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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6130, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 6.6.2025, e vertente
TRA
, nata il giorno 26.11.1959 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAJOLA n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate, per parte resistente;
rinuncia agli atti del giudizio e richiesta di estinzione dello stesso, per parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 23.10.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
1 chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'assegno assistenziale previsto dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 27 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per “inammissibilità” o, comunque, per asserita infondatezza.
Veniva, nelle more, formalizzato il provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse. Il fascicolo dell'ATP confluiva, pertanto, nella controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
All'indomani della costituzione dell'ente previdenziale la ricorrente, con le note sostitutive trasmesse il 17 aprile 2025, rinunciava “agli atti del giudizio” instando per la declaratoria di estinzione dello stesso.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 6.5.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
La pretesa azionata, complessivamente considerata e quindi inclusiva anche della fase preventiva, va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Per come allegato e documentato dal resistente con la memoria di CP_1 costituzione nel giudizio “post-dissenso”, la sig.ra supera la soglia reddituale Pt_1 prevista per l'erogazione della evocata prestazione assistenziale. Il dato economico non è stato contestato dalla ricorrente. Consegue che qualsiasi sia l'esito del contenzioso incentrato sul requisito sanitario, l'istante non potrebbe ottenere l'assegno assistenziale alla cui corresponsione resta funzionale la procedura dell'ATP nelle sue varie articolazioni. Ciò implica la carenza, originaria, di interesse ad agire. (3)
L'istanza attorea di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non può essere accolta in quanto proveniente dal solo difensore della sig.ra non Pt_1 munito di procura speciale. Ed invero, la procura formalizzata in fase preventiva contiene una troppo generica facoltà di “desistere”. Di qui la ineludibilità della conclusione sentenziale della controversia.
2 La decisione in rito coinvolge anche la fase preventiva. Ciò rende superflua qualsiasi statuizione ulteriore sull'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non omologato per intervenuto dissenso. Pare al G.U.L. evidente che l'inammissibilità originaria della domanda attorea rende processualmente privo di pregnanza l'esame peritale. E, di conseguenza, le obiezioni mosse allo stesso. (4)
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge.
Va incidentalmente segnalato che il rilievo attoreo secondo cui l'eccezione reddituale sarebbe stata formalizzata dal resistente “solo” nella fase “post CP_1 dissenso” non è del tutto condivisibile. Ed invero, la verifica inerente l'interesse ad agire va eseguita di ufficio dal Giudice, naturalmente sulla base delle prospettazioni delle parti. Nel caso di specie l'istante, nel ricorso per ATP, aveva allegato, contrariamente alla situazione reale, essere già in possesso dei requisiti socio-economici prescritti dalla legge.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'iniziativa attorea;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase preventiva, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 17/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
3
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6130, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 6.6.2025, e vertente
TRA
, nata il giorno 26.11.1959 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAJOLA n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate, per parte resistente;
rinuncia agli atti del giudizio e richiesta di estinzione dello stesso, per parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 23.10.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
1 chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'assegno assistenziale previsto dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 27 ottobre 2024 la sig.ra Pt_1 introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per “inammissibilità” o, comunque, per asserita infondatezza.
Veniva, nelle more, formalizzato il provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse. Il fascicolo dell'ATP confluiva, pertanto, nella controversia incardinata ex art. 445, 6° comma, C.P.C.
All'indomani della costituzione dell'ente previdenziale la ricorrente, con le note sostitutive trasmesse il 17 aprile 2025, rinunciava “agli atti del giudizio” instando per la declaratoria di estinzione dello stesso.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 6.5.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
La pretesa azionata, complessivamente considerata e quindi inclusiva anche della fase preventiva, va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Per come allegato e documentato dal resistente con la memoria di CP_1 costituzione nel giudizio “post-dissenso”, la sig.ra supera la soglia reddituale Pt_1 prevista per l'erogazione della evocata prestazione assistenziale. Il dato economico non è stato contestato dalla ricorrente. Consegue che qualsiasi sia l'esito del contenzioso incentrato sul requisito sanitario, l'istante non potrebbe ottenere l'assegno assistenziale alla cui corresponsione resta funzionale la procedura dell'ATP nelle sue varie articolazioni. Ciò implica la carenza, originaria, di interesse ad agire. (3)
L'istanza attorea di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non può essere accolta in quanto proveniente dal solo difensore della sig.ra non Pt_1 munito di procura speciale. Ed invero, la procura formalizzata in fase preventiva contiene una troppo generica facoltà di “desistere”. Di qui la ineludibilità della conclusione sentenziale della controversia.
2 La decisione in rito coinvolge anche la fase preventiva. Ciò rende superflua qualsiasi statuizione ulteriore sull'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non omologato per intervenuto dissenso. Pare al G.U.L. evidente che l'inammissibilità originaria della domanda attorea rende processualmente privo di pregnanza l'esame peritale. E, di conseguenza, le obiezioni mosse allo stesso. (4)
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge.
Va incidentalmente segnalato che il rilievo attoreo secondo cui l'eccezione reddituale sarebbe stata formalizzata dal resistente “solo” nella fase “post CP_1 dissenso” non è del tutto condivisibile. Ed invero, la verifica inerente l'interesse ad agire va eseguita di ufficio dal Giudice, naturalmente sulla base delle prospettazioni delle parti. Nel caso di specie l'istante, nel ricorso per ATP, aveva allegato, contrariamente alla situazione reale, essere già in possesso dei requisiti socio-economici prescritti dalla legge.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'iniziativa attorea;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase preventiva, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 17/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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