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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.7969/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.22384/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Badò
- appellante – nei confronti di
CP_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Marina Milli
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22384/2019, rigettò l'opposizione proposta da Parte_1 al decreto ingiuntivo n.20910/2016 ottenuto da per l'importo di € 584.948,75
[...] CP_1
-I fatti di causa possono essere così descritti: L'attore propose opposizione avverso decreto ingiuntivo n.20910/2016, chiedendo la riforma della - condanna al capitale e agli interessi legali, sulla base delle seguenti circostanze: 1) carenza di capacità processuale dell'ingiungente in quanto inesistente;
2) mancata prova circa CP_1 la qualità di rappresentate della in capo a , indicato come Director della CP_1 CP_2 società; 3) mancata notificazione della cessione del credito a quale debitore Parte_1 ceduto;
4) pendenza di giudizio di cassazione in merito all'accertamento del credito controverso (poi accertato con sentenza n. n.8450/2019, la quale rigettò l'appello n. 2428/16 proposto da CP_1
);
[...]
-Il Tribunale riconobbe tanto l'esistenza della società quanto la contestata legittimazione processuale e accertando la sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Da qui l'appello di il quale, in prima istanza, chiese la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza;
chiese la riforma della sentenza di primo grado per i motivi successivamente indicati. Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 11/06/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. In diritto:
-il presidente del collegio, in via preliminare, per esigenze di ruolo, sostituisce come estensore il relatore dott. Cimini:
- Ritenuto che:
-Con il primo motivo d'appello, parte appellante deduce l'inesistenza della società creditrice, in quanto registrata come “Dormant Company” nel registro delle imprese relativo alle società site in Inghilterra. Lamenta, inoltre, il fatto che l'appellato abbia allegato una visura camerale tratta da suddetto registro priva di traduzione e autenticazione
-Il motivo è infondato.
- Preliminarmente, trattandosi di società straniera (sita nel Regno Unito). va precisato che, ai sensi dell'art. 25 L.n.218/1995, in tema di persone giuridiche e società deve applicarsi la legge del luogo di costituzione, salvo che le stesse non abbiano la sede dell'amministrazione o il loro oggetto principale siti in Italia. Ne segue che lo status di “Dormant Company” non esclude l'esistenza della società, né una sua sospensione, ma si limita a specificare che la medesima si trovi in uno stato di volontaria inoperatività, in assenza di transazioni contabili significative
- La società creditrice, denominata , attesa la valenza probatoria della visura camerale CP_1 allegata, risulta registrata nel registro delle imprese alle voci “active” e “Dormant Company” in base alla visura estratta dalla "Companies House" in data 19/05/2016 allegata in primo grado. L'appellante, inoltre, non contesta in modo specifico il contenuto di tale visura, ma si limita a dedurre in modo generico che la stessa non sia autenticata né tradotta. Le suddette doglianze sono del tutto secondarie e non idonee a dimostrarne l'inefficacia dal punto di vista probatorio Peraltro, “ad abundantiam” il giudice di primo grado rileva che il saldo alla delle spese legali nel giudizio d'appello n 2428/16. è stato liquidato proprio nei confronti della medesima.
-il motivo in esame è quindi infondato;
- Con il secondo motivo d'appello, parte appellante deduce l'assenza della capacità processuale in capo al rappresentante della società creditrice. Ciò in quanto ha cessato di essere Director dal 01/06/2016 e la procura alle liti è stata CP_2 depositata solo unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo in data 29/07/2016.
-Anche tale motivo risulta infondato e va rigettato.
-Da un punto di vista processuale, va ribadita la differenza che intercorre tra rappresentanza processuale (ossia la capacità di stare in giudizio e subire gli effetti della relativa sentenza) e rappresentanza (o difesa) tecnica, relativa al ministero del difensore;
L'art. 75 c.p.c. prevede che le persone giuridiche sono rappresentate nel processo dai propri rappresentati legali, senza che necessiti il conferimento di una specifica procura scritta a riguardo (richiesta, invece, dall'art. 77 c.p.c. a procuratori e institori, salvo eccezioni). Da una lettura combinata di tale norma con l'art. 125 c.p.c. si ricava che, nell'ambito delle persone giuridiche, il rappresentante legale, munito anche di capacità processuale, possa rilasciare procura alle liti anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè prima della costituzione in giudizio, salva l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali per ogni stato e grado della causa è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cass.n.8821/2017). Va aggiunto che la qualifica di “Director”, come delineata dal diritto societario britannico, corrisponde all'espletamento di mansioni manageriali e amministrative finalizzate alla gestione societaria, e si presenta pertanto associata al conferimento di funzioni rappresentative. Ad ogni modo, qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, gravando invece, sulla parte che la contesti l'onere di fornire la relativa prova negativa, anche nell'ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima" ( Cass. n. 10988/2011; Cass n.13381/2007)
-Nel caso di specie, risulta che , indicato come rappresentate della società appellata, CP_2 avesse la qualifica di “Director” fino al 01/06/ 2016 (giorno in cui ha rassegnò le dimissioni), come risulta dalla allegata visura estratta dalla Companies House datata 14/02/2017, non specificamente contestata. Inoltre, il medesimo ha conferito procura alle liti sia per l'ottenimento del decreto ingiuntivo sia per le fasi successive (impugnazione compresa) in data 30/05/2016, come rileva dalla “Procura alle Liti” allegata al fascicolo di primo grado. La procura venne dunque rilasciata durante la vigenza della carica di Director e comunque ben prima della costituzione in giudizio (va comunque precisato che, per il giudizio d'appello, la procura alle liti è stata conferita da , attuale rappresentate pro tempore della società appellata). Persona_1 L'appellante, infine, non fornisce la prova dell'assenza di suddetta qualifica in capo a CP_2 e in generale dei suoi rappresentativi, non assumendo rilevanza la circostanza per cui la procura alle liti sia stata depositata in data successiva alle dimissioni del rappresentante, ossia solo successivamente e unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
-Con il terzo motivo d'appello, l'appellante deduce la carenza di legittimazione attiva alla riscossione del credito in capo alla società appellata, in quanto quest'ultima non avrebbe proceduto alla notificazione di cui all'art. 1264 c.c.
-Con il quarto motivo d'appello, l'appellante deduce l'infondatezza della pretesa creditoria a fronte della mancata prova del credito litigioso da parte dell'appellato. Ciò in quanto l'appellante deduce che l'intervenuta sentenza di ZI (Cass. n. 8450/2019) vertente tra il medesimo e (società cedente successivamente estromessa dal Parte_2 giudizio) e attestante l'esistenza e la spettanza del credito in capo all'appellata cessionaria (intervenuta nel precedente giudizio d'appello) non sia idonea a provare il credito, non avendo l'appellata provato l'esistenza del credito in fase di opposizione al decreto ingiuntivo. I motivi che precedono posso essere valutati congiuntamente, invertendo l'ordine di scrutinio per ragioni di logica processuale
-Entrambi sono infondati.
-In primo luogo, in diritto, la pronuncia contenuta in una sentenza definitiva ha effetti vincolanti nel diverso giudizio relativo allo stesso rapporto giuridico e tra le medesime parti processuali, precludendo il riesame delle questioni di merito già decise, in virtù del c.d. effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336 c.p.c. L''effetto espansivo esterno certamente opera nel caso in cui venga riformata la sentenza sulla base della quale è stato concesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, travolgendo l'esecutività di quest'ultimo: il medesimo opererà a maggior ragione anche in senso conformativo, nel caso in cui la sentenza d'appello sulla base della quale è stato rilasciato un decreto ingiuntivo venga confermata in sede di legittimità (giurisprudenza consolidata, v. ex plurimis Cass. n. 22864/2019). Ne segue che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve essere valutata la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
-In secondo luogo, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. ; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, Cass.n. 4713/2019). La legge non richiede una specifica forma per la notificazione, la quale ben potrebbe essere effettuata a forma libera, purchè idonea a garantire la conoscenza dell'avvenuta cessione al ceduto (Cass. n.25496/2025). La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma chela notificazione potrebbe anche consistere in una citazione in giudizio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex articolo 645 del codice di procedura civile (Cass. n. 654/2025).
-Nel caso di specie, va rilevato che: 1) la società cessionaria appellata è intervenuta nel giudizio d'appello n. 2428716 che ha accertato la sussistenza del credito nei confronti della società cedente, poi estromessa;
2) tale pronuncia è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per ZI avanzato nei suoi confronti da parte della società debitrice ceduta;
3) la società cessionaria ha richiesto l'emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base di suddetta sentenza definitiva;
4) la società debitrice non ha comunque fornito alcuna prova dell'inesistenza del credito azionato o dell'invalidità/inefficacia della sentenza definitiva che lo accerta. Da tale quadro deriva che nessuna censura può essere mossa alla decisione del giudice di primo grado e che i motivi d'appello congiuntamente trattati devono essere rigettati.
-Con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta la condanna alla corresponsione degli interessi in misura ultralegale stabilita in primo grado. In particolar modo, l'appellante, da un lato si duole del fatto che tale domanda non sia stata valutata in primo grado, visto che il giudice di prime cure la qualificò come domanda tardiva, in quanto proposta solo con le comparse conclusionali;
dall'altro, eccepisce che avesse errato il primo giudice nel condannare anche alla corresponsione di interessi in misura ultralegale, considerando quale parametro il D.lgs. n.192/2012 e non già il D.lgs. n.231/02.
-Il motivo è infondato e va rigettato.
- Il Codice di procedura civile, all'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile (oggi confluito nell'art. 173 ter c.p.c.), stabiliva quale termine preclusivo per la “precisazione e modificazione” della domanda principale quello della prima memoria di cui al comma 3, seppur con le dovute limitazioni elaborate in via giurisprudenziale (Cass.n.12310/2015) Infatti, è pacifico che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, esse......principale (cfr. Cass., n. 5407/2024; Cass. n. 24355/2022; Cass. n. 716/2011; Cass. n. 4388/2006).
-Nel caso di specie, deve rilevarsi come la domanda originaria in primo grado fosse limitata alla contestazione “dell' importo di Euro 584.948,75, oltre interessi di mora ex D.lgs, n. 231/02 decorrenti come da domanda” (v. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo): un riferimento ad una contestazione circa la spettanza di interessi nella misura ultralegale nella comparsa conclusionale comporta un ampliamento tardivo oltre che indebito della domanda principale. Correttamente, il giudice di primo grado ritiene tardiva, e dunque inammissibile, suddetta domanda. Ad ogni buon conto, va ulteriormente precisato che la sentenza di primo grado si limita a condannare l'appellante ai soli interessi di mora nella misura legale secondo il D.lgs n. 231/2002 “come da domanda”, non facendo alcun riferimento agli interessi di mora in misura ultralegale.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile di II° grado iscritta al N.7969/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma N.22384/2019
e vertente tra
Parte_1 Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Badò
- appellante – nei confronti di
CP_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Marina Milli
-appellata-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22384/2019, rigettò l'opposizione proposta da Parte_1 al decreto ingiuntivo n.20910/2016 ottenuto da per l'importo di € 584.948,75
[...] CP_1
-I fatti di causa possono essere così descritti: L'attore propose opposizione avverso decreto ingiuntivo n.20910/2016, chiedendo la riforma della - condanna al capitale e agli interessi legali, sulla base delle seguenti circostanze: 1) carenza di capacità processuale dell'ingiungente in quanto inesistente;
2) mancata prova circa CP_1 la qualità di rappresentate della in capo a , indicato come Director della CP_1 CP_2 società; 3) mancata notificazione della cessione del credito a quale debitore Parte_1 ceduto;
4) pendenza di giudizio di cassazione in merito all'accertamento del credito controverso (poi accertato con sentenza n. n.8450/2019, la quale rigettò l'appello n. 2428/16 proposto da CP_1
);
[...]
-Il Tribunale riconobbe tanto l'esistenza della società quanto la contestata legittimazione processuale e accertando la sussistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Da qui l'appello di il quale, in prima istanza, chiese la sospensione Parte_1 dell'esecutività della sentenza;
chiese la riforma della sentenza di primo grado per i motivi successivamente indicati. Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello;
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 11/06/2025 di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. In diritto:
-il presidente del collegio, in via preliminare, per esigenze di ruolo, sostituisce come estensore il relatore dott. Cimini:
- Ritenuto che:
-Con il primo motivo d'appello, parte appellante deduce l'inesistenza della società creditrice, in quanto registrata come “Dormant Company” nel registro delle imprese relativo alle società site in Inghilterra. Lamenta, inoltre, il fatto che l'appellato abbia allegato una visura camerale tratta da suddetto registro priva di traduzione e autenticazione
-Il motivo è infondato.
- Preliminarmente, trattandosi di società straniera (sita nel Regno Unito). va precisato che, ai sensi dell'art. 25 L.n.218/1995, in tema di persone giuridiche e società deve applicarsi la legge del luogo di costituzione, salvo che le stesse non abbiano la sede dell'amministrazione o il loro oggetto principale siti in Italia. Ne segue che lo status di “Dormant Company” non esclude l'esistenza della società, né una sua sospensione, ma si limita a specificare che la medesima si trovi in uno stato di volontaria inoperatività, in assenza di transazioni contabili significative
- La società creditrice, denominata , attesa la valenza probatoria della visura camerale CP_1 allegata, risulta registrata nel registro delle imprese alle voci “active” e “Dormant Company” in base alla visura estratta dalla "Companies House" in data 19/05/2016 allegata in primo grado. L'appellante, inoltre, non contesta in modo specifico il contenuto di tale visura, ma si limita a dedurre in modo generico che la stessa non sia autenticata né tradotta. Le suddette doglianze sono del tutto secondarie e non idonee a dimostrarne l'inefficacia dal punto di vista probatorio Peraltro, “ad abundantiam” il giudice di primo grado rileva che il saldo alla delle spese legali nel giudizio d'appello n 2428/16. è stato liquidato proprio nei confronti della medesima.
-il motivo in esame è quindi infondato;
- Con il secondo motivo d'appello, parte appellante deduce l'assenza della capacità processuale in capo al rappresentante della società creditrice. Ciò in quanto ha cessato di essere Director dal 01/06/2016 e la procura alle liti è stata CP_2 depositata solo unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo in data 29/07/2016.
-Anche tale motivo risulta infondato e va rigettato.
-Da un punto di vista processuale, va ribadita la differenza che intercorre tra rappresentanza processuale (ossia la capacità di stare in giudizio e subire gli effetti della relativa sentenza) e rappresentanza (o difesa) tecnica, relativa al ministero del difensore;
L'art. 75 c.p.c. prevede che le persone giuridiche sono rappresentate nel processo dai propri rappresentati legali, senza che necessiti il conferimento di una specifica procura scritta a riguardo (richiesta, invece, dall'art. 77 c.p.c. a procuratori e institori, salvo eccezioni). Da una lettura combinata di tale norma con l'art. 125 c.p.c. si ricava che, nell'ambito delle persone giuridiche, il rappresentante legale, munito anche di capacità processuale, possa rilasciare procura alle liti anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purchè prima della costituzione in giudizio, salva l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali per ogni stato e grado della causa è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Cass.n.8821/2017). Va aggiunto che la qualifica di “Director”, come delineata dal diritto societario britannico, corrisponde all'espletamento di mansioni manageriali e amministrative finalizzate alla gestione societaria, e si presenta pertanto associata al conferimento di funzioni rappresentative. Ad ogni modo, qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, gravando invece, sulla parte che la contesti l'onere di fornire la relativa prova negativa, anche nell'ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima" ( Cass. n. 10988/2011; Cass n.13381/2007)
-Nel caso di specie, risulta che , indicato come rappresentate della società appellata, CP_2 avesse la qualifica di “Director” fino al 01/06/ 2016 (giorno in cui ha rassegnò le dimissioni), come risulta dalla allegata visura estratta dalla Companies House datata 14/02/2017, non specificamente contestata. Inoltre, il medesimo ha conferito procura alle liti sia per l'ottenimento del decreto ingiuntivo sia per le fasi successive (impugnazione compresa) in data 30/05/2016, come rileva dalla “Procura alle Liti” allegata al fascicolo di primo grado. La procura venne dunque rilasciata durante la vigenza della carica di Director e comunque ben prima della costituzione in giudizio (va comunque precisato che, per il giudizio d'appello, la procura alle liti è stata conferita da , attuale rappresentate pro tempore della società appellata). Persona_1 L'appellante, infine, non fornisce la prova dell'assenza di suddetta qualifica in capo a CP_2 e in generale dei suoi rappresentativi, non assumendo rilevanza la circostanza per cui la procura alle liti sia stata depositata in data successiva alle dimissioni del rappresentante, ossia solo successivamente e unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo.
-Con il terzo motivo d'appello, l'appellante deduce la carenza di legittimazione attiva alla riscossione del credito in capo alla società appellata, in quanto quest'ultima non avrebbe proceduto alla notificazione di cui all'art. 1264 c.c.
-Con il quarto motivo d'appello, l'appellante deduce l'infondatezza della pretesa creditoria a fronte della mancata prova del credito litigioso da parte dell'appellato. Ciò in quanto l'appellante deduce che l'intervenuta sentenza di ZI (Cass. n. 8450/2019) vertente tra il medesimo e (società cedente successivamente estromessa dal Parte_2 giudizio) e attestante l'esistenza e la spettanza del credito in capo all'appellata cessionaria (intervenuta nel precedente giudizio d'appello) non sia idonea a provare il credito, non avendo l'appellata provato l'esistenza del credito in fase di opposizione al decreto ingiuntivo. I motivi che precedono posso essere valutati congiuntamente, invertendo l'ordine di scrutinio per ragioni di logica processuale
-Entrambi sono infondati.
-In primo luogo, in diritto, la pronuncia contenuta in una sentenza definitiva ha effetti vincolanti nel diverso giudizio relativo allo stesso rapporto giuridico e tra le medesime parti processuali, precludendo il riesame delle questioni di merito già decise, in virtù del c.d. effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336 c.p.c. L''effetto espansivo esterno certamente opera nel caso in cui venga riformata la sentenza sulla base della quale è stato concesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, travolgendo l'esecutività di quest'ultimo: il medesimo opererà a maggior ragione anche in senso conformativo, nel caso in cui la sentenza d'appello sulla base della quale è stato rilasciato un decreto ingiuntivo venga confermata in sede di legittimità (giurisprudenza consolidata, v. ex plurimis Cass. n. 22864/2019). Ne segue che l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve essere valutata la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
-In secondo luogo, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. ; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multis, Cass.n. 4713/2019). La legge non richiede una specifica forma per la notificazione, la quale ben potrebbe essere effettuata a forma libera, purchè idonea a garantire la conoscenza dell'avvenuta cessione al ceduto (Cass. n.25496/2025). La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma chela notificazione potrebbe anche consistere in una citazione in giudizio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex articolo 645 del codice di procedura civile (Cass. n. 654/2025).
-Nel caso di specie, va rilevato che: 1) la società cessionaria appellata è intervenuta nel giudizio d'appello n. 2428716 che ha accertato la sussistenza del credito nei confronti della società cedente, poi estromessa;
2) tale pronuncia è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per ZI avanzato nei suoi confronti da parte della società debitrice ceduta;
3) la società cessionaria ha richiesto l'emanazione di un decreto ingiuntivo sulla base di suddetta sentenza definitiva;
4) la società debitrice non ha comunque fornito alcuna prova dell'inesistenza del credito azionato o dell'invalidità/inefficacia della sentenza definitiva che lo accerta. Da tale quadro deriva che nessuna censura può essere mossa alla decisione del giudice di primo grado e che i motivi d'appello congiuntamente trattati devono essere rigettati.
-Con l'ultimo motivo d'appello, l'appellante lamenta la condanna alla corresponsione degli interessi in misura ultralegale stabilita in primo grado. In particolar modo, l'appellante, da un lato si duole del fatto che tale domanda non sia stata valutata in primo grado, visto che il giudice di prime cure la qualificò come domanda tardiva, in quanto proposta solo con le comparse conclusionali;
dall'altro, eccepisce che avesse errato il primo giudice nel condannare anche alla corresponsione di interessi in misura ultralegale, considerando quale parametro il D.lgs. n.192/2012 e non già il D.lgs. n.231/02.
-Il motivo è infondato e va rigettato.
- Il Codice di procedura civile, all'art. 183 c.p.c. ratione temporis applicabile (oggi confluito nell'art. 173 ter c.p.c.), stabiliva quale termine preclusivo per la “precisazione e modificazione” della domanda principale quello della prima memoria di cui al comma 3, seppur con le dovute limitazioni elaborate in via giurisprudenziale (Cass.n.12310/2015) Infatti, è pacifico che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, esse......principale (cfr. Cass., n. 5407/2024; Cass. n. 24355/2022; Cass. n. 716/2011; Cass. n. 4388/2006).
-Nel caso di specie, deve rilevarsi come la domanda originaria in primo grado fosse limitata alla contestazione “dell' importo di Euro 584.948,75, oltre interessi di mora ex D.lgs, n. 231/02 decorrenti come da domanda” (v. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo): un riferimento ad una contestazione circa la spettanza di interessi nella misura ultralegale nella comparsa conclusionale comporta un ampliamento tardivo oltre che indebito della domanda principale. Correttamente, il giudice di primo grado ritiene tardiva, e dunque inammissibile, suddetta domanda. Ad ogni buon conto, va ulteriormente precisato che la sentenza di primo grado si limita a condannare l'appellante ai soli interessi di mora nella misura legale secondo il D.lgs n. 231/2002 “come da domanda”, non facendo alcun riferimento agli interessi di mora in misura ultralegale.
-Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro
14.000,00, comprensivi di spese generali, IVA e CPA, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)