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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8986 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'ORSO GIADA, C.F._1 presso il cui studio sito in Napoli alla via A. Manzioni n. 88 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2 n. 1103/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data
29.12.2023 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'estratto di ruolo e CP_1 la cartella esattoriale n.ro 07120140070971523, condannando l'
[...]
e l' , in solido, alla refusione delle spese Controparte_3 Controparte_4 processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la sussistenza delle propria giurisdizione;
b) erronea individuazione dell'oggetto della domanda, posto che l'impugnazione riguardava la comunicazione ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/73 di compensazione del debito n.
07128202200000388000, e non la cartella menzionata in sentenza. c) incompetenza per territorio;
d) Inammissibilità e tardività dell'impugnazione avverso la comunicazione ex art. 28 ter DPR 602/73;
e) illegittimo frazionamento della domanda per la proposizione di più impugnazioni;
f) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di
Giustizia tributaria competente per territorio, ed in ogni caso la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Napoli;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 18.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il primo motivo di appello con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Sul punto è opportuno effettuare un primo richiamo all'art. 19 del d.lgs.
546/1992, il quale stabilisce non solo che il ruolo e la cartella di pagamento rientrino tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario
(lett. d), ma che possano essere oggetto di ricorso tutti gli atti per i quali la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie e, dunque, anche la comunicazione ex art. 28 ter DPR
602/1973 (sul punto cfr. Cass. Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24638).
Il primo comma dell'art. 2 della predetta legge, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Nella specie, l'opposizione riguarda un atto prodromico alla esecuzione forzata (comunicazione ex art. 28 ter DPR 602/1973) ed, involgendo quindi la legittimità e la fondatezza della pretesa del Fisco, ha quindi l'oggetto proprio e tipico della giurisdizione tributaria.
Al riguardo, si evidenzia che il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale tributaria si fonda su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione, e non un atto propriamente esecutivo, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonchè della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 8986/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il CP_1 giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...] delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio che liquida in euro 450,00 per compensi nonché euro
91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8986 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'ORSO GIADA, C.F._1 presso il cui studio sito in Napoli alla via A. Manzioni n. 88 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2 n. 1103/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data
29.12.2023 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'estratto di ruolo e CP_1 la cartella esattoriale n.ro 07120140070971523, condannando l'
[...]
e l' , in solido, alla refusione delle spese Controparte_3 Controparte_4 processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la sussistenza delle propria giurisdizione;
b) erronea individuazione dell'oggetto della domanda, posto che l'impugnazione riguardava la comunicazione ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/73 di compensazione del debito n.
07128202200000388000, e non la cartella menzionata in sentenza. c) incompetenza per territorio;
d) Inammissibilità e tardività dell'impugnazione avverso la comunicazione ex art. 28 ter DPR 602/73;
e) illegittimo frazionamento della domanda per la proposizione di più impugnazioni;
f) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di
Giustizia tributaria competente per territorio, ed in ogni caso la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Napoli;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda per tardività, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 18.03.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il primo motivo di appello con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario.
Sul punto è opportuno effettuare un primo richiamo all'art. 19 del d.lgs.
546/1992, il quale stabilisce non solo che il ruolo e la cartella di pagamento rientrino tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario
(lett. d), ma che possano essere oggetto di ricorso tutti gli atti per i quali la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie e, dunque, anche la comunicazione ex art. 28 ter DPR
602/1973 (sul punto cfr. Cass. Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24638).
Il primo comma dell'art. 2 della predetta legge, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Nella specie, l'opposizione riguarda un atto prodromico alla esecuzione forzata (comunicazione ex art. 28 ter DPR 602/1973) ed, involgendo quindi la legittimità e la fondatezza della pretesa del Fisco, ha quindi l'oggetto proprio e tipico della giurisdizione tributaria.
Al riguardo, si evidenzia che il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale tributaria si fonda su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della Tassa Automobilistica sottesa all'atto impugnato.
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi).
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione, e non un atto propriamente esecutivo, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonchè della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 8986/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il CP_1 giudice tributario e per l'effetto assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
• condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 [...] delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio che liquida in euro 450,00 per compensi nonché euro
91,50 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA.
Napoli, 19.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano