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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2024, n. 15403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15403 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024
Alla udienza del giorno 10 maggio 2024, alle ore 14,50, è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
.
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 14320 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 14320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via Tortona n. 4DMT presso lo C.F._2
studio dell'avv. Stefano Latella che li rappresenta e difende giusta procurasu foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Controparte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione regolarmente depositato il 3 gennaio 2021 i ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma n. 9020004068
emessa in data 10 febbraio 2021 e asseritamente notificata il 2 aprile 2021 con la quale era stato respinto il ricorso proposto il 13 luglio 2020 avverso il verbale di accertamento n.
13200208540 elevato il12 febbraio 2020 per passaggio con il semaforo rosso.
A sostegno del ricorso aveva dedotto che la infrazione era stata commessa dovendo portare la figlia disabile al Pronto Soccorso in quanto la figlia durante una crisi aveva colpito con il piede la autovettura e la stavano portando in Ospedale per verificare eventuali lesioni.
In quella circostanza avevano attraversato con il rosso un semaforo in via Ambaradan ed si erano recati al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove tuttavia, verificato che vi eran numerose persone in attesa di essere visitate e che la figlia era in preda ad una crisi emotiva e violenta avevano deciso di riportarla a casa per farla visitare da medii privati.
Giunto a casa le avevano somministrato degli pscofarmaci ed avevano atteso il dr CP_2
per il trattamento del trauma al piede.
Nei fatti avevano ritenuto sussistere la esimente dello stato di necessitò. Avevano dedotto,
inoltre, la carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione non avendo esaminato il
Prefetto il motivo di ricorso proposto.
Si era costituita la attraverso delegata che aveva contestato la CP_1 CP_3
carenza di motivazione rammentando che oggetto del giudizio innanzi al Giudice di pace era il verbale di accertamento e non la ordinanza ingiunzione se non per gli aspetto formali e quindi il giudice si sarebbe pronunziato anche sulle questioni attenenti al merito della
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
infrazione indipendentemente dalla decisione adottata dal ed ha contestato il CP_4
dedotto stato di necessità non essendo stato trovato l'accesso al Pronto Soccorso con la indicazione del codice dell'accesso.
Il giudice di pace di Roma con sentenza 27392/2021 ha respinto il ricorso ritenendo che non fosse stata presentata la querela di falso necessaria per vincere la pubblica fede che assisteva la rilevazione della infrazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il e la lamentando la Parte_1 Pt_2
erroneità della decisione in quanto i ricorrenti non avevano contestato la infrazione rilevata nella sua materialità ma avevano dedotto la loro non punibilità per effetto della esimente dello stato di necessità conseguente alle condizioni della figlia disabile per la cui condizione era stata depositata la relativa documentazione ed indicando che l'attraversamento dell'incrocio non aveva causato alcun danno alla sicurezza della circolazione.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. CP_1
La causa, quindi, è stata rinviata per la discussione ex articolo 437 alla udienza del 10
ottobre 2024 sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la omessa pronunzia in relazione alla carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione in relazione alle contestazioni operate nel ricorso e del vizio procedurale relativo alla mancata audizione del ricorrente da parte del Prefetto e la mancata valutazione delle sue deduzioni.
Al riguardo osserva, il giudicante che costituisce oramai orientamento costante della corte di cassazione che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art.
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, o la sua mancata audizione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà)
valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. U, 28 gennaio 2010, n. 1786).
Ritiene il giudicante che non sussistano ragionevoli elementi al fine di discostarsi dal principio formulato dalla sezioni unite civili della corte di cassazione che appare basato sul fatto che la impugnazione della sanzione amministrativa innanzi al giudice ordinario, proprio perché è a cognizione piena, rende inutile la valutazione della motivazione del Prefetto in quanto al di là di ogni possibile motivazione dallo stesso esposta, la decisione attiene alla corretta applicazione della sanzioni amministrativa e non al rispetto da parte del Prefetto di obblighi motivazionali.
Di conseguenza l'oggetto della impugnazione al giudice della ordinanza non concerne tanto quegli aspetti che possono essere esaminati nel giudizio relativamente ai verbali di accertamento, ma unicamente ai vizi del procedimento e formali dell'atto che possano comportare una sua nullità indipendentemente dalla validità delle sanzioni impugnate.
Per quanto riguarda la ricorrenza della esimente dello stato di necessità occorre evidenziare come della sussistenza della situazione al momento della commissione della infrazione non sia stata fornita prova nel corso del giudizio di primo grado.
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Infatti gli appellanti avevano dedotto di essere insieme in auto con la propria figlia ed essendo comunque coobbligati in solido nella infrazione le loro dichiarazione avevano bisogno di un sostegno probatorio.
Sotto questo aspetto nessun riscontro è stato fornito dell'accesso al Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Giovanni in orario prossimo a quello di commissione della infrazione in via Ambaradan ove si trova l'Ospedale stesso dal momento che nessuna certificazione risulta dell'accesso al Pronto Soccorso e neppure della effettuazione del triage necessario per attribuzione del livello di urgenza della prestazione.
Gli appellanti hanno dedotto di essere andati via appena visti la quantità di gente in attesa dinanzi al Pronto Soccorso, peraltro in un momento in cui era vietata la circolazione dei privati e l'accesso agli ospedali era sottoposto a restrizioni con la esecuzione di controlli all'accesso per il Covid 19.
D'altra parte appare strano che in tale gli appellanti fossero usciti per verificare presso un centro il possibile inserimento della figlia in un progetto, centro del quale non è stata indicata e provata la apertura al pubblico in un periodo in cui persino l'accesso agli uffici pubblici era consentito solo in casi particolari e previo appuntamento, appuntamento,
peraltro informale che risultava fissato alle ore 15, mentre l'infrazione è stata rilevata alle ore 16,48 sempre del 12 febbraio 2020 in Piazza di Porta Metronia, situazione che non appare compatibile con l'appuntamento in questione..
In quella situazione la figlia, scalciando contro lo sportello dell'auto perché non voleva andare all'appuntamento, anche se in una e-mail l'appellante ha indicato che l'incontro si sarebbe verificato (vedi e-mail in data 10 luglio 2020), si sarebbe causata una lesione al piede che poi è stata trattata da un medico privato,
Nella dichiarazione allegata del dr. lo stesso indica di essere stato contattato il 12 Per_1
febbraio 2020 nella quale gli era stato detto che la figlia degli appellanti in una crisi di nervi
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
si era provocata un trauma al piede e che la stessa si era rifiutata di essere visitata al
Pronto Soccorso. In quella occasione, non potendo visitare la figlia stante l'ora serale aveva suggerito la immobilizzazione dell'arto in quanto la avrebbe visitata il giorno successivo.
Ha indicato che il girono successivo aveva sconsigliato la effettuazione di accertamenti radiologici, sia per lo stato della paziente sia per il fatto che il trauma appariva non particolarmente grave ritenendo sufficiente la utilizzazione di un solo tutore, senza la effettuazione di riscontri diagnostici.
Il dottor quindi, non ha cognizioni del fatto limitandosi a riportare quanto riferitogli Per_1
dagli odierni appellanti e confermando che il fatto non era particolarmente grave, tanto che non erano stati effettuati controlli diagnostici ed era stato applicato solo un tutore.
In questa situazione si deve confermare che nulla è stato provato in ordine a quanto avvenuto ed alla effettiva esistenza di uno stato di necessità tale da non poter attendere il minuto necessario per ottenere il via libera al semaforo, senza mettere in pericolo al sicurezza degli utenti della strada.
Deve, pertanto, escludersi che sia stata provata una reale situazione di stato di necessità
idonea a scriminare la condotta del conducnete.
Deve, pertanto essere confermata la sentenza di rpimo grado previa sostituzione della motivazione..
Nulla per le spese non essendosi costituita la . Controparte_1
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 27392/2021 previa sostituzione della motivazione.
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli art. 429 e 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Alla udienza del giorno 10 maggio 2024, alle ore 14,50, è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 437 cpc.
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Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 14320 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 14320 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via Tortona n. 4DMT presso lo C.F._2
studio dell'avv. Stefano Latella che li rappresenta e difende giusta procurasu foglio allegato al ricorso in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Controparte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione regolarmente depositato il 3 gennaio 2021 i ricorrenti avevano proposto ricorso avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma n. 9020004068
emessa in data 10 febbraio 2021 e asseritamente notificata il 2 aprile 2021 con la quale era stato respinto il ricorso proposto il 13 luglio 2020 avverso il verbale di accertamento n.
13200208540 elevato il12 febbraio 2020 per passaggio con il semaforo rosso.
A sostegno del ricorso aveva dedotto che la infrazione era stata commessa dovendo portare la figlia disabile al Pronto Soccorso in quanto la figlia durante una crisi aveva colpito con il piede la autovettura e la stavano portando in Ospedale per verificare eventuali lesioni.
In quella circostanza avevano attraversato con il rosso un semaforo in via Ambaradan ed si erano recati al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove tuttavia, verificato che vi eran numerose persone in attesa di essere visitate e che la figlia era in preda ad una crisi emotiva e violenta avevano deciso di riportarla a casa per farla visitare da medii privati.
Giunto a casa le avevano somministrato degli pscofarmaci ed avevano atteso il dr CP_2
per il trattamento del trauma al piede.
Nei fatti avevano ritenuto sussistere la esimente dello stato di necessitò. Avevano dedotto,
inoltre, la carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione non avendo esaminato il
Prefetto il motivo di ricorso proposto.
Si era costituita la attraverso delegata che aveva contestato la CP_1 CP_3
carenza di motivazione rammentando che oggetto del giudizio innanzi al Giudice di pace era il verbale di accertamento e non la ordinanza ingiunzione se non per gli aspetto formali e quindi il giudice si sarebbe pronunziato anche sulle questioni attenenti al merito della
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
infrazione indipendentemente dalla decisione adottata dal ed ha contestato il CP_4
dedotto stato di necessità non essendo stato trovato l'accesso al Pronto Soccorso con la indicazione del codice dell'accesso.
Il giudice di pace di Roma con sentenza 27392/2021 ha respinto il ricorso ritenendo che non fosse stata presentata la querela di falso necessaria per vincere la pubblica fede che assisteva la rilevazione della infrazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello il e la lamentando la Parte_1 Pt_2
erroneità della decisione in quanto i ricorrenti non avevano contestato la infrazione rilevata nella sua materialità ma avevano dedotto la loro non punibilità per effetto della esimente dello stato di necessità conseguente alle condizioni della figlia disabile per la cui condizione era stata depositata la relativa documentazione ed indicando che l'attraversamento dell'incrocio non aveva causato alcun danno alla sicurezza della circolazione.
Non si è costituita la venendo dichiarata contumace. CP_1
La causa, quindi, è stata rinviata per la discussione ex articolo 437 alla udienza del 10
ottobre 2024 sulle conclusioni precisate al termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la omessa pronunzia in relazione alla carenza di motivazione della ordinanza ingiunzione in relazione alle contestazioni operate nel ricorso e del vizio procedurale relativo alla mancata audizione del ricorrente da parte del Prefetto e la mancata valutazione delle sue deduzioni.
Al riguardo osserva, il giudicante che costituisce oramai orientamento costante della corte di cassazione che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art.
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, o la sua mancata audizione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà)
valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione,
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. U, 28 gennaio 2010, n. 1786).
Ritiene il giudicante che non sussistano ragionevoli elementi al fine di discostarsi dal principio formulato dalla sezioni unite civili della corte di cassazione che appare basato sul fatto che la impugnazione della sanzione amministrativa innanzi al giudice ordinario, proprio perché è a cognizione piena, rende inutile la valutazione della motivazione del Prefetto in quanto al di là di ogni possibile motivazione dallo stesso esposta, la decisione attiene alla corretta applicazione della sanzioni amministrativa e non al rispetto da parte del Prefetto di obblighi motivazionali.
Di conseguenza l'oggetto della impugnazione al giudice della ordinanza non concerne tanto quegli aspetti che possono essere esaminati nel giudizio relativamente ai verbali di accertamento, ma unicamente ai vizi del procedimento e formali dell'atto che possano comportare una sua nullità indipendentemente dalla validità delle sanzioni impugnate.
Per quanto riguarda la ricorrenza della esimente dello stato di necessità occorre evidenziare come della sussistenza della situazione al momento della commissione della infrazione non sia stata fornita prova nel corso del giudizio di primo grado.
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Infatti gli appellanti avevano dedotto di essere insieme in auto con la propria figlia ed essendo comunque coobbligati in solido nella infrazione le loro dichiarazione avevano bisogno di un sostegno probatorio.
Sotto questo aspetto nessun riscontro è stato fornito dell'accesso al Pronto Soccorso
dell'Ospedale San Giovanni in orario prossimo a quello di commissione della infrazione in via Ambaradan ove si trova l'Ospedale stesso dal momento che nessuna certificazione risulta dell'accesso al Pronto Soccorso e neppure della effettuazione del triage necessario per attribuzione del livello di urgenza della prestazione.
Gli appellanti hanno dedotto di essere andati via appena visti la quantità di gente in attesa dinanzi al Pronto Soccorso, peraltro in un momento in cui era vietata la circolazione dei privati e l'accesso agli ospedali era sottoposto a restrizioni con la esecuzione di controlli all'accesso per il Covid 19.
D'altra parte appare strano che in tale gli appellanti fossero usciti per verificare presso un centro il possibile inserimento della figlia in un progetto, centro del quale non è stata indicata e provata la apertura al pubblico in un periodo in cui persino l'accesso agli uffici pubblici era consentito solo in casi particolari e previo appuntamento, appuntamento,
peraltro informale che risultava fissato alle ore 15, mentre l'infrazione è stata rilevata alle ore 16,48 sempre del 12 febbraio 2020 in Piazza di Porta Metronia, situazione che non appare compatibile con l'appuntamento in questione..
In quella situazione la figlia, scalciando contro lo sportello dell'auto perché non voleva andare all'appuntamento, anche se in una e-mail l'appellante ha indicato che l'incontro si sarebbe verificato (vedi e-mail in data 10 luglio 2020), si sarebbe causata una lesione al piede che poi è stata trattata da un medico privato,
Nella dichiarazione allegata del dr. lo stesso indica di essere stato contattato il 12 Per_1
febbraio 2020 nella quale gli era stato detto che la figlia degli appellanti in una crisi di nervi
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
si era provocata un trauma al piede e che la stessa si era rifiutata di essere visitata al
Pronto Soccorso. In quella occasione, non potendo visitare la figlia stante l'ora serale aveva suggerito la immobilizzazione dell'arto in quanto la avrebbe visitata il giorno successivo.
Ha indicato che il girono successivo aveva sconsigliato la effettuazione di accertamenti radiologici, sia per lo stato della paziente sia per il fatto che il trauma appariva non particolarmente grave ritenendo sufficiente la utilizzazione di un solo tutore, senza la effettuazione di riscontri diagnostici.
Il dottor quindi, non ha cognizioni del fatto limitandosi a riportare quanto riferitogli Per_1
dagli odierni appellanti e confermando che il fatto non era particolarmente grave, tanto che non erano stati effettuati controlli diagnostici ed era stato applicato solo un tutore.
In questa situazione si deve confermare che nulla è stato provato in ordine a quanto avvenuto ed alla effettiva esistenza di uno stato di necessità tale da non poter attendere il minuto necessario per ottenere il via libera al semaforo, senza mettere in pericolo al sicurezza degli utenti della strada.
Deve, pertanto, escludersi che sia stata provata una reale situazione di stato di necessità
idonea a scriminare la condotta del conducnete.
Deve, pertanto essere confermata la sentenza di rpimo grado previa sostituzione della motivazione..
Nulla per le spese non essendosi costituita la . Controparte_1
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 27392/2021 previa sostituzione della motivazione.
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 10 ottobre 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi degli art. 429 e 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 14320 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale