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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 333-1/2024 per la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
SICUREZZA E PROGETTO SRLS Unipersonale ( P. IVA 10644080961), con sede legale in Triuggio (MB), via Galeazzo Viganò n. 12, su ricorso depositato da:
1. RR JA (C.F.: [...]) nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Tessitore, (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate (VA) alla Via
Achille Grandi 17;
2. LE IO NO (C.F.: [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Barani, (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA),
Largo Giardino n. 7,
*****
Il Tribunale,
1 esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 20.11.24 RR JA ha chiesto, in via preliminare, la nomina di un Curatore Speciale che possa rappresentare ed assistere in giudizio la società debitrice, stante l'intervenuto decesso dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. De RL NC in data 25.04.2024, ed in via principale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società SICUREZZA E PROGETTO SRLS;
• con ricorso depositato in data 29.01.25 LE IO NO ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società
SICUREZZA E PROGETTO SRLS;
• fissata l'udienza al 07.01.25, parte istante è comparsa e si è riportata al ricorso. Il giudice relatore, verificato il perfezionamento della notifica a mezzo pec al curatore speciale in data 31.12.2024, stante il mancato rispetto del termine a comparire, ha rinviato la causa all'udienza del 04.02.2025, alla quale presenziava il curatore speciale nominato dal Tribunale.
• la società debitrice è comparsa in persona del curatore speciale nominato, ma non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti fiscali;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura pag. 2 di 8 storica in atti risulta che la sede legale della società è situata a Triuggio (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti RR JA e
LE IO NO, creditori rispettivamente della somma complessiva di € 15.595,76, in forza di decreto ingiuntivo n. 917/2023 (R.G. 46/2023) emesso dal
Tribunale di Monza in data 15.03.2023, e di € 2.200,00 in forza di sentenza n.555/2024 del 6.11.24 del Tribunale di Busto Arsizio.
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di progettazione, realizzazione e vendita di inferriate di sicurezza ed infissi in genere, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che non risultano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, certamente superiore alla soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla
pag. 3 di 8 copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esistenza di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di Agenzia delle Entrate – Riscossione (€ 80.532,09) acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento –considerata altresì la sussistenza di due diverse istanze di apertura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice- non essendovi ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dal mancato deposito di bilanci, come risulta dalla visura camerale;
- dall'irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale (come da notificazioni prodotte dal secondo creditore istante, Michele Antonio Merlino, oltre al fatto che l'indirizzo Pec non risulta operativo);
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito dal ricorrente RR
JA, nell'ambito della quale i terzi pignorati (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
BCC di Carate Brianza Soc. Coop. e Deutsche Bank S.p.a.) rendevano dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. negative;
- dal fatto che, come emerso all'esito delle istanze ex art. 492 bis cod. proc. civ. e del tentativo di esecuzione forzata promossi dalla ricorrente, la debitrice è priva di pag. 4 di 8 liquidità e di elementi attivi di patrimonio, sicché non appare in grado di soddisfare l'ingente esposizione debitoria maturata (€ 84.918,45);
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, SICUREZZA E PROGETTO SRLS
Unipersonale versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SICUREZZA E PROGETTO
SRLS ( P. IVA 10644080961), con sede in Triuggio (MB), via Galeazzo Viganò n. 12 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Ciro Fiore (C.F.: [...]) con studio in Via C. Montanari 19 Monza
(MB) 20900, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 5 di 8 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03.06.2025 alle ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata pag. 6 di 8 al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 05.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 8
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 333-1/2024 per la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
SICUREZZA E PROGETTO SRLS Unipersonale ( P. IVA 10644080961), con sede legale in Triuggio (MB), via Galeazzo Viganò n. 12, su ricorso depositato da:
1. RR JA (C.F.: [...]) nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Tessitore, (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate (VA) alla Via
Achille Grandi 17;
2. LE IO NO (C.F.: [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Barani, (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA),
Largo Giardino n. 7,
*****
Il Tribunale,
1 esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 20.11.24 RR JA ha chiesto, in via preliminare, la nomina di un Curatore Speciale che possa rappresentare ed assistere in giudizio la società debitrice, stante l'intervenuto decesso dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. De RL NC in data 25.04.2024, ed in via principale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società SICUREZZA E PROGETTO SRLS;
• con ricorso depositato in data 29.01.25 LE IO NO ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società
SICUREZZA E PROGETTO SRLS;
• fissata l'udienza al 07.01.25, parte istante è comparsa e si è riportata al ricorso. Il giudice relatore, verificato il perfezionamento della notifica a mezzo pec al curatore speciale in data 31.12.2024, stante il mancato rispetto del termine a comparire, ha rinviato la causa all'udienza del 04.02.2025, alla quale presenziava il curatore speciale nominato dal Tribunale.
• la società debitrice è comparsa in persona del curatore speciale nominato, ma non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- certificazione dell'Agenzia delle Entrate sui debiti fiscali;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura pag. 2 di 8 storica in atti risulta che la sede legale della società è situata a Triuggio (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti RR JA e
LE IO NO, creditori rispettivamente della somma complessiva di € 15.595,76, in forza di decreto ingiuntivo n. 917/2023 (R.G. 46/2023) emesso dal
Tribunale di Monza in data 15.03.2023, e di € 2.200,00 in forza di sentenza n.555/2024 del 6.11.24 del Tribunale di Busto Arsizio.
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di progettazione, realizzazione e vendita di inferriate di sicurezza ed infissi in genere, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di essa incombente.
Inoltre, alcun elemento in ordine al mancato superamento delle soglie può trarsi dalla documentazione acquisita d'ufficio, posto che non risultano depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il debito erariale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, certamente superiore alla soglia di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla
pag. 3 di 8 copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esistenza di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di Agenzia delle Entrate – Riscossione (€ 80.532,09) acquisito ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento –considerata altresì la sussistenza di due diverse istanze di apertura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice- non essendovi ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dal mancato deposito di bilanci, come risulta dalla visura camerale;
- dall'irreperibilità dell'impresa presso la sede sociale (come da notificazioni prodotte dal secondo creditore istante, Michele Antonio Merlino, oltre al fatto che l'indirizzo Pec non risulta operativo);
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito dal ricorrente RR
JA, nell'ambito della quale i terzi pignorati (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
BCC di Carate Brianza Soc. Coop. e Deutsche Bank S.p.a.) rendevano dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. negative;
- dal fatto che, come emerso all'esito delle istanze ex art. 492 bis cod. proc. civ. e del tentativo di esecuzione forzata promossi dalla ricorrente, la debitrice è priva di pag. 4 di 8 liquidità e di elementi attivi di patrimonio, sicché non appare in grado di soddisfare l'ingente esposizione debitoria maturata (€ 84.918,45);
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, SICUREZZA E PROGETTO SRLS
Unipersonale versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SICUREZZA E PROGETTO
SRLS ( P. IVA 10644080961), con sede in Triuggio (MB), via Galeazzo Viganò n. 12 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Ciro Fiore (C.F.: [...]) con studio in Via C. Montanari 19 Monza
(MB) 20900, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 5 di 8 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03.06.2025 alle ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata pag. 6 di 8 al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 05.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 8
pag. 8 di 8