Art. 7.
Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo , dodicesimo , tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.
Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 .
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore eta' e non superato il 35° anno di eta' salvo le elevazioni dei limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale.
Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo , dodicesimo , tredicesimo , quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.
Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 .
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore eta' e non superato il 35° anno di eta' salvo le elevazioni dei limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale.