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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 627/2022 R.G. e vertente fra
nato a [...] il [...], residente in [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Andrea Bava del Foro di Genova
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.02.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei benefici che competono ai figli delle vittime del dovere decedute. Nello specifico, sul presupposto che il ha decretato lo CP_1
status di Vittima del Dovere in capo a sulla base della Sentenza n. Parte_2
146/2019 del Tribunale di Busto Arsizio - che ha condannato il a tale declaratoria - CP_1
e, nonostante esplicita richiesta di pagamento anche dei benefici di pertinenza degli altri aventi causa (quale il ricorrente), ed esplicita riserva di erogare agli altri beneficiari quanto di pertinenza, tale pagamento non è stato mai disposto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, preso atto della declaratoria giudiziale di
, quale Vittima del dovere, come da sentenza 146/19 del Tribunale di Busto Parte_2
1 Arsizio, conseguentemente di condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
quale figlio della Vittima del dovere , Parte_1 Parte_2
- della quota di ¼ della speciale elargizione di competenza, pari a euro 50.870,86 alla data del gennaio 2021, con ulteriore rivalutazione ex art. 8 l. 302/90 alla data dell'effettiva erogazione
- dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17) con decorrenza dalla data di estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06 e da valere a vita,
- dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege,
01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, e da valere a vita, da gravarsi del miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun Rateo arretrato fino al saldo. Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv.
Andrea Bava.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 3 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, in qualità di figlio di Controparte_2
riconosciuto vittima del dovere dal Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 146 del
17.04.19, rivendica il diritto ai benefici di legge, non corrisposti dall'Amministrazione convenuta.
Orbene, atteso l'accertato status di vittima del dovere del sig. da parte del Controparte_2
Tribunale di Busto Arsizio con sentenza passata in giudicato;
acclarato che Il ha già CP_1
riconosciuto lo stato di Vittima del dovere ai sensi e per gli effetti della normativa vigente all'assistente della Polizia di Stato con decreto 11 marzo 2021 (cfr. doc. Persona_1
parte ricorrente) con conseguente riconoscimento di provvidenza al familiare superstite deve concludersi per analogo diritto all'attuale ricorrente, altro Persona_2
figlio superstite cui spetterà la quota parte della speciale della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 206/04 e dell'art. 34 L. 222/07 nonchè dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17) con decorrenza dalla data di
2 estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06 e da valere a vita, - dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege, 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, oltre il del miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che è familiare superstite di , padre del ricorrente, Parte_1 Parte_2 già dichiarato vittima del dovere ex art. 1, comma 563, L.266/05, condanna l'amministrazione convenuta, , al riconoscimento al ricorrente dei benefici assistenziali Controparte_1
conseguenti previsti dalla legge e al pagamento della quota parte della speciale della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 206/04 e dell'art. 34 L. 222/07 nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17), con decorrenza dalla data di estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege, 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, oltre il miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 627/2022 R.G. e vertente fra
nato a [...] il [...], residente in [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Andrea Bava del Foro di Genova
RICORRENTE
e
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.02.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei benefici che competono ai figli delle vittime del dovere decedute. Nello specifico, sul presupposto che il ha decretato lo CP_1
status di Vittima del Dovere in capo a sulla base della Sentenza n. Parte_2
146/2019 del Tribunale di Busto Arsizio - che ha condannato il a tale declaratoria - CP_1
e, nonostante esplicita richiesta di pagamento anche dei benefici di pertinenza degli altri aventi causa (quale il ricorrente), ed esplicita riserva di erogare agli altri beneficiari quanto di pertinenza, tale pagamento non è stato mai disposto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, preso atto della declaratoria giudiziale di
, quale Vittima del dovere, come da sentenza 146/19 del Tribunale di Busto Parte_2
1 Arsizio, conseguentemente di condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
quale figlio della Vittima del dovere , Parte_1 Parte_2
- della quota di ¼ della speciale elargizione di competenza, pari a euro 50.870,86 alla data del gennaio 2021, con ulteriore rivalutazione ex art. 8 l. 302/90 alla data dell'effettiva erogazione
- dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17) con decorrenza dalla data di estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06 e da valere a vita,
- dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege,
01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, e da valere a vita, da gravarsi del miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun Rateo arretrato fino al saldo. Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv.
Andrea Bava.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 3 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, in qualità di figlio di Controparte_2
riconosciuto vittima del dovere dal Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 146 del
17.04.19, rivendica il diritto ai benefici di legge, non corrisposti dall'Amministrazione convenuta.
Orbene, atteso l'accertato status di vittima del dovere del sig. da parte del Controparte_2
Tribunale di Busto Arsizio con sentenza passata in giudicato;
acclarato che Il ha già CP_1
riconosciuto lo stato di Vittima del dovere ai sensi e per gli effetti della normativa vigente all'assistente della Polizia di Stato con decreto 11 marzo 2021 (cfr. doc. Persona_1
parte ricorrente) con conseguente riconoscimento di provvidenza al familiare superstite deve concludersi per analogo diritto all'attuale ricorrente, altro Persona_2
figlio superstite cui spetterà la quota parte della speciale della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 206/04 e dell'art. 34 L. 222/07 nonchè dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17) con decorrenza dalla data di
2 estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06 e da valere a vita, - dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege, 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, oltre il del miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato che è familiare superstite di , padre del ricorrente, Parte_1 Parte_2 già dichiarato vittima del dovere ex art. 1, comma 563, L.266/05, condanna l'amministrazione convenuta, , al riconoscimento al ricorrente dei benefici assistenziali Controparte_1
conseguenti previsti dalla legge e al pagamento della quota parte della speciale della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 206/04 e dell'art. 34 L. 222/07 nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 da euro 500,00 mensili (SS.UU. 7761/17), con decorrenza dalla data di estensione alla categoria, 01.01.2006 ex art. 4 dpr 243/06, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, dalla decorrenza ex lege, 01.01.2008, ex art. 2 comma 105 l. 244/07, oltre il miglior importo tra interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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