Art. 2.
La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm cubi 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm cubi 50 e non superiore a cm cubi 125, e' soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato AA.
La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, e' soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato D al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 .
Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri gia' in circolazione alla data del 1 gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovra' essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.
La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm cubi 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm cubi 50 e non superiore a cm cubi 125, e' soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato AA.
La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, e' soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato D al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 .
Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri gia' in circolazione alla data del 1 gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovra' essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.