Decreto cautelare 8 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/12/2025, n. 21911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21911 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa inizialmente dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 18 dicembre 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 18 dicembre 2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
4) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
5) dell’art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
6) del verbale n. 6 del 18 dicembre 2024 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa;
7) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 18 dicembre 2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
8) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
9) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
10) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;
11) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità);
12) dell’allegato “C Prove Motorie”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
13) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
14) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
15) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
16) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
17) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
18) dell’Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;
19) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
20) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
21) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
22) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato alla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238.
1.1. Dopo essere stata esclusa per non aver superato il modulo n. 1, riammessa a ripeterlo in forza dell’ordinanza cautelare del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa nel giudizio rg. 603/2024 (in quanto «l’esito negativo della prova sarebbe dipeso da un infortunio occorso durante lo svolgimento della stessa» ), esclusa nuovamente per il mancato superamento del medesimo modulo e aver proposto ricorso rg. -OMISSIS-/2024 dinanzi a questo T.a.r. avverso il nuovo arresto procedimentale, non ottenendo, però, la tutela cautelare (cfr. ordinanza dell’8 luglio 2024, n. 3072, in quanto il nuovo impedimento fisico addotto a giustificazione dell’insuccesso «sembra comprovare, più che l’accadimento di un infortunio accidentale, una difficoltà soggettiva della ricorrente ad effettuare la prova in questione» ), la sig.ra -OMISSIS- si è rivolta al giudice d’appello, che, con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, l’ha ammessa, ancora una volta, a ripetere la prova.
1.2. Convocata a ripetere la prova di capacità operativa dal modulo n. 1 in data 18 dicembre 2024, la ricorrente non è riuscita, però, a superare il modulo n. 3 (la valutazione dell’acquaticità), concludendo il percorso natatorio oltre il tempo massimo di 35 secondi (35 secondi e 95 centesimi).
2. Sostenendo di essersi infortunata urtando «violentemente contro gli ostacoli, prima con il dorso e successivamente con il piede» e di essersi procurata, così, una «-OMISSIS-» (diagnosi effettuata dal pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni – Addolorata di Roma, presso il quale si è recata dopo la prova), la sig.ra -OMISSIS- ha, quindi, instaurato il presente giudizio, riproponendo avverso il bando e l’esclusione le medesime censure già coltivate negli altri giudizi, sul presupposto che l’infortunio integri una causa di forza maggiore sul quale l’amministrazione non può fondare un giudizio di non idoneità fisica, a pena di discriminazione rispetto agli altri candidati, solo “più fortunati”, e che le prove in questione non siano idonee a certificare l’efficienza fisica dei candidati.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 20 gennaio 2025 e, con successiva memoria, ha ripercorso l’ iter concorsuale della ricorrente, osservando che «ammettere per la ricorrente una ripetizione all’infinito delle prove concorsuali potrebbe comportare un indebito vantaggio per colei in termini di tempo per la ripetizione delle prove, rispetto agli altri candidati» e negando, all’esito di un riscontro dei verbali della commissione, che la ricorrente abbia mai dichiarato, dopo la prova non superata, di aver subito un infortunio.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo T.a.r. ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che un “terzo” infortunio strida con la nozione di caso fortuito e rilevando, tra l’altro, che «la dinamica dell’infortunio descritta non appare compatibile con la natura degli ostacoli posti nella piscina, costituiti da materiale plastico galleggiante» e che «alla prova del 18 dicembre 2024, a garanzia del regolare svolgimento delle prove, era presente anche un incaricato dell’Associazione provinciale cronometristi di Roma, affiliata alla Federazione italiana cronometristi, come risulta dal verbale n. 6 redatto in pari data dalla commissione di concorso» . La decisione è stata confermata dal giudice d’appello con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
5. Tramite il nuovo difensore con il quale si è costituita in data 30 aprile 2025, la ricorrente ha insistito, con memoria in data 27 novembre 2025, per l’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va premesso che nella medesima udienza è stato discusso il merito del ricorso n. -OMISSIS-/2024 (avverso l’esclusione in data 10 aprile 2024 per il mancato superamento del modulo n. 1), in relazione al quale il Collegio ha ritenuto di confermare la decisione di rigetto già assunta in sede cautelare con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024, riconoscendo la legittimità dell’atto di esclusione presupposto e determinandone, così, il definitivo consolidamento.
8. In ogni caso, anche il presente ricorso è infondato.
9. L’art. 8 del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018 prevede, ragionevolmente, che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che aspira alla “stabilizzazione” deve superare una prova di capacità fisica, che «…è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità» .
I vigili del fuoco sono, infatti, istituzionalmente chiamati ad assolvere i compiti di cui all’art. 4 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, secondo cui «Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione» . I vigili del fuoco hanno, quindi, una naturale vocazione operativa, che impone la verifica del possesso di stringenti requisiti di efficienza fisica, anche per coloro che abbiano già prestato saltuariamente servizio nel corpo come “volontari”, ai sensi dell’art. 1, c. 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
10. La sig.ra -OMISSIS-, non superando per tre volte, a causa di infortuni che si ripetono, altrettante prove di efficienza fisica ha dimostrato di non possedere quelle abilità che, invece, il ruolo anelato richiede e che la selezione è volta ad accertare.
Questo T.a.r. ha, in proposito, stabilmente affermato che, in caso di esclusione dalla procedura di stabilizzazione per infortunio durante le prove di capacità operativa, «La sussistenza della causa di forza maggiore dovrà, in ogni caso, essere esclusa, qualora:- il candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere, anche su ordine del giudice, la prova di capacità operativa a seguito di un precedente infortunio, non superi il modulo a causa di un nuovo impedimento fisico, in quanto, in tal caso, la convergenza dei due esiti negativi dimostrerebbe incontrovertibilmente la sua inidoneità fisica all’impiego come vigile del fuoco…» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 28 maggio 2024, n. 10776; 24 giugno 2024, n. 12724; 27 giugno 2024, n. 13044; più di recente, 8 ottobre 2025, n. 17281 e 17277; 16 luglio 2025, n. 14001; 19 marzo 2025, n. 5711).
Caso fortuito e forza maggiore identificano, infatti, avvenimenti che sono intrinsecamente connotati da imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 febbraio 2004, n. 2062, e 20 luglio 2002, n. 10641, sull’analoga nozione di caso fortuito nella responsabilità ex art. 2051 c.c.).
Va poi condiviso il rilievo critico formulato dall’amministrazione resistente, secondo cui non è immaginabile che un candidato venga riammesso continuamente a ripetere una prova adducendo, ogni volta, di essersi infortunato, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, tutelati dall’art. 97 della Costituzione.
La valorizzazione degli impedimenti sperimentati dal candidato nell’esecuzione della prova concorsuale si traduce, infatti, in «un’apertura all’interesse individuale del candidato che comprime il principio di parità di trattamento, garantito anche, come si è più volte ricordato, dal rispetto dei criteri di scansione temporale delle prove stabiliti dal bando di concorso» e che deve incontrare necessariamente dei limiti, al fine «…di evitare che gli uffici preposti alle procedure di reclutamento restino «immobilizzati» a causa della necessità di valutare e rivalutare la posizione di singoli soggetti, con effetti esiziali sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché, a ben vedere, sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa, in ragione dell’innesto, all’interno del procedimento principale, di tanti sub-procedimenti quante sono le istanze di rinvio, che dilatano la durata complessiva del primo, a discapito dell’interesse pubblico e di quello degli altri candidati in attesa di convocazione» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 13 dicembre 2024, n. 22575; 21 ottobre 2024, n. 18171).
11. In conclusione, il provvedimento di esclusione in questa sede scrutinato è pienamente legittimo, mentre il ricorso è infondato e va rigettato.
12. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | AZ BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.