Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3097/2025 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Mario Mazziotti - Giuseppe Parte_1 C.F._1
Civale, Simona Peluso, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA cont. -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 4 aprile 2025, ritualmente notificato, la sig. ra
[...]
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “in Pt_1 via principale - accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente ai sensi del c. 1° dell'art. 2 del Dlgs 23 del 2015
e per l'effetto ordinare alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno subito per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 941,22 (o la somma diversa che verrà accertata in corso di causa), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con condanna altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In via subordinata: (…).In ogni caso - Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 778,37, o la
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2024, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo; (…)”.
La società convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
nessuno è comparso per la società convenuta a rendere l'interrogatorio formale dedotto ed ammesso per l'udienza del 5.6.2025.
La causa è stata decisa dopo aver acquisito agli atti la comunicazione obbligatoria trasmessa al centro per l'impiego dalla società convenuta.
Considerato:
1. la ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansione di addetta alle pulizie presso l'hotel CX Belfiore di Torino dal mese di luglio 2022, alle dipendenze delle società che via via si sono succedute nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto e, con decorrenza 1° luglio 2024 (con assunzione convenzionale dal 1.1.2024), ha proseguito a lavorare alle dipendenze della società odierna convenuta in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, 25 ore la settimana;
cfr. doc 5 e 6.
2. Ha dedotto di aver richiesto il 3 settembre 2024 un giorno di permesso per il giorno dopo e che una delle responsabili della società convenuta, identificata nella sig.ra , con messaggio trasmessole tramite chat di whatsapp in Pt_2 data 3 settembre 2024, le ha riferito di non presentarsi più al lavoro in attesa di comunicazioni aziendali;
3. detto messaggio è stato prodotto in atti sub doc. 7; dal documento non si ricava la data in cui il messaggio è stato scritto, mentre il testo è il seguente:
“per il giorno di domani hai deciso in autonomia che era il tuo giorno libero.
Non si fa così. I giorni di riposo sono programmati. In ogni caso da Pt_1 domani non venire più. Ti scriverà l'ufficio”;
4. con lettera raccomandata datata 7.9.2024, anticipata alla ricorrente tramite e-mail, la società ha proceduto ad una contestazione disciplinare nei confronti della ricorrente con riferimento ai seguenti fatti: “apprendiamo che nella giornata del 3 settembre 2024 si sono verificate gravi inadempienze da parte sua ed in particolare le contestiamo i fatti per la pulizia effettuata in maniera inadeguata nelle camere 508 e 340 (…). Infine si evidenzia che la governante, che ha l'obbligo di far notare i gravi errori commessi, viene, puntualmente da lei additata come “bugiarda”. Il comportamento dimostrato
2 non è tollerabile e non ci consente di soprassedere, soprattutto per il danno di immagine presso il cliente causato alla nostra impresa. In ragione della gravità dei fatti, la invitiamo a fornire le sue giustificazioni entro non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, riservandoci, all'esito, di applicare la relativa sanzione disciplinare e l'addebito dei danni subiti dall'azienda (…). La presente vale anche quale contestazione in ordine alla recidiva (…).”.
5. La ricorrente ha dedotto di aver fornito le proprie giustificazioni con lettera dell'11 settembre 2024, negando ogni addebito ed offrendo l'immediata disponibilità alla ripresa dell'attività lavorativa, ma la relativa raccomandata non risulta consegnata alla società datrice di lavoro, essendo il destinatario risultato sconosciuto presso la sede legale in via Console Cesario n. 3,
Napoli, come da relata del 16 settembre 2024; cfr. doc. 9.
6. Con lettera 9.10.2024 la ricorrente, tramite l'O.S. a cui aderisce, ha impugnato il licenziamento intimatole a mezzo sms whatsapp dalla responsabile di cantiere in data 3 settembre 2024, si è dichiarata disponibile a riprendere con immediatezza il lavoro, ha comunicato che il giorno successivo si sarebbe recata sul posto di lavoro ed ha chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate;
cfr doc. 10 .
7. La ricorrente ha dedotto che il 10 ottobre 2024 si è recata sul posto di lavoro e che la responsabile della società, identificata nella sig.ra le ha Pt_3 comunicato che era stata licenziata e che avrebbe ricevuto la relativa comunicazione.
8. La ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto una lettera di licenziamento ed ha prodotto in giudizio la certificazione del centro per l'impiego da cui risulta che il rapporto di lavoro è cessato con decorrenza 30 settembre 2024; cfr. doc. 5.
9. Con lettera datata 11.10.2024, trasmessa alla convenuta tramite pec, la ricorrente - premesso di aver ricevuto il 10.10.2024 un messaggio sms vocale dalla responsabile sig.ra con il quale le si comunicava l'avvenuto Pt_3 licenziamento irrogatole tramite mail, che ha dedotto di non aver mai ricevuto, ha impugnato il licenziamento, ha chiesto di essere reintegrata nel posto di lavoro, ha offerto le proprie prestazioni lavorative e rivendicato il diritto al risarcimento dei danni. Cfr. doc. 11.
10. Con il ricorso in esame si deduce – in principalità, la sussistenza, nella fattispecie, di un licenziamento verbale, non avendo la ricorrente mai ricevuto alcuna comunicazione scritta del licenziamento intimato, con
3 richiesta di applicazione del regime di tutela di cui all'art. 2, c. 1, del d.lgs
23/2015. In via subordinata, viene dedotta l'insussistenza del fatto contestato, la violazione del criterio di proporzionalità e la violazione dell'iter procedurale di cui all'art. 7 L. 300/1970.
11. La ricorrente, infine, chiede la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre 2024.
12. Come anticipato, è stata acquisita agli atti la comunicazione obbligatoria trasmessa dalla società convenuta al centro per l'impiego da cui risulta che il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal 30 settembre 2024.
13. Pertanto, una volta ritenuta provata l'estinzione del rapporto di lavoro a seguito di un licenziamento, si verifica un'inversione dell'onere della prova in base al quale è il datore di lavoro che deve dimostrare tutti i requisiti di forma e di efficacia del licenziamento.
14. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 604/1992, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e la comunicazione di licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi;
il licenziamento intimato senza l'osservanza di tali disposizioni è inefficace (c.
3).
15. L'odierna società convenuta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
16. Alla fattispecie in esame risulta applicabile la normativa contenuta nel decreto legislativo 23/2015, atteso che la ricorrente è stata assunta in epoca successiva al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del citato decreto.
17. Pertanto, accertata e dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con decorrenza dal 30.9.2024, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23/2015, la parte convenuta deve essere condannata a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificata correttamente in ricorso in euro
941,22 e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
18. La parte convenuta deve inoltre essere condannata, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
19. Deve essere accolta anche la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 778,37, oltre accessori;
vi è prova
4 documentale, infatti, che la datrice di lavoro dal 3.9.2024 ha rifiutato la prestazione lavorativa della ricorrente, sostanzialmente provvedendo ad una sospensione unilaterale del rapporto di lavoro. Tuttavia, la società convenuta non ha provato, come era suo onere, che il rifiuto della prestazione lavorativa fosse fondato su un motivo legittimo.
20. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza della parte convenuta, con distrazione in favore dei Difensori di parte ricorrenti dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 778,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
- dichiara inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente con decorrenza dal
30.9.2024 e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 941,22 lordi, dal giorno del licenziamento,
30.9.2024, al giorno di effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna, infine, la parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre spese forfettarie 15%, Iva, Cpa e c.u. se versato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Civale, Mazziotti e Peluso.
Torino, 13.6.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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