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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note scritte depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 589/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
IC ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
(C.f.: ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Concetta Petrillo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2023 la parte ricorrente, dipendente all'epoca dei fatti di causa della società F.lli CO con qualifica di operaio specializzato e mansioni di addetto all'istallazione della fibra ottica, ha esposto che, a seguito dell'infortunio accorsogli in data 26.02.2021 a causa di una caduta da un'altezza di 4 metri, l' gli ha riconosciuto una grado di invalidità pari al 6%; di aver CP_1 presentato ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 104 TU Infortuni, rimasto senza esito.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare, previa nomina di un consulente tecnico, la sussistenza del
Pag. 1 di 4 danno biologico permanente, derivante dal suindicato infortunio, nella misura complessiva del 07% o di quanto dovesse risultare in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo sulla CP_1 correttezza della propria valutazione.
Letti gli atti, espletata la consulenza medico – legale, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendosi l'infortunio verificato in data 26.02.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, evidenziando come il thema decidendum non riguarda il profilo dell'an debeatur, avendo l'ente previdenziale riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per un grado percentuale pari al 6% di menomazione all'integrità psico-fisica, CP_ ma solo ed esclusivamente l'aspetto del quantum debeatur. L' infatti, ha confermato anche in sede di visita collegiale ex art. 104 T.U. tale percentuale (cfr. doc. prod. ricorrente).
Il ctu nominato (dott. ) ha confermato la percentuale di invalidità pari al 06%. Persona_1
Si legge espressamente nella perizia «Non viene prodotta documentazione sanitaria relativa all'evento traumatico iniziale…In sede di accertamento postumi, i Sanitari riconoscevano la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato, ai sensi del D.L.vo 38/2000, nella misura del 6% per “esiti di frattura composta di capitello radiale a sinistra con interessamento articolare. Modesta limitazione algofunzionale dell'articolazione del gomito a sinistra da esiti di frattura del capitello radiale con interessamento articolare strumentalmente documentato”. Sappiamo quindi che nel predetto infortunio lavorativo il riportava la frattura di gomito sinistro, con caratteri anatomo-radiografici di Pt_1
Pag. 2 di 4 frattura composta che, in quanto tale, fu molto verosimilmente trattata con modalità conservativa (immobilizzazione in apparecchio gessato) e successiva riabilitazione funzionale. Tenuto conto del grado di limitazione funzionale articolare di gomito sinistro riscontrata nel periziato e delle indicazioni tabellari di cui al codice 230 delle Tabelle allegate al D.L.vo
38/2000 - 'anchilosi del gomito in posizione favorevole con pronosupinazione libera - arto n.d.' - riteniamo congrua la CP_ valutazione del 6% espressa da per questa voce di danno. In atti parte ricorrente produce documentazione neurologica e neuropsicologica, da cui risulta sindrome neurofisiogena (cefalea, vertigini, ansia) post-traumatica'
(15.7.2021 ASL Roma 4) e 'disturbo depressivo maggiore e un disturbo post-traumatico da stress' (7.1.2022 ASL CP_ Viterbo), infermità psicopatologiche che evidentemente l' non ha ritenuto in derivazione causale con l'infortunio lavorativo de quo. Invero, dalla documentazione in atti, in relazione all'infortunio lavorativo del 26.2.2021, non risulta nè un traumatismo cranico nè una massimale/severa portata psico-lesiva dell'evento. Ricordiamo che in base alla letteratura di riferimento, l'accreditamento del nesso di causalità tra evento e danno psicolesivo, deve poggiare sul presupposto della regolarità/prevalenza statistica di una reazione psichica (del tipo di quella allegata dal danneggiato) come coerente conseguenza di situazioni psicostressanti quali-quantitativamente affini a quella che ha preceduto la predetta reazione. A tal fine sono state predisposte scale di matrice psicologica, a valenza medicolegale, in cui viene parametrata la portata psicolesiva dei cd life events (Miller e Rahe - 1997). La idoneità/portata psicolesiva viene ritenuta estrema/massimale per eventi quali la messa in pericolo della sopravvivenza, drastica compromissione della incolumità, violenza sessuale, morte di un familiare stretto, reiterati maltrattamenti nell'infanzia; e ritenuta di severa entità per eventi quali lesioni accidentali con gravi conseguenze menomative o malattie a decorso cronico e/o a prognosi infausta. Nessuna di queste condizioni è documentata in relazione all'infortunio lavorativo patìto dal in data 26.2.2021. Per tutte Pt_1 le considerazioni sopra riportate si conferma la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato, ai sensi del D.L.vo
38/2000, nella misura del 6% per “esiti di frattura composta di capitello radiale a sinistra con interessamento articolare» (cfr. pag. 6, perizia nel fasc. tel.).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Infondate sono le doglianze sollevate dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza atteso che il nominato consulente ha valutato tutti gli aspetti, sia fisici che eventualmente psichici, derivanti dall'infortunio.
Deve segnalarsi, infatti, che il consulente d'ufficio ha ad ogni modo tenuto conto di tutte la patologie indicate nella documentazione acquisita (ha valutato dunque anche il certificato del
05.07.2021 richiamato nelle note di udienza); né dalla consulenza redatta dal ctu sembrano emergere carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate;
ciò che risulta, ossia la difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n.
7341/2004). non costituisce presupposto per la rinnovazione della c.t.u. (Cass. Lav. n. 2151/2004).
Pag. 3 di 4 Chiaro, peraltro, appare l'elaborato peritale, per cui non appare necessaria la convocazione del c.t.u. per rendere chiarimenti né la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii. tenuto conto dei parametri minimi attesa la non complessità della questione giuridica esaminata.
Le spese della ctu – separatamente liquidate con decreto – sono poste in solido a carico delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.312,00 oltre accessori se per legge dovuti;
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note scritte depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 589/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
IC ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
(C.f.: ), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. Concetta Petrillo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2023 la parte ricorrente, dipendente all'epoca dei fatti di causa della società F.lli CO con qualifica di operaio specializzato e mansioni di addetto all'istallazione della fibra ottica, ha esposto che, a seguito dell'infortunio accorsogli in data 26.02.2021 a causa di una caduta da un'altezza di 4 metri, l' gli ha riconosciuto una grado di invalidità pari al 6%; di aver CP_1 presentato ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 104 TU Infortuni, rimasto senza esito.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare, previa nomina di un consulente tecnico, la sussistenza del
Pag. 1 di 4 danno biologico permanente, derivante dal suindicato infortunio, nella misura complessiva del 07% o di quanto dovesse risultare in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, insistendo sulla CP_1 correttezza della propria valutazione.
Letti gli atti, espletata la consulenza medico – legale, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Al caso in esame si applica, ratione temporis, la nuova normativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000, essendosi l'infortunio verificato in data 26.02.2021.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% (e comunque superiore al 6%) ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, evidenziando come il thema decidendum non riguarda il profilo dell'an debeatur, avendo l'ente previdenziale riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per un grado percentuale pari al 6% di menomazione all'integrità psico-fisica, CP_ ma solo ed esclusivamente l'aspetto del quantum debeatur. L' infatti, ha confermato anche in sede di visita collegiale ex art. 104 T.U. tale percentuale (cfr. doc. prod. ricorrente).
Il ctu nominato (dott. ) ha confermato la percentuale di invalidità pari al 06%. Persona_1
Si legge espressamente nella perizia «Non viene prodotta documentazione sanitaria relativa all'evento traumatico iniziale…In sede di accertamento postumi, i Sanitari riconoscevano la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato, ai sensi del D.L.vo 38/2000, nella misura del 6% per “esiti di frattura composta di capitello radiale a sinistra con interessamento articolare. Modesta limitazione algofunzionale dell'articolazione del gomito a sinistra da esiti di frattura del capitello radiale con interessamento articolare strumentalmente documentato”. Sappiamo quindi che nel predetto infortunio lavorativo il riportava la frattura di gomito sinistro, con caratteri anatomo-radiografici di Pt_1
Pag. 2 di 4 frattura composta che, in quanto tale, fu molto verosimilmente trattata con modalità conservativa (immobilizzazione in apparecchio gessato) e successiva riabilitazione funzionale. Tenuto conto del grado di limitazione funzionale articolare di gomito sinistro riscontrata nel periziato e delle indicazioni tabellari di cui al codice 230 delle Tabelle allegate al D.L.vo
38/2000 - 'anchilosi del gomito in posizione favorevole con pronosupinazione libera - arto n.d.' - riteniamo congrua la CP_ valutazione del 6% espressa da per questa voce di danno. In atti parte ricorrente produce documentazione neurologica e neuropsicologica, da cui risulta sindrome neurofisiogena (cefalea, vertigini, ansia) post-traumatica'
(15.7.2021 ASL Roma 4) e 'disturbo depressivo maggiore e un disturbo post-traumatico da stress' (7.1.2022 ASL CP_ Viterbo), infermità psicopatologiche che evidentemente l' non ha ritenuto in derivazione causale con l'infortunio lavorativo de quo. Invero, dalla documentazione in atti, in relazione all'infortunio lavorativo del 26.2.2021, non risulta nè un traumatismo cranico nè una massimale/severa portata psico-lesiva dell'evento. Ricordiamo che in base alla letteratura di riferimento, l'accreditamento del nesso di causalità tra evento e danno psicolesivo, deve poggiare sul presupposto della regolarità/prevalenza statistica di una reazione psichica (del tipo di quella allegata dal danneggiato) come coerente conseguenza di situazioni psicostressanti quali-quantitativamente affini a quella che ha preceduto la predetta reazione. A tal fine sono state predisposte scale di matrice psicologica, a valenza medicolegale, in cui viene parametrata la portata psicolesiva dei cd life events (Miller e Rahe - 1997). La idoneità/portata psicolesiva viene ritenuta estrema/massimale per eventi quali la messa in pericolo della sopravvivenza, drastica compromissione della incolumità, violenza sessuale, morte di un familiare stretto, reiterati maltrattamenti nell'infanzia; e ritenuta di severa entità per eventi quali lesioni accidentali con gravi conseguenze menomative o malattie a decorso cronico e/o a prognosi infausta. Nessuna di queste condizioni è documentata in relazione all'infortunio lavorativo patìto dal in data 26.2.2021. Per tutte Pt_1 le considerazioni sopra riportate si conferma la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato, ai sensi del D.L.vo
38/2000, nella misura del 6% per “esiti di frattura composta di capitello radiale a sinistra con interessamento articolare» (cfr. pag. 6, perizia nel fasc. tel.).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Infondate sono le doglianze sollevate dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza atteso che il nominato consulente ha valutato tutti gli aspetti, sia fisici che eventualmente psichici, derivanti dall'infortunio.
Deve segnalarsi, infatti, che il consulente d'ufficio ha ad ogni modo tenuto conto di tutte la patologie indicate nella documentazione acquisita (ha valutato dunque anche il certificato del
05.07.2021 richiamato nelle note di udienza); né dalla consulenza redatta dal ctu sembrano emergere carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate;
ciò che risulta, ossia la difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n.
7341/2004). non costituisce presupposto per la rinnovazione della c.t.u. (Cass. Lav. n. 2151/2004).
Pag. 3 di 4 Chiaro, peraltro, appare l'elaborato peritale, per cui non appare necessaria la convocazione del c.t.u. per rendere chiarimenti né la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii. tenuto conto dei parametri minimi attesa la non complessità della questione giuridica esaminata.
Le spese della ctu – separatamente liquidate con decreto – sono poste in solido a carico delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.312,00 oltre accessori se per legge dovuti;
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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