Articolo 7 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 luglio 1970
Art. 7.
Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo , dodicesimo , tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.
Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 .
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore eta' e non superato il 35° anno di eta' salvo le elevazioni dei limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970