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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9951 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25221/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25221/2022
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 10.05 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte opponente è presente l'avv. Silvia Cinquemani.
Il Giudice invita l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore di parte si riporta a tutti i propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni con il favore delle spese.
Dopo breve discussione orale,
il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 25221/2022 promossa da
(CF ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.to Francesco Vannicelli (cf e dall'Avv. Marco Porcelli (cf ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Via Varrone n. 9
Opponente contro
[...]
[...
Controparte_1
[...
[...]
Opposti contumaci oggetto: opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative del codice della strada. conclusioni: l'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna da intendersi trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 0143 0157 89001 notificata in data
15.02.2022 all'opponente in qualità di coobbligato con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 27.303,84 in relazione ad infrazioni del codice della strada relative all'anno 2018 e 2020.
A fondamento dell'opposizione deduceva in merito:
- all'inesistenza del diritto di riscuotere le somme di cui alla cartella in quanto avverso il verbale n. 70/15276570 del 17.10.2018 aveva proposto ricorso al Prefetto in data
04.03.2019 per il quale si era formato il silenzio-assenso, nonché avverso il verbale n.
2 70/15276572 del 17.10.2018 aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Roma (76457/2018 RG.) definita con sentenza n. 28068/2019 che aveva annullato il verbale in esame sulla base dell'accertamento di perdita del possesso dichiarata in altra sentenza n. 27719/2019 del medesimo Ufficio;
- al difetto di legittimazione passiva, stante la perdita di possesso del veicolo sanzionato anteriormente alla data dei verbali nn. 70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018 accertata e dichiarata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27719/2019.
Sul punto, il rappresentava che: Parte_1
- anteriormente alla data dei verbali nn. 70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018, precisamente il 29.09.2018, aveva consegnato il motoveicolo tipo HONDA SH 125 tg
CW10000 ad un tale a fronte dell'impegno al pagamento della Persona_1 somma di € 900,00, giusta proposta di vendita del 28.09.2018 (doc.1);
- il possesso del medesimo motoveicolo veniva trasferito al in data 20.09.2018, Per_1 giusta scrittura privata con cui questo ultimo si assumeva, altresì ogni responsabilità connessa alla circolazione del detto veicolo (doc.1);
- successivamente, il 17.10.2018 un tale nato a [...] il [...] Persona_2 veniva sanzionato per guida senza patente perché già revocata, con conseguente sequestro del mezzo, nonché per contraffazione/cancellazione dei dati di identificazione del veicolo;
- non onorava né il pagamento né il formale passaggio di Persona_1 proprietà, rendendosi da subito irreperibile ed evidentemente, disponendo in maniera non lecita del veicolo;
- il mancato perfezionamento formale dell'acquisto era imputabile esclusivamente alla condotta scorretta e illecita dei e Per_1 Per_2
- pertanto, il procedeva tempestivamente con ricorso iscritto al n. 4456/2019 rg Parte_1
Giudice di Pace di Roma a richiedere la declaratoria della perdita di possesso del veicolo in questione (doc.3);
- con sentenza n. 27719/2019 del Giudice di Pace di Roma, V Sez., Dott.ssa Per_3
(doc.5), veniva dichiarata la perdita di possesso da parte di del Parte_1 motoveicolo Honda SH125 tg CW10000 a far data dal 28.9.2018 per averlo consegnato a
, nato a [...] il [...]. Persona_1
2. e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
rimanevano contumaci.
[...]
3. Dopo alcuni rinvii la causa veniva trattenuta in decisione dall'allora Giudice istruttore con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; successivamente veniva rimessa sul ruolo per trasferimento di detto Giudice presso altra Sezione dell'intestato Tribunale.
4. Mutato l'organo giudicante, il processo è stato rinviato all'odierna udienza fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. In punto di qualificazione della domanda, considerato che l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto a riscuotere le somme (rectius di un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa), si ritiene che lo stesso abbia proposto un'opposizione all'esecuzione e non un'opposizione, recuperatoria, avverso i verbali di accertamento
3 dell'infrazione. Opposizione all'esecuzione sottratta al rispetto di qualsivoglia termine perentorio.
6. Ciò premesso in diritto, dall'esame della cartella di pagamento opposta è emerso che il credito di cui alla cartella di pagamento scaturisce dai verbali di contravvenzione nn.
70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018.
6.1 In particolare, l'opponente ha documentato di aver proposto ricorso al Prefetto in data
04.03.2019 (ricevuto in data 08.03.202019) avverso il verbale n. 70/15276570 del 17.10.2018 notificatogli in data 31.01.2019 senza aver avuto alcuna risposta, con conseguente accoglimento della propria domanda di annullamento.
Il rilievo dell'opponente è fondato.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co.
1-bis CdS, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al
Prefetto del luogo della commessa violazione.
A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi - espressamente qualificati "perentori" dall'art. 204 co. 1 bis CdS - entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni. Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge
(60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg + 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) "si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione", sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o
210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Ora, nel caso di specie l'opponente ha fornito la prova di aver proposto ricorso al Prefetto di
Roma avverso il verbale oggetto di causa (ha prodotto copia del ricorso e della raccomandata di invio del ricorso, ricevuta dalla in data 08.03.2019). CP_1
In realtà, avendo l'opponente fornito la prova di aver proposto ricorso al Prefetto, gravava su parte appellata l'onere di provare che il provvedimento prefettizio fosse stato adottato nei termini previsti dal codice della strada, mentre l'ente non vi ha affatto provveduto in quanto rimasto contumace. Deve pertanto ritenersi che, difettando la prova del rigetto del ricorso intervenuto nei termini di legge, si è formato il silenzio-accoglimento previsto dall'art. 204 co.
1-bis CdS. Il verbale di accertamento deve pertanto ritenersi annullato dal Prefetto, con ogni ricaduta sulla successiva cartella di pagamento, che va parimenti annullata stante il difetto a monte di titolo esecutivo.
L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono, dunque, atti del tutto illegittimi, trattandosi di un credito inesistente perché annullato in seguito al ricorso al Prefetto e alla mancata adozione da parte dell'organo amministrativo competente della ordinanza ingiunzione.
4 6.2 Con riguardo al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018 l'opponente ha documentato che lo stesso è stato annullato all'esito del Giudizio di impugnazione incardinato presso il Giudice di Pace di Roma (76457/2018 RG.) che con sentenza n. 28068/2019 accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato sulla base dell'accertamento di perdita del possesso dichiarata in altra sentenza del medesimo Ufficio, la Sentenza n. 27719/2019 (doc.4).
Tuttavia, non si ha la prova della definitività delle citate sentenze pronunciate in altro giudizio in quanto l'opponente ha prodotto copia delle due decisioni prive dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato. Né la contumacia di parte appellata esonerava l'opponente dal produrre la suddetta attestazione di passaggio in giudicato.
A tal riguardo si rammenta che, sebbene l'efficacia del giudicato consegua, ope legis, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione (posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami), la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. può trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5,
09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcuna prova un fatto pacificamente ammesso agli atti (Cass. civ.
2827/2025 secondo cui “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente
l'intervenuta formazione del giudicato eccepito”).
Del resto, la L. n. 69 del 2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c., che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885, in motivazione); infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema - dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009, n. 14623 e successiva giurisprudenza conforme).
Nessun rilievo può avere la documentazione relativa alla vendita del veicolo (prodotta sub. 1)
e posta alla base della sentenza del Giudice di pace, oltretutto svolto in contumacia con l'asserito titolare del mezzo, in quanto priva di data certa e pertanto non opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Alla luce di quanto detto non ricorrono i presupposti per dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento in relazione al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018.
5 7. Pertanto, deve essere annullato il verbale di accertamento del codice della strada n.
del 17.10.2018. Per il resto rimane ferma la cartella di pagamento relativa al NumeroDi_1 verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018.
8. Le spese di lite possono essere compensate in quanto è stato annullato il solo verbale n.
70/15276570 del 17.10.2018 dell'importo di euro 7.393,63, rimando fermo il verbale n.
70/15276572 di importo maggiore pari ad euro 20.303,84.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di accertamento del codice della strada n. 70/15276570 del 17.10.2018 sotteso alla cartella di pagamento, che rimane ferma con riguardo al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25221/2022
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 10.05 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte opponente è presente l'avv. Silvia Cinquemani.
Il Giudice invita l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore di parte si riporta a tutti i propri atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni con il favore delle spese.
Dopo breve discussione orale,
il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 25221/2022 promossa da
(CF ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.to Francesco Vannicelli (cf e dall'Avv. Marco Porcelli (cf ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Via Varrone n. 9
Opponente contro
[...]
[...
Controparte_1
[...
[...]
Opposti contumaci oggetto: opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative del codice della strada. conclusioni: l'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna da intendersi trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 0143 0157 89001 notificata in data
15.02.2022 all'opponente in qualità di coobbligato con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 27.303,84 in relazione ad infrazioni del codice della strada relative all'anno 2018 e 2020.
A fondamento dell'opposizione deduceva in merito:
- all'inesistenza del diritto di riscuotere le somme di cui alla cartella in quanto avverso il verbale n. 70/15276570 del 17.10.2018 aveva proposto ricorso al Prefetto in data
04.03.2019 per il quale si era formato il silenzio-assenso, nonché avverso il verbale n.
2 70/15276572 del 17.10.2018 aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Roma (76457/2018 RG.) definita con sentenza n. 28068/2019 che aveva annullato il verbale in esame sulla base dell'accertamento di perdita del possesso dichiarata in altra sentenza n. 27719/2019 del medesimo Ufficio;
- al difetto di legittimazione passiva, stante la perdita di possesso del veicolo sanzionato anteriormente alla data dei verbali nn. 70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018 accertata e dichiarata con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 27719/2019.
Sul punto, il rappresentava che: Parte_1
- anteriormente alla data dei verbali nn. 70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018, precisamente il 29.09.2018, aveva consegnato il motoveicolo tipo HONDA SH 125 tg
CW10000 ad un tale a fronte dell'impegno al pagamento della Persona_1 somma di € 900,00, giusta proposta di vendita del 28.09.2018 (doc.1);
- il possesso del medesimo motoveicolo veniva trasferito al in data 20.09.2018, Per_1 giusta scrittura privata con cui questo ultimo si assumeva, altresì ogni responsabilità connessa alla circolazione del detto veicolo (doc.1);
- successivamente, il 17.10.2018 un tale nato a [...] il [...] Persona_2 veniva sanzionato per guida senza patente perché già revocata, con conseguente sequestro del mezzo, nonché per contraffazione/cancellazione dei dati di identificazione del veicolo;
- non onorava né il pagamento né il formale passaggio di Persona_1 proprietà, rendendosi da subito irreperibile ed evidentemente, disponendo in maniera non lecita del veicolo;
- il mancato perfezionamento formale dell'acquisto era imputabile esclusivamente alla condotta scorretta e illecita dei e Per_1 Per_2
- pertanto, il procedeva tempestivamente con ricorso iscritto al n. 4456/2019 rg Parte_1
Giudice di Pace di Roma a richiedere la declaratoria della perdita di possesso del veicolo in questione (doc.3);
- con sentenza n. 27719/2019 del Giudice di Pace di Roma, V Sez., Dott.ssa Per_3
(doc.5), veniva dichiarata la perdita di possesso da parte di del Parte_1 motoveicolo Honda SH125 tg CW10000 a far data dal 28.9.2018 per averlo consegnato a
, nato a [...] il [...]. Persona_1
2. e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
rimanevano contumaci.
[...]
3. Dopo alcuni rinvii la causa veniva trattenuta in decisione dall'allora Giudice istruttore con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; successivamente veniva rimessa sul ruolo per trasferimento di detto Giudice presso altra Sezione dell'intestato Tribunale.
4. Mutato l'organo giudicante, il processo è stato rinviato all'odierna udienza fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. In punto di qualificazione della domanda, considerato che l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto a riscuotere le somme (rectius di un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa), si ritiene che lo stesso abbia proposto un'opposizione all'esecuzione e non un'opposizione, recuperatoria, avverso i verbali di accertamento
3 dell'infrazione. Opposizione all'esecuzione sottratta al rispetto di qualsivoglia termine perentorio.
6. Ciò premesso in diritto, dall'esame della cartella di pagamento opposta è emerso che il credito di cui alla cartella di pagamento scaturisce dai verbali di contravvenzione nn.
70/15276570 e 70/15276572 del 17.10.2018.
6.1 In particolare, l'opponente ha documentato di aver proposto ricorso al Prefetto in data
04.03.2019 (ricevuto in data 08.03.202019) avverso il verbale n. 70/15276570 del 17.10.2018 notificatogli in data 31.01.2019 senza aver avuto alcuna risposta, con conseguente accoglimento della propria domanda di annullamento.
Il rilievo dell'opponente è fondato.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co.
1-bis CdS, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al
Prefetto del luogo della commessa violazione.
A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi - espressamente qualificati "perentori" dall'art. 204 co. 1 bis CdS - entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni. Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge
(60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg + 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) "si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione", sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o
210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Ora, nel caso di specie l'opponente ha fornito la prova di aver proposto ricorso al Prefetto di
Roma avverso il verbale oggetto di causa (ha prodotto copia del ricorso e della raccomandata di invio del ricorso, ricevuta dalla in data 08.03.2019). CP_1
In realtà, avendo l'opponente fornito la prova di aver proposto ricorso al Prefetto, gravava su parte appellata l'onere di provare che il provvedimento prefettizio fosse stato adottato nei termini previsti dal codice della strada, mentre l'ente non vi ha affatto provveduto in quanto rimasto contumace. Deve pertanto ritenersi che, difettando la prova del rigetto del ricorso intervenuto nei termini di legge, si è formato il silenzio-accoglimento previsto dall'art. 204 co.
1-bis CdS. Il verbale di accertamento deve pertanto ritenersi annullato dal Prefetto, con ogni ricaduta sulla successiva cartella di pagamento, che va parimenti annullata stante il difetto a monte di titolo esecutivo.
L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono, dunque, atti del tutto illegittimi, trattandosi di un credito inesistente perché annullato in seguito al ricorso al Prefetto e alla mancata adozione da parte dell'organo amministrativo competente della ordinanza ingiunzione.
4 6.2 Con riguardo al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018 l'opponente ha documentato che lo stesso è stato annullato all'esito del Giudizio di impugnazione incardinato presso il Giudice di Pace di Roma (76457/2018 RG.) che con sentenza n. 28068/2019 accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato sulla base dell'accertamento di perdita del possesso dichiarata in altra sentenza del medesimo Ufficio, la Sentenza n. 27719/2019 (doc.4).
Tuttavia, non si ha la prova della definitività delle citate sentenze pronunciate in altro giudizio in quanto l'opponente ha prodotto copia delle due decisioni prive dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato. Né la contumacia di parte appellata esonerava l'opponente dal produrre la suddetta attestazione di passaggio in giudicato.
A tal riguardo si rammenta che, sebbene l'efficacia del giudicato consegua, ope legis, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e che la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione (posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami), la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. può trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5,
09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcuna prova un fatto pacificamente ammesso agli atti (Cass. civ.
2827/2025 secondo cui “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente
l'intervenuta formazione del giudicato eccepito”).
Del resto, la L. n. 69 del 2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita;
sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c., che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885, in motivazione); infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema - dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio;
la preclusione alla contestabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr. Cass. 23/06/2009, n. 14623 e successiva giurisprudenza conforme).
Nessun rilievo può avere la documentazione relativa alla vendita del veicolo (prodotta sub. 1)
e posta alla base della sentenza del Giudice di pace, oltretutto svolto in contumacia con l'asserito titolare del mezzo, in quanto priva di data certa e pertanto non opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Alla luce di quanto detto non ricorrono i presupposti per dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento in relazione al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018.
5 7. Pertanto, deve essere annullato il verbale di accertamento del codice della strada n.
del 17.10.2018. Per il resto rimane ferma la cartella di pagamento relativa al NumeroDi_1 verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018.
8. Le spese di lite possono essere compensate in quanto è stato annullato il solo verbale n.
70/15276570 del 17.10.2018 dell'importo di euro 7.393,63, rimando fermo il verbale n.
70/15276572 di importo maggiore pari ad euro 20.303,84.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di accertamento del codice della strada n. 70/15276570 del 17.10.2018 sotteso alla cartella di pagamento, che rimane ferma con riguardo al verbale n. 70/15276572 del 17.10.2018;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
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