CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2024, n. 33840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33840 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33840 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avanzata nell'interesse di GI AT, condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sentenza pronunciata 1'11 aprile 2022 dalla medesima Corte, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2023 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Secondo il giudice adito, la disciplina transitoria, dettata dall'art. 95, comma 1, cit., sarebbe ispirata all'esigenza di garantire, in tutti i processi ancora in corso alla data di entrata in vigore della novella, l'applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, limitatamente alle sue disposizioni più favorevoli. Tale limitazione, esplicita nel testo legislativo per l'ipotesi in cui il processo risultasse pendente in primo grado o in appello, varrebbe -in prospettiva sistematica- anche nei casi ulteriori, in cui alla rimodulazione della pena fosse chiamato, dopo la decisione della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione o il giudice del rinvio. Poiché, rispetto alla pena detentiva irrogata in concreto a AT, di durata non superiore a sei mesi, la sostituzione in pena pecuniaria sarebbe potuta ugualmente avvenire sotto il vigore della disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, il regime novellato non risulterebbe in concreto più favorevole e l'intervento del giudice dell'esecuzione sarebbe precluso. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente sostiene che, in fase transitoria, il principio dell'applicabilità della nuova disciplina, subordinatamente al riscontro del suo carattere sostanziale di maggior favore, varrebbe -come da previsione testuale- per i soli processi ancora pendenti nel merito;
in sede di esecuzione, o di rinvio, la condizione di miglior favore sarebbe invece rappresentata dal mero fatto, di ordine procedurale, della riapertura del termine per beneficiare delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ai fini della definizione del ricorso appare utile lo svolgimento di brevi considerazioni sulla genesi e sulle finalità della novellazione legislativa intervenuta, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Tali sanzioni, espressive del tendenziale sfavore dell'ordinamento penale per l'espiazione carceraria di ridotta durata, per lo più inidonea ad assicurare la risocializzazione dei condannati e la riduzione dei tassi di recidiva (Sez. 3, n. 12523 del 15/10/1985, Lurci, Rv. 171464-01), furono introdotte con la legge 24 novembre 1981, n. 689, entro un perimetro applicativo, in origine, prudentemente ristretto. L'area della sostituibilità era circoscritta alla misura massima di sei mesi di pena detentiva ed erano delineate numerose condizioni, soggettive ed oggettive, preclusive del riconoscimento del beneficio. Negli anni successivi, il tetto superiore di pena, compatibile con la sostituzione, è stata progressivamente esteso, prima alla misura di un anno (art. 5 d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), poi a quella di due anni (art. 4, comma 1, legge 12 giugno 2003, n. 134). Sono state anche eliminate, con l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, le esclusioni oggettive correlate al titolo di reato (stesso art. 4, comma 1, legge n. 134, cit.). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell'istituto, l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nei tempi successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevante il meccanismo deflattivo specificamente ideato per arginare, sin dalla fase di cognizione, le brevi detenzioni e scongiurare l'effetto di desocializzazione da esse indotto. L'ambito della pena detentiva sostituibile, infatti, è rimasto sovrapposto a quello della pena condizionalmente sospendibile, relegando nella marginalità l'applicazione delle sanzioni sostitutive, anche nel contesto dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di rito. 3. Nel contesto di un più ampio disegno volto al miglioramento dell'efficienza del processo penale, e al raggiungimento degli obiettivi cui è stata condizionata l'erogazione dei finanziamenti del Piano europeo di investimenti, varato per risanare le perdite causate dalla nota recente pandemia, il Parlamento ha quindi delegato il Governo, con l'art. 1, commi 1 e 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134, a rivitalizzare il sistema. L'azione del legislatore delegato, tradottasi nelle disposizioni dettate dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, citato, si è snodata in una duplice fondamentale direzione. Innanzitutto, si è realizzata una radicale rivisitazione delle tipologie sanzionatorie, con estensione dell'ambito applicativo del regime di sostituibilità. Le nuove misure sono concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie "pene", per quanto non edittali. Le più gravose di esse (la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva) possono ora vicariare la reclusione o l'arresto di durata non eccedente i quattro anni, per come risultanti all'esito della commisurazione giudiziale. Il lavoro di pubblica utilità può essere sostitutivamente applicato nel limite dei tre anni di pena detentiva. La pena pecuniaria può essere sostitutivamente applicata nel limite di un anno (quello antecedente era pari a sei mesi). Quanto alla pena pecuniaria, e trattasi di profilo rilevante per quanto ulteriormente si dirà, il criterio di ragguaglio resta correlato al c.d. valore giornaliero a cui può essere assoggettato l'imputato, ma questo valore - da ultimo fissato, ante novella, in misura variabile tra i 75 euro e i 2.500 euro (art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 135 cod. pen.; Corte cost., n. 28 del 2022) - è stato totalmente riparametrato, spaziando ora tra i 5 euro e i 2.500 euro (v. nuovo art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, quale introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022). Sotto altro aspetto, si è orientato il sistema verso finalità più accentuatamente specialpreventive. L'applicabilità delle pene sostitutive è stata prevista, sul presupposto che esse scongiurino, attraverso opportune prescrizioni, il pericolo di recidiva. La sede elettiva della prognosi è stata ricentrata sul giudizio di cognizione, che potrà essere allo scopo specificamente proseguito (con fissazione di apposita udienza di sentencing, a norma dell'art. 545-bis cod. proc. pen.) per le decisioni inerenti l'an e il quomodo della sostituzione, essendo anche venuta meno la divaricazione, precedentemente esistente, tra il momento della nominale irrogazione della pena sostitutiva ad opera del giudice procedente e la fase della concreta determinazione delle modalità di esecuzione ad opera del magistrato di sorveglianza. Il meccanismo è stato, infine, emancipato dalla prospettiva della sospensione condizionale, che, quale fattore potenzialmente disincentivante, non viene più ammessa in caso di sostituzione. 4. Ciò posto, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 delinea il regime di transizione alla nuova disciplina e stabilisce l'immediata applicabilità delle sue disposizioni ai processi in corso, in fase di merito, al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma), nella parte al reo più favorevole. Per i giudizi pendenti in Cassazione alla stessa data, ove il ricorso sia poi dichiarato inammissibile, o respinto, è specificamente previsto, in funzione recuperatoria, l'intervento del giudice dell'esecuzione, da sollecitate entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836-02, § 4 del Considerato in diritto). 4 In caso di annullamento con rinvio può provvedere, di nuovo in funzione recuperatoria, il giudice omonimo. 5. La funzione recuperatoria, ossia di sostanziale rimessione in termini rispetto ad istanze su aspetti di ordine sanzionatorio, le quali (in rapporto allo stato di avanzamento del processo) sarebbero altrimenti risultate precluse all'imputato o al condannato, informa la disciplina transitoria con riferimento ai processi che, alla data di entrata in vigore della novella, sono ormai approdati in Cassazione. Una tale caratterizzante funzione - che integra, di per sé, un'opzione procedurale di favore, come correttamente opina il ricorrente - induce a ritenere che il diritto di accedere alle pene sostitutive in regime di diritto transitorio, in fase esecutiva o di rinvio, prescinda dal riscontro di una situazione concreta in cui la sostituzione non potesse, a parità di condizioni, precedentemente avvenire;
e quindi, in questo senso, dal rilievo dal carattere di maggior favore in concreto della normativa sopravvenuta. 6. Anche a prescindere da ciò (ossia ragionando secondo l'impostazione sostanzialistica di maggior favore, fatta erroneamente propria dal giudice a quo), la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata si profila in ogni caso insostenibile. In materia, il raffronto tra la disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022 e la disciplina da esso introdotta deve tener conto di tutti gli elementi di novità, risultanti dalla complessa e articolata riforma, e non può di certo limitarsi al solo profilo della sostituibilità della pena detentiva in rapporto ai distinti tetti edittali entro cui essa è ammessa, oltretutto nell'ottica di una verifica meramente empirica di corrispondenza, calata sulla vicenda penale dì specie. Per quanto riguarda la pena pecuniaria sostitutiva, in particolare, viene altresì in gioco il criterio di ragguaglio, di cui si è detto nel precedente § 3, innovato in me/ius dalla riforma ex d.lgs. n. 150 del 2022. Non è esatto pertanto affermare che la sostituzione in pena pecuniaria sarebbe potuta avvenire nei confronti di AT, sotto il vigore della disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, a parità di condizioni. Quanto alle determinazioni dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, le disposizioni del capo III della legge n. 689 del 1981, come novellate, si rivelano in qualunque caso più favorevoli, anche ove la sostituzione debba avvenire (come nella specie) entro il limite di sei mesi di pena detentiva. 7. Il ricorso risulta fondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. 5 Così deciso il 29/05/2024 Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Lecce.
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33840 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, avanzata nell'interesse di GI AT, condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sentenza pronunciata 1'11 aprile 2022 dalla medesima Corte, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2023 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Secondo il giudice adito, la disciplina transitoria, dettata dall'art. 95, comma 1, cit., sarebbe ispirata all'esigenza di garantire, in tutti i processi ancora in corso alla data di entrata in vigore della novella, l'applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, limitatamente alle sue disposizioni più favorevoli. Tale limitazione, esplicita nel testo legislativo per l'ipotesi in cui il processo risultasse pendente in primo grado o in appello, varrebbe -in prospettiva sistematica- anche nei casi ulteriori, in cui alla rimodulazione della pena fosse chiamato, dopo la decisione della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione o il giudice del rinvio. Poiché, rispetto alla pena detentiva irrogata in concreto a AT, di durata non superiore a sei mesi, la sostituzione in pena pecuniaria sarebbe potuta ugualmente avvenire sotto il vigore della disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, il regime novellato non risulterebbe in concreto più favorevole e l'intervento del giudice dell'esecuzione sarebbe precluso. 2. Ricorre l'interessato per cassazione, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente sostiene che, in fase transitoria, il principio dell'applicabilità della nuova disciplina, subordinatamente al riscontro del suo carattere sostanziale di maggior favore, varrebbe -come da previsione testuale- per i soli processi ancora pendenti nel merito;
in sede di esecuzione, o di rinvio, la condizione di miglior favore sarebbe invece rappresentata dal mero fatto, di ordine procedurale, della riapertura del termine per beneficiare delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ai fini della definizione del ricorso appare utile lo svolgimento di brevi considerazioni sulla genesi e sulle finalità della novellazione legislativa intervenuta, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2. Tali sanzioni, espressive del tendenziale sfavore dell'ordinamento penale per l'espiazione carceraria di ridotta durata, per lo più inidonea ad assicurare la risocializzazione dei condannati e la riduzione dei tassi di recidiva (Sez. 3, n. 12523 del 15/10/1985, Lurci, Rv. 171464-01), furono introdotte con la legge 24 novembre 1981, n. 689, entro un perimetro applicativo, in origine, prudentemente ristretto. L'area della sostituibilità era circoscritta alla misura massima di sei mesi di pena detentiva ed erano delineate numerose condizioni, soggettive ed oggettive, preclusive del riconoscimento del beneficio. Negli anni successivi, il tetto superiore di pena, compatibile con la sostituzione, è stata progressivamente esteso, prima alla misura di un anno (art. 5 d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), poi a quella di due anni (art. 4, comma 1, legge 12 giugno 2003, n. 134). Sono state anche eliminate, con l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, le esclusioni oggettive correlate al titolo di reato (stesso art. 4, comma 1, legge n. 134, cit.). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell'istituto, l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nei tempi successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevante il meccanismo deflattivo specificamente ideato per arginare, sin dalla fase di cognizione, le brevi detenzioni e scongiurare l'effetto di desocializzazione da esse indotto. L'ambito della pena detentiva sostituibile, infatti, è rimasto sovrapposto a quello della pena condizionalmente sospendibile, relegando nella marginalità l'applicazione delle sanzioni sostitutive, anche nel contesto dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di rito. 3. Nel contesto di un più ampio disegno volto al miglioramento dell'efficienza del processo penale, e al raggiungimento degli obiettivi cui è stata condizionata l'erogazione dei finanziamenti del Piano europeo di investimenti, varato per risanare le perdite causate dalla nota recente pandemia, il Parlamento ha quindi delegato il Governo, con l'art. 1, commi 1 e 17, della legge 27 settembre 2021, n. 134, a rivitalizzare il sistema. L'azione del legislatore delegato, tradottasi nelle disposizioni dettate dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, citato, si è snodata in una duplice fondamentale direzione. Innanzitutto, si è realizzata una radicale rivisitazione delle tipologie sanzionatorie, con estensione dell'ambito applicativo del regime di sostituibilità. Le nuove misure sono concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie "pene", per quanto non edittali. Le più gravose di esse (la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva) possono ora vicariare la reclusione o l'arresto di durata non eccedente i quattro anni, per come risultanti all'esito della commisurazione giudiziale. Il lavoro di pubblica utilità può essere sostitutivamente applicato nel limite dei tre anni di pena detentiva. La pena pecuniaria può essere sostitutivamente applicata nel limite di un anno (quello antecedente era pari a sei mesi). Quanto alla pena pecuniaria, e trattasi di profilo rilevante per quanto ulteriormente si dirà, il criterio di ragguaglio resta correlato al c.d. valore giornaliero a cui può essere assoggettato l'imputato, ma questo valore - da ultimo fissato, ante novella, in misura variabile tra i 75 euro e i 2.500 euro (art. 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 135 cod. pen.; Corte cost., n. 28 del 2022) - è stato totalmente riparametrato, spaziando ora tra i 5 euro e i 2.500 euro (v. nuovo art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, quale introdotto dall'art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022). Sotto altro aspetto, si è orientato il sistema verso finalità più accentuatamente specialpreventive. L'applicabilità delle pene sostitutive è stata prevista, sul presupposto che esse scongiurino, attraverso opportune prescrizioni, il pericolo di recidiva. La sede elettiva della prognosi è stata ricentrata sul giudizio di cognizione, che potrà essere allo scopo specificamente proseguito (con fissazione di apposita udienza di sentencing, a norma dell'art. 545-bis cod. proc. pen.) per le decisioni inerenti l'an e il quomodo della sostituzione, essendo anche venuta meno la divaricazione, precedentemente esistente, tra il momento della nominale irrogazione della pena sostitutiva ad opera del giudice procedente e la fase della concreta determinazione delle modalità di esecuzione ad opera del magistrato di sorveglianza. Il meccanismo è stato, infine, emancipato dalla prospettiva della sospensione condizionale, che, quale fattore potenzialmente disincentivante, non viene più ammessa in caso di sostituzione. 4. Ciò posto, l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 delinea il regime di transizione alla nuova disciplina e stabilisce l'immediata applicabilità delle sue disposizioni ai processi in corso, in fase di merito, al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma), nella parte al reo più favorevole. Per i giudizi pendenti in Cassazione alla stessa data, ove il ricorso sia poi dichiarato inammissibile, o respinto, è specificamente previsto, in funzione recuperatoria, l'intervento del giudice dell'esecuzione, da sollecitate entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836-02, § 4 del Considerato in diritto). 4 In caso di annullamento con rinvio può provvedere, di nuovo in funzione recuperatoria, il giudice omonimo. 5. La funzione recuperatoria, ossia di sostanziale rimessione in termini rispetto ad istanze su aspetti di ordine sanzionatorio, le quali (in rapporto allo stato di avanzamento del processo) sarebbero altrimenti risultate precluse all'imputato o al condannato, informa la disciplina transitoria con riferimento ai processi che, alla data di entrata in vigore della novella, sono ormai approdati in Cassazione. Una tale caratterizzante funzione - che integra, di per sé, un'opzione procedurale di favore, come correttamente opina il ricorrente - induce a ritenere che il diritto di accedere alle pene sostitutive in regime di diritto transitorio, in fase esecutiva o di rinvio, prescinda dal riscontro di una situazione concreta in cui la sostituzione non potesse, a parità di condizioni, precedentemente avvenire;
e quindi, in questo senso, dal rilievo dal carattere di maggior favore in concreto della normativa sopravvenuta. 6. Anche a prescindere da ciò (ossia ragionando secondo l'impostazione sostanzialistica di maggior favore, fatta erroneamente propria dal giudice a quo), la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata si profila in ogni caso insostenibile. In materia, il raffronto tra la disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022 e la disciplina da esso introdotta deve tener conto di tutti gli elementi di novità, risultanti dalla complessa e articolata riforma, e non può di certo limitarsi al solo profilo della sostituibilità della pena detentiva in rapporto ai distinti tetti edittali entro cui essa è ammessa, oltretutto nell'ottica di una verifica meramente empirica di corrispondenza, calata sulla vicenda penale dì specie. Per quanto riguarda la pena pecuniaria sostitutiva, in particolare, viene altresì in gioco il criterio di ragguaglio, di cui si è detto nel precedente § 3, innovato in me/ius dalla riforma ex d.lgs. n. 150 del 2022. Non è esatto pertanto affermare che la sostituzione in pena pecuniaria sarebbe potuta avvenire nei confronti di AT, sotto il vigore della disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, a parità di condizioni. Quanto alle determinazioni dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, le disposizioni del capo III della legge n. 689 del 1981, come novellate, si rivelano in qualunque caso più favorevoli, anche ove la sostituzione debba avvenire (come nella specie) entro il limite di sei mesi di pena detentiva. 7. Il ricorso risulta fondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. 5 Così deciso il 29/05/2024 Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Lecce.