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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IS
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 976/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 1.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
r.g. 976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IS
SEZIONE UNICA
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 195/19 - R.G 857/18 emessa dal Giudice di Pace di Venafro in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il
6.4.2019 e non notificata TRA
(Codice fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Mario Antonio Ciarambino (C.F. ) C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia, al Corso Cairoli n. 25;
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Adele Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio sito in Venafro al Corso Campano, n° 170/A;
- appellata
CONCLUSIONI come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
1.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Venafro l' Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.Mo Giudice di Pace
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa sospensione, anche in audita altera parte, del provvedimento di fermo amministrativo impugnato ed iscritto da (già ) sede di IS con Parte_1 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e del pagamento della rateizzazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dello stesso così provvedere;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da
(già ) sede di IS con Parte_1 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 fino alla concorrenza dell'importo portato dalle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e n.05320100001411963000 ovvero di quelle poste alla base del provvedimento con ordine al competente Pubblico
Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole, e se disposta, a carico e spese dell' Controparte_2
; - Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del fermo
[...]
amministrativo impugnato ed iscritto da ( già Controparte_4
) sede di IS con provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e per CP_3
l'effetto annullare, la rateizzazione –pagamento ( Prot. 68284 del 19.9.2017) delle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e n.05320100001411963000 con condanna alla restituzione in favore della sig.ra delle somme versate sino ad oggi;
- CP_1
Accertare e dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e
n.05320100001411963000 e di tutti gli atti ad connessi e consequenziali per intervenuta prescrizione del titolo stante l'inesistenza e /o irregolarità della notifica;
-
Accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da ( già ) sede di IS con Controparte_2 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e condannare Controparte_2
( già ) sede di IS , in persona del legale rapp.te p.t al
[...] CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non come innanzi detto, nella misura ritenuta equa e/o di giustizia e comunque sempre entro la competenza per valore dell'Ill.Mo Giudice di Pace adito;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da Controparte_2
( già ) sede di IS con provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 ( CP_3
già ) sede di IS , in persona del legale rappresentante, al CP_3
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa in favore dell'odierna parte attrice;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva che la sua autovettura era stata sottoposta illegittimamente a fermo amministrativo, attesa la mancata notifica degli atti presupposti;
lamentava, inoltre, l'illegittimità del fermo stante la strumentalità dell'autoveicolo rispetto alla propria attività lavorativa.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
chiedeva, poi dichiararsi inammissibile l'opposizione per difetto di interesse e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Rappresentava, più nel dettaglio, la correttezza delle notifiche del fermo e delle cartelle di pagamento nonché la legittimità dell'utilizzo dello strumento del fermo amministrativo.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella sola produzione documentale delle parti, con sentenza n. 195/19 - R.G 857/18 emessa in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il 6.4.2019, il Giudice di Pace di Venafro così provvedeva: “1) accoglie
l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'atto opposto;
2) compensa le spese di lite.”
Con atto di appello notificato in data 7.10.2019 l' Controparte_2
proponeva impugnazione nei confronti della citata statuizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza:
Rigettare la domanda proposta in primo grado nei confronti dell'
[...]
. Condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 doppio grado di giudizio”.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo che venisse Controparte_1
respinto il proposto gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Venafro, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa giungeva all'udienza del 1.4.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
* * * * * *
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni che seguono. L'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da sollevata Controparte_2
nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di appello.
Dall'analisi del fermo amministrativo del quale si chiede l'annullamento, emerge che esso trova origine su pregressi debiti di natura tributaria.
Più nel dettaglio, la cartella n. 05320100001411963000 di € 105,21 e la cartella n.
05320130001399170000 di € 95,19 fondano su debiti della nei confronti CP_1
del Collegio delle ostetriche della provincia di Frosinone;
la cartella n.
05320130001292123000 di € 359,32 si riferisce a debiti di imposte nei confronti del
; l'avviso di accertamento esecutivo TRFM00335 Controparte_5 dell'importo di € 1.842,11 fonda su debiti nei confronti dell' in Controparte_2
tema di imposta sulle persone fisiche.
Per quanto riguarda le cartelle riguardanti i debiti nei confronti del Collegio delle
Ostetriche, occorre evidenziare che, in virtù della nuova formulazione dell'articolo 2 del Dlgs 546/1992, spetta al giudice tributario decidere le controversie relative al contributo annuale dovuto per l'iscrizione agli albi professionali.
Sul tema si è espressa la Suprema Corte che, con pronuncia n. 1782/2011, ha evidenziato che chi intenda esercitare una delle professioni per cui è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo (dunque anche gli ingegneri), deve provvedere ad iscriversi sostenendone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente stesso, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Ne discende la sussistenza degli elementi che caratterizzano il “tributo”, ossia la doverosità della prestazione ed il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante (il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione in un determinato albo;
la spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alle predette prestazioni).
Effettuato l'inquadramento dei crediti sottesi alle suddette cartelle (qualificati come tributi), tenuto conto che ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario “non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
11293/2021), occorre allora fare riferimento alle pretese sottese alla cartella esattoriale ed al conseguente fermo amministrativo opposto.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato” (Cass. civ., Sez. Un., n. 17844/2012). Invece, con riferimento a un'ipotesi di impugnazione di un preavviso di fermo (ma con considerazioni valide anche per l'ipotesi di fermo amministrativo), la Cassazione ha precisato che “il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100
c.p.c. l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.” (Cass. civ. Sez. V Ord., 30/10/2018, n.
27601).
Inoltre, anche dalla lettura del preavviso di fermo amministrativo (pag. 1) si ricava chiaramente che “contro la presente comunicazione preventiva di fermo è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di IS per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Venafro in favore del giudice tributario, essendo il fermo amministrativo opposto interamente fondato su debiti di natura tributaria.
Ne consegue la riforma della decisione, sussistendo la giurisdizione tributaria dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite (e ivi comprese quelle relative agli effetti dell'adesione alla definizione agevolata sulla validità del fermo amministrativo già disposto), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza derivante dall'accoglimento dell'appello, la SI.ra va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio nei confronti di , che si liquidano in Controparte_2
dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare semplicità delle questioni trattate), escludendo la fase istruttoria (sostanzialmente assente) secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 195/19 emessa dal
Giudice di Pace di Venafro in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il 6.4.2019;
e per l'effetto:
• Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• Condanna al pagamento in favore di parte appellante delle Controparte_1
spese del primo grado di lite che si liquidano in euro in euro 436,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 87,00 per spese ed euro 811,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 22.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 976/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice di appello;
- premesso che l'udienza del 1.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza
r.g. 976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IS
SEZIONE UNICA
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 195/19 - R.G 857/18 emessa dal Giudice di Pace di Venafro in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il
6.4.2019 e non notificata TRA
(Codice fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Mario Antonio Ciarambino (C.F. ) C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia, al Corso Cairoli n. 25;
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Adele Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio sito in Venafro al Corso Campano, n° 170/A;
- appellata
CONCLUSIONI come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
1.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Venafro l' Controparte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.Mo Giudice di Pace
[...]
adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa sospensione, anche in audita altera parte, del provvedimento di fermo amministrativo impugnato ed iscritto da (già ) sede di IS con Parte_1 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e del pagamento della rateizzazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento dello stesso così provvedere;
- Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da
(già ) sede di IS con Parte_1 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 fino alla concorrenza dell'importo portato dalle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e n.05320100001411963000 ovvero di quelle poste alla base del provvedimento con ordine al competente Pubblico
Registro Automobilistico di provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole, e se disposta, a carico e spese dell' Controparte_2
; - Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del fermo
[...]
amministrativo impugnato ed iscritto da ( già Controparte_4
) sede di IS con provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e per CP_3
l'effetto annullare, la rateizzazione –pagamento ( Prot. 68284 del 19.9.2017) delle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e n.05320100001411963000 con condanna alla restituzione in favore della sig.ra delle somme versate sino ad oggi;
- CP_1
Accertare e dichiarare la nullità delle cartelle esattoriali n. 05320130001292123 e
n.05320100001411963000 e di tutti gli atti ad connessi e consequenziali per intervenuta prescrizione del titolo stante l'inesistenza e /o irregolarità della notifica;
-
Accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da ( già ) sede di IS con Controparte_2 CP_3
provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 e condannare Controparte_2
( già ) sede di IS , in persona del legale rapp.te p.t al
[...] CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non come innanzi detto, nella misura ritenuta equa e/o di giustizia e comunque sempre entro la competenza per valore dell'Ill.Mo Giudice di Pace adito;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo impugnato ed iscritto da Controparte_2
( già ) sede di IS con provvedimento n°A00589OV del 13.4.2016 ( CP_3
già ) sede di IS , in persona del legale rappresentante, al CP_3
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa in favore dell'odierna parte attrice;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva che la sua autovettura era stata sottoposta illegittimamente a fermo amministrativo, attesa la mancata notifica degli atti presupposti;
lamentava, inoltre, l'illegittimità del fermo stante la strumentalità dell'autoveicolo rispetto alla propria attività lavorativa.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
chiedeva, poi dichiararsi inammissibile l'opposizione per difetto di interesse e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Rappresentava, più nel dettaglio, la correttezza delle notifiche del fermo e delle cartelle di pagamento nonché la legittimità dell'utilizzo dello strumento del fermo amministrativo.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella sola produzione documentale delle parti, con sentenza n. 195/19 - R.G 857/18 emessa in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il 6.4.2019, il Giudice di Pace di Venafro così provvedeva: “1) accoglie
l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'atto opposto;
2) compensa le spese di lite.”
Con atto di appello notificato in data 7.10.2019 l' Controparte_2
proponeva impugnazione nei confronti della citata statuizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza:
Rigettare la domanda proposta in primo grado nei confronti dell'
[...]
. Condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 doppio grado di giudizio”.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo che venisse Controparte_1
respinto il proposto gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Venafro, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa giungeva all'udienza del 1.4.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
* * * * * *
In via preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto tempestivamente e, come tale, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni che seguono. L'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da sollevata Controparte_2
nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di appello.
Dall'analisi del fermo amministrativo del quale si chiede l'annullamento, emerge che esso trova origine su pregressi debiti di natura tributaria.
Più nel dettaglio, la cartella n. 05320100001411963000 di € 105,21 e la cartella n.
05320130001399170000 di € 95,19 fondano su debiti della nei confronti CP_1
del Collegio delle ostetriche della provincia di Frosinone;
la cartella n.
05320130001292123000 di € 359,32 si riferisce a debiti di imposte nei confronti del
; l'avviso di accertamento esecutivo TRFM00335 Controparte_5 dell'importo di € 1.842,11 fonda su debiti nei confronti dell' in Controparte_2
tema di imposta sulle persone fisiche.
Per quanto riguarda le cartelle riguardanti i debiti nei confronti del Collegio delle
Ostetriche, occorre evidenziare che, in virtù della nuova formulazione dell'articolo 2 del Dlgs 546/1992, spetta al giudice tributario decidere le controversie relative al contributo annuale dovuto per l'iscrizione agli albi professionali.
Sul tema si è espressa la Suprema Corte che, con pronuncia n. 1782/2011, ha evidenziato che chi intenda esercitare una delle professioni per cui è prevista l'iscrizione ad uno specifico albo (dunque anche gli ingegneri), deve provvedere ad iscriversi sostenendone il relativo costo (la tassa di iscrizione e la tassa annuale), il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente stesso, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Ne discende la sussistenza degli elementi che caratterizzano il “tributo”, ossia la doverosità della prestazione ed il collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente rilevante (il presupposto, nella specie, è costituito dal legittimo esercizio della professione per il quale è condizione l'iscrizione in un determinato albo;
la spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari necessari all'ente delegato dall'ordinamento al controllo dell'albo specifico nell'esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti circa la legittimazione di quest'ultimi alle predette prestazioni).
Effettuato l'inquadramento dei crediti sottesi alle suddette cartelle (qualificati come tributi), tenuto conto che ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario “non si deve guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
11293/2021), occorre allora fare riferimento alle pretese sottese alla cartella esattoriale ed al conseguente fermo amministrativo opposto.
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “in materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato” (Cass. civ., Sez. Un., n. 17844/2012). Invece, con riferimento a un'ipotesi di impugnazione di un preavviso di fermo (ma con considerazioni valide anche per l'ipotesi di fermo amministrativo), la Cassazione ha precisato che “il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100
c.p.c. l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.” (Cass. civ. Sez. V Ord., 30/10/2018, n.
27601).
Inoltre, anche dalla lettura del preavviso di fermo amministrativo (pag. 1) si ricava chiaramente che “contro la presente comunicazione preventiva di fermo è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di IS per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Venafro in favore del giudice tributario, essendo il fermo amministrativo opposto interamente fondato su debiti di natura tributaria.
Ne consegue la riforma della decisione, sussistendo la giurisdizione tributaria dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di legge.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite (e ivi comprese quelle relative agli effetti dell'adesione alla definizione agevolata sulla validità del fermo amministrativo già disposto), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la soccombenza derivante dall'accoglimento dell'appello, la SI.ra va condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio nei confronti di , che si liquidano in Controparte_2
dispositivo, ai valori minimi (stante la particolare semplicità delle questioni trattate), escludendo la fase istruttoria (sostanzialmente assente) secondo il d.m. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così provvede:
• In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 195/19 emessa dal
Giudice di Pace di Venafro in data 3.4.2019, depositata in cancelleria il 6.4.2019;
e per l'effetto:
• Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• Condanna al pagamento in favore di parte appellante delle Controparte_1
spese del primo grado di lite che si liquidano in euro in euro 436,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 87,00 per spese ed euro 811,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Depositato telematicamente in data 22.4.2025
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione