I.S. Aldo Moro di Sutri (VT), il quale “certifica” (data l'impossibilità di risalire ai documenti originali, andati distrutti) che “la mancata iscrizione dell'odierna attrice pagina 7 di 8 alla I media è da mettere in relazione all'emanazione, in Italia, delle leggi razziali del 1938” (doc. 3); -dalla determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di conferimento dell'assegno annuo vitalizio in favore dei perseguitati razziali, ai sensi della legge n. 932 del 22/12/1980 (doc. 4 e 5).
Tali condotte non possono essere ascritte alla Repubblica LE di GE, né possono essere fatte valere sul Fondo di cui all'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla GE nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito a causa delle persecuzioni razziali, ad opera del regime fascista, non può essere accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 260.001 e 520.000) e dell'attività in concreto svolta dalla parte convenuta (esclusa la fase istruttoria/trattazione e decisionale nel corso delle quali non è stata svolta alcuna attività)
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta costituita, liquidate in complessivi euro 2.941,00, oltre accessori come per legge.
Roma 23.12.2025
Il Giudice
UN AC
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