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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18633/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18633/2019 RG promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Agata n. 2, c.f. , elettivamente domiciliata in via A. S. Fulci n. 55/A, CodiceFiscale_1
Catania, presso lo studio legale dell'Avv. Rita Mammino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, (P.IVA ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma Viale Cesare Pavese n° 385, elettivamente domiciliata in Catania Via Stellata
n° 13 presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana che la rappresenta e difende giusta procura generale del 02 Luglio 2019 per atto notaio Dott. Rep. 89200, Persona_1
Raccolta 25782; Convenuta
e
, residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; Controparte_3
Convenuti contumaci
------------
pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Catania, , compagnia di assicurazioni Controparte_1 tenuta alla RCA dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata BV637TG, in proprietà di CP_3
, a bordo della quale trovavasi in qualità di terza trasportata in occasione del sinistro
[...] stradale occorso in Catania il 23 agosto 2012. Ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Allegava che, nella data occasione, l'autoveicolo, a bordo del quale viaggiava, stava percorrendo la Via Vincenzo Giuffrida, con direzione di marcia verso la circonvallazione, allorquando, in prossimità del negozio nel mentre che trovavasi incolonnato e CP_4 fermo al semaforo pedonale rosso, è stato investito da tergo dall'autovettura Ford Fusion targata CG018YD e sì sospinto in avanti sino a tamponare l'autoveicolo Ford Focus targato
CP533VF.
Integratosi ritualmente il contradittorio, si è costituita , che, in Controparte_1 rito, ha dedotto il difetto del contraddittorio a riguardo del proprietario dell'autoveicolo investitore e, nel merito, ha contestato l'insussistenza del nesso di causalità Controparte_2 tra l'occorso evento ed i danni lamentati e l'esorbitanza del quantum risarcitorio richiesto.
In accoglimento della relativa eccezione, con l'ordinanza del 15 luglio 2021 l'adito Giudice ha invitato la parte attrice ad integrare il relativo contraddittorio.
Con la successiva ordinanza del 2 gennaio 2023 ha disposto altresì la chiamata in giudizio di , proprietaria del mezzo a bordo del quale trovavasi in qualità di Controparte_3 terza trasportata . Parte_1
Né nè , se pur ritualmente citati, hanno curato di Controparte_2 Controparte_3 costituirsi.
Con il provvedimento del 26 giugno 2023 è stata indi ammessa l'articolata prova per testi e con quello successivo del 21 novembre 2023 disposta CTU medico-legale.
Il procedimento è stato posto in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con la concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
-----------
Motivi della decisione pagina 2 di 7 Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, i quali, se pur ritualmente citati, non hanno curato di costituirsi.
[...]
La domanda proposta da , terza trasportata, nei confronti di Parte_1 [...]
– notificata, su ordine del Giudice, a , proprietaria Controparte_1 Controparte_3 dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata BV637TG per fini di denunciatio litis - va ricondotta nell'ambito della speciale tutela introdotta dall' art. 141 del Dlgs. n. 209 del 2005, alla cui stregua " salva l' ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 140, a prescindere dall' accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest' ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo".
Si tratta di un regime speciale predisposto a favore del terzo, del tutto differente dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 CdA apprestata per i danni derivati ai veicoli ed ai loro conducenti, che si connota nel mero onere di “provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Cass. n. 16181/2015).
Ciò detto, la prova per testi espletata per il tramite delle informazioni rese da Tes_1
, presente all'accaduto quale conducente dell'autoveicolo precedente l'autovettura
[...]
Chevrolet Matiz, ha permesso di acclarare la presenza di a bordo del Parte_1 mezzo di proprietà di , ed anche la dedotta dinamica del sinistro, per vero Controparte_3 connotata dall'urto indotto dall'autoveicolo Ford Fusion che seguiva la e dal balzo in Pt_2 avanti di tale ultimo mezzo.
Le circostanze, d'altra parte, sono state confermate dalle dichiarazioni di Testimone_2 marito della e conducente l'autoveicolo Chevrolet Matiz. Parte_1
Ben si può dare per acquisita, a tal punto, la prova della piena riconducibilità al dedotto sinistro del pregiudizio riportato ed affermare, con essa, l'obbligo indennitario integrale di pagina 3 di 7 , quale compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA (Cass. 2014 Controparte_1
n. 22228: “Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria” – cfr., da ultimo, Cass. 2019 n. 16143).
Al riguardo, non può trovare applicazione il principio di diritto, per vero patrocinato da parte della giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione (Cass. 2019
n. 4147) che, interpretando l'incipit del primo comma dell'art. 141 CdA, che fa espressamente
«salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», esclude in radice l'operatività dell'azione diretta laddove vi sia la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore.
Parte della giurisprudenza della stessa sezione ha escluso recisamente tale possibilità sostenendo che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
Ebbene, la questione è stata definitivamente risolta da SU Cass. 2022 n. 35318, secondo cui “la nozione di " caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che , in occasione dell'incidente, ha riportato “cervico-brachialgia bilaterale Parte_1
e lombalgia post-traumatica con risentimento algico temporo mandibolare destro in soggetto con malocclusione ATM congenita di seconda classe”, e che non sono residuati postumi permanenti essendo sopraggiunta la guarigione clinica.
pagina 4 di 7 Si tratta di conclusioni che disconoscono la deformazione menisco articolare da trauma, pur dedotta dalla difesa dell'attrice, per vero esclusa, a fronte dell'incontestata circostanza che la passeggera era regolarmente ancorata con la cintura di sicurezza e non sono esplosi gli airbag, dal mancato riscontro di elementi di diretto impatto tra la mandibola della periziata e le parti rigide dell'autovettura.
Resta solo il danno biologico temporaneo pari a gg. 10 di inabilità relativa assoluta al
75%, gg. 30 di inabilità relativa al 50%, e gg.50 al 25%.
Avendo liquidato nel mese di aprile 2013 la somma di €. Controparte_1
1.530,98 (esattamente €. 1.330,98, detratte €. 200,00 per spese legali), accettata in acconto sul di più preteso, la liquidazione, effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n.
209, va rapportata alla tabella di riferimento agli anni 2013/2014, di guisa che l'indennizzo (€.
46,20 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 346,50,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 693,00,
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 577,50, per un totale di €. 1.617,00.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 1.617,00 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 1.608,96) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data del pagamento per un totale di €. 1.653,14.
Resta la differenza di €. 322,16 (€. 1.653,14 - €. 1330,18), al cui pagamento, in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data del mese di maggio 2013 sino al soddisfo, va condannata. Controparte_1
A , poi, vanno riconosciute le spese mediche, sì come ritenute congrue Parte_1 dal nominato CTU nella complessiva misura di €. 428,93, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Alcuna condanna va statuita nei confronti di , mero litisconsorte Controparte_3 necessario, sì come coinvolto nel giudizio alla stregua del consolidato principio di diritto a tenore del quale, a norma dell'art. 23 L. n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al pagina 5 di 7 principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata ( v. Cass. 2016 n. 23706 -
Cass., 9/3/2011, n. 5538).
Con le stesse parole di Cass. 2016 n. 23706, il richiamato principio è “applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Cod.ass. (d.lgs. n. 209 del 2005),
……sia applicabile, sia quella ordinaria ex art. 144, che quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto ( come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato ), essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore ( cfr. Cass., 2/12/1014, n. 25421 )”.
Nessuna domanda risulta spiegata nei confronti di , proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, chiamato in giudizio per ragioni di mera opportunità.
L'enorme sproporzione tra quanto richiesto e l'importo riconosciuto legittima l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio sia pure in termini assai esigui esclude in radice qualsivoglia fondatezza alla domanda di condanna per lite temeraria pur spiegata dalla compagnia di assicurazioni.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste in pari misura a carico delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18633/2019 RG, così statuisce nella contumacia di e : Controparte_2 Controparte_3 condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di danno biologico, della complessiva somma di €. 322,16, in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data del mese di maggio 2013 sino al soddisfo, e, a titolo di danno patrimoniale, di €. 428,91 con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
pagina 6 di 7 Compensa le spese processuali e quelle di CTU tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18633/2019 RG promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Agata n. 2, c.f. , elettivamente domiciliata in via A. S. Fulci n. 55/A, CodiceFiscale_1
Catania, presso lo studio legale dell'Avv. Rita Mammino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, (P.IVA ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma Viale Cesare Pavese n° 385, elettivamente domiciliata in Catania Via Stellata
n° 13 presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana che la rappresenta e difende giusta procura generale del 02 Luglio 2019 per atto notaio Dott. Rep. 89200, Persona_1
Raccolta 25782; Convenuta
e
, residente in [...]; Controparte_2
, residente in [...]; Controparte_3
Convenuti contumaci
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pagina 1 di 7 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Catania, , compagnia di assicurazioni Controparte_1 tenuta alla RCA dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata BV637TG, in proprietà di CP_3
, a bordo della quale trovavasi in qualità di terza trasportata in occasione del sinistro
[...] stradale occorso in Catania il 23 agosto 2012. Ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Allegava che, nella data occasione, l'autoveicolo, a bordo del quale viaggiava, stava percorrendo la Via Vincenzo Giuffrida, con direzione di marcia verso la circonvallazione, allorquando, in prossimità del negozio nel mentre che trovavasi incolonnato e CP_4 fermo al semaforo pedonale rosso, è stato investito da tergo dall'autovettura Ford Fusion targata CG018YD e sì sospinto in avanti sino a tamponare l'autoveicolo Ford Focus targato
CP533VF.
Integratosi ritualmente il contradittorio, si è costituita , che, in Controparte_1 rito, ha dedotto il difetto del contraddittorio a riguardo del proprietario dell'autoveicolo investitore e, nel merito, ha contestato l'insussistenza del nesso di causalità Controparte_2 tra l'occorso evento ed i danni lamentati e l'esorbitanza del quantum risarcitorio richiesto.
In accoglimento della relativa eccezione, con l'ordinanza del 15 luglio 2021 l'adito Giudice ha invitato la parte attrice ad integrare il relativo contraddittorio.
Con la successiva ordinanza del 2 gennaio 2023 ha disposto altresì la chiamata in giudizio di , proprietaria del mezzo a bordo del quale trovavasi in qualità di Controparte_3 terza trasportata . Parte_1
Né nè , se pur ritualmente citati, hanno curato di Controparte_2 Controparte_3 costituirsi.
Con il provvedimento del 26 giugno 2023 è stata indi ammessa l'articolata prova per testi e con quello successivo del 21 novembre 2023 disposta CTU medico-legale.
Il procedimento è stato posto in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con la concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione pagina 2 di 7 Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
, i quali, se pur ritualmente citati, non hanno curato di costituirsi.
[...]
La domanda proposta da , terza trasportata, nei confronti di Parte_1 [...]
– notificata, su ordine del Giudice, a , proprietaria Controparte_1 Controparte_3 dell'autovettura Chevrolet Matiz, targata BV637TG per fini di denunciatio litis - va ricondotta nell'ambito della speciale tutela introdotta dall' art. 141 del Dlgs. n. 209 del 2005, alla cui stregua " salva l' ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 140, a prescindere dall' accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest' ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo".
Si tratta di un regime speciale predisposto a favore del terzo, del tutto differente dalla procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 CdA apprestata per i danni derivati ai veicoli ed ai loro conducenti, che si connota nel mero onere di “provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Cass. n. 16181/2015).
Ciò detto, la prova per testi espletata per il tramite delle informazioni rese da Tes_1
, presente all'accaduto quale conducente dell'autoveicolo precedente l'autovettura
[...]
Chevrolet Matiz, ha permesso di acclarare la presenza di a bordo del Parte_1 mezzo di proprietà di , ed anche la dedotta dinamica del sinistro, per vero Controparte_3 connotata dall'urto indotto dall'autoveicolo Ford Fusion che seguiva la e dal balzo in Pt_2 avanti di tale ultimo mezzo.
Le circostanze, d'altra parte, sono state confermate dalle dichiarazioni di Testimone_2 marito della e conducente l'autoveicolo Chevrolet Matiz. Parte_1
Ben si può dare per acquisita, a tal punto, la prova della piena riconducibilità al dedotto sinistro del pregiudizio riportato ed affermare, con essa, l'obbligo indennitario integrale di pagina 3 di 7 , quale compagnia di assicurazioni tenuta alla RCA (Cass. 2014 Controparte_1
n. 22228: “Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria” – cfr., da ultimo, Cass. 2019 n. 16143).
Al riguardo, non può trovare applicazione il principio di diritto, per vero patrocinato da parte della giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione (Cass. 2019
n. 4147) che, interpretando l'incipit del primo comma dell'art. 141 CdA, che fa espressamente
«salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», esclude in radice l'operatività dell'azione diretta laddove vi sia la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore.
Parte della giurisprudenza della stessa sezione ha escluso recisamente tale possibilità sostenendo che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.
Ebbene, la questione è stata definitivamente risolta da SU Cass. 2022 n. 35318, secondo cui “la nozione di " caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che , in occasione dell'incidente, ha riportato “cervico-brachialgia bilaterale Parte_1
e lombalgia post-traumatica con risentimento algico temporo mandibolare destro in soggetto con malocclusione ATM congenita di seconda classe”, e che non sono residuati postumi permanenti essendo sopraggiunta la guarigione clinica.
pagina 4 di 7 Si tratta di conclusioni che disconoscono la deformazione menisco articolare da trauma, pur dedotta dalla difesa dell'attrice, per vero esclusa, a fronte dell'incontestata circostanza che la passeggera era regolarmente ancorata con la cintura di sicurezza e non sono esplosi gli airbag, dal mancato riscontro di elementi di diretto impatto tra la mandibola della periziata e le parti rigide dell'autovettura.
Resta solo il danno biologico temporaneo pari a gg. 10 di inabilità relativa assoluta al
75%, gg. 30 di inabilità relativa al 50%, e gg.50 al 25%.
Avendo liquidato nel mese di aprile 2013 la somma di €. Controparte_1
1.530,98 (esattamente €. 1.330,98, detratte €. 200,00 per spese legali), accettata in acconto sul di più preteso, la liquidazione, effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n.
209, va rapportata alla tabella di riferimento agli anni 2013/2014, di guisa che l'indennizzo (€.
46,20 pro die) è, per tal via, così determinato:
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 346,50,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 693,00,
• danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 577,50, per un totale di €. 1.617,00.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 1.617,00 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 1.608,96) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data del pagamento per un totale di €. 1.653,14.
Resta la differenza di €. 322,16 (€. 1.653,14 - €. 1330,18), al cui pagamento, in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data del mese di maggio 2013 sino al soddisfo, va condannata. Controparte_1
A , poi, vanno riconosciute le spese mediche, sì come ritenute congrue Parte_1 dal nominato CTU nella complessiva misura di €. 428,93, con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
Alcuna condanna va statuita nei confronti di , mero litisconsorte Controparte_3 necessario, sì come coinvolto nel giudizio alla stregua del consolidato principio di diritto a tenore del quale, a norma dell'art. 23 L. n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al pagina 5 di 7 principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata ( v. Cass. 2016 n. 23706 -
Cass., 9/3/2011, n. 5538).
Con le stesse parole di Cass. 2016 n. 23706, il richiamato principio è “applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Cod.ass. (d.lgs. n. 209 del 2005),
……sia applicabile, sia quella ordinaria ex art. 144, che quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto ( come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato ), essendo volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore ( cfr. Cass., 2/12/1014, n. 25421 )”.
Nessuna domanda risulta spiegata nei confronti di , proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo investitore, chiamato in giudizio per ragioni di mera opportunità.
L'enorme sproporzione tra quanto richiesto e l'importo riconosciuto legittima l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio sia pure in termini assai esigui esclude in radice qualsivoglia fondatezza alla domanda di condanna per lite temeraria pur spiegata dalla compagnia di assicurazioni.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste in pari misura a carico delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18633/2019 RG, così statuisce nella contumacia di e : Controparte_2 Controparte_3 condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di danno biologico, della complessiva somma di €. 322,16, in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a far data del mese di maggio 2013 sino al soddisfo, e, a titolo di danno patrimoniale, di €. 428,91 con gli interessi al tasso legale dai singoli esborsi sino al soddisfo.
pagina 6 di 7 Compensa le spese processuali e quelle di CTU tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, il 19 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7