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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2020/2025 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Rossella Santoro;
Parte_1
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Antonio Mazzone;
CP_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 13.02.2025 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 21.11.2023 la sentenza n. 4739/2023 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e che da CP_1 allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione datata 15.09.2023, tra le quali vi era la previsione del contributo al mantenimento del figlio Per_1 nato il [...];
2. nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio. La resistente si costituiva in data 28.05.2025, chiedendo disporsi il versamento CP_1 del contributo paterno al mantenimento del figlio in € 400,00 e, in via subordinata, ridurre il contributo al mantenimento ad € 300,00, oltre spese straordinarie al 50%. All'udienza di comparizione delle parti le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal G.D. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento della prole a decorrere da agosto 2025, con compensazione delle spese di lite) e, i procuratori delle parti, precisavano le conclusioni in senso conforme rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva in giudizio in data 24.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento al figlio, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Compensa le spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.02.2025 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 CP_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro in base alle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori all'udienza del 02.07.2025 che qui devono intendersi pedissequamente richiamati e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di agosto 2025il contributo paterno al mantenimento del figlio;
2. compensa le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2020/2025 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Rossella Santoro;
Parte_1
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Antonio Mazzone;
CP_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 13.02.2025 premesso che: Parte_1
1. questo Tribunale aveva emesso il 21.11.2023 la sentenza n. 4739/2023 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e che da CP_1 allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione datata 15.09.2023, tra le quali vi era la previsione del contributo al mantenimento del figlio Per_1 nato il [...];
2. nelle more il figlio era diventato economicamente autosufficiente;
chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio. La resistente si costituiva in data 28.05.2025, chiedendo disporsi il versamento CP_1 del contributo paterno al mantenimento del figlio in € 400,00 e, in via subordinata, ridurre il contributo al mantenimento ad € 300,00, oltre spese straordinarie al 50%. All'udienza di comparizione delle parti le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal G.D. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (che prevedeva la revoca del contributo paterno al mantenimento della prole a decorrere da agosto 2025, con compensazione delle spese di lite) e, i procuratori delle parti, precisavano le conclusioni in senso conforme rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva in giudizio in data 24.02.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento al figlio, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Compensa le spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.02.2025 da nei confronti di modificando le condizioni di divorzio Parte_1 CP_1 statuite nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro in base alle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori all'udienza del 02.07.2025 che qui devono intendersi pedissequamente richiamati e, per l'effetto, revoca a decorrere dal mese di agosto 2025il contributo paterno al mantenimento del figlio;
2. compensa le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 24.07.2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Rosella Nocera