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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1500 del R.G. 2020, avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), riservata per la decisione alla scadenza del termine del 23.06.2025, assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per la medesima data, promossa
[...]
C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Umberto Filici, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
(C.F. e P.I. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso l'avv. Francesco Trotta, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
–CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta
1 enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. La con atto di citazione notificato in data 11.07.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio la deducendo: a) di essere stata Controparte_1
segnalata a sofferenza dalla alla centrale rischi della Banca Controparte_1
d'Italia in data 04.10.2018; b) di aver proposto, dinanzi al Tribunale di
Castrovillari, ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere, in via di urgenza, un provvedimento che ordinasse alla la cancellazione della Controparte_1
predetta segnalazione;
c) che il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, aveva rigettato la domanda;
d) di aver proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale provvedimento e che il Collegio, sul presupposto che la non avesse fornito la prova di avere Controparte_1
disposto la segnalazione a sofferenza soltanto all'esito della valutazione “della complessiva situazione finanziaria del cliente” e che, comunque, non fossero sussistenti elementi idonei a rivelare una grave e non transitoria difficoltà economica, aveva accolto l'impugnazione, ordinando alla resistente la cancellazione della segnalazione in oggetto;
e) che la segnalazione illegittima le avrebbe precluso di accedere al credito bancario e di far fronte, così, agli approvvigionamenti, con conseguente calo dei clienti, del fatturato e dei ricavi;
f) che, come desumibile dalla perizia di parte allegata all'atto di citazione, il danno conseguente a tale situazione ammonterebbe complessivamente a € 14.990.568,79, di cui € 1.455.871,00 per perdita di fatturato e margini di profitto nel periodo 2018-2019, € 9.459.816,00 per minori margini derivanti dalla perdita di clienti e minore capacità di attrazione di nuovi clienti derivante dalla denigrazione subita, € 188.438,04 per minori margini realizzati o realizzabili a seguito della debolezza contrattuale, €
2 3.886.443,75 per minori margini derivanti dalle mancate opportunità di sviluppo che si sarebbero potute conseguire se la base clienti non fosse stata destabilizzata dalle informazioni negative assunte dal mercato, per mancata possibilità di sviluppare la propria struttura organizzativa e, infine, a titolo di danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, dell'onore e della reputazione commerciale;
g) che, a seguito della illegittima segnalazione a sofferenza, la avrebbe illegittimamente riscosso la garanzia del Controparte_1
MedioCredito Centrale, il quale le avrebbe quindi notificato la cartella n.
03420190015217564000 dell'importo di € 206.119,18 e la cartella n.
03420190034715220000 dell'importo di € 36.245,91; h) che, pertanto, la convenuta dovrebbe essere condannata, oltre che al risarcimento dei danni, anche al pagamento dell'importo di € 242.365,09, oltre interessi legali e rivalutazione, al fine di consentirle di adempiere a quanto richiesto dal
MedioCredito Centrale;
i) che, infine, la non avrebbe ancora Controparte_1
ottemperato all'ordine del Tribunale di cancellare la segnalazione a sofferenza, ragion per cui la convenuta dovrebbe essere altresì condannata a risarcire tale ulteriore danno, da quantificarsi in una somma non inferiore a €
100.000,00 ovvero in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia ovvero, ancora, in via equitativa.
L'attrice ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “Voglia
l'On. Tribunale adito, in considerazione di tutto quanto sopra narrato: A) in via principale, preso atto che la convenuta il 04 Ottobre 2018, ha CP_1
illegittimamente segnalato la alla Centrale Rischi nei termini e Parte_1
modi indicati in narrativa;
che tale illecita segnalazione, riconosciuta giusto provvedimento adottato dal Tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza emessa in sede di reclamo, costituisce fatto illecito ex art. ex art. 2043 c.c. riconducibile a colpa grave della convenuta ed accertare e dichiarare che a causa di tale fatto illecito la ha subito un danno patrimoniale e Parte_1
3 non patrimoniale, per come meglio narrato in premessa e tutto documentato, per complessivi € 14.990.568,79 di cui: 1) perdita di fatturato e margini di profitto nell'arco temporale 2018-2019 per un ammontare di € 1.455.871,00;
2) minori margini derivanti dalla perdita di clienti, considerato la vita media del portafoglio clienti, minore capacità di attrazione nuovi clienti derivante dalla denigrazione subita, per un ammontare di € 9.459.816,00; 3) Minori margini realizzati o realizzabili a seguito della debolezza contrattuale, per un ammontare di € 188.438,04; 4) Minori margini derivanti dalle mancate opportunità di sviluppo che si sarebbero potute utilizzare se la base clienti non fosse stata destabilizzata dalle informazioni negative assunte dal mercato;
5) Mancata possibilità di sviluppare la propria struttura organizzativa e danno non patrimoniale da lesione della immagine, dell'onore e reputazione commerciale per un ammontare (per i punti 4 e 5) di € 3.866.443,75; conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della CP_1
suddetta somma di Euro 14.990.568,79; B) in ultima istanza, sulla base delle medesime premesse di cui alla domanda principale, condannare la Banca
Convenuta al pagamento della somma che risulterà di giustizia all'esito di idonea CTU ovvero da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., in ordine al danno patrimoniale ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, dell'onore
e della reputazione commerciale e del diritto di cui all'art. 41 della
Costituzione, da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; C) Tenuto conto che nonostante il provvedimento del Tribunale di Castrovillari che ordinava la cancellazione della illegittima segnalazione la parte convenuta non ha adempiuto alla cancellazione in centrale rischi della cancellazione. In virtù di tale ulteriore mancata cancellazione, la parte convenuta dovrà essere condannata al risarcimento danni a favore della parte attrice da quantificarsi in una cifra non inferiore alle centomila euro ovvero a quella maggiore o
4 minore somma che risulterà di giustizia o anche in via equitativa;
D) In considerazione della illegittimità della segnalazione, e per tutti i motivi di cui in premessa, condannare la banca convenuta al pagamento a favore della società attrice della somma di euro 242.365,09- oltre interessi legali e rivalutazione- quale importo incassato dalla dal MedioCredito CP_1
Centrale in virtù della garanzia presente sui rapporti contrattuali;
Con riserva di articolare, nei termini di legge, le richieste istruttorie, anche secondo comportamento di parte convenuta. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.04.2021, la ha sostenuto l'infondatezza delle avverse argomentazioni, Controparte_1
chiedendo testualmente quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande svolte dall'Attrice in ragione della infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
3. Assunte le testimonianze di , , Testimone_1 CP_2 CP_3
e e dichiarata la decadenza
[...] Controparte_4 Testimone_2
dell'attrice dalla prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6
n. 2 c.p.c. con i testimoni ammessi e Testimone_3 Testimone_4
all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il Tribunale, ritenuto che fosse irrilevante disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attrice medesima, ha riservato la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso in fatto, non può preliminarmente che confermarsi quanto disposto nell'ordinanza emessa in data 19.05.2025, con cui, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, è stata dichiarata, ai
5 sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., la decadenza dell'attrice dalla prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. con i testimoni ammessi e Testimone_3 Testimone_4
Come evidenziato nell'ambito di tale ordinanza, l'attrice ha infatti omesso, senza un giusto motivo, di intimare ai predetti testimoni di comparire all'udienza del 19.05.2025, rivolgendo invece l'intimazione ad altri soggetti, tali e , mai indicati nei precedenti scritti Testimone_5 Testimone_6
difensivi.
In mancanza della dichiarazione della convenuta di avere interesse all'audizione dei testimoni in questione, è stato quindi inevitabile dichiarare la decadenza dell'attrice dalla prova testimoniale.
Né, peraltro, appare condivisibile quanto dedotto dall'attrice nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21.06.2025 e nella comparsa conclusionale, nell'ambito delle quali si sostiene che il Tribunale, all'udienza del 27.02.2025, avrebbe accolto la richiesta di sostituzione dei testimoni
(ex responsabile commerciale della e Testimone_3 Parte_2
(ex responsabile commerciale della Ab In Bec Italia s.p.a.) Testimone_4
con (nuovo responsabile commerciale della Ab In Bec Italia Testimone_5
s.p.a.) e (nuovo responsabile commerciale della Testimone_6
. Parte_2
Ed invero, all'udienza del 27.02.2025, il Tribunale, lungi dall'autorizzare la sostituzione dei testimoni richiesta dall'attrice, si è limitato a fissare nuova udienza per l'escussione degli ultimi due testimoni dell'attrice medesima, così facendo evidentemente riferimento ai testimoni da quest'ultima indicati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. ed ammessi all'udienza del 04.07.2024.
In ogni caso, anche laddove il Tribunale, con l'ordinanza del 27.02.2025, avesse inteso riferirsi ai nuovi testimoni segnalati in udienza dall'attrice, non v'è dubbio che tale provvedimento sarebbe stato illegittimo e, quindi,
6 suscettibile di revoca, non risultando prospettabile la sostituzione dei testimoni originariamente ammessi con altri testimoni non indicati dalla parte entro i termini perentori a tal fine previsti dal codice di rito.
A prescindere da ciò, non si ravvisa comunque alcuna necessità di assumere la testimonianza dei soggetti indicati dall'attrice in sostituzione di quelli inizialmente ammessi, tenuto conto che gli stessi nulla potrebbero riferire in merito a circostanze verificatesi in epoca antecedente all'assunzione degli incarichi all'interno delle rispettive aziende.
5. Passando ora alla trattazione del merito, a parere del Tribunale, la domanda con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 14.990.568,79 a titolo di risarcimento del danno non può che essere respinta, difettando certamente la prova del nesso causale tra la condotta asseritamente colposa tenuta dalla convenuta e gli eventi dannosi esposti in citazione.
A prescindere dalla questione relativa alla legittimità o meno della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dalla CP_1
l'istruttoria espletata non consente infatti di concludere nel senso che la
[...]
situazione economica in cui è venuta a trovarsi la società attrice nel periodo successivo alla predetta segnalazione sia conseguenza diretta ed immediata della stessa.
Si osserva, a tal proposito, che, secondo la Suprema Corte, “l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento
d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non
7 implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.). La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una società commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court;
oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile;
od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame”
(Cass. Civ., Sez. VI-III, sentenza n. 13264 del 01.07.2020).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni economiche e finanziarie dell'attrice nel periodo immediatamente antecedente alla segnalazione alla centrale rischi effettuata dalla convenuta in data 04.10.2018 appaiono tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra tale segnalazione, da un lato, e la perdita di clientela, la riduzione del volume d'affari e la perduta possibilità di accesso al credito, dall'altro.
Ed invero, come si evince dalla documentazione in atti, prima della predetta segnalazione a sofferenza erano chiaramente riscontrabili diversi elementi rivelatori dello stato di crisi in cui versava la Parte_1
In particolare, così come condivisibilmente evidenziato dalla convenuta nei propri scritti difensivi, dal sistema bancario e dalle banche dati all'epoca disponibili emergeva inequivocabilmente l'incapacità della predetta società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
In primo luogo, nel mese di febbraio 2018, risultava la presenza di un assegno dell'importo di € 193.822,45 protestato per difetto di provvista (v. pagina 7 della visura ED di cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Nel periodo aprile-giugno del 2018, poi, risultavano pendenti tre esecuzioni
8 intraprese, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., da tre diversi creditori ( CP_5
e ) presso numerosi istituti di
[...] Controparte_6 CP_7
credito, compresa la per un debito complessivo di € Controparte_1
25.416,00, oltre interessi e spese (v. atti di pignoramento presso terzi di cui all'allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, nel mese di luglio 2018 era presente una segnalazione a sofferenza, operata da altri intermediari bancari, per un importo di € 151.000,00, e nel successivo mese di agosto 2018 compariva a sistema un preavviso di sofferenza (v. schermate di cui all'allegato n. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Ancora, l'attrice medesima ha confermato nel proprio atto introduttivo di aver presentato nel 2018 un piano ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F., che, come è noto, ha quale finalità quella di risanare l'esposizione debitoria dell'impresa e di assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Orbene, con la proposizione di tale piano l'impresa ha evidentemente rivelato ai creditori di versare in uno stato di crisi, che, ancorchè certamente non equiparabile allo stato di insolvenza idoneo a determinare il fallimento, appare tuttavia senz'altro sufficiente a giustificare una valutazione negativa, da parte dei predetti creditori, in ordine alla situazione economica e finanziaria dell'impresa medesima.
Inoltre, anche i bilanci antecedenti alla segnalazione in oggetto presentavano diversi elementi di criticità.
A tal riguardo, infatti, si osserva che, come desumibile dalla visura ED di cui all'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta, tra il 2015 e il
2017 si assisteva;
a) ad un calo del fatturato, passato da € 7.470.000,00 nel
2015 a € 5.473.000,00 nel 2017; b) ad un calo del margine operativo lordo
(che misura il reddito generato dall'azienda attraverso la sua gestione operativa, senza considerare gli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni
9 e gli ammortamenti), passato da € 492.000 nel 2015 a - € 236.000,00 nel 2017;
c) ad un calo del margine operativo netto (che misura il reddito generato dall'azienda al netto dei costi operativi, degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti), passato da € 406.000,00 nel 2015 a - €
322.000,00 nel 2017; d) ad un calo degli utili, con la registrazione, nel 2017, addirittura di una perdita di € 114.000,00; e) ad una diminuzione dei crediti, ridottisi sino a € 2.117.000,00, e ad un incremento dei debiti, pari, invece, a €
2.955.000,00 e, quindi, abbondantemente superiori ai primi.
Nel 2017, peraltro, i seguenti indicatori presentavano valori sensibilmente più bassi rispetto a quelli mediamente riscontrabili nelle imprese operanti nel medesimo settore: i) riduzione del 21% dei ricavi rispetto all'anno antecedente;
ii) rapporto tra margine operativo lordo e ricavi netti pari al -
4,3%; iii) rapporto tra utile corrente ante gestione finanziaria e ricavi netti pari al -0,6%; iv) turnover operativo (indice che misura la capacità dell'azienda di trasformare il capitale investito in ricavi) pari al 2,8%; v) ROA operativo pari al -1,6%; vi) rapporto tra cash flow e ricavi netti pari al -0,5%; vii) ROA
(indice di bilancio che misura la redditività di un'impresa in relazione alle risorse utilizzate per svolgere la propria attività economica) pari al -0,6%; viii)
ROI (indice che permette di valutare quanto sia il reddito generato dal capitale investito nel tempo) ante componenti standard e imposte pari al -1,4%; ix)
ROE (indice finanziario che misura la redditività dell'azienda, indicando quanto profitto netto viene generato con il capitale investito dagli azionisti) pari al -15,2%.
Alla luce dei dati innanzi esposti si legge testualmente nella visura su CP_8
menzionata che “A fronte di una crescita dei ricavi del settore, l'impresa ha subito una diminuzione del fatturato nell'ultimo triennio pari al -6,80% annuo. La diminuzione dei ricavi si è accompagnata a tassi nulli o non sempre negativi nei singoli anni. Nell'ultimo esercizio, in particolare, i ricavi
10 dell'impresa hanno fatto registrare una caduta molto forte. Nell'ultimo esercizio, in particolare, la rilevante diminuzione del fatturato si accompagna ad una diminuzione sensibile delle immobilizzazioni e ad una crescita delle attività finanziarie immobilizzate: l'impresa sta probabilmente affrontando una profonda trasformazione. La notevole diminuzione dei ricavi nel 2017 ha comportato l'insorgere di margini lordi negativi. L'analisi della politica finanziaria è effettuata sui flussi finanziari stimati. L'autofinanziamento dell'impresa è negativo. Pur in presenza di utili realizzati nello scorso esercizio la società non ha distribuito dividendi (verificare sul bilancio la ripartizione degli utili): questo comportamento è frequente nelle imprese di questa classe dimensionale. Il circolante operativo funzionale è diminuito in misura più intensa di quanto giustificato dalla dinamica dei ricavi: dai dati disponibili sembra che la spiegazione della liberazione di risorse sia da ricercare soprattutto nell'andamento delle scorte e nell'andamento dei debiti commerciali e diversi. In particolare, l'aumento dei debiti commerciali è di ammontare tale da compensare la somma della variazione delle rimanenze e dei crediti commerciali e diversi. Nell'esercizio il fabbisogno finanziario per investimenti materiali ed immateriali, al netto di disinvestimenti, è stato negativo, determinando un saldo finanziario lordo positivo molto elevato: la gestione operativa ha in effetti lasciato all'impresa un surplus di risorse da destinare. Gli investimenti finanziari netti in partecipazioni e crediti finanziari sono stati nel complesso molto elevati. Si sottolinea la presenza di valori elevati negli investimenti in partecipazioni. Si consideri che l'impresa ha in bilancio un ammontare elevato di partecipazioni, in aumento rispetto allo scorso esercizio. Considerando anche gli impieghi in attività finanziarie,
l'impresa ha avuto a disposizione un surplus netto elevato, che le ha lasciato consistenti margini di libertà. Complessivamente la politica finanziaria seguita dall'impresa nell'esercizio appare notevolmente squilibrata rispetto
11 alla natura dei fabbisogni. L'impresa è ricorsa ad un aumento netto dei debiti finanziari a breve per 366 migliaia di euro. La politica finanziaria della società ha determinato una diminuzione dei capitali permanenti che, associata ad un aumento delle attività immobilizzate, ha generato una riduzione del capitale circolante. La struttura patrimoniale, rappresentata dal rapporto tra patrimonio netto tangibile e debiti totali al netto della liquidità, a fine periodo appare media. Il capitale circolante dell'impresa è negativo e colloca la valutazione dell'equilibrio finanziario dell'impresa (liquidità a breve termine)
a livello basso. Al netto delle scorte, il grado di liquidità immediata dell'impresa è inferiore alla media. I margini operativi lordi sui ricavi realizzati dall'impresa sono giudicabili molto bassi. Tenendo conto di ammortamenti, svalutazioni del circolante, accantonamenti operativi, capitalizzazioni nette, ricavi ed oneri diversi il giudizio migliora. I margini operativi lordi, i margini operativi netti e l'utile corrente ante gestione finanziaria sono negativi. Nell'esercizio l'impresa non ha realizzato proventi finanziari netti. Il turnover complessivo è considerabile basso. La redditività complessiva sull'attivo netto (ROA), generata dall'impresa nell'esercizio è considerabile bassa. Tenendo conto della leva commerciale, di quella finanziaria, delle componenti straordinarie in conto economico (si suggerisce di consultare la sezione 'Segnali di attenzione ed aspetti da approfondire' per controllarne l'entità) e delle imposte, la redditività netta per gli azionisti
(ROE) è giudicabile bassa. È infine su livelli bassi la capacità di generazione del potenziale netto di cassa, misurata dal rapporto tra cash flow e attivo.
Tale risultato deriva da un cash flow negativo. Si richiama in sintesi
l'attenzione sui seguenti elementi: 01.L'impresa ha subito una rilevante diminuzione dei ricavi. 02.La diminuzione dei ricavi si è verificata nell'ultimo biennio. 03.Il valore aggiunto operativo è nullo o negativo. 04.Il MOL è nullo
o negativo. 05.Il MON è nullo o negativo. 06.L'utile corrente è nullo o
12 negativo. 07.Il saldo ricavi/oneri diversi è rilevante: controllare il contenuto della voce di riclassificato. 08.La società ha chiuso il conto economico con una perdita. 09.L'entità delle scorte è significativamente più elevata della media settoriale per l'intero triennio. 10.L'autofinanziamento netto ed il cash flow sono negativi. 11.L'impresa non ha effettuato investimenti. 12.Il capitale circolante è negativo”.
La conclusione di tale analisi è che nel 2017 l'impresa presentava un rischio molto elevato di insolvibilità, un andamento della situazione economico- finanziaria in forte peggioramento, un andamento in peggioramento delle aree di analisi relative a “peso oneri finanziari e servizio del debito” e ad
“equilibrio finanziario e liquidità”, un andamento in forte peggioramento delle aree di analisi relative a “volatilità redditi e cash flow” e a “struttura operativa ed efficienza generale”, uno score eventi negativi (che valuta il rischio dell'impresa attraverso l'analisi degli eventuali eventi negativi riscontrati) di livello 5 (che identifica la presenza di eventi gravi), uno score payline (che valuta il rischio dell'impresa attraverso l'elaborazione dei dati sui pagamenti commerciali nei confronti dei fornitori) di livello 5 (che identifica la presenza di pagamenti in ritardo) e, infine, uno score consultazioni (che valuta il rischio connesso alle richieste di informazione pervenute) di livello 5 (che identifica la presenza di un rischio elevato).
In considerazione della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui versava l'attrice in epoca antecedente alla segnalazione a sofferenza effettuata dalla convenuta va dunque escluso, come innanzi anticipato, che la perdita di clientela, la riduzione del volume d'affari e la perduta possibilità di accesso al credito siano causalmente riconducibili a tale segnalazione.
Non conducono a diverse conclusioni le testimonianze assunte nel corso del processo.
Tali testimonianze possono così riassumersi.
13 , agente/responsabile della Fiume & Lippolis Bari, ha Testimone_1
confermato che la predetta azienda aveva interrotto le forniture in favore della alla fine del 2018, poichè il rating bancario di quest'ultima Parte_1
società era peggiorato.
, agente/responsabile della Coca OL per la Regione Calabria, CP_3
ha dichiarato che dopo la segnalazione a sofferenza l'affidamento era stato ridotto e successivamente revocato a seguito dei ritardi nei pagamenti.
, agente/responsabile della ha riferito che, a partire Controparte_4 CP_9
P dall'ottobre 2018, le forniture erano diminuite poiché la non Parte_1
attraversava un periodo felice e che per la prosecuzione di tali forniture era stato richiesto alla predetta società di anticipare i pagamenti a mezzo bonifico bancario.
, agente/responsabile della ha confermato la Testimone_2 CP_10
circostanza per cui, a seguito della segnalazione negativa della fine dell'anno
2018, l'affidamento precedentemente concesso alla era stato Parte_1
azzerato e che, pertanto, per l'acquisto dei prodotti sarebbe stato necessario il pagamento anticipato.
, responsabile della Filale di Rende della , ha confermato CP_2 CP_11
di aver comunicato, nel maggio 2019, alla che, a causa del Parte_1
perdurare delle anomalie segnalate in Centrale Rischi della Banca d'Italia, non era possibile il ripristino della linea di credito sul conto anticipi fatture. Il testimone ha confermato, inoltre, che, anche verso la fine del 2019, per gli stessi motivi, non era stata possibile la concessione di credito. Infine, il teste ha riferito che in centrale rischi vi erano continue segnalazioni di sconfinamenti, ma di non ricordare se la revoca degli affidamenti fosse stata disposta sulla base di una preesistente segnalazione in Centrale Rischi effettuata da una banca diversa dalla CP_1
Riepilogato il contenuto delle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria,
14 si osserva, in primo luogo, che i testimoni e Testimone_1 CP_4
non hanno fatto alcun riferimento a segnalazioni a sofferenza,
[...]
parlando, rispettivamente, di “peggioramento del rating bancario” e di
“periodo non felice”.
I testimoni e hanno invece confermato i CP_3 Testimone_2
capitoli di prova articolati nei propri scritti difensivi da parte attrice, ove si faceva espresso riferimento alla segnalazione a sofferenza.
La segnalazione in Centrale Rischi, come è comunemente noto, è tuttavia visibile solo alle banche e agli intermediari, non già ai clienti.
È quindi verosimile che i due testimoni poc'anzi menzionati, confermando le circostanze specificamente indicate dall'attrice, non intendessero in realtà far riferimento alla segnalazione a sofferenza in senso tecnico, di cui non potevano avere contezza, ma, alla stessa stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni e , intendessero piuttosto Testimone_1 Controparte_4
alludere alla difficile situazione economica in cui versava l'attrice, così come desumibile dalla documentazione e dalle informazioni loro in concreto accessibili (visura , bilanci, piano attestato di risanamento). CP_8
Peraltro, anche ove, in astratto, si ritenesse che la Coca OL e la CP_10
(imprese di cui i testimoni e erano all'epoca CP_3 Testimone_2
responsabili) fossero a conoscenza della presenza di segnalazioni a sofferenza, ciò non potrebbe condurre comunque alla conclusione che le revoche degli affidamenti intervenute verso la fine del 2018 siano certamente dipese dalla segnalazione a sofferenza effettuata dall'odierna convenuta, considerato che nel novembre 2018 vi erano, infatti, altre due segnalazioni a sofferenza, una della BCC Lease s.p.a. per € 8.086,00 e l'altra della
[...]
per € 246.861,00 (v. documento di cui all'allegato n. 17 Controparte_12
dell'atto di citazione).
Quanto, infine, alla testimonianza resa da , non può ritenersi che CP_2
15 l'omessa concessione del credito da parte della sia causalmente CP_11
riconducibile alla segnalazione a sofferenza di atteso che, come CP_1
innanzi evidenziato a proposito delle segnalazioni a sofferenza della BCC
Lease s.p.a. e della e come, Controparte_12
d'altronde, confermato dal teste medesimo, vi erano continue segnalazioni a sofferenza.
6. Manifestamente infondata appare poi la domanda con la quale l'attrice, sul presupposto che la convenuta avrebbe effettuato la segnalazione a sofferenza al fine di escutere la garanzia di € 250.000,00 concessa dal CP_13
, ha chiesto la condanna della convenuta medesima al pagamento
[...]
dell'importo di € 242.365,09, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente alla somma complessivamente riportata nelle cartelle nn.
03420190015217564000 e 03420190034715220000.
Ed invero, così come condivisibilmente osservato dalla convenuta,
l'escussione della garanzia concessa sul finanziamento non presuppone affatto la segnalazione a sofferenza del beneficiario, ma esclusivamente il suo inadempimento all'obbligo di restituzione, alla scadenze stabilite, delle somme ricevute.
In altri termini, la circostanza che il beneficiario sia stato o meno segnalato a sofferenza è del tutto irrilevante ai fini della revoca del finanziamento e della conseguente escussione della garanzia, causalmente riconducibili al solo inadempimento.
Ciò detto, nel caso di specie, non vi è alcuna contestazione in merito all'esistenza dell'inadempimento, l'attrice essendosi limitata a contestare solo la legittimità della segnalazione a sofferenza per difetto di istruttoria in merito alla valutazione della propria situazione finanziaria complessiva.
In ragione di ciò la revoca del finanziamento appare pienamente legittima, ragion per cui l'attrice non ha titolo per pretendere dalla convenuta il
16 pagamento delle somme da corrispondere al sulla base Controparte_13
delle predette cartelle.
7. Quanto, infine, alla domanda con cui è chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata cancellazione della segnalazione a sofferenza, la stessa non merito accoglimento, tenuto conto che la decisione assunta dal
Tribunale di Castrovillari in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è stata depositata in data 21.04.2020 e che la predetta segnalazione a sofferenza risultava già cancellata a partire dal giugno 2020 (v. documenti di cui all'allegato n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), in epoca addirittura antecedente alla notifica della citazione, risalente all'11.07.2020.
8. Alle argomentazioni che precedono consegue dunque il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice soccombente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che, alla luce della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del danno di cui è stato chiesto il risarcimento, si liquidano, come in dispositivo sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
8.000.000,00 e € 16.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 83.380,00 a titolo di Controparte_1
compenso professionale, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 20.11.2025. Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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