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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 7 luglio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato alle parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni delle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellante;
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 luglio 2025
Si comunichi.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio
Rumolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Iginio Cappelli in Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n.39
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusto mandato in Controparte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Luigi Arnone, presso il cui studio in Sala Consilina (SA), alla via Bisanti n. 21, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA -
NONCHE'
CP_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2019 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, la Sig.ra con atto di citazione, conveniva in giudizio, prima Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Buccino per poi riassumerlo innanzi al giudice di Pace di Sala Consilina, il Sig. e la società per ivi sentirli condannare al risarcimento CP_2 Parte_1 delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 1° agosto 2017, quantificate entro il limite di € 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, l'attrice in primo grado esponeva:
- che in data 01.08.2017, alle ore 06.30 circa, in Silla di Sassano alla Via Provinciale del
Corticato, viaggiava, in qualità di terza trasportata a bordo della vettura Seat Ibiza, tg DW599
HY, di proprietà del Sig. e dallo stesso condotta, allorquando, il veicolo sul CP_2 quale viaggiava, ebbe a subire un impatto nella parte laterale ad opera del triciclo, tg. AC
18691 che, in spregio alle norme del CDS, le tagliava la strada;
- che, per le conseguenze del sinistro, a causa delle lesioni riportate, si rendevano necessarie le cure del Polla ove le venivano diagnosticati “Trauma cranico e distrazione Parte_2 rachide cervicale”.
Pertanto, l'attrice, chiedeva al Giudice di Pace adito di condannare la società Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni sopra meglio specificati, quantificati entro il limite di € 5.000,00 oltre interessi, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Correttamente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale contestava l'avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, la predetta convenuta, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto della vocatio in ius ex art. 164 c.p.c. n. 1, in quanto risultava assolutamente incerta l'Autorità
Giudiziaria adita.
Quanto al merito della controversia, rilevava, in primo luogo, l'infondatezza della domanda, ritenendo di aver provveduto all'integrale pagamento delle lesioni personali riportate dalla Sig.ra mediante la corresponsione della somma €950, 000, calcolata sulla base della Controparte_1 visita medica svolta dal medico fiduciario della compagnia dott. ; contestava, ulteriormente, la CP_3 quantificazione della domanda, sia con riferimento alla pretesa percentuale di danno biologico con specifico riferimento ai dettami della l. 27.2012, art. 139, comma 3 ter e comma 3 quater, sia soprattutto con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
Per tutti questi motivi, la società convenuta concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. Istruita la causa a mezzo prova testimoniale, il Giudice di Pace, emanava ordinanza ex art. 185 bis c.p.c e formulava proposta conciliativa. Ritenendo superflua la nomina di un CTU, depositate le comparse conclusionali, tratteneva la causa in decisione. Con sentenza n. 32/2019 pubblicata il
28.01.2019, il Giudice di Pace, accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta e
, in solido fra di loro, al pagamento, in favore della Sig. ra della CP_2 Controparte_1 somma di €1.146,76 euro oltre interessi legali dalla domanda e fino alla pubblicazione della sentenza.
Con condanna, altresì al pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, con tempestivo atto di appello, la società ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, deducendo: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 L. 27/2012 nella parte in cui al comma 3 ter ha disposto che in materia di danno alla persona, la risarcibilità delle lesioni di lieve entità è subordinata alla presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo;
2) erroneo riconoscimento dell' importo di € 304,55 a titolo di personalizzazione del danno biologico
( ex danno morale) senza alcuna specificazione al riguardo, a tal fine rilevando che il danno morale non può trovare automatico riconoscimento in relazione a qualsiasi lesione alla salute.
Per tali motivi, l'odierna appellante ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, in via preliminare di sospendere l'esecutorietà della sentenza di primo grado e nel merito, in accoglimento del primo e del secondo motivo si appello, dichiarare non dovuto, rispettivamente il risarcimento del danno biologico e del danno morale nei confronti della Sig.ra Il tutto con Parte_3 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituitasi nel giudizio di appello, eccepiva, in primo luogo, Parte_3
l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione del novellato art. 342 comma 1 c.p.c., e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.03.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Successivamente, verificata la mancata prova della notifica nei confronti di ne veniva CP_2 disposto il deposito.
Verificata l'integrità del contraddittorio la causa veniva nuovamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di che pur regolarmente citato non si è CP_2 costituito.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1,
c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017). Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 bis c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza e, segnatamente, l'erronea valutazione delle prove documentali assunte, e, infine, la violazione della norma di diritto applicabile inerente alla quantificazione del danno biologico. L'appello è dunque ammissibile.
Ebbene, osserva questo Tribunale come in tema di danno alla persona la Suprema Corte si è espressa chiarendo che “in tema di risarcimento alla persona per Danni da lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli, il comma 3-Quater, così come il precedente comma 3-Ter, dell'Art. 32 del Dl.01/2012, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in si fatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli Artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (che, a tal riguardo hanno recepito quanto già presente nel diritto vivente), che il Danno Biologico sia – suscettibile di accertamento medico – legale, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del Danno Biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo – clinico – strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti a una obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi Postumi” (Cass. civ., 13 giugno
2016 e 26 settembre 2016). Dalla pronuncia innanzi menzionata si evince la circostanza che anche per il danno biologico da postumi invalidanti possa essere rilevante per la individuazione degli stessi l'esame obiettivo e non solo l'accertamento clinico strumentale. Ed ancora, di recente la Suprema
Corte ha affermato la risarcibilità dei danni da c.d. micropermanente anche senza esami strumentali,
a condizione che, l'esistenza dei postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale (Cass. civ., 22 dicembre 2022, n. 37477).
Infine, nella recente Cass. n. 26985/2023 si legge, in massima: “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art.
2729 c.c..”.
Ad avviso del Tribunale, quindi, l'avvenuto riconoscimento del danno biologico temporaneo (in parte già riconosciuto dalla stessa parte appellante) è stato adeguatamente giustificato dal Giudice di primo grado che ha fatto riferimento alla certificazione medica prodotta.
Risulta, invece, privo di supporto probatorio il danno biologico permanente liquidato considerata tra l'altro la sua automatica personalizzazione con riconoscimento del danno morale.
Sul punto, osserva il Tribunale come vada anche in questa sede condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardo al danno morale, ai fini della sua liquidazione, occorre la prova della sua esistenza, mediante allegazione ed adeguata dimostrazione, non potendo essere lo stesso ravvisato in re ipsa.
In particolare, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo la definizione dell'art. 138 d. lgs. 209/05 (cd. codice delle assicurazioni private) per danno biologico si intende “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Sotto tale profilo va considerato che in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n.
37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Va inoltre rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale alla luce dell'indirizzo espresso nelle pronunce nn. 12408/11
e 14402/11- non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. Cass. 18641/11). Ed ancora nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico (Cass. 29191/08).
Con particolare riferimento al cosiddetto danno morale, da includersi nell'ambito del danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza di merito non vi sarebbe ragione alcuna per escludere nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno consistente nel pretium doloris dovendosi procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione dell'onnicomprensiva voce del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie tale ulteriore ristoro, riconosciuto dal giudice di prime cure, si ritiene, come correttamente evidenziato dall' appellante, non dovuto, per difetto di prova in ordine alla sussistenza dello stesso. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che laddove dalle lesioni personali (nella specie, conseguenti ad incidente stradale), sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili (Cass. 25575/11). Difatti il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 10527/11). Nella fattispecie in esame, l'appellata, nel giudizio di primo grado, si è limitata a richiedere il risarcimento “di tutti i danni patrimoniali e non”, di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente e danno morale. Alcun puntuale riferimento o prova vi è in atti alla effettiva consistenza di tale danno, ossia in che cosa sia consistito il pregiudizio non patrimoniale lamentato, come lo stesso si atteggi rispetto alle condizioni soggettive del ricorrente e alla gravità del fatto di cui è stato vittima.
Neppure in grado d'appello detta specificazione è stata offerta, atteso che l'appellata si è limitata a contestare genericamente le ragioni addotte dall' appellante con riguardo alla immotivata liquidazione del danno morale, senza indicare l'effettivo pregiudizio che lo ha caratterizzato. Nel caso di specie non sono state neppure allegati fatti da cui dedurre che dal danno, peraltro di non particolare gravità, siano derivate conseguenze sulla vita di relazione o sofferenze psichiche maggiori da quelle normalmente patite da altri soggetti che subiscano un danno analogo.
Tale difetto di allegazione e di prova risulta tanto più evidente quanto più si consideri l'entità del danno biologico sofferto e riconosciuto in sede giudiziaria. Ne consegue che la mancata puntuale rappresentazione del pregiudizio morale con riguardo allo specifico evento dannoso, non consente il riconoscimento di una ulteriore somma a titolo risarcitorio.
Niente deve, pertanto, essere dovuto a titolo di danno permanente, privo di qualsivoglia supporto probatorio emergente dalla certificazione medica e di danno morale che non permette liquidazioni automatiche.
L'ammontare del danno complessivamente subito dalla in relazione al sinistro per cui è causa sarà pertanto pari ad euro 937,00 per come liquidate dal Giudice di prime cure a cui si aggiunge il riconoscimento delle spese sostenute per euro 200,00 con esclusione delle ulteriori somme.
Detratta la somma già corrisposta residuerà la somma di euro 187,00 oltre interessi per come riconosciuti in sentenza.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
L'esito complessivo del giudizio considerato l'accoglimento parziale della domanda di primo grado e l'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti convenute in solido, in favore di parte attrice al pagamento a titolo di risarcimento per i danni subiti in seguito al sinistro oggetto di causa, alla somma di euro 187,00 oltre interessi per come liquidati in primo grado;
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, 9 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco