Articolo 2 della Legge 1 aprile 1949, n. 121
Articolo 1Articolo 3
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27 aprile 1949
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 27 aprile 1949