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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1173 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 12.8.2025, emessa all'esito dell'udienza del 15.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro n. 924/2019, pubblicata in data 30.4.2019, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura in calce alla citazione per revocazione, dall'Avv. Alessandro Caruso
Frezza, nel cui studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- ATTORE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in forza CP_1 CodiceFiscale_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francescantonio Iannelli, nel cui studio, in Parghelia, ha eletto domicilio;
- CONVENUTO =
E
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in forza CP_2 CodiceFiscale_3 di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Miceli, nel cui
1 studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- CONVENUTO =
E
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione, dall'avv. Pasquale F. Pacienza, nel cui studio, in Vibo Valentia, hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025: Parte_1
“...-1) Confermare il provvedimento di sospensione già emesso;
nel merito, in sub-fase revocante:
2) revocare la sentenza impugnata, ciò per tutte le causali specifiche di cui ai Motivi nn.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (fase rescindente) dell'atto introduttivo, secondo la rispettiva loro pregiudizialità logica e logico-giuridica e secondo la gradazione progressiva-mente prospettata;
nel merito, in sub-fase revocatoria:
3) decidere la causa nel merito, rigettando la domanda di accertamento negativo ex art.
1127, 2° comma, c.c. azionata dall'originaria parte , ciò in Parte_2 accoglimento dei Motivi di appello nn. 1, 2, 3, 4, 8 e 9 e di quanto censurato al § 3, sottoparagrafi 3.1, 3.2 e 3.3. del medesimo predetto atto di appello, per come richiamati
e riproposti nella parte “fase rescissoria” dei Motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della citazione in riassunzione (punti 1.10, 2.8, 3.11, 4.9, 5.5, 6.6 e 7.5) ed in accoglimento delle eccezioni pure Firmato riproposte ai Motivi di revocazione di cui sopra, per
l'effetto riconoscendo pienamente assolto, in capo a , l'onere della Parte_1 prova circa la non incidenza negativa sulla struttura sottostante delle edificate sopraelevazioni, in subordine e con riserva di gravame, previa rinnovazione della c.t.u.
e/o di c.t.u. integrativa differenziata rispetto ad ogni singola delle due sopraelevazioni:
4) disporre, per effetto della disposta revocazione, la restituzione degli importi per spese legali che le controparti hanno conseguito dal proprio Assistito, ciò per effetto della revocanda sentenza di appello;
2 5) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, alla rifusione delle spese di lite di primo grado e di secondo grado, in riforma integrale delle statuizioni già avutesi, venendo a difettare la soccombenza di;
Parte_1
6) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, alla rifusione delle spese di lite dell'odierna ulteriore fase impugnatoria;
7) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, al pagamento per intero delle spese di c.t.u. di primo grado e delle spese di c.t.u. di secondo grado;
8) condannare la odierna controparte plurisoggettiva al pagamento di una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, per abuso del processo, essendosi costituita, dopo la riassunzione per morte di ed ancora nella odierna fase di revocazione, Per_1 con una pluralità di altri 3 “autonomi” difensori e procuratori e con altri 3 plurimi atti sostanzialmente identici, ancorchè il centro dell'interesse azionato sia stato e sia unitario ed identico, ciò al fine di lucrare plurime condanne alle spese legali a danno della parte appellante/attrice in revocazione.
9) IN VIA ISTRUTTORIA
SI CHIEDE, anche con revoca di ogni eventuale precedente provvedimento di segno contrario, anche implicito, che si potesse ritenere essere stato adottato dall'ill.mo
Collegio adìto, qualora non si dovesse ritenere sufficiente la portata probatoria (di idoneità della struttura sottostante a reggere entrambe le sopraelevazioni) delle ottenute autorizzazioni del Genio civile e della stessa perizia giurata del C.T.P., ing.
, con annessa CALCOLAZIONE STACEC s.r.l. con il software CO-ALV anno Per_2
1992 (cioè di tutto ciò che NON è stato percepito essere agli atti di causa e che concreta gli errori revocatori dedotti in giudizio), nonché della PERIZIA, a firma congiunta ingg. , disporsi, al fine del rigetto della domanda di parte CP_5 attrice ex art. 1127, 2° comma, c.c., la rinnovazione della c.t.u. dell'ing. e, Per_3 comunque, c.t.u. suppletiva o integrativa per la determinazione della differenziata incidenza di una sola delle due sopraelevazioni sulla struttura sottostante, ciò sulla base della normativa vigente alla data della realizzazione (anno 1992) delle sopraelevazioni.
10) In via estremamente gradata, qualora si dovesse addivenire al rigetto della citazione in revocazione e/o alla conferma della sottesa ed impugnata sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, SI CHIEDE di sospendere la provvisoria esecuzione
3 della emittenda sentenza, ciò fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla Corte di
CA (proc. n. R.G. 20296/2019), prodotto nel fascicolo telematico dell'odierno procedimento con deposito del 7.11.2019, ovvero subordinare la sua provvisoria esecuzione alla prestazione (da parte di tutti i soggetti componenti la unitaria parte convenuta) di idonea e capiente cauzione, ciò per il risarcimento di tutti i danni ed il rimborso delle spese conseguenti, compresa la spesa per la riedificazione delle sopraelevazioni..”.
Per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte si è CP_1 riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025:
“…- in via preliminare e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
- confermare per l'effetto la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n.
924/2019, pubblicata dalla Corte di Appello, seconda sezione civile, in data
30.04.2019;
- il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c”.
Per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025: CP_2
“...- Rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n.924/2019, pronunciata da Codesta Spett.le Corte di Appello in data 30 aprile 2019.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge”.
Per e rassegnate nella comparsa di costituzione, alla Controparte_3 Controparte_4 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025:
“…IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO
1. Rigettare integralmente l'istanza di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro Sez. II n.924/2019 siccome del tutto inammissibile e/o infondata , confermando integralmente la sentenza impugnata.
4
2. Condannare l'attore in revocazione al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi..
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede il rigetto di tutte le avverse richieste poiché del tutto inammissibili ed inconferenti.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta di quanto risulta dagli atti e dalla narrativa sentenza impugnata, la vicenda processuale può essere sintetizzata come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.7.2001, e CP_1 [...] deducevano a) di essere proprietari di un appartamento ubicato al piano Parte_3 terra di un fabbricato sito in Vibo Valentia, alla Via S. Ruba, n. 8; b) che Parte_1
, in qualità di proprietario del secondo piano del medesimo immobile, aveva
[...] edificato in sopraelevazione un terzo e un quarto piano mansardato;
c) che dette sopraelevazioni erano state realizzate, oltre che in violazione della normativa edilizia e urbana, anche in violazione della normativa antisismica, così determinando l'abbassamento del margine di sicurezza sismico dell'edificio sottostante.
Ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio per sentirlo Parte_1 condannare - qualora non fosse stata possibile la riduzione in pristino - al risarcimento dei danni subiti ex art. 872 c.c. derivanti dalle sopraelevazioni, nonché per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità ex art. 1127 c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , concludendo per il Parte_1 rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
in particolare, egli deduceva che, nell'atto di acquisto dell'appartamento al secondo piano, comprensivo del lastrico solare soprastante, era stato esentato dal venditore ( ) dal Parte_4 pagamento dell'indennità ex art. 1127 c.c.; inoltre, sosteneva che, nella fattispecie, non fosse stata commessa alcuna irregolarità edilizia e che non si fosse verificato un peggioramento delle condizioni statiche dell'edificio in conseguenza delle sopraelevazioni. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, ritenendo che proprio i lavori realizzati al piano terra dagli attori avessero determinato l'abbassamento della soglia di resistenza sismica dell'intero edificio e chiedeva, pertanto, la condanna degli
5 stessi al risarcimento dei danni da lui subiti, oltre al risarcimento per la temerarietà della lite.
Alla prima udienza gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale, chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa della la quale, benché regolarmente citata, Pt_4 rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata una c.t.u. ad opera dell'ing. Persona_4
Con sentenza n. 758/2013, depositata in data 6.12.2013, il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento della domanda attorea, condannava alla Parte_1 demolizione delle sopraelevazioni ed al pagamento in favore di e di CP_1 [...] della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel Parte_3 completamento dei lavori di riduzione in pristino a far data da un anno dalla comunicazione della sentenza;
in accoglimento della riconvenzionale proposta da
, condannava gli attori al risarcimento del danno, liquidato in euro Parte_1
4.000,00, oltre interessi fino al soddisfo;
condannava, infine, al Parte_1 pagamento di 2/3 delle spese processuali e delle spese di C.T.U.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, con cui proponeva una serie di censure avverso l'elaborato peritale depositato dal c.t.u. nominato dal Tribunale nonché in merito alla qualificazione ed interpretazione della domanda, alla condanna al pagamento della somma di euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di riduzione in pristino e alla regolamentazione delle spese di lite come contenuti nella sentenza gravata;
chiedeva, quindi, che fossero riformati tutti i capi della sentenza impugnati, con rigetto delle domande attoree e condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u..
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Parte_3 del proposto appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello, disposta la rinnovazione della c.t.u. e – successivamente all'interruzione e conseguente riassunzione del giudizio a cagione del decesso di
[...]
– disposti chiarimenti dell'ausiliario, con sentenza n. 924/2019, Parte_3 pubblicata in data 30.4.2019, emessa nel contraddittorio anche degli eredi di Parte_3
(ossia e e lo stesso
[...] CP_2 Controparte_4 Controparte_3
, già parte originaria del giudizio), accoglieva l'impugnazione CP_1
6 limitatamente alla condanna del al pagamento della somma di euro 500,00 per Pt_1 ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di riduzione in pristino, disposto nella sentenza di primo grado, che, per il resto, veniva confermata.
In particolare, la Corte, alla luce degli accertamenti e delle conclusioni espresse nella c.t.u. espletata nel giudizio di appello, confermava la valutazione del Tribunale in merito alla non conformità alla normativa antisismica delle sopraelevazioni realizzate dal e alla conseguente condanna di alla demolizione delle Pt_1 Parte_1 due sopraelevazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.
Con citazione notificata in data 30.5.2019, ha impugnato per Parte_1 revocazione la predetta sentenza, invocando l'applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e denunciando sette errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nella sentenza gravata, per come sarà più approfonditamente illustrato nel prosieguo.
Ha, dunque, concluso nei termini sopra riportati.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, eccependo, nelle rispettive comparse,
l'inammissibilità dell'impugnazione sia per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza sia in ragione della mancanza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., non essendo, quelli indicati in citazione, errori di fatto e tendendo, piuttosto,
l'impugnazione, sotto la veste formale della revocazione, ad introdurre un terzo grado di merito in assenza dei presupposti, di stretta interpretazione, che legittimano simile iniziativa. Hanno, quindi, concluso nei termini sopra riportati.
Con ordinanza depositata in data 4.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Successivamente, con ordinanza del 16.6.2025, la
Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire il fascicolo del grado di appello e, infine, con ordinanza depositata in data 12.8.2025, emessa all'esito dell'udienza del 15.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione per revocazione proposta, come eccepito anche dalle difese dei convenuti, è manifestamente inammissibile in quanto inidonea a superare la fase rescindente.
7 In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 395 n. 4 c.p.c. postula che la pronuncia definitoria impugnata sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, il quale errore abbia condotto il giudice a supporre un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché, tanto in un caso quanto nell'altro, il fatto non costituì un punto controverso su cui il giudice ebbe a pronunciarsi.
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.” (Cass. n.
16439 del 10/06/2021).
Più di recente la Suprema Corte (Cass. 7877 del 25/03/2025) ha nuovamente chiarito che:
1. l'errore deve essere di fatto e non di diritto: deve trattarsi, quindi, di una svista immediatamente e obiettivamente rilevabile, senza che siano necessarie indagini interpretative o valutative;
2. l'errore deve essere essenziale e decisivo;
3. esso deve riguardare atti interni del giudizio;
4. il fatto erroneamente considerato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti: “sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il
8 processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile
d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti
(Cass. 15/03/2023, n. 7435)” (così Cass. 7877/2025 cit., in motivazione).
Quindi, l'errore revocatorio non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea o omessa valutazione delle risultanze istruttorie o delle domande o delle istanze proposte o un'anomalia del procedimento logico: tali casi, infatti, si risolvono in un errore di giudizio (sotto il profilo dell'omessa valutazione o dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie o delle domande o istanze proposte) e non un errore di percezione.
Già solo sulla scorta di simili coordinate ermeneutiche è agevolmente intuibile la netta estraneità degli errori denunciati rispetto al perimetro segnato dall'art. 495 n. 4 c.p.c..
In particolare, il primo errore revocatorio denunciato (“ Parte_5 avvenuta produzione in giudizio della CALCOLAZIONE STACEC s.r.l. con il software
CO-ALV 1992, della PERIZIA giurata del C.T.P. ing. , delle Per_2
CONTRODEDUZIONI dell'avv. A. Caruso Frezza ed della Parte_5 sussistenza di rilievi e di eccezioni supportate dai predetti atti e/o documenti”) afferisce alle controdeduzioni, alla perizia giurata a firma dell'ing. e alla calcolazione Per_2 strutturale eseguita dalla Stacec s.r.l., tutte prodotte nel giudizio di appello in data
19.5.2017. A dire dell'attore in revocazione la Corte avrebbe erroneamente escluso l'esistenza della citata produzione – fatto la cui verità sarebbe positivamente stabilita in quanto risultante da regolare deposito eseguito in via telematica – tanto che di tale produzione non vi sarebbe menzione alcuna nella sentenza né nell'integrazione alla c.t.u. (su cui la sentenza si sarebbe fondata): entrambe (sentenza e c.t.u.), infatti, avrebbero considerato e menzionato solo la perizia a firma congiunta degli ing. e Per_5
, “non percependo totalmente l'esistenza agli atti del processo” della predetta Per_2 ulteriore documentazione. Tale svista avrebbe condotto ad una decisione che, se fosse stata considerata la produzione citata, sarebbe stata diversa. In sintesi, quindi, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza “là dove ha presupposto e ritenuto che parte appellante non avesse assolto l‟onere della prova si è, dunque, basata su affermazioni
9 contrastanti con gli atti del processo, affermando l'INESISTENZA di un fatto la cui verità [...] è INVECE positivamente ed oggettivamente acquisita o stabilita agli atti del processo”.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, in primo luogo, non vi è alcuna parte della sentenza ove sia supposta l'inesistenza di un fatto positivamente accertato: la Corte non ha mai negato che sia avvenuta la citata produzione documentale, mentre l'affermazione secondo cui il non avesse assolto l'onere della prova non costituisce un fatto Pt_1 bensì, all'evidenza, l'espressione di un giudizio fondato sul complesso del materiale istruttorio acquisito.
Ma soprattutto le controdeduzioni alla c.t.u., la calcolazione e la perizia giurata depositate nel maggio 2017 hanno indiscutibilmente costituito un punto controverso:
l'esistenza di ulteriori e diversi calcoli statici è, infatti, stata veicolata nel giudizio tramite la citata produzione documentale, la perizia giurata e, soprattutto, le controdeduzioni a firma del difensore;
sulla produzione le parti hanno ampiamente dibattuto all'udienza del 24.5.2017, nella quale si è discusso anche della tempestività e ritualità del deposito documentale e delle deduzioni. E ancora: nella comparsa conclusionale la parte ha ampiamente dato conto della citata produzione e delle citate argomentazioni tecniche, ponendole a raffronto dialettico con le risultanze della c.t.u..
È, quindi, assolutamente indiscutibile che il fatto (esistenza e avvenuto deposito delle calcolazioni, contenuto della perizia giurata e delle controdeduzioni) ha costituito un punto controverso su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi. Ne consegue che la mancata espressa considerazione di essi – ove fosse predicabile – costituirebbe un errore di giudizio, un'errata o parziale valutazione delle risultanze istruttorie, insuscettibile di essere fatta valere tramite la revocazione.
Il secondo presunto errore di fatto denunciato viene, in citazione, rubricato “ME
PERCEZIONE della INESISTENZA agli atti di causa di documentazione riportante la misurazione in altezza fuori terra di 4,20 ml. TRAVISAMENTO del verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2016 e di quanto contenuto nell'Allegato n. 17 alla c.t.u, ing. ”. Per_3
Deduce, in sintesi, l'attore che il c.t.u. nei propri chiarimenti – sulla cui scorta è stata pronunciata la sentenza – avrebbe assunto, quale dato di fatto di partenza per i suoi calcoli, un'altezza del piano terra di 4,20 metri dallo spiccato delle fondazioni fino al
10 primo piano e tanto sul presupposto – di cui l'attore denuncia l'insussistenza – che vi fossero documentati agli atti del processo gli esiti delle misurazioni effettuate nel sopralluogo del 12 dicembre 2016 eseguito dal c.t.u., laddove, invece, l'allegato n. 17 della relazione (che, alla luce dei chiarimenti resi dall'ausiliario, avrebbe dovuto contenere le misurazioni eseguite nel corso del citato sopralluogo) risulterebbe “privo di alcuna indicazione dei risultati delle misurazioni che l'ing. asserisce Persona_6 avere effettuato e riscontrato al fine di accertare che l'altezza fuori terra da prendere in considerazione – e poi presa in considerazione nella sua calcolazione con il software
Edilus c.a. v. 25d della Acca Software house di Avellino – fosse di 4,20 ml.”. Di talché
“I Giudici di secondo grado, nella sentenza revocanda, avendo aderito alla c.t.u. ed ai successivi “chiarimenti” resi il 14 gennaio 2019, hanno condiviso pertanto il convincimento che vi fossero documentati agli atti del processo gli esiti delle misurazioni effettuate nel sopralluogo del 12 dicembre 2016 da parte del C.T.U., ing.
, o che esse risultassero comunque dall‟Allegato n. 17 o dall‟Allegato n. 20 alla Per_3
c.t.u.”. Tanto avrebbe comportato un errore di percezione, immediatamente riscontrabile sulla scorta degli atti di causa.
Anche sotto il profilo in esame valgono le considerazioni già sopra illustrate: la mancanza, tra i documenti di causa, degli esiti delle misurazioni era stata già denunciata dall'attore nella propria comparsa conclusionale (ove si rimarcava che nel verbale di sopralluogo non si ricavavano le misurazioni indicate dal c.t.u. e si aggiungeva: “né agli atti del procedimento vi è alcun documento che rappresenti l'esito di quelle misurazioni del 12 dicembre 2016” e “Né in nessun altro documento prodotto dal c.t.u. vi è riportato
e rappresentato che i pilastri del piano terra abbiano altezza di 4,20 ml.”
Il fatto della mancanza, tra i documenti del procedimento, degli esiti delle misurazioni e, soprattutto, di quegli specifici esiti indicati dal c.t.u. è stato, quindi, oggetto di dibattito tra le parti (nelle memorie di replica la controparte ha preso posizione su tali profili, sia pure denunciandone la tardiva deduzione) e costituisce un punto controverso su cui la
Corte è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi, sicché l'eventuale difetto di considerazione del profilo denunciato – ove mai riscontrabile – si traduce in un errore di giudizio e non in un errore di fatto, di percezione.
Il terzo errore revocatorio denunciato attiene alla “ME PERCEZIONE dell'avvenuto utilizzo da parte del C.T.U. di primo grado di un dato (la qualità e la
11 resistenza dell'acciaio nelle armature dei pilastri) oggettivamente INESISTENTE nelle armature dei pilastri della struttura sottostante ed agli atti del processo”.
Il passaggio della sentenza da cui sarebbe inferibile l'errore è contenuto a pag. 12, ove la Corte dà atto che era “emersa, sulla base di ben due C.T.U. (quella dell'ing. Per_4 nel giudizio di primo grado e quella dell'ing. nel giudizio di
[...] Persona_6 appello) la non conformità alla normativa antisismica”.
Secondo l'attore la Corte non si sarebbe avvenuta di un fatto – ossia che l'acciaio contenuto nei pilastri era del tipo Fe B 44 k, come constatato dal c.t.u. ing. sulla Per_3 scorta delle analisi eseguite dalla Premac, e non Fe B 32 K, come ritenuto dal c.t.u. nominato in primo grado – immediatamente percepibile sulla scorta degli atti di causa e, segnatamente, degli accertamenti del c.t.u. ing. e delle analisi di laboratorio, che Per_3 avrebbero dovuto indurre la Corte a “dichiarare NON valide le conclusioni rassegnate dal C.T.U. di primo grado, ing, e, quindi, invalidare l'intera sua c.t.u” Persona_4
e, di conseguenza, a non fare riferimento a “ben due c.t.u.” che avrebbero accertato la non conformità dell'edificazione alla normativa antisismica.
L'errore denunciato, per un verso, ha costituito oggetto di controversia su cui la Corte si
è pronunciata: infatti, proprio l'errata individuazione, da parte del c.t.u. nominato dal
Tribunale, circa la qualità dell'acciaio impiegato nei pilastri ha costituito una delle ragioni di doglianza articolate nell'appello avverso la sentenza di primo grado, doglianza su cui la Corte si è pronunciata, ritenendola (insieme a tutte le altre che riguardavano la c.t.u. dell'ing. superata dall'intervenuta rinnovazione della c.t.u.. Per_4
Per altro verso, il fatto indicato (ossia l'erroneità della qualità di acciaio considerata dall'ing. è palesemente non essenziale e non decisivo, atteso che, per come in Per_4 più parti segnalato dallo stesso attore in revocazione, la Corte ha fondato la propria decisione sulla c.t.u. redatta dall'ing. , che ha considerato, ai fini delle sue Per_3 valutazioni, la reale ed accertata qualità dell'acciaio, sicché è su quella relazione che la decisione impugnata riposa. Pertanto, quand'anche la Corte non avesse fatto richiamo alcuno alla c.t.u. dell'ing. la decisione non sarebbe stata differente, in quanto Per_4 retta da ben più articolate argomentazioni fondate sulla c.t.u. redata dall'ing. . Per_3
Il quarto errore revocatorio denunciato in citazione attiene alla “ME
PERCEZIONE della INESISTENZA agli di causa di una calcolazione eseguita con la
12 normativa vigente (D.M 14 gennaio 2008) alla data (6 dicembre 2013) della decisione di primo grado”.
Deduce l'attore – per quanto può comprendersi dal contenuto non proprio cristallino dell'argomentare – che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la valutazione circa la conformità alla disciplina antisismica fosse stata eseguita dal c.t.u. sia con riferimento alla normativa in vigore all'epoca della realizzazione del manufatto sia con riferimento a quella in vigore all'epoca della sentenza di primo grado, laddove, invece, in conformità ai quesiti posti, il c.t.u. avrebbe eseguito la sua valutazione con riferimento esclusivamente alla normativa esistente all'epoca dell'edificazione.
Anche in tal caso il presunto errore denunciato è palesemente qualificabile siccome errore di valutazione, di giudizio e non errore di percezione di un fatto incontestabilmente escluso.
Difatti, il profilo – ossia la normativa alla quale riferire il giudizio sulla conformità dell'edificio – ha costituito motivo di appello (p. 43 e ss. della citazione introduttiva del secondo grado) e anche oggetto delle osservazioni articolate dai consulenti tecnici di parte nei confronti della c.t.u. (contestata nella parte in cui non aveva eseguito indagini circa la rispondenza del manufatto alla normativa antisismica introdotta con le Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 gennaio 2008): ne consegue che il profilo costituiva un fatto controverso della cui valutazione la Corte era investita.
Peraltro, non vi è alcun passaggio della motivazione in cui la Corte abbia ritenuto necessario accertare, ai fini della legittimità della sopraelevazione, che la costruzione fosse, per usare i termini impiegati in citazione, “doppiamente conforme” né alcun passaggio in cui la Corte abbia dato atto che il manufatto non fosse risultato conforme
(non solo alla disciplina vigente all'epoca dell'edificazione ma anche) alla normativa sopravvenuta. Piuttosto, la parte della sentenza (pag. 11 righi 20-25) da cui, secondo l'ordito difensivo, dovrebbe risultare il presunto errore è stata, all'evidenza, strumentalmente intesa e malamente riportata. In siffatto passaggio la Corte ha esclusivamente ricapitolato e riassunto i principi di diritto da applicare, in linea generale, nella valutazione del rischio sismico, precisando che “Ebbene, da tali principi giurisprudenziali si possono trarre, con particolare riguardo ai motivi di gravame, alcune importanti conclusioni a confutazione delle argomentazioni dell'appellante: ...
3) è, ai medesimi fini, irrilevante che le sopraelevazioni fossero conformi alla
13 normativa antisismica vigente all'epoca di realizzazione delle stesse: a tal riguardo si osserva che, se – come insegna la Suprema Corte – in questa materia la violazione della normativa antisismica determina una “presunzione di pericolosità”, dunque, una siffatta presunzione resterebbe non superata anche se, per ipotesi, i manufatti, conformi alla normativa antisismica vigente all'epoca di realizzazione, non lo fossero più alla stregua della normativa antisismica sopravvenuta”. In altri termini, la Corte ha semplicemente rammentato che, ove anche la costruzione risulti rispettosa della normativa esistente all'epoca della sua realizzazione, ciò non consente di superare la presunzione di pericolosità se, per ipotesi, il manufatto non risulti conforme (anche) alla normativa sopravvenuta. Successivamente, tuttavia, nella parte della pronuncia afferente alla valutazione dei fatti concreti, la Corte ha ritenuto, riportando le conclusioni del c.t.u., che la sopraelevazione non fosse conforme finanche alla normativa vigente all'epoca della sua realizzazione e tanto, proprio sulla scorta dei principi richiamati, è stato ritenuto sufficiente per confermare la condanna alla demolizione, giacché simile non conformità esclude, già da sola, il superamento della presunzione di pericolosità.
Ciò, quindi, impedisce la stessa esistenza del vizio denunciato.
Il quinto (“ME PERCEZIONE della formulata richiesta di calcolazione in relazione ad una sola delle due sopraelevazioni”) e il sesto presunto errore di fatto denunciato (“ME PERCEZIONE della manifestata disponibilità dell'appellante ad eseguire lavori di consolidamento statico della struttura sottostante”) possono essere trattati congiuntamente, in quanto accomunati dalle medesime ragioni di inammissibilità.
Lamenta l'attore che la Corte non avrebbe “percepito” che esso (allora) appellante, nella comparsa conclusionale aveva:
- chiesto di “rimettere sul ruolo la causa, affinchè si accerti se l'edificio sottostante consentisse l'edificazione e, quindi, il mantenimento di almeno una delle due sopraelevazioni, giacchè la c.t.u., ing. , NON ha considerato e Per_3 calcolato tale circostanza, ma ha cumulativamente considerato, nella sua calcolazione, entrambe le due sopraelevazioni (che si ricorda hanno comportato
l'aggiunta di due distinti ulteriori piani)”;
- manifestato la disponibilità ad eseguire le opere di consolidamento, “qualora ciò fosse stato accertato doversi fare”.
14 La Corte, non avvedendosi di simili richieste e manifestazione di disponibilità, sarebbe, quindi, incorsa in errore di percezione non pronunciandosi sulla richiesta di rimessione sul ruolo e dando atto che il non aveva dimostrato la disponibilità ad eseguire Pt_1 lavori di consolidamento.
Appare di cristallina evidenza la riconducibilità dei citati presunti errori di fatto all'alveo dell'errore di giudizio e non di percezione, sol che si consideri che, per come dedotto dallo stesso attore, le deduzioni e richieste non valutate dalla Corte erano state veicolate nel processo – entrando così nella materia del contendere su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi – tramite la comparsa conclusionale: trattasi, quindi, di omessa pronuncia o omessa valutazione su domande ed eccezioni (in ordine alle quali, peraltro, la controparte formulò chiara opposizione nelle memorie di replica, in ragione della loro tardività) relative a fatti controversi e, quindi, al più, di errori di giudizio, non certo di errori sulla percezione di un fatto incontroverso.
Anche il settimo presunto errore di fatto (“ME PERCEZIONE del fatto che né il
C.T.U. di primo grado, né il C.T.U.di secondo grado hanno dichiarato alcunché circa una situazione di pericolo di crollo in atto. ME percezione della inesistenza di una fase cautelare ex art. 1172 c.c.. ME percezione del SUPPLEMENTO di C.T.U. redatto dall'ing. ) tale non è, posto che, a ben vedere, si contesta il Persona_4 merito del giudizio espresso dalla Corte.
La parte della sentenza gravata da cui emergerebbe l'errore è la seguente. “Come emerge dalla C.T.U. dell'ing. , i lavori di adeguamento alla Persona_6 normativa antisismica comporterebbero interventi sulle parti strutturali dell'edificio ... piuttosto onerosi (il costo stimato è pari a € 176.000,00, oltre I.V.A. e spese), che necessariamente richiedono anche il coinvolgimento degli altri condòmini. Ciò determinerebbe, in maniera inevitabile, un allungamento dei tempi, che non appare assolutamente compatibile con la situazione di pericolo in atto”.
A dire dell'attore la Corte sarebbe incorsa in errore percettivo laddove avrebbe ritenuto
“che sia stata dedotta dalle parti attrici e/o accertata dai CC.TT.U. Parte_2
(primo e secondo grado) una situazione di pericolo di crollo in atto”, atteso che l'azione ordinaria non era stata preceduta da un'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., che “il fatto costitutivo dell‟azione esperita ex art. 1127, comma 2, c.c., è la mera presunzione di pericolosità di sopraelevazioni che parte attrice in primo grado contestò, NON una
15 situazione di pericolo attuale grave e prossimo di crollo” e che né le parti né i consulenti di ufficio hanno mai denunciato una situazione di pericolo di crollo in atto.
Ebbene, trattasi – come appare oltremodo evidente – di unilaterale e strumentale interpretazione del contenuto della sentenza, nella quale, al contrario, la Corte non fa alcun riferimento ad una deduzione delle parti o ad un accertamento dei consulenti in merito ad un pericolo di crollo. Piuttosto, la Corte ha espresso un proprio giudizio sulla necessità di esecuzione dei lavori in tempi rapidi giacché, com'è intuibile, dalla realizzazione di una sopraelevazione violativa delle norme antisismiche consegue un intrinseco pericolo in caso di quella calamità (appunto un evento sismico) che le norme violate miravano a neutralizzare.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun errore di percezione di un fatto incontestabilmente escluso, né, tantomeno, un errore decisivo, atteso che l'impossibilità di soluzioni alternative alla demolizione è stata argomentata dalla Corte anche con riferimento al costo dei lavori di consolidamento e alla necessità di un coinvolgimento anche degli altri condòmini, sicché, essendo plurime le ragioni poste a fondamento del giudizio, la decisione non sarebbe stata diversa anche in assenza – non già dell'errore di fatto bensì – della valutazione di pericolosità del perdurare dello status quo, espressa dalla Corte.
In conclusione, l'impugnazione proposta è inammissibile.
Sulla scorta delle osservazioni sin qui illustrate, risulta fondata la domanda, spiegata dal convenuto , di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che la CP_1
Corte ritiene di accogliere nella sua declinazione disciplinata dal terzo comma (già ultimo comma della medesima disposizione, anteriormente alla riforma operata con D.
Lgs. 149/2022, non applicabile ratione temporis) e che ritiene di estendere d'ufficio (per come consente la disposizione in parola) a tutti i convenuti, in quanto tutti evocati e coinvolti in un giudizio avviato con colpa grave. Infatti, l'art. 96 co. 3 c.p.c., come noto, prescinde dall'esistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa e trova il suo unico presupposto nell'abuso del processo da parte del soccombente, correlato, quindi, alla sua colpa grave o dolo. Nella fattispecie, la manifesta inammissibilità dello strumento processuale adottato – impiegato per ottenere surrettiziamente un nuovo grado di merito, talvolta attraverso una manipolazione del contenuto o del significato della sentenza e, comunque, sempre tramite un'applicazione della nozione di errore di fatto
16 manifestamente confliggente con granitica giurisprudenza, oltre che con il contenuto stesso dell'art. 295 n. 4 c.p.c. e con i connotati e le finalità, ampiamente noti, del giudizio di revocazione – evidenziano un esercizio della facoltà di impugnazione senza l'impiego della minima, ma doverosa, diligenza, prudenza e accuratezza.
L'attore in revocazione, dunque, va condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, di una somma che si liquida equitativamente nella misura del 3% del complessivo importo delle spese di lite (arrotondato per eccesso) e, quindi, in euro
400,00.
Non merita accoglimento, invece, l'istanza di condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., formulata dall'attore in ragione del fatto detti convenuti si sono costituiti tramite più difensori pur essendo eredi di un'unica parte processuale.
Infatti, non vi è disposizione alcuna che imponga agli eredi di una parte processuale di costituirsi per le cure di un unico difensore, sicché la scelta non è sindacabile né tantomeno censurabile come fonte di responsabilità processuale, tanto più che, nella fattispecie, la pluralità di comparse si è tradotta in una pluralità di diverse difese, per nulla tra loro coincidenti ma, anzi, eterogenee nel contenuto, negli argomenti spesi e nelle specifiche conclusioni rassegnate, sia pure accomunate dalla richiesta di reiezione dell'istanza di revocazione. Piuttosto, la circostanza deve essere – e sarà – valutata sotto il profilo della quantificazione delle spese.
Infine, va dichiarata inammissibile l'istanza, peraltro proposta per la prima volta solo in corso di giudizio di appello (a partire dalle note di trattazione depositate in data
27.3.2023), con cui l'attore ha chiesto alla Corte di “sospendere la provvisoria esecuzione della emittenda sentenza ciò fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla
Corte di CA”, giacché – a tacer d'altro – non è ravvisabile norma processuale alcuna che contempli la possibilità che una sentenza disponga, nel proprio contenuto, un'“autosospensione” della propria provvisoria esecutività.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicata, ai valori medi, una riduzione del 30%, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate nel presente grado, l'evidenza delle ragioni di inammissibilità e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto. Nella
17 liquidazione deve tenersi conto del principio per cui “Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014” (Cass. n. 8688 del 28/03/2023; cfr. anche
Cass. n. 17393 del 13/07/2017). Pertanto, in dispositivo verrà operata un'unica liquidazione, con la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2018 e succ. mod. (il cui riconoscimento nella fattispecie si impone, atteso che le diverse comparse depositate dai difensori non hanno contenuto identico ma ognuna di essa si sofferma su particolari profili e argomenta in modo autonomo rispetto alle altre), tenendo conto che i convenuti sono quattro. Detto compenso, unitariamente determinato per tutti i convenuti, va distratto in favore dell'avv. Francescantonio Iannelli, quanto alla parte di competenza di e dunque per ¼ del totale. CP_1
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'impugnante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza Parte_1 della Corte di Appello di Catanzaro n. 924/2019, pubblicata in data 30.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall'attore;
3. dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della presente sentenza, come proposta da parte attrice;
4. condanna al pagamento, in favore di ciascun convenuto, Parte_1 della somma di euro 400,00 pro capite, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
18 5. condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute, Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, cumulativamente per tutti i convenuti, in complessivi euro 13.288,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e
Iva, con distrazione in favore dell'avv. Francescantonio Iannelli, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c., della parte delle spese di competenza di CP_1
e dunque per ¼ del totale;
[...]
6. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'impugnante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1173 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 12.8.2025, emessa all'esito dell'udienza del 15.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro n. 924/2019, pubblicata in data 30.4.2019, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura in calce alla citazione per revocazione, dall'Avv. Alessandro Caruso
Frezza, nel cui studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- ATTORE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in forza CP_1 CodiceFiscale_2 di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francescantonio Iannelli, nel cui studio, in Parghelia, ha eletto domicilio;
- CONVENUTO =
E
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in forza CP_2 CodiceFiscale_3 di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Miceli, nel cui
1 studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- CONVENUTO =
E
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione, dall'avv. Pasquale F. Pacienza, nel cui studio, in Vibo Valentia, hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025: Parte_1
“...-1) Confermare il provvedimento di sospensione già emesso;
nel merito, in sub-fase revocante:
2) revocare la sentenza impugnata, ciò per tutte le causali specifiche di cui ai Motivi nn.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (fase rescindente) dell'atto introduttivo, secondo la rispettiva loro pregiudizialità logica e logico-giuridica e secondo la gradazione progressiva-mente prospettata;
nel merito, in sub-fase revocatoria:
3) decidere la causa nel merito, rigettando la domanda di accertamento negativo ex art.
1127, 2° comma, c.c. azionata dall'originaria parte , ciò in Parte_2 accoglimento dei Motivi di appello nn. 1, 2, 3, 4, 8 e 9 e di quanto censurato al § 3, sottoparagrafi 3.1, 3.2 e 3.3. del medesimo predetto atto di appello, per come richiamati
e riproposti nella parte “fase rescissoria” dei Motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della citazione in riassunzione (punti 1.10, 2.8, 3.11, 4.9, 5.5, 6.6 e 7.5) ed in accoglimento delle eccezioni pure Firmato riproposte ai Motivi di revocazione di cui sopra, per
l'effetto riconoscendo pienamente assolto, in capo a , l'onere della Parte_1 prova circa la non incidenza negativa sulla struttura sottostante delle edificate sopraelevazioni, in subordine e con riserva di gravame, previa rinnovazione della c.t.u.
e/o di c.t.u. integrativa differenziata rispetto ad ogni singola delle due sopraelevazioni:
4) disporre, per effetto della disposta revocazione, la restituzione degli importi per spese legali che le controparti hanno conseguito dal proprio Assistito, ciò per effetto della revocanda sentenza di appello;
2 5) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, alla rifusione delle spese di lite di primo grado e di secondo grado, in riforma integrale delle statuizioni già avutesi, venendo a difettare la soccombenza di;
Parte_1
6) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, alla rifusione delle spese di lite dell'odierna ulteriore fase impugnatoria;
7) condannare la odierna controparte plurisoggettiva, in solido, al pagamento per intero delle spese di c.t.u. di primo grado e delle spese di c.t.u. di secondo grado;
8) condannare la odierna controparte plurisoggettiva al pagamento di una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, per abuso del processo, essendosi costituita, dopo la riassunzione per morte di ed ancora nella odierna fase di revocazione, Per_1 con una pluralità di altri 3 “autonomi” difensori e procuratori e con altri 3 plurimi atti sostanzialmente identici, ancorchè il centro dell'interesse azionato sia stato e sia unitario ed identico, ciò al fine di lucrare plurime condanne alle spese legali a danno della parte appellante/attrice in revocazione.
9) IN VIA ISTRUTTORIA
SI CHIEDE, anche con revoca di ogni eventuale precedente provvedimento di segno contrario, anche implicito, che si potesse ritenere essere stato adottato dall'ill.mo
Collegio adìto, qualora non si dovesse ritenere sufficiente la portata probatoria (di idoneità della struttura sottostante a reggere entrambe le sopraelevazioni) delle ottenute autorizzazioni del Genio civile e della stessa perizia giurata del C.T.P., ing.
, con annessa CALCOLAZIONE STACEC s.r.l. con il software CO-ALV anno Per_2
1992 (cioè di tutto ciò che NON è stato percepito essere agli atti di causa e che concreta gli errori revocatori dedotti in giudizio), nonché della PERIZIA, a firma congiunta ingg. , disporsi, al fine del rigetto della domanda di parte CP_5 attrice ex art. 1127, 2° comma, c.c., la rinnovazione della c.t.u. dell'ing. e, Per_3 comunque, c.t.u. suppletiva o integrativa per la determinazione della differenziata incidenza di una sola delle due sopraelevazioni sulla struttura sottostante, ciò sulla base della normativa vigente alla data della realizzazione (anno 1992) delle sopraelevazioni.
10) In via estremamente gradata, qualora si dovesse addivenire al rigetto della citazione in revocazione e/o alla conferma della sottesa ed impugnata sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro, SI CHIEDE di sospendere la provvisoria esecuzione
3 della emittenda sentenza, ciò fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla Corte di
CA (proc. n. R.G. 20296/2019), prodotto nel fascicolo telematico dell'odierno procedimento con deposito del 7.11.2019, ovvero subordinare la sua provvisoria esecuzione alla prestazione (da parte di tutti i soggetti componenti la unitaria parte convenuta) di idonea e capiente cauzione, ciò per il risarcimento di tutti i danni ed il rimborso delle spese conseguenti, compresa la spesa per la riedificazione delle sopraelevazioni..”.
Per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte si è CP_1 riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025:
“…- in via preliminare e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
- confermare per l'effetto la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n.
924/2019, pubblicata dalla Corte di Appello, seconda sezione civile, in data
30.04.2019;
- il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c”.
Per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025: CP_2
“...- Rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione, n.924/2019, pronunciata da Codesta Spett.le Corte di Appello in data 30 aprile 2019.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge”.
Per e rassegnate nella comparsa di costituzione, alla Controparte_3 Controparte_4 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.7.2025:
“…IN VIA DEFINITIVA E NEL MERITO
1. Rigettare integralmente l'istanza di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro Sez. II n.924/2019 siccome del tutto inammissibile e/o infondata , confermando integralmente la sentenza impugnata.
4
2. Condannare l'attore in revocazione al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi..
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede il rigetto di tutte le avverse richieste poiché del tutto inammissibili ed inconferenti.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta di quanto risulta dagli atti e dalla narrativa sentenza impugnata, la vicenda processuale può essere sintetizzata come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.7.2001, e CP_1 [...] deducevano a) di essere proprietari di un appartamento ubicato al piano Parte_3 terra di un fabbricato sito in Vibo Valentia, alla Via S. Ruba, n. 8; b) che Parte_1
, in qualità di proprietario del secondo piano del medesimo immobile, aveva
[...] edificato in sopraelevazione un terzo e un quarto piano mansardato;
c) che dette sopraelevazioni erano state realizzate, oltre che in violazione della normativa edilizia e urbana, anche in violazione della normativa antisismica, così determinando l'abbassamento del margine di sicurezza sismico dell'edificio sottostante.
Ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio per sentirlo Parte_1 condannare - qualora non fosse stata possibile la riduzione in pristino - al risarcimento dei danni subiti ex art. 872 c.c. derivanti dalle sopraelevazioni, nonché per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità ex art. 1127 c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , concludendo per il Parte_1 rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto;
in particolare, egli deduceva che, nell'atto di acquisto dell'appartamento al secondo piano, comprensivo del lastrico solare soprastante, era stato esentato dal venditore ( ) dal Parte_4 pagamento dell'indennità ex art. 1127 c.c.; inoltre, sosteneva che, nella fattispecie, non fosse stata commessa alcuna irregolarità edilizia e che non si fosse verificato un peggioramento delle condizioni statiche dell'edificio in conseguenza delle sopraelevazioni. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, ritenendo che proprio i lavori realizzati al piano terra dagli attori avessero determinato l'abbassamento della soglia di resistenza sismica dell'intero edificio e chiedeva, pertanto, la condanna degli
5 stessi al risarcimento dei danni da lui subiti, oltre al risarcimento per la temerarietà della lite.
Alla prima udienza gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale, chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa della la quale, benché regolarmente citata, Pt_4 rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata una c.t.u. ad opera dell'ing. Persona_4
Con sentenza n. 758/2013, depositata in data 6.12.2013, il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento della domanda attorea, condannava alla Parte_1 demolizione delle sopraelevazioni ed al pagamento in favore di e di CP_1 [...] della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nel Parte_3 completamento dei lavori di riduzione in pristino a far data da un anno dalla comunicazione della sentenza;
in accoglimento della riconvenzionale proposta da
, condannava gli attori al risarcimento del danno, liquidato in euro Parte_1
4.000,00, oltre interessi fino al soddisfo;
condannava, infine, al Parte_1 pagamento di 2/3 delle spese processuali e delle spese di C.T.U.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, con cui proponeva una serie di censure avverso l'elaborato peritale depositato dal c.t.u. nominato dal Tribunale nonché in merito alla qualificazione ed interpretazione della domanda, alla condanna al pagamento della somma di euro
500,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di riduzione in pristino e alla regolamentazione delle spese di lite come contenuti nella sentenza gravata;
chiedeva, quindi, che fossero riformati tutti i capi della sentenza impugnati, con rigetto delle domande attoree e condanna degli appellati alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u..
Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Parte_3 del proposto appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello, disposta la rinnovazione della c.t.u. e – successivamente all'interruzione e conseguente riassunzione del giudizio a cagione del decesso di
[...]
– disposti chiarimenti dell'ausiliario, con sentenza n. 924/2019, Parte_3 pubblicata in data 30.4.2019, emessa nel contraddittorio anche degli eredi di Parte_3
(ossia e e lo stesso
[...] CP_2 Controparte_4 Controparte_3
, già parte originaria del giudizio), accoglieva l'impugnazione CP_1
6 limitatamente alla condanna del al pagamento della somma di euro 500,00 per Pt_1 ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di riduzione in pristino, disposto nella sentenza di primo grado, che, per il resto, veniva confermata.
In particolare, la Corte, alla luce degli accertamenti e delle conclusioni espresse nella c.t.u. espletata nel giudizio di appello, confermava la valutazione del Tribunale in merito alla non conformità alla normativa antisismica delle sopraelevazioni realizzate dal e alla conseguente condanna di alla demolizione delle Pt_1 Parte_1 due sopraelevazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.
Con citazione notificata in data 30.5.2019, ha impugnato per Parte_1 revocazione la predetta sentenza, invocando l'applicazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e denunciando sette errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nella sentenza gravata, per come sarà più approfonditamente illustrato nel prosieguo.
Ha, dunque, concluso nei termini sopra riportati.
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, eccependo, nelle rispettive comparse,
l'inammissibilità dell'impugnazione sia per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza sia in ragione della mancanza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., non essendo, quelli indicati in citazione, errori di fatto e tendendo, piuttosto,
l'impugnazione, sotto la veste formale della revocazione, ad introdurre un terzo grado di merito in assenza dei presupposti, di stretta interpretazione, che legittimano simile iniziativa. Hanno, quindi, concluso nei termini sopra riportati.
Con ordinanza depositata in data 4.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Successivamente, con ordinanza del 16.6.2025, la
Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire il fascicolo del grado di appello e, infine, con ordinanza depositata in data 12.8.2025, emessa all'esito dell'udienza del 15.7.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione per revocazione proposta, come eccepito anche dalle difese dei convenuti, è manifestamente inammissibile in quanto inidonea a superare la fase rescindente.
7 In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 395 n. 4 c.p.c. postula che la pronuncia definitoria impugnata sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, il quale errore abbia condotto il giudice a supporre un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché, tanto in un caso quanto nell'altro, il fatto non costituì un punto controverso su cui il giudice ebbe a pronunciarsi.
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.” (Cass. n.
16439 del 10/06/2021).
Più di recente la Suprema Corte (Cass. 7877 del 25/03/2025) ha nuovamente chiarito che:
1. l'errore deve essere di fatto e non di diritto: deve trattarsi, quindi, di una svista immediatamente e obiettivamente rilevabile, senza che siano necessarie indagini interpretative o valutative;
2. l'errore deve essere essenziale e decisivo;
3. esso deve riguardare atti interni del giudizio;
4. il fatto erroneamente considerato non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti: “sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il
8 processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile
d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti
(Cass. 15/03/2023, n. 7435)” (così Cass. 7877/2025 cit., in motivazione).
Quindi, l'errore revocatorio non è ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea o omessa valutazione delle risultanze istruttorie o delle domande o delle istanze proposte o un'anomalia del procedimento logico: tali casi, infatti, si risolvono in un errore di giudizio (sotto il profilo dell'omessa valutazione o dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie o delle domande o istanze proposte) e non un errore di percezione.
Già solo sulla scorta di simili coordinate ermeneutiche è agevolmente intuibile la netta estraneità degli errori denunciati rispetto al perimetro segnato dall'art. 495 n. 4 c.p.c..
In particolare, il primo errore revocatorio denunciato (“ Parte_5 avvenuta produzione in giudizio della CALCOLAZIONE STACEC s.r.l. con il software
CO-ALV 1992, della PERIZIA giurata del C.T.P. ing. , delle Per_2
CONTRODEDUZIONI dell'avv. A. Caruso Frezza ed della Parte_5 sussistenza di rilievi e di eccezioni supportate dai predetti atti e/o documenti”) afferisce alle controdeduzioni, alla perizia giurata a firma dell'ing. e alla calcolazione Per_2 strutturale eseguita dalla Stacec s.r.l., tutte prodotte nel giudizio di appello in data
19.5.2017. A dire dell'attore in revocazione la Corte avrebbe erroneamente escluso l'esistenza della citata produzione – fatto la cui verità sarebbe positivamente stabilita in quanto risultante da regolare deposito eseguito in via telematica – tanto che di tale produzione non vi sarebbe menzione alcuna nella sentenza né nell'integrazione alla c.t.u. (su cui la sentenza si sarebbe fondata): entrambe (sentenza e c.t.u.), infatti, avrebbero considerato e menzionato solo la perizia a firma congiunta degli ing. e Per_5
, “non percependo totalmente l'esistenza agli atti del processo” della predetta Per_2 ulteriore documentazione. Tale svista avrebbe condotto ad una decisione che, se fosse stata considerata la produzione citata, sarebbe stata diversa. In sintesi, quindi, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza “là dove ha presupposto e ritenuto che parte appellante non avesse assolto l‟onere della prova si è, dunque, basata su affermazioni
9 contrastanti con gli atti del processo, affermando l'INESISTENZA di un fatto la cui verità [...] è INVECE positivamente ed oggettivamente acquisita o stabilita agli atti del processo”.
Sul punto è sufficiente evidenziare che, in primo luogo, non vi è alcuna parte della sentenza ove sia supposta l'inesistenza di un fatto positivamente accertato: la Corte non ha mai negato che sia avvenuta la citata produzione documentale, mentre l'affermazione secondo cui il non avesse assolto l'onere della prova non costituisce un fatto Pt_1 bensì, all'evidenza, l'espressione di un giudizio fondato sul complesso del materiale istruttorio acquisito.
Ma soprattutto le controdeduzioni alla c.t.u., la calcolazione e la perizia giurata depositate nel maggio 2017 hanno indiscutibilmente costituito un punto controverso:
l'esistenza di ulteriori e diversi calcoli statici è, infatti, stata veicolata nel giudizio tramite la citata produzione documentale, la perizia giurata e, soprattutto, le controdeduzioni a firma del difensore;
sulla produzione le parti hanno ampiamente dibattuto all'udienza del 24.5.2017, nella quale si è discusso anche della tempestività e ritualità del deposito documentale e delle deduzioni. E ancora: nella comparsa conclusionale la parte ha ampiamente dato conto della citata produzione e delle citate argomentazioni tecniche, ponendole a raffronto dialettico con le risultanze della c.t.u..
È, quindi, assolutamente indiscutibile che il fatto (esistenza e avvenuto deposito delle calcolazioni, contenuto della perizia giurata e delle controdeduzioni) ha costituito un punto controverso su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi. Ne consegue che la mancata espressa considerazione di essi – ove fosse predicabile – costituirebbe un errore di giudizio, un'errata o parziale valutazione delle risultanze istruttorie, insuscettibile di essere fatta valere tramite la revocazione.
Il secondo presunto errore di fatto denunciato viene, in citazione, rubricato “ME
PERCEZIONE della INESISTENZA agli atti di causa di documentazione riportante la misurazione in altezza fuori terra di 4,20 ml. TRAVISAMENTO del verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2016 e di quanto contenuto nell'Allegato n. 17 alla c.t.u, ing. ”. Per_3
Deduce, in sintesi, l'attore che il c.t.u. nei propri chiarimenti – sulla cui scorta è stata pronunciata la sentenza – avrebbe assunto, quale dato di fatto di partenza per i suoi calcoli, un'altezza del piano terra di 4,20 metri dallo spiccato delle fondazioni fino al
10 primo piano e tanto sul presupposto – di cui l'attore denuncia l'insussistenza – che vi fossero documentati agli atti del processo gli esiti delle misurazioni effettuate nel sopralluogo del 12 dicembre 2016 eseguito dal c.t.u., laddove, invece, l'allegato n. 17 della relazione (che, alla luce dei chiarimenti resi dall'ausiliario, avrebbe dovuto contenere le misurazioni eseguite nel corso del citato sopralluogo) risulterebbe “privo di alcuna indicazione dei risultati delle misurazioni che l'ing. asserisce Persona_6 avere effettuato e riscontrato al fine di accertare che l'altezza fuori terra da prendere in considerazione – e poi presa in considerazione nella sua calcolazione con il software
Edilus c.a. v. 25d della Acca Software house di Avellino – fosse di 4,20 ml.”. Di talché
“I Giudici di secondo grado, nella sentenza revocanda, avendo aderito alla c.t.u. ed ai successivi “chiarimenti” resi il 14 gennaio 2019, hanno condiviso pertanto il convincimento che vi fossero documentati agli atti del processo gli esiti delle misurazioni effettuate nel sopralluogo del 12 dicembre 2016 da parte del C.T.U., ing.
, o che esse risultassero comunque dall‟Allegato n. 17 o dall‟Allegato n. 20 alla Per_3
c.t.u.”. Tanto avrebbe comportato un errore di percezione, immediatamente riscontrabile sulla scorta degli atti di causa.
Anche sotto il profilo in esame valgono le considerazioni già sopra illustrate: la mancanza, tra i documenti di causa, degli esiti delle misurazioni era stata già denunciata dall'attore nella propria comparsa conclusionale (ove si rimarcava che nel verbale di sopralluogo non si ricavavano le misurazioni indicate dal c.t.u. e si aggiungeva: “né agli atti del procedimento vi è alcun documento che rappresenti l'esito di quelle misurazioni del 12 dicembre 2016” e “Né in nessun altro documento prodotto dal c.t.u. vi è riportato
e rappresentato che i pilastri del piano terra abbiano altezza di 4,20 ml.”
Il fatto della mancanza, tra i documenti del procedimento, degli esiti delle misurazioni e, soprattutto, di quegli specifici esiti indicati dal c.t.u. è stato, quindi, oggetto di dibattito tra le parti (nelle memorie di replica la controparte ha preso posizione su tali profili, sia pure denunciandone la tardiva deduzione) e costituisce un punto controverso su cui la
Corte è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi, sicché l'eventuale difetto di considerazione del profilo denunciato – ove mai riscontrabile – si traduce in un errore di giudizio e non in un errore di fatto, di percezione.
Il terzo errore revocatorio denunciato attiene alla “ME PERCEZIONE dell'avvenuto utilizzo da parte del C.T.U. di primo grado di un dato (la qualità e la
11 resistenza dell'acciaio nelle armature dei pilastri) oggettivamente INESISTENTE nelle armature dei pilastri della struttura sottostante ed agli atti del processo”.
Il passaggio della sentenza da cui sarebbe inferibile l'errore è contenuto a pag. 12, ove la Corte dà atto che era “emersa, sulla base di ben due C.T.U. (quella dell'ing. Per_4 nel giudizio di primo grado e quella dell'ing. nel giudizio di
[...] Persona_6 appello) la non conformità alla normativa antisismica”.
Secondo l'attore la Corte non si sarebbe avvenuta di un fatto – ossia che l'acciaio contenuto nei pilastri era del tipo Fe B 44 k, come constatato dal c.t.u. ing. sulla Per_3 scorta delle analisi eseguite dalla Premac, e non Fe B 32 K, come ritenuto dal c.t.u. nominato in primo grado – immediatamente percepibile sulla scorta degli atti di causa e, segnatamente, degli accertamenti del c.t.u. ing. e delle analisi di laboratorio, che Per_3 avrebbero dovuto indurre la Corte a “dichiarare NON valide le conclusioni rassegnate dal C.T.U. di primo grado, ing, e, quindi, invalidare l'intera sua c.t.u” Persona_4
e, di conseguenza, a non fare riferimento a “ben due c.t.u.” che avrebbero accertato la non conformità dell'edificazione alla normativa antisismica.
L'errore denunciato, per un verso, ha costituito oggetto di controversia su cui la Corte si
è pronunciata: infatti, proprio l'errata individuazione, da parte del c.t.u. nominato dal
Tribunale, circa la qualità dell'acciaio impiegato nei pilastri ha costituito una delle ragioni di doglianza articolate nell'appello avverso la sentenza di primo grado, doglianza su cui la Corte si è pronunciata, ritenendola (insieme a tutte le altre che riguardavano la c.t.u. dell'ing. superata dall'intervenuta rinnovazione della c.t.u.. Per_4
Per altro verso, il fatto indicato (ossia l'erroneità della qualità di acciaio considerata dall'ing. è palesemente non essenziale e non decisivo, atteso che, per come in Per_4 più parti segnalato dallo stesso attore in revocazione, la Corte ha fondato la propria decisione sulla c.t.u. redatta dall'ing. , che ha considerato, ai fini delle sue Per_3 valutazioni, la reale ed accertata qualità dell'acciaio, sicché è su quella relazione che la decisione impugnata riposa. Pertanto, quand'anche la Corte non avesse fatto richiamo alcuno alla c.t.u. dell'ing. la decisione non sarebbe stata differente, in quanto Per_4 retta da ben più articolate argomentazioni fondate sulla c.t.u. redata dall'ing. . Per_3
Il quarto errore revocatorio denunciato in citazione attiene alla “ME
PERCEZIONE della INESISTENZA agli di causa di una calcolazione eseguita con la
12 normativa vigente (D.M 14 gennaio 2008) alla data (6 dicembre 2013) della decisione di primo grado”.
Deduce l'attore – per quanto può comprendersi dal contenuto non proprio cristallino dell'argomentare – che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la valutazione circa la conformità alla disciplina antisismica fosse stata eseguita dal c.t.u. sia con riferimento alla normativa in vigore all'epoca della realizzazione del manufatto sia con riferimento a quella in vigore all'epoca della sentenza di primo grado, laddove, invece, in conformità ai quesiti posti, il c.t.u. avrebbe eseguito la sua valutazione con riferimento esclusivamente alla normativa esistente all'epoca dell'edificazione.
Anche in tal caso il presunto errore denunciato è palesemente qualificabile siccome errore di valutazione, di giudizio e non errore di percezione di un fatto incontestabilmente escluso.
Difatti, il profilo – ossia la normativa alla quale riferire il giudizio sulla conformità dell'edificio – ha costituito motivo di appello (p. 43 e ss. della citazione introduttiva del secondo grado) e anche oggetto delle osservazioni articolate dai consulenti tecnici di parte nei confronti della c.t.u. (contestata nella parte in cui non aveva eseguito indagini circa la rispondenza del manufatto alla normativa antisismica introdotta con le Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni, DM 14 gennaio 2008): ne consegue che il profilo costituiva un fatto controverso della cui valutazione la Corte era investita.
Peraltro, non vi è alcun passaggio della motivazione in cui la Corte abbia ritenuto necessario accertare, ai fini della legittimità della sopraelevazione, che la costruzione fosse, per usare i termini impiegati in citazione, “doppiamente conforme” né alcun passaggio in cui la Corte abbia dato atto che il manufatto non fosse risultato conforme
(non solo alla disciplina vigente all'epoca dell'edificazione ma anche) alla normativa sopravvenuta. Piuttosto, la parte della sentenza (pag. 11 righi 20-25) da cui, secondo l'ordito difensivo, dovrebbe risultare il presunto errore è stata, all'evidenza, strumentalmente intesa e malamente riportata. In siffatto passaggio la Corte ha esclusivamente ricapitolato e riassunto i principi di diritto da applicare, in linea generale, nella valutazione del rischio sismico, precisando che “Ebbene, da tali principi giurisprudenziali si possono trarre, con particolare riguardo ai motivi di gravame, alcune importanti conclusioni a confutazione delle argomentazioni dell'appellante: ...
3) è, ai medesimi fini, irrilevante che le sopraelevazioni fossero conformi alla
13 normativa antisismica vigente all'epoca di realizzazione delle stesse: a tal riguardo si osserva che, se – come insegna la Suprema Corte – in questa materia la violazione della normativa antisismica determina una “presunzione di pericolosità”, dunque, una siffatta presunzione resterebbe non superata anche se, per ipotesi, i manufatti, conformi alla normativa antisismica vigente all'epoca di realizzazione, non lo fossero più alla stregua della normativa antisismica sopravvenuta”. In altri termini, la Corte ha semplicemente rammentato che, ove anche la costruzione risulti rispettosa della normativa esistente all'epoca della sua realizzazione, ciò non consente di superare la presunzione di pericolosità se, per ipotesi, il manufatto non risulti conforme (anche) alla normativa sopravvenuta. Successivamente, tuttavia, nella parte della pronuncia afferente alla valutazione dei fatti concreti, la Corte ha ritenuto, riportando le conclusioni del c.t.u., che la sopraelevazione non fosse conforme finanche alla normativa vigente all'epoca della sua realizzazione e tanto, proprio sulla scorta dei principi richiamati, è stato ritenuto sufficiente per confermare la condanna alla demolizione, giacché simile non conformità esclude, già da sola, il superamento della presunzione di pericolosità.
Ciò, quindi, impedisce la stessa esistenza del vizio denunciato.
Il quinto (“ME PERCEZIONE della formulata richiesta di calcolazione in relazione ad una sola delle due sopraelevazioni”) e il sesto presunto errore di fatto denunciato (“ME PERCEZIONE della manifestata disponibilità dell'appellante ad eseguire lavori di consolidamento statico della struttura sottostante”) possono essere trattati congiuntamente, in quanto accomunati dalle medesime ragioni di inammissibilità.
Lamenta l'attore che la Corte non avrebbe “percepito” che esso (allora) appellante, nella comparsa conclusionale aveva:
- chiesto di “rimettere sul ruolo la causa, affinchè si accerti se l'edificio sottostante consentisse l'edificazione e, quindi, il mantenimento di almeno una delle due sopraelevazioni, giacchè la c.t.u., ing. , NON ha considerato e Per_3 calcolato tale circostanza, ma ha cumulativamente considerato, nella sua calcolazione, entrambe le due sopraelevazioni (che si ricorda hanno comportato
l'aggiunta di due distinti ulteriori piani)”;
- manifestato la disponibilità ad eseguire le opere di consolidamento, “qualora ciò fosse stato accertato doversi fare”.
14 La Corte, non avvedendosi di simili richieste e manifestazione di disponibilità, sarebbe, quindi, incorsa in errore di percezione non pronunciandosi sulla richiesta di rimessione sul ruolo e dando atto che il non aveva dimostrato la disponibilità ad eseguire Pt_1 lavori di consolidamento.
Appare di cristallina evidenza la riconducibilità dei citati presunti errori di fatto all'alveo dell'errore di giudizio e non di percezione, sol che si consideri che, per come dedotto dallo stesso attore, le deduzioni e richieste non valutate dalla Corte erano state veicolate nel processo – entrando così nella materia del contendere su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi – tramite la comparsa conclusionale: trattasi, quindi, di omessa pronuncia o omessa valutazione su domande ed eccezioni (in ordine alle quali, peraltro, la controparte formulò chiara opposizione nelle memorie di replica, in ragione della loro tardività) relative a fatti controversi e, quindi, al più, di errori di giudizio, non certo di errori sulla percezione di un fatto incontroverso.
Anche il settimo presunto errore di fatto (“ME PERCEZIONE del fatto che né il
C.T.U. di primo grado, né il C.T.U.di secondo grado hanno dichiarato alcunché circa una situazione di pericolo di crollo in atto. ME percezione della inesistenza di una fase cautelare ex art. 1172 c.c.. ME percezione del SUPPLEMENTO di C.T.U. redatto dall'ing. ) tale non è, posto che, a ben vedere, si contesta il Persona_4 merito del giudizio espresso dalla Corte.
La parte della sentenza gravata da cui emergerebbe l'errore è la seguente. “Come emerge dalla C.T.U. dell'ing. , i lavori di adeguamento alla Persona_6 normativa antisismica comporterebbero interventi sulle parti strutturali dell'edificio ... piuttosto onerosi (il costo stimato è pari a € 176.000,00, oltre I.V.A. e spese), che necessariamente richiedono anche il coinvolgimento degli altri condòmini. Ciò determinerebbe, in maniera inevitabile, un allungamento dei tempi, che non appare assolutamente compatibile con la situazione di pericolo in atto”.
A dire dell'attore la Corte sarebbe incorsa in errore percettivo laddove avrebbe ritenuto
“che sia stata dedotta dalle parti attrici e/o accertata dai CC.TT.U. Parte_2
(primo e secondo grado) una situazione di pericolo di crollo in atto”, atteso che l'azione ordinaria non era stata preceduta da un'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., che “il fatto costitutivo dell‟azione esperita ex art. 1127, comma 2, c.c., è la mera presunzione di pericolosità di sopraelevazioni che parte attrice in primo grado contestò, NON una
15 situazione di pericolo attuale grave e prossimo di crollo” e che né le parti né i consulenti di ufficio hanno mai denunciato una situazione di pericolo di crollo in atto.
Ebbene, trattasi – come appare oltremodo evidente – di unilaterale e strumentale interpretazione del contenuto della sentenza, nella quale, al contrario, la Corte non fa alcun riferimento ad una deduzione delle parti o ad un accertamento dei consulenti in merito ad un pericolo di crollo. Piuttosto, la Corte ha espresso un proprio giudizio sulla necessità di esecuzione dei lavori in tempi rapidi giacché, com'è intuibile, dalla realizzazione di una sopraelevazione violativa delle norme antisismiche consegue un intrinseco pericolo in caso di quella calamità (appunto un evento sismico) che le norme violate miravano a neutralizzare.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun errore di percezione di un fatto incontestabilmente escluso, né, tantomeno, un errore decisivo, atteso che l'impossibilità di soluzioni alternative alla demolizione è stata argomentata dalla Corte anche con riferimento al costo dei lavori di consolidamento e alla necessità di un coinvolgimento anche degli altri condòmini, sicché, essendo plurime le ragioni poste a fondamento del giudizio, la decisione non sarebbe stata diversa anche in assenza – non già dell'errore di fatto bensì – della valutazione di pericolosità del perdurare dello status quo, espressa dalla Corte.
In conclusione, l'impugnazione proposta è inammissibile.
Sulla scorta delle osservazioni sin qui illustrate, risulta fondata la domanda, spiegata dal convenuto , di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che la CP_1
Corte ritiene di accogliere nella sua declinazione disciplinata dal terzo comma (già ultimo comma della medesima disposizione, anteriormente alla riforma operata con D.
Lgs. 149/2022, non applicabile ratione temporis) e che ritiene di estendere d'ufficio (per come consente la disposizione in parola) a tutti i convenuti, in quanto tutti evocati e coinvolti in un giudizio avviato con colpa grave. Infatti, l'art. 96 co. 3 c.p.c., come noto, prescinde dall'esistenza di un danno patito dalla parte vittoriosa e trova il suo unico presupposto nell'abuso del processo da parte del soccombente, correlato, quindi, alla sua colpa grave o dolo. Nella fattispecie, la manifesta inammissibilità dello strumento processuale adottato – impiegato per ottenere surrettiziamente un nuovo grado di merito, talvolta attraverso una manipolazione del contenuto o del significato della sentenza e, comunque, sempre tramite un'applicazione della nozione di errore di fatto
16 manifestamente confliggente con granitica giurisprudenza, oltre che con il contenuto stesso dell'art. 295 n. 4 c.p.c. e con i connotati e le finalità, ampiamente noti, del giudizio di revocazione – evidenziano un esercizio della facoltà di impugnazione senza l'impiego della minima, ma doverosa, diligenza, prudenza e accuratezza.
L'attore in revocazione, dunque, va condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, di una somma che si liquida equitativamente nella misura del 3% del complessivo importo delle spese di lite (arrotondato per eccesso) e, quindi, in euro
400,00.
Non merita accoglimento, invece, l'istanza di condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., formulata dall'attore in ragione del fatto detti convenuti si sono costituiti tramite più difensori pur essendo eredi di un'unica parte processuale.
Infatti, non vi è disposizione alcuna che imponga agli eredi di una parte processuale di costituirsi per le cure di un unico difensore, sicché la scelta non è sindacabile né tantomeno censurabile come fonte di responsabilità processuale, tanto più che, nella fattispecie, la pluralità di comparse si è tradotta in una pluralità di diverse difese, per nulla tra loro coincidenti ma, anzi, eterogenee nel contenuto, negli argomenti spesi e nelle specifiche conclusioni rassegnate, sia pure accomunate dalla richiesta di reiezione dell'istanza di revocazione. Piuttosto, la circostanza deve essere – e sarà – valutata sotto il profilo della quantificazione delle spese.
Infine, va dichiarata inammissibile l'istanza, peraltro proposta per la prima volta solo in corso di giudizio di appello (a partire dalle note di trattazione depositate in data
27.3.2023), con cui l'attore ha chiesto alla Corte di “sospendere la provvisoria esecuzione della emittenda sentenza ciò fino all'esito del pendente ricorso dinanzi alla
Corte di CA”, giacché – a tacer d'altro – non è ravvisabile norma processuale alcuna che contempli la possibilità che una sentenza disponga, nel proprio contenuto, un'“autosospensione” della propria provvisoria esecutività.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicata, ai valori medi, una riduzione del 30%, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate nel presente grado, l'evidenza delle ragioni di inammissibilità e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto. Nella
17 liquidazione deve tenersi conto del principio per cui “Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014” (Cass. n. 8688 del 28/03/2023; cfr. anche
Cass. n. 17393 del 13/07/2017). Pertanto, in dispositivo verrà operata un'unica liquidazione, con la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2018 e succ. mod. (il cui riconoscimento nella fattispecie si impone, atteso che le diverse comparse depositate dai difensori non hanno contenuto identico ma ognuna di essa si sofferma su particolari profili e argomenta in modo autonomo rispetto alle altre), tenendo conto che i convenuti sono quattro. Detto compenso, unitariamente determinato per tutti i convenuti, va distratto in favore dell'avv. Francescantonio Iannelli, quanto alla parte di competenza di e dunque per ¼ del totale. CP_1
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'impugnante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza Parte_1 della Corte di Appello di Catanzaro n. 924/2019, pubblicata in data 30.4.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'impugnazione;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dall'attore;
3. dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della presente sentenza, come proposta da parte attrice;
4. condanna al pagamento, in favore di ciascun convenuto, Parte_1 della somma di euro 400,00 pro capite, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
18 5. condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute, Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, cumulativamente per tutti i convenuti, in complessivi euro 13.288,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e
Iva, con distrazione in favore dell'avv. Francescantonio Iannelli, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c., della parte delle spese di competenza di CP_1
e dunque per ¼ del totale;
[...]
6. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'impugnante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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