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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede Parte_1 legale in MO EL, alla via San Marco, n. 1, cod. fisc. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il Parte_2
16 febbraio 1946, residente in [...], cod. fisc. , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_3 residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il 23 C.F._2 Parte_4 maggio 1961 ed ivi residente, alla via G. Almirante, snc, cod. fisc. , C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_5
EL, alla via V. Maiorini, n. 10, cod. fisc. , rappresentati e C.F._4 difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno Romano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via P. Vocca, n. 6; appellanti
E
1. “ Controparte_1
”, con sede legale in
[...] Parte_6 Controparte_2
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_2
1 Presidente, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla CP_3 comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Amendola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.A. Papio, n. 35; appellata
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_7 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_3 P.IVA_4 Pt_8
, quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla
[...] Parte_9 via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_5 [...]
Controparte_4
”, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
[...] con appello incidentale, dall'avv. Fabio Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma, n. 58; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4882/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1 - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2 - in via principale e nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione proposta in primo grado revocando e dichiarando privo di efficacia nei confronti degli opponenti in p.l.r.p.t., nonché Parte_1 Pt_2
, ed il decreto ingiuntivo n°
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
1108/2018 afferente al procedimento monitorio RG 2116/2018 del Tribunale di Salerno;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori come per legge con attribuzione, all'avvocato antistatario”; per l'appellata “ Controparte_4
” (come da comparsa di costituzione) – “rigettare
[...]
l'appello proposto giacché infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado”; per l'appellata “ , quale mandataria della “ Parte_7 Parte_9
(come da comparsa di risposta con appello incidentale) – “1.- in via preliminare, dichiarare
2 inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti del fumus e del periculum;
2.- nel merito, rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 22.04.2024
e tutte le domande in esso contenute, in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare le statuizioni di merito della sentenza di primo grado;
3.- in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 4882/2023 depositata il 02.11.2023 e pubblicata il 03.11.2023 emessa dal Tribunale di
Salerno nella parte in cui dichiara la carenza di legittimazione attiva della Parte_9
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva
[...] in capo alla per essere, la stessa, titolare del credito dedotto nel Parte_9 giudizio di primo grado;
4.- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della mandante in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa Parte_9 restitutoria o risarcitoria avanzata da parte appellante nel presente giudizio o che dovesse, comunque, derivare dallo svolgimento del giudizio medesimo;
5.- condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4882/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e dai Parte_1 garanti , , e nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 della Controparte_4
”, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 maggio 2018,
[...] così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
, ritenendo che tale società, intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma Parte_9
3, c.p.c. per il tramite della , non avesse comprovato di essere divenuta Parte_7 titolare del credito azionato in via monitoria dalla
[...]
; 2) rigettava Controparte_4
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1108/2018, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
Controparte_4
” per ottenere dall'
[...] Parte_1 nonché da e e, nei limiti di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
90.000,00, da il pagamento della somma di euro 108.188,55 in forza del Parte_5 contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 12 dicembre 2015 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
3) compensava le spese di lite tra gli opponenti e la;
4) Parte_9
3 condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
”. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' Parte_1
e i garanti , e con atto di
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 citazione notificato il 22 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 era nullo, essendo stato stipulato da , vale a dire da un socio privo del potere di firma, per non Parte_2 essere il legale rappresentante dell'associazione culturale;
peraltro, i poteri di rappresentanza e di stipulazione di atti negoziali non appartenevano al presidente dell'associazione, che, per statuto, costituiva solo una carica onoraria, con la conseguenza che il quand'anche fosse stato effettivamente investito di tale funzione, non Pt_2 sarebbe stato comunque legittimato a sottoscrivere il contratto di mutuo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso, la deliberazione di nomina del a Pt_2 presidente dell'associazione, prodotta in giudizio dall'istituto di credito, era stata adottata dall'assemblea ordinaria e non straordinaria dei soci, sicché era nulla per vizi della sua formazione;
2) nel caso in esame, la nullità delle clausole riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e CP_5 ritenute illecite dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 comportava l'integrale e non soltanto la parziale invalidità delle garanzie prestate dagli opponenti
, e , non avendo l'opposto istituto di credito dimostrato Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 che le avrebbe accettate anche in mancanza di quelle disposizioni negoziali;
3) il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 sull'erroneo presupposto che lo schema A.B.I. del
2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non erano stati tempestivamente prodotti, giacché tale doglianza, articolata nel corso della fase istruttoria, poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
4) il Tribunale di Salerno non si era pronunciato sull'eccezione di decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escutere le fideiussioni per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., che continuava ad applicarsi in conseguenza della nullità della clausola con cui era stata prevista la deroga a tale disposizione normativa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024 per il tramite della mandataria , la , oltre a contestare la Parte_7 Parte_9 fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' “ Parte_1
e dai garanti, spiegava appello incidentale per ottenere la riforma della
[...]
4 sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il difetto della sua legittimazione attiva, per non aver comprovato di essersi resa cessionaria dalla Controparte_4
” del credito controverso.
[...]
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 novembre 2024, la
Controparte_4
” contestava la fondatezza dei motivi di appello formulati dall'
[...] Parte_1
e dai garanti, chiedendone il rigetto con la Parte_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 9/10 gennaio 2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' e dai Parte_1 garanti , e è infondato e va rigettato. Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012, occorre rilevare che, come risulta per tabulas, con deliberazione resa all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei soci fondatori il 16 maggio 2011, veniva confermato nella carica di presidente Parte_2 dell' , qualità nella quale, del resto, Parte_1 aveva comunicato alla “ Controparte_6
(poi e Controparte_7
“Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.”), con missiva del 9 maggio 2011, che l'affidamento concesso all'associazione sarebbe stato estinto con fondi del . Controparte_8
All'esito della riunione del 10 gennaio 2012, l'assemblea straordinaria dei soci dell'
, su relazione del presidente Parte_1
deliberava all'unanimità di accendere “il mutuo presso la Parte_2 [...]
di MO EL per l'importo di € 85.000,00 con modalità Controparte_4
e termini su esposti” al fine di “estinguere il debito in essere di € 61.000,00 e 24.000,00”.
Il in data 16 febbraio 2012, sottoscriveva, in nome e per conto dell' Pt_2 [...]
, la richiesta di concessione di un affidamento di Parte_1
5 euro 85.000,00, “da utilizzarsi mediante mutuo ordinario con 12 mesi di pre- ammortamento con validità fino a 84 rate”.
Pertanto, il al momento della stipulazione del contratto di mutuo chirografario in Pt_2 forza del quale la “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed
Artigiana – soc. coop.” ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1108/2018, ricopriva la carica di presidente del consiglio direttivo dell' Parte_1
, organo previsto dall'art. 4 dell'atto costitutivo del 6 giugno 1987 ed investito
[...] dei poteri di amministrazione dall'art. 21 del coevo statuto, e non quella di mero presidente onorario (figura richiamata dagli artt. 4 dell'atto costitutivo e 5 dello statuto), sicché, come tale, era legittimato ad agire in nome e per conto dell'associazione culturale e, dunque, a rappresentarla sul piano negoziale nei rapporti con i terzi.
Avendo il nella qualità di presidente dell' Pt_2 Parte_1
, dato regolare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea straordinaria
[...] del 10 gennaio 2012, con la quale i soci, all'unanimità, avevano espresso, su sua relazione, la volontà di ripianarne la preesistente esposizione debitoria mediante la stipulazione di un mutuo di euro 85.000,00, tale contratto, poi sottoscritto il 29 febbraio 2012, è immune dal denunciato vizio di nullità, per essere l'obbligazione restitutoria stata assunta dal soggetto munito del potere di rappresentare e vincolare l'associazione nei confronti dell'allora . Controparte_6
Né gli appellanti possono sostenere che la deliberazione di nomina del a Pt_2 presidente dell'associazione sarebbe nulla per vizi del suo iter formativo e, in particolare, per non essere stata adottata con il prestabilito quorum costitutivo, giacché tale atto decisionale, consacrato nel verbale del 16 maggio 2011, non è stato giammai impugnato,
a norma dell'art. 23, comma 1, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 1975, n. 1018;
Cass. 8 febbraio 1985, n. 1035; Cass. 10 aprile 2014, n. 8456), né dagli organi dell'
, né dai soci, né, tanto meno, dal Parte_1
Pubblico Ministero, mantenendo, di conseguenza, inalterata la sua validità.
Destituiti di ogni fondamento sono il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, essendo diretti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dai garanti dell' Parte_1
per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
[...]
Ed invero, gli appellanti non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello
6 elaborato dall' il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la CP_5
Banca d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il
Tribunale di Salerno potesse accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della “ , Controparte_6 non essendo stata in alcun modo comprovata la corrispondenza tra le clausole riportate nelle fideiussioni omnibus sottoscritte, fino alla concorrenza della somma di euro
90.000,00, dal (in estensione delle precedenti) l'11 luglio 2011, dal , dallo Pt_2 Pt_3
e dal il 26 aprile 2012 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive Pt_4 Parte_5 del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema dell'A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., e il secondo un provvedimento amministrativo, con la conseguenza, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113
c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli in giudizio nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_5 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui
7 agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, il il , lo e il , al fine di suffragare l'assunto Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 della nullità delle fideiussioni omnibus azionate dalla “Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.” per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e CP_5 censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dai essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per CP_9 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni assunte dall' nei confronti della Parte_1 [...]
, con la conseguenza che doveva Controparte_6 essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza
“accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018,
n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, il il , lo e il non hanno in alcun modo Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 prospettato, né, a fortiori, comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la , sicché Controparte_6 risultano carenti i presupposti per ritenere affette da invalidità le garanzie prestate l'11 luglio 2011 e il 26 aprile 2012 per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dall' . Parte_1
8 Non essendo le fideiussioni omnibus dell'11 luglio 2011 e del 26 aprile 2012 inficiate da alcun invalidità per violazione del principio sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n.
287/1990, il Tribunale di Salerno non poteva dichiararne la nullità né parziale, né, tanto meno, integrale, di talché ha correttamente rigettato l'eccezione al riguardo sollevata dal il , lo e il . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Inoltre, la denunciata violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non è neanche astrattamente configurabile per le ulteriori fideiussioni concesse dal dal Pt_2
e dallo il 29 febbraio 2012, fino alla concorrenza di euro 127.500,00, a Pt_3 Pt_4 garanzia delle obbligazioni assunte dall' Parte_1
con il contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53.
[...]
Ed invero, le garanzie prestate dal dal e dallo per il contratto di Pt_2 Pt_3 Pt_4 finanziamento in esame, avendo carattere specifico, per essere limitate alle obbligazioni derivanti da tale negozio giuridico, non rientravano nella categoria delle fideiussioni omnibus, per le quali soltanto la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva ravvisato la violazione della normativa antitrust, sicché, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza, non poteva comunque esserne invocata la nullità per inosservanza del divieto sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la natura anticoncorrenziale ascritta dalla Banca d'Italia alle richiamate clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea) determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti pattuizioni soltanto di quella tipologia contrattuale, giacché la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro applicazione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul garante le ripercussioni negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza dell'istituto di credito, sicché tale giudizio sfavorevole e la conseguente nullità non si estendono alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifico accordo tra banca e cliente (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841).
In sostanza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare l'invalidità di un'intesa restrittiva atta ad incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (cfr. Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847).
In sintesi, mentre, per le fideiussioni omnibus, il il , lo e il Pt_2 Pt_3 Pt_4
non hanno comprovato né la conformità delle disposizioni negoziali ivi previste Parte_5
9 alle clausole riportate nel modello redatto dall' nel 2003 e ritenute illegittime dalla CP_5
Banca d'Italia con la deliberazione n. 55/2005, né l'uniforme applicazione di queste ultime da parte degli istituti di credito, per le fideiussioni specifiche concesse dai primi tre il 26 aprile 2012, la violazione del principio della libera concorrenza è radicalmente inesistente, sicché tutte le garanzie personali prestate dagli appellanti in favore della
[...]
sono immuni da nullità per contrasto con Controparte_6
l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale i garanti dell'
lamentano che il Tribunale di Parte_1
Salerno non si è pronunciato sulla decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escutere le fideiussioni per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
(cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Nel caso in esame, il Tribunale di Salerno non è incorso nel denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che, nel rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni, ha implicitamente confermato la validità di tutte le relative clausole e, quindi, anche di quelle secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, in tal modo riconoscendo il diritto della “Banca di Credito
Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.” di promuovere il procedimento monitorio nei confronti del il , lo e il Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato
10 può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che le clausole delle contestate fideiussioni per le quali “il fideiussore è tenuto
a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentivano incontestabilmente all'istituto di credito di preservare il diritto di escutere le garanzie prestate dal Pt_2 dal , dallo e dal e, dunque, di evitare di incorrere nella Pt_3 Pt_4 Parte_5 decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dall' Parte_1
, di una mera istanza stragiudiziale di pagamento.
[...]
La , nel Controparte_7 comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto
11 di mutuo del 29 febbraio 2012 con lettere raccomandate a.r. dell'1 luglio 2015, chiedeva contestualmente all' “ e ai garanti di Parte_1 estinguere l'obbligazione restitutoria e, quindi, nello stesso giorno di inizio del termine di sei mesi dalla sua scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, le disposizioni delle fideiussioni con le quali era stata contemplata la deroga al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. fossero inficiate da nullità, non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escuterle.
Fondato, di contro, è l'appello incidentale spiegato dalla per il Parte_9 tramite della mandataria , avendo la mandante comprovato di essersi resa Parte_7 cessionaria dalla “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed
Artigiana – soc. coop.” del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 1108/2018 del
Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di ottenerne il soddisfacimento.
Sul punto, è opportuno premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno ha ritenuto indimostrato che il credito derivante dal mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 fosse compreso tra quelli ceduti in blocco dalla
[...]
” alla con Controparte_4 Parte_9
12 il contratto del 18 novembre 2020 sull'erroneo presupposto che il relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020 (e, in rettifica, sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020), ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, non contenesse elementi descrittivi sufficientemente idonei a identificare la posizione debitoria controversa.
In realtà, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 18 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020 (e, in rettifica, sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020), nell'indicare i crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla “Banca di Credito Parte_9
Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop.” in quelli
“derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, in particolare, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che, “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione rientrava quella gravante sull' “ Parte_1
e garantita dal dal , dallo e dal .
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché
1) avente natura chirografaria, 2) derivante da un contratto di finanziamento stipulato il
29 febbraio 2018 e risolto con lettera raccomandata a.r. dell'1 luglio 2015, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza dell'operazione Parte_9 di cartolarizzazione del 18 novembre 2020.
La fondatezza dell'appello incidentale, con il quale la ha censurato Parte_9 la declaratoria della carenza della propria legittimazione attiva comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento, in favore di tale società, dell'attuale titolarità del diritto di credito cristallizzato nell'opposto decreto ingiuntivo n.
1108/2018 del Tribunale di Salerno.
13 Nonostante l'accoglimento dell'appello incidentale e la parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_7 [...]
, dinnanzi al Tribunale di Salerno restano irripetibili, giacché l'intervento di Parte_9 cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. è avvenuto soltanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2023, al punto che il giudice adito, in ragione della sua inammissibilità, non avrebbe dovuto rendere alcuna pronuncia sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio in contestazione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
e sui garanti e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle appellate, in complessivi euro 17.077,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale) in favore della , quale mandataria della , ed euro Parte_7 Parte_9
7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
”, oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta dall'
[...]
e di garanti integra, ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' , da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e avverso la sentenza n. 4882/2023 del
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale di Salerno con citazione notificata il 22 aprile 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della , Parte_7 Parte_9 con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024, così provvede:
14 1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 nonché da , , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
2. accoglie l'appello incidentale spiegato dalla e, per l'effetto, in Parte_7 parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la Parte_9
è l'attuale titolare del credito originariamente azionato dalla
[...]
” in Controparte_4 forza del contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 e cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 1108/2018 del Tribunale di Salerno;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_7
, nel primo grado del giudizio;
Parte_9
4. condanna l' , , Parte_1 Parte_2
, e , in via solidale, alla refusione Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
17.077,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso difensivo
(euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
4.500,00 per la fase decisionale) in favore della , quale mandataria Parte_7 della , ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 Parte_9 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_4
”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
[...]
Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno dell' Parte_1
e di , , e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
15
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 435/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede Parte_1 legale in MO EL, alla via San Marco, n. 1, cod. fisc. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a [...] il Parte_2
16 febbraio 1946, residente in [...], cod. fisc. , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_3 residente in [...], cod. fisc.
, , nato a [...] il 23 C.F._2 Parte_4 maggio 1961 ed ivi residente, alla via G. Almirante, snc, cod. fisc. , C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_5
EL, alla via V. Maiorini, n. 10, cod. fisc. , rappresentati e C.F._4 difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno Romano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via P. Vocca, n. 6; appellanti
E
1. “ Controparte_1
”, con sede legale in
[...] Parte_6 Controparte_2
Battipaglia, piazza A. De Curtis, n. 1/2, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_2
1 Presidente, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla CP_3 comparsa di costituzione, dall'avv. Luigi Amendola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.A. Papio, n. 35; appellata
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_7 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_3 P.IVA_4 Pt_8
, quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla
[...] Parte_9 via V. Alfieri, n. 1, cod. fisc. , cessionaria del credito vantato dalla P.IVA_5 [...]
Controparte_4
”, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
[...] con appello incidentale, dall'avv. Fabio Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Roma, n. 58; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4882/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “1 - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2 - in via principale e nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione proposta in primo grado revocando e dichiarando privo di efficacia nei confronti degli opponenti in p.l.r.p.t., nonché Parte_1 Pt_2
, ed il decreto ingiuntivo n°
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
1108/2018 afferente al procedimento monitorio RG 2116/2018 del Tribunale di Salerno;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori come per legge con attribuzione, all'avvocato antistatario”; per l'appellata “ Controparte_4
” (come da comparsa di costituzione) – “rigettare
[...]
l'appello proposto giacché infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado”; per l'appellata “ , quale mandataria della “ Parte_7 Parte_9
(come da comparsa di risposta con appello incidentale) – “1.- in via preliminare, dichiarare
2 inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza dei presupposti del fumus e del periculum;
2.- nel merito, rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 22.04.2024
e tutte le domande in esso contenute, in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare le statuizioni di merito della sentenza di primo grado;
3.- in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado n. 4882/2023 depositata il 02.11.2023 e pubblicata il 03.11.2023 emessa dal Tribunale di
Salerno nella parte in cui dichiara la carenza di legittimazione attiva della Parte_9
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva
[...] in capo alla per essere, la stessa, titolare del credito dedotto nel Parte_9 giudizio di primo grado;
4.- dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della mandante in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa Parte_9 restitutoria o risarcitoria avanzata da parte appellante nel presente giudizio o che dovesse, comunque, derivare dallo svolgimento del giudizio medesimo;
5.- condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4882/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e dai Parte_1 garanti , , e nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 della Controparte_4
”, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 maggio 2018,
[...] così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
, ritenendo che tale società, intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma Parte_9
3, c.p.c. per il tramite della , non avesse comprovato di essere divenuta Parte_7 titolare del credito azionato in via monitoria dalla
[...]
; 2) rigettava Controparte_4
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1108/2018, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
Controparte_4
” per ottenere dall'
[...] Parte_1 nonché da e e, nei limiti di euro Parte_2 Parte_3 Parte_4
90.000,00, da il pagamento della somma di euro 108.188,55 in forza del Parte_5 contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 12 dicembre 2015 al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
3) compensava le spese di lite tra gli opponenti e la;
4) Parte_9
3 condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
”. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponevano appello l' Parte_1
e i garanti , e con atto di
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 citazione notificato il 22 aprile 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 era nullo, essendo stato stipulato da , vale a dire da un socio privo del potere di firma, per non Parte_2 essere il legale rappresentante dell'associazione culturale;
peraltro, i poteri di rappresentanza e di stipulazione di atti negoziali non appartenevano al presidente dell'associazione, che, per statuto, costituiva solo una carica onoraria, con la conseguenza che il quand'anche fosse stato effettivamente investito di tale funzione, non Pt_2 sarebbe stato comunque legittimato a sottoscrivere il contratto di mutuo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso, la deliberazione di nomina del a Pt_2 presidente dell'associazione, prodotta in giudizio dall'istituto di credito, era stata adottata dall'assemblea ordinaria e non straordinaria dei soci, sicché era nulla per vizi della sua formazione;
2) nel caso in esame, la nullità delle clausole riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e CP_5 ritenute illecite dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 comportava l'integrale e non soltanto la parziale invalidità delle garanzie prestate dagli opponenti
, e , non avendo l'opposto istituto di credito dimostrato Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 che le avrebbe accettate anche in mancanza di quelle disposizioni negoziali;
3) il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 sull'erroneo presupposto che lo schema A.B.I. del
2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non erano stati tempestivamente prodotti, giacché tale doglianza, articolata nel corso della fase istruttoria, poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
4) il Tribunale di Salerno non si era pronunciato sull'eccezione di decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escutere le fideiussioni per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., che continuava ad applicarsi in conseguenza della nullità della clausola con cui era stata prevista la deroga a tale disposizione normativa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024 per il tramite della mandataria , la , oltre a contestare la Parte_7 Parte_9 fondatezza dei motivi di gravame articolati dall' “ Parte_1
e dai garanti, spiegava appello incidentale per ottenere la riforma della
[...]
4 sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato il difetto della sua legittimazione attiva, per non aver comprovato di essersi resa cessionaria dalla Controparte_4
” del credito controverso.
[...]
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 novembre 2024, la
Controparte_4
” contestava la fondatezza dei motivi di appello formulati dall'
[...] Parte_1
e dai garanti, chiedendone il rigetto con la Parte_1 conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 9/10 gennaio 2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 2 ottobre 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 27/28 ottobre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' e dai Parte_1 garanti , e è infondato e va rigettato. Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012, occorre rilevare che, come risulta per tabulas, con deliberazione resa all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei soci fondatori il 16 maggio 2011, veniva confermato nella carica di presidente Parte_2 dell' , qualità nella quale, del resto, Parte_1 aveva comunicato alla “ Controparte_6
(poi e Controparte_7
“Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.”), con missiva del 9 maggio 2011, che l'affidamento concesso all'associazione sarebbe stato estinto con fondi del . Controparte_8
All'esito della riunione del 10 gennaio 2012, l'assemblea straordinaria dei soci dell'
, su relazione del presidente Parte_1
deliberava all'unanimità di accendere “il mutuo presso la Parte_2 [...]
di MO EL per l'importo di € 85.000,00 con modalità Controparte_4
e termini su esposti” al fine di “estinguere il debito in essere di € 61.000,00 e 24.000,00”.
Il in data 16 febbraio 2012, sottoscriveva, in nome e per conto dell' Pt_2 [...]
, la richiesta di concessione di un affidamento di Parte_1
5 euro 85.000,00, “da utilizzarsi mediante mutuo ordinario con 12 mesi di pre- ammortamento con validità fino a 84 rate”.
Pertanto, il al momento della stipulazione del contratto di mutuo chirografario in Pt_2 forza del quale la “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed
Artigiana – soc. coop.” ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1108/2018, ricopriva la carica di presidente del consiglio direttivo dell' Parte_1
, organo previsto dall'art. 4 dell'atto costitutivo del 6 giugno 1987 ed investito
[...] dei poteri di amministrazione dall'art. 21 del coevo statuto, e non quella di mero presidente onorario (figura richiamata dagli artt. 4 dell'atto costitutivo e 5 dello statuto), sicché, come tale, era legittimato ad agire in nome e per conto dell'associazione culturale e, dunque, a rappresentarla sul piano negoziale nei rapporti con i terzi.
Avendo il nella qualità di presidente dell' Pt_2 Parte_1
, dato regolare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea straordinaria
[...] del 10 gennaio 2012, con la quale i soci, all'unanimità, avevano espresso, su sua relazione, la volontà di ripianarne la preesistente esposizione debitoria mediante la stipulazione di un mutuo di euro 85.000,00, tale contratto, poi sottoscritto il 29 febbraio 2012, è immune dal denunciato vizio di nullità, per essere l'obbligazione restitutoria stata assunta dal soggetto munito del potere di rappresentare e vincolare l'associazione nei confronti dell'allora . Controparte_6
Né gli appellanti possono sostenere che la deliberazione di nomina del a Pt_2 presidente dell'associazione sarebbe nulla per vizi del suo iter formativo e, in particolare, per non essere stata adottata con il prestabilito quorum costitutivo, giacché tale atto decisionale, consacrato nel verbale del 16 maggio 2011, non è stato giammai impugnato,
a norma dell'art. 23, comma 1, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 1975, n. 1018;
Cass. 8 febbraio 1985, n. 1035; Cass. 10 aprile 2014, n. 8456), né dagli organi dell'
, né dai soci, né, tanto meno, dal Parte_1
Pubblico Ministero, mantenendo, di conseguenza, inalterata la sua validità.
Destituiti di ogni fondamento sono il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, essendo diretti a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno ha disatteso l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dai garanti dell' Parte_1
per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
[...]
Ed invero, gli appellanti non hanno prodotto in giudizio nel termine perentorio previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (né, comunque, successivamente) né il modello
6 elaborato dall' il 4 luglio 2003, né il provvedimento n. 55/2005, con il quale la CP_5
Banca d'Italia ne aveva censurato alcune disposizioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni affinché il
Tribunale di Salerno potesse accogliere l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate in favore della “ , Controparte_6 non essendo stata in alcun modo comprovata la corrispondenza tra le clausole riportate nelle fideiussioni omnibus sottoscritte, fino alla concorrenza della somma di euro
90.000,00, dal (in estensione delle precedenti) l'11 luglio 2011, dal , dallo Pt_2 Pt_3
e dal il 26 aprile 2012 e quelle ritenute dall'Autorità di Vigilanza lesive Pt_4 Parte_5 del principio della libera concorrenza.
Del resto, lo schema dell'A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituiscono fonti del diritto e, dunque, sono privi di qualsiasi efficacia normativa, per essere il primo un mero modello contrattuale, espressione di autonomia negoziale, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., e il secondo un provvedimento amministrativo, con la conseguenza, non essendo applicabile il principio iura novit cura sancito dall'art. 113
c.p.c., grava sulla parte interessata l'onere di produrli in giudizio nell'osservanza delle preclusioni istruttorie (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 12 giugno 2024, n. 16289; Cass. ord. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. ord. 19 marzo 2025, n. 7387).
Né il modello A.B.I. del 2003 e la deliberazione n. 55/2005 della Banca d'Italia possono costituire fatti notori (cfr. Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 863), atteso che le nozioni di comune esperienza, la cui utilizzazione ai fini decisionali comporta una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, per introdurre nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a circostanze dalle stesse non vagliate, né controllate, devono essere intese in senso rigoroso, vale a dire come circostanze acquisite al patrimonio cognitivo della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili.
Ne consegue che restano estranei a tali nozioni le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, atteso che quest'ultima, non essendo universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi dalla pregressa trattazione di analoghe controversie
(cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16959; Cass. 19 marzo 2014, n. 6299; Cass. ord. 16 dicembre 2019, n. 33154).
Pertanto, lo schema di fideiussione omnibus elaborato dall' nel 2003 e il CP_5 provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui
7 agli artt. 2, 6 e 8 di tale modello contrattuale si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, presupponendo competenze giuridiche specialistiche, non assurgono a patrimonio conoscitivo di dominio pubblico, neanche quando integrino argomenti già valutati dal giudice di merito in precedenti controversie, sicché non sono equiparabili alle nozioni di comune esperienza richiamate dall'art. 115, comma 2, c.p.c..
In ogni caso, il il , lo e il , al fine di suffragare l'assunto Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 della nullità delle fideiussioni omnibus azionate dalla “Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.” per contrasto con la normativa antitrust, avrebbero dovuto dimostrare non solo che le clausole ivi contenute erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall' e CP_5 censurate dalla Banca d'Italia, ma anche che gli istituti di credito applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dai essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per CP_9 qualificarle anticoncorrenziali con il provvedimento n. 55/2005 su cui è stata incentrata la doglianza della nullità delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni assunte dall' nei confronti della Parte_1 [...]
, con la conseguenza che doveva Controparte_6 essere comprovato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., per non averlo l'Autorità di Vigilanza
“accertato, ma indicato in termini soltanto ipotetici” (cfr. Cass. ord. 28 novembre 2018,
n. 30818; Cass. 22 maggio 2019, n. 13846).
In realtà, il il , lo e il non hanno in alcun modo Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 prospettato, né, a fortiori, comprovato che le clausole riportate negli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I. costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale, né, peraltro, che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la , sicché Controparte_6 risultano carenti i presupposti per ritenere affette da invalidità le garanzie prestate l'11 luglio 2011 e il 26 aprile 2012 per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dall' . Parte_1
8 Non essendo le fideiussioni omnibus dell'11 luglio 2011 e del 26 aprile 2012 inficiate da alcun invalidità per violazione del principio sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n.
287/1990, il Tribunale di Salerno non poteva dichiararne la nullità né parziale, né, tanto meno, integrale, di talché ha correttamente rigettato l'eccezione al riguardo sollevata dal il , lo e il . Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Inoltre, la denunciata violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 non è neanche astrattamente configurabile per le ulteriori fideiussioni concesse dal dal Pt_2
e dallo il 29 febbraio 2012, fino alla concorrenza di euro 127.500,00, a Pt_3 Pt_4 garanzia delle obbligazioni assunte dall' Parte_1
con il contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53.
[...]
Ed invero, le garanzie prestate dal dal e dallo per il contratto di Pt_2 Pt_3 Pt_4 finanziamento in esame, avendo carattere specifico, per essere limitate alle obbligazioni derivanti da tale negozio giuridico, non rientravano nella categoria delle fideiussioni omnibus, per le quali soltanto la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55/2005, aveva ravvisato la violazione della normativa antitrust, sicché, sulla base dell'accertamento compiuto dall'Autorità di Vigilanza, non poteva comunque esserne invocata la nullità per inosservanza del divieto sancito dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
In effetti, la natura anticoncorrenziale ascritta dalla Banca d'Italia alle richiamate clausole del modello A.B.I. di fideiussione omnibus per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 e 101 T.F.U.E. (Trattato Funzionamento Unione Europea) determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti pattuizioni soltanto di quella tipologia contrattuale, giacché la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro applicazione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul garante le ripercussioni negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza dell'istituto di credito, sicché tale giudizio sfavorevole e la conseguente nullità non si estendono alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifico accordo tra banca e cliente (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841).
In sostanza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare l'invalidità di un'intesa restrittiva atta ad incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (cfr. Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847).
In sintesi, mentre, per le fideiussioni omnibus, il il , lo e il Pt_2 Pt_3 Pt_4
non hanno comprovato né la conformità delle disposizioni negoziali ivi previste Parte_5
9 alle clausole riportate nel modello redatto dall' nel 2003 e ritenute illegittime dalla CP_5
Banca d'Italia con la deliberazione n. 55/2005, né l'uniforme applicazione di queste ultime da parte degli istituti di credito, per le fideiussioni specifiche concesse dai primi tre il 26 aprile 2012, la violazione del principio della libera concorrenza è radicalmente inesistente, sicché tutte le garanzie personali prestate dagli appellanti in favore della
[...]
sono immuni da nullità per contrasto con Controparte_6
l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, con il quale i garanti dell'
lamentano che il Tribunale di Parte_1
Salerno non si è pronunciato sulla decadenza dell'istituto bancario dal diritto di escutere le fideiussioni per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia
(cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto 2018, n.
20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
Nel caso in esame, il Tribunale di Salerno non è incorso nel denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., atteso che, nel rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni, ha implicitamente confermato la validità di tutte le relative clausole e, quindi, anche di quelle secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, in tal modo riconoscendo il diritto della “Banca di Credito
Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop.” di promuovere il procedimento monitorio nei confronti del il , lo e il Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
a prescindere dall'osservanza dei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.
Al riguardo, comunque, occorre osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato
10 può essere interpretata come deroga convenzionale alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470; Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Ne deriva che le clausole delle contestate fideiussioni per le quali “il fideiussore è tenuto
a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentivano incontestabilmente all'istituto di credito di preservare il diritto di escutere le garanzie prestate dal Pt_2 dal , dallo e dal e, dunque, di evitare di incorrere nella Pt_3 Pt_4 Parte_5 decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dall' Parte_1
, di una mera istanza stragiudiziale di pagamento.
[...]
La , nel Controparte_7 comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto
11 di mutuo del 29 febbraio 2012 con lettere raccomandate a.r. dell'1 luglio 2015, chiedeva contestualmente all' “ e ai garanti di Parte_1 estinguere l'obbligazione restitutoria e, quindi, nello stesso giorno di inizio del termine di sei mesi dalla sua scadenza, con la conseguenza che, quand'anche, in ipotesi, le disposizioni delle fideiussioni con le quali era stata contemplata la deroga al termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. fossero inficiate da nullità, non potrebbe comunque ritenersi che l'istituto bancario era decaduto dal diritto di escuterle.
Fondato, di contro, è l'appello incidentale spiegato dalla per il Parte_9 tramite della mandataria , avendo la mandante comprovato di essersi resa Parte_7 cessionaria dalla “Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed
Artigiana – soc. coop.” del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 1108/2018 del
Tribunale di Salerno e, di conseguenza, di avere il diritto di ottenerne il soddisfacimento.
Sul punto, è opportuno premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno ha ritenuto indimostrato che il credito derivante dal mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 fosse compreso tra quelli ceduti in blocco dalla
[...]
” alla con Controparte_4 Parte_9
12 il contratto del 18 novembre 2020 sull'erroneo presupposto che il relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020 (e, in rettifica, sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020), ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, non contenesse elementi descrittivi sufficientemente idonei a identificare la posizione debitoria controversa.
In realtà, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 18 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 138 del 24 novembre 2020 (e, in rettifica, sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 140 del 28 novembre 2020), nell'indicare i crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dalla “Banca di Credito Parte_9
Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop.” in quelli
“derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari … individuati nel documento di identificazione … allegato al … contratto … e … vantati verso debitori classificati a sofferenza …” e, in particolare, in quelli scaturenti da (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” e nell'evidenziare, inoltre, che, “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione rientrava quella gravante sull' “ Parte_1
e garantita dal dal , dallo e dal .
[...] Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché
1) avente natura chirografaria, 2) derivante da un contratto di finanziamento stipulato il
29 febbraio 2018 e risolto con lettera raccomandata a.r. dell'1 luglio 2015, 3) volturato a sofferenza e segnalato con tale classificazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla in forza dell'operazione Parte_9 di cartolarizzazione del 18 novembre 2020.
La fondatezza dell'appello incidentale, con il quale la ha censurato Parte_9 la declaratoria della carenza della propria legittimazione attiva comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento, in favore di tale società, dell'attuale titolarità del diritto di credito cristallizzato nell'opposto decreto ingiuntivo n.
1108/2018 del Tribunale di Salerno.
13 Nonostante l'accoglimento dell'appello incidentale e la parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_7 [...]
, dinnanzi al Tribunale di Salerno restano irripetibili, giacché l'intervento di Parte_9 cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. è avvenuto soltanto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2023, al punto che il giudice adito, in ragione della sua inammissibilità, non avrebbe dovuto rendere alcuna pronuncia sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio in contestazione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull' Parte_1
e sui garanti e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle appellate, in complessivi euro 17.077,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso (euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale) in favore della , quale mandataria della , ed euro Parte_7 Parte_9
7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
”, oltre Controparte_4 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta dall'
[...]
e di garanti integra, ai sensi dell'art. 13, comma Parte_1
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' , da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e avverso la sentenza n. 4882/2023 del
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale di Salerno con citazione notificata il 22 aprile 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della , Parte_7 Parte_9 con comparsa di risposta depositata il 19 novembre 2024, così provvede:
14 1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 nonché da , , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
2. accoglie l'appello incidentale spiegato dalla e, per l'effetto, in Parte_7 parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che la Parte_9
è l'attuale titolare del credito originariamente azionato dalla
[...]
” in Controparte_4 forza del contratto di mutuo chirografario n. 000/708929/53 del 29 febbraio 2012 e cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 1108/2018 del Tribunale di Salerno;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla , quale mandataria della Parte_7
, nel primo grado del giudizio;
Parte_9
4. condanna l' , , Parte_1 Parte_2
, e , in via solidale, alla refusione Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
17.077,00, di cui euro 777,00 per esborsi ed euro 9.300,00 per compenso difensivo
(euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro
4.500,00 per la fase decisionale) in favore della , quale mandataria Parte_7 della , ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 Parte_9 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_4
”, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed
[...]
Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno dell' Parte_1
e di , , e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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