Ordinanza cautelare 27 aprile 2012
Decreto cautelare 13 settembre 2012
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2012
Sentenza 27 febbraio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/02/2013, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2012, proposto da:
IO LU, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ferone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Parco Comola Ricci n. 165;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso l’avv.Valerio Barone in Napoli, Piazza Sannazaro, n. 71;
nei confronti di
AN LI, BI LI e IA PO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Camillo Lerio Miani e AN Miani, presso i quali elettivamente domiciliano in Napoli, via Toledo n. 116;
per l'annullamento, previa sospensione
a) della concessione edilizia in sanatoria n. 93 rilasciata il 27/09/2000 dal dirigente dell'UTC Settore Urbanistica del Comune di Nola, alla signora AT AN;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al parere espresso dalla terza commissione preposta all'esame delle istanze di condono nella seduta del giorno 8 ottobre 1998;
c) del provvedimento - anche implicito, con cui il Comune di Nola ha consentito Sig. AN LI di frazionare l'unità immobiliare posta al secondo piano con DIA prot. n. 2010 0009343 del 18 giugno 2010;
d) di ogni altro provvedimento - anche implicito - presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi eventuali atti autorizzatori relativi al primo piano del fabbricato sito alla via Circumvallazione n. 245, riportato al catasto comunale al foglio n. 20, particella n. 451.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di AN LI, di IA PO e di BI LI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 16 marzo 2012 e depositato il successivo 5 aprile, la signora IO LU ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Nola e nei confronti dei signori AN LI, IA PO e BI LI avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.
La ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
- di essere proprietaria di un fabbricato sito in Nola alla via Vincenzo La Rocca n. 76, composto di tre piani fuori terra, ricadente in zona B1 - Edificata RA (nella quale sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, nel rispetto dei volumi e delle superfici utili preesistenti);
- che adiacente alla sua proprietà, vi è un terreno, ricadente anch'esso in zona B1 - Edificata RA, riportato al catasto comunale al foglio n. 20, particella n. 451, su cui insiste un fabbricato attualmente composto da piano terra e due livelli sovrastanti adibiti a civile abitazione, la cui proprietà è dei signori AN LI, IA PO e BI LI giusta atto per notar Giuseppe Lallo del 9 ottobre 2003 (atto di donazione della signora AT AN);
- che, nel corso degli ultimi anni (2010 e 2011), l'immobile di proprietà di costoro è stato ripetutamente oggetto di lavori, per cui la ricorrente ha formulato diverse istanze di accesso agli atti, volte a conoscere l'esistenza dei titoli abilitativi che ne autorizzassero l'esecuzione;
- che pertanto la ricorrente ha appreso che sono stati eseguiti lavori per il completamento del secondo piano (oggetto di DIA prot. n. 3021 del 5/3/2009), nonché lavori per il frazionamento della medesima unità immobiliare posta al secondo piano (oggetto di DIA prot. n. 2010 0009343 del 18/6/2010); ha altresì appreso, dall'esame della documentazione presente agli atti del Comune di Nola, che il piano terra del fabbricato in questione sarebbe stato realizzato mediante concessione edilizia n. 113 del 26 ottobre 1964 (indicata nell'atto per notar Lallo, ma non rinvenuta agli atti del Comune) e che il secondo piano, inizialmente realizzato in assenza di titolo concessorio negli anni ’80, sarebbe stato sanato con concessione edilizia n. 93 del 27 settembre 2000; che, pertanto, non risulterebbe alcun titolo edilizio per quanto riguarda il primo piano;
- che il suddetto primo piano sarebbe stato realizzato, in base alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della signora AT AN (allegata alla istanza di condono edilizio del 31/7/1986 relativa al secondo piano), tra il 1957 ed il 1959, <<epoca in cui per le zone ubicate fuori del perimetro urbano non necessitava la licenza edilizia>>;
- che, tuttavia, la ricorrente aveva preso visione di un rilievo aerofotogrammetrico effettuato su Nola il 7 marzo 1961 ed aveva quindi potuto accertare che alla suddetta data, sul lotto interessato, la porzione di fabbricato esistente non raggiungeva l'intera estensione così come rappresentato nei grafici allegati alla suindicata istanza di condono edilizio;
- che, pertanto, la ricorrente aveva potuto dedurre che il conseguente provvedimento di condono edilizio n. 93 del 27 settembre 2000 era stato rilasciato su di un presupposto del tutto erroneo e cioè sulla dichiarazione non veritiera della signora AT che il primo piano fosse stato realizzato nel periodo tra il 1957 ed il 1959;
- che, pertanto, con atto di diffida del 20 febbraio 2012, aveva chiesto all’intimata amministrazione comunale l’annullamento in autotutela della suindicata concessione edilizia in sanatoria n. 93 del 27/09/2000, rimasto tuttavia senza esito alcuno.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva l’illegittimità del suddetto provvedimento di condono edilizio n. 93 del 27 settembre 2000 (e degli altri atti in epigrafe indicati) con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) il Comune di Nola avrebbe rilasciato l'impugnato provvedimento di condono edilizio (relativo al secondo piano del fabbricato attualmente in proprietà dei controinteressati) senza verificare la legittimità di quanto realizzato ai piani sottostanti ed in particolare al piano primo: da un lato, infatti, non sarebbe stata rinvenuta agli atti dell'ufficio la concessione edilizia n. 113 del 26 ottobre 1964, relativa al piano terra; dall'altro, non risulterebbe addirittura alcun titolo edilizio per quanto riguarda il piano primo; 2) la mancata verifica della legittimità urbanistica del piano primo configurerebbe un palese difetto di istruttoria del procedimento culminato nell'emanazione del provvedimento impugnato. La ricorrente deduceva infine l'illegittimità in via derivata degli ulteriori provvedimenti rilasciati a qualunque titolo sul fabbricato in questione (ivi compresa la DIA prot. n. 2010 0009343 del 18 giugno 2010).
A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente depositava perizia tecnica e documentazione.
2. Con atto depositato in data 19 aprile 2012, si costituiva in giudizio il Comune di Nola, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza n. 595/2010 del 27 aprile 2012, questa Sezione respingeva l'istanza cautelare.
Successivamente, la ricorrente, assumendo la ripresa dei lavori in mancanza di qualsivoglia titolo abitativo, riproponeva l'istanza di sospensione, sulla quale questa Sezione si pronunciava con ordinanza n. 1415/2012 del 12 ottobre 2012, fissando direttamente, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., la trattazione di merito del ricorso.
4. In corso di causa, si costituivano altresì in giudizio i controinteressati AN LI, IA PO e BI LI, i quali rilevavano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, la sua infondatezza: da un lato, infatti, la ricorrente avrebbe sicuramente avuto conoscenza dell'impugnata concessione in sanatoria n. 93 del 2000 all'epoca di presentazione, da parte dei controinteressati, delle due denunce inizio attività presentate nel 2009 e nel 2010; dall'altro, non potrebbe essere attribuito alcun valore probatorio al rilievo aerofotogrammetrico del 1961, in quanto attestante uno stato dei luoghi precedente alla concessione edilizia n. 113 del 1964 (la quale avrebbe assentito non soltanto il piano terra, ma anche il piano primo del fabbricato in questione). Anche i controinteressati depositavano relazione tecnica e documentazione.
Successivamente, analoghe argomentazioni venivano svolte dalla difesa del Comune.
5. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013, il ricorso veniva introitato in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, sotto il profilo della sussistenza della legittimazione e dell'interesse.
Come infatti già affermato da questa Sezione, <<la qualità di proprietaria di un'area confinante con quella oggetto dei lavori assentiti è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dai lavori (c.d. vicinitas) e a radicare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione del titolo edilizio relativo all'immobile limitrofo, senza bisogno di procedere ad ulteriori indagini, in quanto l'eventuale illegittimità dell'atto di assenso è idonea, di per sé, ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici tutelati dalle previsioni vigenti nella zona>> (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 302; cfr., altresì, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23 aprile 2007, n. 4217).
Il riferito orientamento è unanimemente condiviso dalla giurisprudenza formatasi sul punto e non consente diverse interpretazioni (cfr. C.d.S., sez. IV, 7 maggio 2012, n. 2620, secondo cui <<La possibilità di ricorrere avverso il rilascio di un titolo edilizio va riconosciuto ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili o abitazioni ubicati su un terreno non solo confinante, ma anche fronteggiante o comunque ubicato in prossimità dell'area nella quale avviene l'attività edilizia>>; cfr., altresì, C.d.S., Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849, C.d.S., Sez. V, 13 luglio 2000, n. 3904).
2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del Comune e dei controinteressati.
In relazione a tale rilievo, si deve osservare che, ai fini della tempestività del ricorso in materia di titoli edilizi rilasciati a terzi, la giurisprudenza distingue l’ipotesi del titolo edilizio “ordinario” da quella del titolo edilizio “in sanatoria”: nel primo caso, il termine decorre generalmente dal completamento dei lavori (cioè dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito), salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata del provvedimento abilitativo (C.d.S., sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; cfr., altresì, C.d.S., sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3583; C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3378; C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3358); nel secondo caso, il termine decorre dalla data in cui si conosca che la concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata per una determinata opera già esistente (C.d.S., sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6674; C.d.S., sez. V, 21 dicembre 2004, n. 8147; T.A.R. Liguria, Sez. I, 6 maggio 2010, n. 2295).
Secondo il riferito, pacifico e pienamente condivisibile orientamento giurisprudenziale, il termine di impugnazione del titolo edilizio “in sanatoria” non può decorrere da una data precedente rispetto a quella di conoscenza del titolo medesimo (ad esempio, quella della percezione della abusività dei lavori o della loro ultimazione), per la semplice ragione che, in relazione a tale data, l’opera realizzata è contra ius . Non solo, a tale data, quindi, non vi è alcun titolo edilizio da impugnare, ma addirittura l’amministrazione comunale avrebbe l’obbligo di intervenire ai sensi di legge, sanzionando l’abuso realizzato (ed il privato interessato alla repressione dell’abuso edilizio non potrebbe che confidare nel dovuto esercizio di tale attività da parte del Comune o esperire, in caso negativo, le azioni riconosciutegli dall’ordinamento contro l’eventuale inerzia della P.A. obbligata).
Nella fattispecie in esame, pertanto (versandosi nel secondo caso), il termine di impugnazione del titolo abilitativo in questione (concessione edilizia in sanatoria n. 93 del 27/09/2000) decorre dalla data in cui l’interessata ha avuto conoscenza dello stesso, a seguito dell’evasione delle istanze di accesso che la medesima assume di avere inoltrato.
In realtà, né la ricorrente né il Comune hanno prodotto in giudizio la ricevuta comprovante, in evasione della richiesta di accesso, la data di consegna della concessione edilizia in sanatoria n. 93 del 27/09/2000.
Tale data è ragionevolmente individuabile (anche in mancanza di prova di diversa data, non fornita dalle parti che hanno eccepito la tardività ed in capo alle quali sarebbe quindi ricaduto il relativo onere), quantomeno nel 20 febbraio 2012, che è la data dell’atto di diffida che la ricorrente assume notificato all’amministrazione comunale per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela della suindicata concessione edilizia in sanatoria n. 93 del 27/09/2000 (v. pag. 5 ricorso).
In relazione a tale data, il ricorso in esame è chiaramente tempestivo, essendo stato notificato il 16 marzo 2012.
3. Ciò posto, nel merito, il ricorso è tuttavia infondato e deve essere respinto.
Entrambe le censure dedotte dalla ricorrente presuppongono che la domanda di condono presentata dalla signora AT AN (dante causa degli odierni controinteressati), in relazione al secondo piano del fabbricato in questione, sia dolosamente infedele, per avere l'interessata attestato che il piano primo del medesimo fabbricato sarebbe stato costruito <<nel periodo 1957-1959, epoca in cui per le zone ubicate fuori dal perimetro urbano non necessitava la licenza edilizia>>. A parere della ricorrente, tale dichiarazione sarebbe palesemente in contrasto con il rilievo aerofotogrammetrico del 7 marzo 1961 (da cui emergerebbe che <<negli anni antecedenti il 1961 la parte di fabbricato esistente non raggiungeva l'estensione, all'interno del lotto, così come riportata nei grafici della richiesta di condono edilizio per la sopraelevazione al secondo piano>>), nonché - come chiarito nella perizia tecnica da lei prodotta a firma dell'architetto Giuseppe Pietro Sorrentino - con l'ordinanza sindacale del 18 marzo 1966 (con la quale veniva intimato alla signora AT AN <<di sospendere “ad horas” i lavori di costruzione, di sopraelevazione ed ampliamento al piano terra del fabbricato sito alla via Circonvallazione>>).
Tale ordine di idee non può tuttavia essere condiviso.
Nella specie non è configurabile una domanda dolosamente infedele sia perché, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, questa deve essere correlata agli elementi essenziali dello specifico abuso da condonare, sia perché, in ogni caso, la dichiarazione effettuata dalla parte, ancorchè inesatta sul piano della data di realizzazione del piano primo, non rileva sotto il profilo della legittimità edilizia di tale manufatto.
In relazione al primo aspetto, si deve osservare che <<è domanda dolosamente infedele e costituisce motivo di diniego del condono edilizio la domanda che presenti inesattezze ed omissioni tali da configurare un'opera completamente diversa per dimensione, natura e modalità dell'abuso dall'esistente, sempre che detta difformità risulti preordinata a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell'abuso quali la data della sua commissione e la qualificazione giuridica dell'illecito>> (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2309).
La caratteristica della domanda dolosamente infedele è dunque quella della falsificazione degli elementi essenziali dell'abuso da condonare.
Nella fattispecie in esame, tuttavia così non è.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di AT AN (relativa alla istanza di condono edilizio del 31/7/1986, n. 16392/2036, concernente la realizzazione di una unità abitativa in sopraelevazione al secondo piano del fabbricato in questione), reca la seguente indicazione: <<che il predetto fabbricato costituito da tre piani fuori terra è stato costruito per il piano terra ed il primo nel periodo 1957-1959 epoca in cui per zona ubicata fuori dal perimetro urbano non necessitava la licenza edilizia … è stato sopraelevato il secondo piano nel primo semestre 1980 in assenza di concessione edilizia …>>.
L'oggetto della domanda di condono (cioè l'abuso da condonare) è costituito dal secondo piano, in relazione al quale non sussiste, pacificamente, alcuna dichiarazione falsa o infedele (non essendo contestata la data di realizzazione dell’abuso in questione, concernente il secondo piano).
In relazione al secondo profilo, si deve rilevare che, dagli atti di causa, risulta che la signora AT AN è stata destinataria delle seguenti licenze edilizie: n. 34 del 31 maggio 1957; n. 15 del 15 gennaio 1959; n. 33 del 15 febbraio 1960; n. 113 del 26 ottobre 1964 (v. attestato del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Nola del 20 settembre 2012).
In particolare, la licenza edilizia n. 113 del 26 ottobre 1964 (doc. n. 5 prod. controinteressati 28/12/2012) ha ad oggetto la realizzazione di <<un fabbricato per civili abitazioni>> (di cui peraltro, in mancanza dei relativi grafici, non è possibile attestare con esattezza la consistenza).
Dall'ordinanza sindacale del 18 marzo 1966 (prodotto in giudizio dalla parte ricorrente), risulta inoltre che la signora AT AN, a tale data, stava eseguendo <<una sopraelevazione ed ampliamento del piano terra al fabbricato di proprietà della stessa>>.
Successivamente, per l'ampliamento al piano terra, la signora AT ha chiesto ed ottenuto concessione edilizia in sanatoria ex lege n. 47/1985 (n. 211 del 5 ottobre 1999).
Ciò posto, alla luce degli atti che precedono, si deve ritenere che, perlomeno per quanto riguarda il piano terra, il fabbricato in questione sia stato legittimamente edificato sulla base delle riferite licenze edilizie ed in particolare di quella n. 113/1964.
Il piano primo, in mancanza di altri elementi probatori, è verosimile che sia stato realizzato senza titolo edilizio nel marzo del 1966, come si desume dall'ordinanza sindacale suindicata, che attesta la costruzione a tale data di una sopraelevazione.
Se è così, come il Collegio ritiene sulla base degli elementi acquisiti, appare allora evidente che la dichiarazione di atto notorio (resa il 10 giugno 1997, a distanza di oltre trent'anni dai fatti), contiene sicuramente delle inesattezze per quanto riguarda la data di realizzazione del piano primo (che non può ritenersi realizzato nel periodo 1957-1959, ma nel marzo 1966), che tuttavia non sono rilevanti ai fini della legittimità urbanistico-edilizia dello stesso, trattandosi comunque di opera realizzata in zona ubicata fuori dal perimetro urbano, per il quale, ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, non esisteva, all’epoca (come giustamente dedotto dalla parte interessata in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), l’obbligo di richiedere la licenza edilizia.
L'acclarata legittimità urbanistico-edilizia del piano terra e del piano primo del fabbricato in questione, alla data di presentazione dell'istanza di condono relativa al piano secondo, determina l'infondatezza delle censure proposte e comporta quindi la reiezione del ricorso.
4. Dato l'esito complessivo della lite, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente FF, Estensore
AN Guarracino, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2013
IL SEGRETARIO