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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2152/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad intimazione-cosap e vertente
TRA
– (P. Iva. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettiva-
mente dom.ta in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Pier-
luigi Rispoli che la rappresenta e difende come in atti,
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MT Mastrangelo giusta procura in atti,
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 27-1-22 e poi notificato, si opponeva agli “Avvisi Parte_1
di pagamento in forma esecutiva dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo
pubblico e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prot. nn.
PG/772934/1063 e PG/772934/1575 - Parte_2
”, comunicato a mezzo posta il 31.12.2021, deducen-
[...]
do che “detti atti di avviso sarebbero riferibili al verbale, non trasmesso in uno agli atti
impugnati, di accertamento/contestazione recante il n. 56 del 9.08.2011 (riferibile al
parcheggio multipiano denominato “Brin” di Via Benedetto Brin Snc, ed in particolare
a due varchi di accesso, verbale non rinvenuto poiché alla data della presunta notifi-
ca/irrogazione l'impianto non era nella materiale disponibilità, gestione e detenzione di
Parte
ma di come evincibile dalla documentazione che si deposita); - Controparte_2
che la fattispecie per cui è causa è ampiamente nota al poiché in da- Controparte_1
ta 3.06.2009, e prima ancora in data 10.10.2006, con nota prot. n. 7932, la odierna
istante comunicava a mezzo racc.ta A.R. prot. n. 3025 alla Direzione centrale Risorse
Strategiche e Programmazione Economico – Finanziaria - Servizio Accertamento delle
Entrate – Area Tarsu/Cosap del che con riferimento ai verbali n. Controparte_1
807 e 808 del 4.05.2009 di accertamento relativi al canone per l'occupazione di suolo
pubblico (verbali ed inviti peraltro già oggetto di impugnazione innanzi a codesto
Ecc.mo Tribunale e definiti con pronunce ampiamente favorevoli divenute cosa giudica-
ta perché non impugnate dal che si depositano) per i passi carrabili Controparte_1
dell' ricorresse l'esenzione dal pagamento così come prevista dall'art. Controparte_3
27 comma 2 del: “Testo coordinato del regolamento per l'occupazione di suolo pubbli-
co e per l'applicazione del relativo canone” in quanto i predetti passi carrabili furono
realizzati dallo stesso ente odierno impositore ( a beneficio di immo- CP_1 CP_1
bili di Sua esclusiva proprietà e pertinenza (Cfr. doc. che si deposita); - che il
[...] [...]
a tali missive non dava alcun riscontro;
- che, nonostante come detto ben tre CP_1
pronunce del Tribunale di Napoli divenute definitive per mancata impugnazione e con-
seguente acquiescenza (Cfr. sentenza n. 1066/2012, depositata in data 27.01.2012, sen-
tenza n. 8087/2013, depositata in data 24.06.2013 e sentenza n. 3362/2016, depositata
in data 15.03.2016) il predetto noncurante delle richiamate definiti- Controparte_1
ve statuizioni, in data 31.12.2021 decideva di inviare gli atti oggi impugnati con il qua-
le richiede all' il pagamento dell'importo complessivo di € 13.890,00 di Parte_1
cui € 4.581,26 per canone, € 9.162,48 per sanzioni e ben € 127,38 per interessi, oltre
spese di notifica varie per un presunto mancato pagamento di canone passo carrabile
Parte cat. C.” (enfasi aggiunte). Inoltre, ed in diritto, , dopo una lunga rielaborazione giuridica dei rapporti inter partes, tesa in sostanza a dimostrare la unitarietà funziona-
le/pubblicistica delle parti stesse (v. atto introduttivo), deduceva appunto che “Già que-
sta ricostruzione rende evidente l'infondatezza della pretesa del che vuole far CP_1
pagare l'occupazione di spazi pubblici (i varchi di accesso) utilizzati per scopi non pri-
vati ma pubblici al fine di un servizio pubblico effettuato da una società di proprietà in-
tegrale del e sottoposta al suo controllo …omissis… Ora non si vede quale sia CP_1
il sacrificio imposto alla collettività nel caso in esame appunto – si ripete – di passi
carrai funzionali a consentire l'uscita dei mezzi pubblici dai depositi comunali per
svolgere il servizio pubblico di trasporto. Si tratta del resto di spazi già in partenza sot-
tratti all'uso privato appunto per la loro funzione di collegamento tra la strada pubbli-
ca e i depositi comunali di ricovero dei mezzi pubblici di trasporto… Quindi, in un cer-
to senso, è come se il volesse far pagare il canone di occupazione a se stesso, o CP_1
comunque ad un ente ad esso strumentale che si serve del bene occupato per svolgere
un servizio pubblico locale, che in mancanza dell'esternalizzazione sarebbe di compe-
tenza del comune stesso”. Precisando ancora, essa opponente, che “Per eccesso di rigo-
re difensivo ed entrando nel merito delle pretese oggetto di odierna opposizione si rap-
presenta come: con verbale del 17.07.2012, che si deposita, il ( Controparte_1 CP_4
zione ) trasferiva alla con decorrenza Controparte_5 Controparte_2 21.07.2012 tutte le strutture comunali destinate a parcheggio tra cui è ricompreso il
c.d. parcheggio di interscambio BRIN sito appunto tra Via Brin e Via A. Volta. Succes-
sivamente in data 27.12.2013, con verbale di assemblea straordinaria Napoli Holding
S.r.l., già conferiva ad la gestione del ramo parcheggi con de- CP_2 Parte_1
correnza 1.04.2014 (Cfr. doc. che si deposita). Solo in data 26.04.2017 per atto notaio
rep. 2623, racc. 1345, che si deposita, il conferiva ad Per_1 Controparte_1
in aumento capitale il parcheggio di interscambio denominato “Autosilos Parte_1
Brin” (Cfr. determina dell'AU n. 17 del 25.05.2017). Ciò detto, prescindendo quindi
dalla proprietà e gestione del predetto sito alla data del verbale del 9.08.2011, giova
precisare la natura giuridica e sociale di un parcheggio denominato, proprio dal Co-
mune di Napoli nel depositato verbale del 17.07.2012 a pag. 1 comma a) della premes-
sa, di interscambio. I parcheggi denominati di interscambio sono strutture di parcheg-
gio istituite dai comuni ed hanno la caratteristica di essere per definizione tecni-
co/legale collegate ai mezzi del trasporto pubblico della località di pertinenza. I par-
cheggi di interscambio permettono ai pendolari, o a chiunque ne voglia fare utilizzo
seppur sporadico, che arrivano da periferie o dai centri vicini, di poter parcheggiare il
proprio veicolo privato (auto, moto o autobus) in tutta sicurezza ed a prezzi altamente
convenienti motivo per il quale è esclusa la custodia. Per muoversi all'interno della cit-
tà, poi, questi potranno utilizzare gli autobus di linea ovvero il sistema ferroviario pre-
sente (vale a dire metropolitana). Il veicolo, auto o moto che sia, viene posteggiato nei
parcheggi di interscambio durante il corso della giornata, o comunque per gran parte
di essa e, successivamente, recuperato quando si ritorna dalle commissioni in città.
Proprio per la intrinseca natura di interscambio e quindi al precipuo fine di favorire ed
incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto viene richiesta una tariffa per la sosta
molto conveniente, tariffa, tra l'altro, prevista e quantificata proprio dal con il CP_1
c.d. contratto di servizio. Generalmente, come il caso di Brin, i parcheggi di interscam-
bio sono situati in periferia delle aree metropolitane ed in prossimità delle tangenziali
ed autostrade, sono dotati di aree di sosta per disabili e non hanno orari di apertura e chiusura. Proprio la legge Tognoli attribuisce rilevanza pubblicistica ai parcheggi di
interscambio, i quali, in corrispondenza di determinati snodi stradali, perseguono l'o-
biettivo di decongestionare i centri urbani e di migliorare le condizioni di vita del citta-
dino. La norma, inoltre, incentiva la loro realizzazione al fine di porre in essere l'inter-
scambio con sistemi di trasporto pubblico. All'uopo la Suprema Corte di Cassazione ha
escluso l'applicazione della generale disciplina sull'obbligo di custodia proprio in rife-
rimento a tali tipologie di parcheggi;
in particolare, essa ha ribadito che: «l'istituzione
da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento [...] non comporta l'assunzione
dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "par-
cheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclu-
sione del contratto». Proprio nelle aree immediatamente circostanti il parcheggio Brin
hanno sede infatti i seguenti stazionamenti della Via Brin: linee 156, 192, Parte_1
193, 194, 196 e R5, Via Volta: linea R2, oltre un ambio stazionamento Taxi. Al piano
terra dell'edificio sono situati gli uffici di coordinamento del servizio navetta delle pre-
dette linee di trasporto pubblico locale (TPL). Ulteriori commenti sulla natura e funzio-
ne pubblica del predetto sito paiono superflui. … Al carattere strumentale si ricollega
l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento dei medesimi
scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettivi-
tà locale e lo sviluppo della stessa. … In buona sostanza agendo l' in re- Parte_1
gime di delegazione intersoggettiva “in House” del (pubblico tra- Controparte_1
sporto) essa non è soggetto passivo della tassa poiché la proprietà del manufatto su cui
insiste il passo carrabile era sempre in capo all'ente locale ”. Su tali Controparte_1
Parte basi -ma v., amplius, atto introduttivo-, chiedeva dunque caducarsi tutti gli impu-
gnati provvedimenti comunali.
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
Occorre in primo luogo osservare che, dopo variazioni interpretative del passato, il Giu- dice di legittimità e la giurisprudenza amministrativa si sono ormai sostanzialmente at-
testate sullo stesso principio per cui il e l'azienda operante in house providing CP_1
(qui una SPA), pur essendo in sé soggetti giuridicamente distinti, tuttavia, data la loro stretta interconnesione funzionale ed il controllo azionario al 100% del primo sulla se-
conda sia pure mediante una propria società di holding, possano però altresì ritenersi, al contempo, in rapporto di sostanziale relazione interorganica (cfr. SSUU 4132/19 secon-
do cui l'in house providing prevede che l'Amministrazione fornisca i servizi pubblici in auto-produzione mediante affidamento ad un ente strumentale formalmente autonomo ma funzionalmente, organizzativamente e finanziariamente dipendente da essa, configu-
randosi così un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di detta “delegazione interorganica”; Cass. 5346/19 secondo cui “…il cd. controllo ana-
logo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire
all'azionista pubblico di svolgere una influenza dominante sulla società, se del caso at-
traverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così
da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica…”; in altro correlato senso, v. TARLazio 1680/20 e similmente Cons.Stato 2626/17 secondo cui, in pratica, l'affidamento in house [quindi domestico, quasi interorganico] costitui-
sce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale della concessione di servizi). Ciò po-
sto, nel merito -a proposito della eccezione di nullità sollevata dall'istante anche per la scadente o assente motivazione che appunto illustrasse le ragioni della inflitta sanzio-
va poi rilevato che il prodotto e sottostante verbale di accertamento (n. 56) Email_1
del 9/8/11 segnala che la violazione afferisce a “due varchi carrabili”, entrambe rinveni-
bili su via Volta, di rispettivi metri 5,70 e 3,40, con tipologia attività -si noti- “TRA-
, accessi occupanti detti spazi comunali in violazione degli artt. 21 e Parte_3
32 del RegolamentoCosap, in relazione al successivo anno 2018 come inoltre si legge nell'avviso di pagamento qui impugnato. Ebbene, occorre osservare che il , CP_6
oggetto dell'intimazione pecuniaria in rassegna, era in origine parte del patrimonio co-
munale allorquando ne venivano realizzati -o comunque già esistevano- i varchi d'accesso, ora raggiunti dall'addebito/Cosap a carico dell'odierna istante. Sicchè, deve anzitutto ribadirsi che essi erano già di pertinenza del Comune partenopeo allorquando lo stesso era o diveniva proprietario dell'edificio appena indicato, passando poi
Parte quest'ultimo in proprietà di solo in data 26/4/17 (v. sopra). Inoltre, in collegamen-
to, la medesima struttura appare costituire, invero sul punto non contestatamente, un cd.
parcheggio di interscambio e, cioè, uno stabile a più piani destinato a sosta, a prezzo evidentemente conveniente, in favore soprattutto di numerosi quotidiani pendolari i qua-
li -nel contesto di chiari fini pubblicistici rapportabili ad una città metropolitana noto-
riamente gravata da un rilevantissimo traffico veicolare- intendano appunto rilasciare il proprio veicolo privato utilizzando piuttosto, per muoversi, i circolanti mezzi pubblici
(linee metropolitane, autobus, ecc.), sì da oggettivamente contribuire al decongestiona-
mento, nel perimetro cittadino, della eccessiva mobilità veicolare a motore. Una siffatta finalità -specie rispetto a grandi centri urbani- indiscutibilmente configura, per defini-
zione ed anche sul piano ecoambientale, un evidente obiettivo pubblicistico. Questo
scopo, già di carattere generale allorquando l'edificio BRIN era direttamente o indiret-
tamente di titolarità comunale, è poi rimasto tale anche quando esso è stato trasferito ad
(operante in house providing e, quindi, nella premessa relazione interorgani- Pt_1
ca), giusto atto notarile del 26/4/17 cit. . Appare dunque chiaro - tranne apposita deter-
minazione comunale di inversione della originaria destinazione del complesso immobi-
liare, qui tuttavia non risultante- che anche l'incaricato organismo funzionalmente e giu-
Parte ridicamente interconnesso, cioè l' , debba allora perseguire e conseguire la stessa indicata finalità pubblicistica. Detto atto di conferimento immobiliare del 26/4/17, con-
cluso da Napoli Holding srl e evidenzia altresì, significa- Pt_1 Controparte_1
tivamente sul punto in esame: -che è partecipata al 100% dal parte- Pt_1 CP_1
nopeo a mezzo di Napoli Holding srl ed opera, precisamente, in regime di in house pro-
viding, “svolgendo la propria attività di servizio pubblico…sottoposta al cd. controllo
analogico”, ribadendosi poi i “servizi di pubblico interesse svolto da ”; CP_7
-che, inoltre, il complesso Brin è stato appunto trasferito in pari data ad In- Pt_1 somma, non è dubbio che, per naturale funzione e per apposita convenzione negoziale,
in linea con il complessivo quadro normativo di riferimento, l'uso dell'edificio in que-
stione debba concorrere, nei modi accennati, al perseguimento dell'interesse genera-
le/cittadino al decongestionamento del traffico urbano ed anche, di riflesso,
all'auspicabile progresso del contesto ecoambientale. Ciò pertanto induce a ritenere che se anche le vicende di causa potessero comunque ricondursi al mancato pagamento del per i premessi varchi d'accesso colleganti il complesso immobiliare con le CP_8
aree esterne, ne discenderebbe ed anzi ne discende, egualmente, che l'utilizzo/occupazione di tali passaggi sia oggettivamente finalizzato a conseguire i ripe-
tuti scopi pubblici del caso, per cui una azienda comunale totalmente controllata che operi in house providing e fruisca di siffatti accessi -per attività di rilievo certamente generale, in esplicazione dei riferiti “servizi di pubblico interesse”- non possa dunque essere tenuta a pagare il contestato canone occupativo. E' in pratica il stesso, CP_1
attraverso la sua diretta operatrice interconnessa e vigilata, ad indirettamente ma univo-
camente fruire, per le finalità programmate, degli spazi in questione, sì da rendere in-
configurabile o illogico che, in tale quadro, possano pretendersi somme a titolo di inde-
bita occupazione di aree comunali, quasi come se l'ente locale le potesse chiedere prati-
camente a sé stesso (sempre poi a norma del richiamato regolamento, si legga l'art. 29
(ex art. 27) secondo cui : Esenzioni “Sono esenti dal pagamento del canone tutte le oc-
cupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2. Sono esentate dal pa-
gamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal previo Controparte_1
atto di esenzione della Giunta Comunale. Sono, altresì, esentate dal pagamento le oc-
cupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal
..”; sembra cioè, anche sul piano regolamentare, che la avvenuta rea- Controparte_1
lizzazione dei varchi in questione sia appunto di appannaggio comunale non solo nel senso della sua titolarità funzionale, diretta o poi indiretta, ma anche appunto nel senso che essi servano proprio ai ripetuti scopi pubblici/locali al punto da apparire inquadrabi-
li nel novero dei beni esentabili da ). In ogni caso, risulta evidente come nella Pt_2 specie non sia dovuta da una società in house -interamente controllata dal terri- CP_1
toriale ed investita di compiti di interesse collettivo- alcuna somma a titolo di canone d'occupazione. Deve invero ancora rilevarsi, a riguardo, che consimili considerazioni,
laddove funzionali alla decisione, sono state già svolte anche in altre sentenze della se-
zione, ma con riferimento a capannoni od edifici in cui erano direttamente parcheggiati autobus pubblici che, per entrare ed uscire dai medesimi alloggi, si servivano appunto di varchi d'accesso, o stradali, di titolarità comunale : in tali casi si è già appunto ritenuta la non debenza del Cosap. Ma, per vero, la circostanza, nel caso in esame, che CP_6
serva piuttosto a parcheggiare veicoli privati, in funzione di interscambio di tipo
[...]
soprattutto pendolare, non cambia affatto la sostanza delle cose in quanto tale transitorio ricovero di veicoli individuali che quotidianamente raggiungono le affollate aree parte-
nopee, non esclude ma anzi implica la logica conseguenza, sempre anch'essa di chiara matrice pubblicistica per le ragioni già indicate, che i privati, secondo le loro necessità
locali, proseguano a piedi o più spesso con mezzi pubblici, e non, certamente, con le proprie autovetture private. Sicchè, all'evidenza, lo scopo pubblicistico del deconge-
stionamento veicolare/urbano è qui comunque egualmente conseguito, per quanto pos-
sibile in una capitale metropolitana, non occorrendo perciò -deve coerentemente ritener-
si- che la impresa appieno controllata dal ed agente in house providing debba CP_1
quindi anche pagare l'utilizzo dei varchi di collegamento tra la struttura immobiliare deputata e la strada pubblica. Insomma, in riepilogativa sintesi, l'uso testè detto degli accessi di congiunzione tra il palazzo Brin e l'area comunale esterna appare comunque iscriversi ai finali scopi pubblici cui l'incaricata sovrintende, con l'effetto, in Pt_1
ogni caso e sotto ogni profilo, che, in accoglimento della domanda introduttiva, gli op-
posti avvisi/Cosap debbano essere dunque dichiarati illegittimi (la stessa opponente rife-
risce poi, più volte, che gli atti ed inviti presupposti sono stati già invalidati con pregres-
se sentenze definitive di talchè -a riguardo- non va disposto alcunchè. In ogni caso, il visto travolgimento sostanziale delle pretese comunali, per cui queste non possono esse-
re irrogate dal medesimo soggetto territoriale proprio nei confronti della sua longa ma- nus, assorbe allora -sul punto- ogni eventuale questione).
La circostanza che non fosse qui in discussione l'accesso ad un ricovero di mezzi o au-
tobus pubblici ma, piuttosto, ad un parcheggio di favore per veicoli privati, per le finali-
tà già illustrate, induce da ultimo a compensare interamente, tra le parti di causa, le so-
stenute spese di lite, trattandosi peraltro di soggetti, si ripete, in rapporti di correlata uni-
tà funzionale.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto introduttivo del 27-1-22, così provvede : Pt_1
a)in accoglimento, dichiara la illegittimità degli avvisi-Cosap nn. PG/772934/1063 e
PG/772934/1575;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25/9/25. Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2152/22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione ad intimazione-cosap e vertente
TRA
– (P. Iva. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Napoli alla via G.B. Marino n. 1, elettiva-
mente dom.ta in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 16 presso lo studio dell'avv. Pier-
luigi Rispoli che la rappresenta e difende come in atti,
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MT Mastrangelo giusta procura in atti,
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 27-1-22 e poi notificato, si opponeva agli “Avvisi Parte_1
di pagamento in forma esecutiva dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo
pubblico e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prot. nn.
PG/772934/1063 e PG/772934/1575 - Parte_2
”, comunicato a mezzo posta il 31.12.2021, deducen-
[...]
do che “detti atti di avviso sarebbero riferibili al verbale, non trasmesso in uno agli atti
impugnati, di accertamento/contestazione recante il n. 56 del 9.08.2011 (riferibile al
parcheggio multipiano denominato “Brin” di Via Benedetto Brin Snc, ed in particolare
a due varchi di accesso, verbale non rinvenuto poiché alla data della presunta notifi-
ca/irrogazione l'impianto non era nella materiale disponibilità, gestione e detenzione di
Parte
ma di come evincibile dalla documentazione che si deposita); - Controparte_2
che la fattispecie per cui è causa è ampiamente nota al poiché in da- Controparte_1
ta 3.06.2009, e prima ancora in data 10.10.2006, con nota prot. n. 7932, la odierna
istante comunicava a mezzo racc.ta A.R. prot. n. 3025 alla Direzione centrale Risorse
Strategiche e Programmazione Economico – Finanziaria - Servizio Accertamento delle
Entrate – Area Tarsu/Cosap del che con riferimento ai verbali n. Controparte_1
807 e 808 del 4.05.2009 di accertamento relativi al canone per l'occupazione di suolo
pubblico (verbali ed inviti peraltro già oggetto di impugnazione innanzi a codesto
Ecc.mo Tribunale e definiti con pronunce ampiamente favorevoli divenute cosa giudica-
ta perché non impugnate dal che si depositano) per i passi carrabili Controparte_1
dell' ricorresse l'esenzione dal pagamento così come prevista dall'art. Controparte_3
27 comma 2 del: “Testo coordinato del regolamento per l'occupazione di suolo pubbli-
co e per l'applicazione del relativo canone” in quanto i predetti passi carrabili furono
realizzati dallo stesso ente odierno impositore ( a beneficio di immo- CP_1 CP_1
bili di Sua esclusiva proprietà e pertinenza (Cfr. doc. che si deposita); - che il
[...] [...]
a tali missive non dava alcun riscontro;
- che, nonostante come detto ben tre CP_1
pronunce del Tribunale di Napoli divenute definitive per mancata impugnazione e con-
seguente acquiescenza (Cfr. sentenza n. 1066/2012, depositata in data 27.01.2012, sen-
tenza n. 8087/2013, depositata in data 24.06.2013 e sentenza n. 3362/2016, depositata
in data 15.03.2016) il predetto noncurante delle richiamate definiti- Controparte_1
ve statuizioni, in data 31.12.2021 decideva di inviare gli atti oggi impugnati con il qua-
le richiede all' il pagamento dell'importo complessivo di € 13.890,00 di Parte_1
cui € 4.581,26 per canone, € 9.162,48 per sanzioni e ben € 127,38 per interessi, oltre
spese di notifica varie per un presunto mancato pagamento di canone passo carrabile
Parte cat. C.” (enfasi aggiunte). Inoltre, ed in diritto, , dopo una lunga rielaborazione giuridica dei rapporti inter partes, tesa in sostanza a dimostrare la unitarietà funziona-
le/pubblicistica delle parti stesse (v. atto introduttivo), deduceva appunto che “Già que-
sta ricostruzione rende evidente l'infondatezza della pretesa del che vuole far CP_1
pagare l'occupazione di spazi pubblici (i varchi di accesso) utilizzati per scopi non pri-
vati ma pubblici al fine di un servizio pubblico effettuato da una società di proprietà in-
tegrale del e sottoposta al suo controllo …omissis… Ora non si vede quale sia CP_1
il sacrificio imposto alla collettività nel caso in esame appunto – si ripete – di passi
carrai funzionali a consentire l'uscita dei mezzi pubblici dai depositi comunali per
svolgere il servizio pubblico di trasporto. Si tratta del resto di spazi già in partenza sot-
tratti all'uso privato appunto per la loro funzione di collegamento tra la strada pubbli-
ca e i depositi comunali di ricovero dei mezzi pubblici di trasporto… Quindi, in un cer-
to senso, è come se il volesse far pagare il canone di occupazione a se stesso, o CP_1
comunque ad un ente ad esso strumentale che si serve del bene occupato per svolgere
un servizio pubblico locale, che in mancanza dell'esternalizzazione sarebbe di compe-
tenza del comune stesso”. Precisando ancora, essa opponente, che “Per eccesso di rigo-
re difensivo ed entrando nel merito delle pretese oggetto di odierna opposizione si rap-
presenta come: con verbale del 17.07.2012, che si deposita, il ( Controparte_1 CP_4
zione ) trasferiva alla con decorrenza Controparte_5 Controparte_2 21.07.2012 tutte le strutture comunali destinate a parcheggio tra cui è ricompreso il
c.d. parcheggio di interscambio BRIN sito appunto tra Via Brin e Via A. Volta. Succes-
sivamente in data 27.12.2013, con verbale di assemblea straordinaria Napoli Holding
S.r.l., già conferiva ad la gestione del ramo parcheggi con de- CP_2 Parte_1
correnza 1.04.2014 (Cfr. doc. che si deposita). Solo in data 26.04.2017 per atto notaio
rep. 2623, racc. 1345, che si deposita, il conferiva ad Per_1 Controparte_1
in aumento capitale il parcheggio di interscambio denominato “Autosilos Parte_1
Brin” (Cfr. determina dell'AU n. 17 del 25.05.2017). Ciò detto, prescindendo quindi
dalla proprietà e gestione del predetto sito alla data del verbale del 9.08.2011, giova
precisare la natura giuridica e sociale di un parcheggio denominato, proprio dal Co-
mune di Napoli nel depositato verbale del 17.07.2012 a pag. 1 comma a) della premes-
sa, di interscambio. I parcheggi denominati di interscambio sono strutture di parcheg-
gio istituite dai comuni ed hanno la caratteristica di essere per definizione tecni-
co/legale collegate ai mezzi del trasporto pubblico della località di pertinenza. I par-
cheggi di interscambio permettono ai pendolari, o a chiunque ne voglia fare utilizzo
seppur sporadico, che arrivano da periferie o dai centri vicini, di poter parcheggiare il
proprio veicolo privato (auto, moto o autobus) in tutta sicurezza ed a prezzi altamente
convenienti motivo per il quale è esclusa la custodia. Per muoversi all'interno della cit-
tà, poi, questi potranno utilizzare gli autobus di linea ovvero il sistema ferroviario pre-
sente (vale a dire metropolitana). Il veicolo, auto o moto che sia, viene posteggiato nei
parcheggi di interscambio durante il corso della giornata, o comunque per gran parte
di essa e, successivamente, recuperato quando si ritorna dalle commissioni in città.
Proprio per la intrinseca natura di interscambio e quindi al precipuo fine di favorire ed
incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto viene richiesta una tariffa per la sosta
molto conveniente, tariffa, tra l'altro, prevista e quantificata proprio dal con il CP_1
c.d. contratto di servizio. Generalmente, come il caso di Brin, i parcheggi di interscam-
bio sono situati in periferia delle aree metropolitane ed in prossimità delle tangenziali
ed autostrade, sono dotati di aree di sosta per disabili e non hanno orari di apertura e chiusura. Proprio la legge Tognoli attribuisce rilevanza pubblicistica ai parcheggi di
interscambio, i quali, in corrispondenza di determinati snodi stradali, perseguono l'o-
biettivo di decongestionare i centri urbani e di migliorare le condizioni di vita del citta-
dino. La norma, inoltre, incentiva la loro realizzazione al fine di porre in essere l'inter-
scambio con sistemi di trasporto pubblico. All'uopo la Suprema Corte di Cassazione ha
escluso l'applicazione della generale disciplina sull'obbligo di custodia proprio in rife-
rimento a tali tipologie di parcheggi;
in particolare, essa ha ribadito che: «l'istituzione
da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento [...] non comporta l'assunzione
dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "par-
cheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclu-
sione del contratto». Proprio nelle aree immediatamente circostanti il parcheggio Brin
hanno sede infatti i seguenti stazionamenti della Via Brin: linee 156, 192, Parte_1
193, 194, 196 e R5, Via Volta: linea R2, oltre un ambio stazionamento Taxi. Al piano
terra dell'edificio sono situati gli uffici di coordinamento del servizio navetta delle pre-
dette linee di trasporto pubblico locale (TPL). Ulteriori commenti sulla natura e funzio-
ne pubblica del predetto sito paiono superflui. … Al carattere strumentale si ricollega
l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento dei medesimi
scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettivi-
tà locale e lo sviluppo della stessa. … In buona sostanza agendo l' in re- Parte_1
gime di delegazione intersoggettiva “in House” del (pubblico tra- Controparte_1
sporto) essa non è soggetto passivo della tassa poiché la proprietà del manufatto su cui
insiste il passo carrabile era sempre in capo all'ente locale ”. Su tali Controparte_1
Parte basi -ma v., amplius, atto introduttivo-, chiedeva dunque caducarsi tutti gli impu-
gnati provvedimenti comunali.
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed Controparte_1
infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
Occorre in primo luogo osservare che, dopo variazioni interpretative del passato, il Giu- dice di legittimità e la giurisprudenza amministrativa si sono ormai sostanzialmente at-
testate sullo stesso principio per cui il e l'azienda operante in house providing CP_1
(qui una SPA), pur essendo in sé soggetti giuridicamente distinti, tuttavia, data la loro stretta interconnesione funzionale ed il controllo azionario al 100% del primo sulla se-
conda sia pure mediante una propria società di holding, possano però altresì ritenersi, al contempo, in rapporto di sostanziale relazione interorganica (cfr. SSUU 4132/19 secon-
do cui l'in house providing prevede che l'Amministrazione fornisca i servizi pubblici in auto-produzione mediante affidamento ad un ente strumentale formalmente autonomo ma funzionalmente, organizzativamente e finanziariamente dipendente da essa, configu-
randosi così un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di detta “delegazione interorganica”; Cass. 5346/19 secondo cui “…il cd. controllo ana-
logo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire
all'azionista pubblico di svolgere una influenza dominante sulla società, se del caso at-
traverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così
da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica…”; in altro correlato senso, v. TARLazio 1680/20 e similmente Cons.Stato 2626/17 secondo cui, in pratica, l'affidamento in house [quindi domestico, quasi interorganico] costitui-
sce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale della concessione di servizi). Ciò po-
sto, nel merito -a proposito della eccezione di nullità sollevata dall'istante anche per la scadente o assente motivazione che appunto illustrasse le ragioni della inflitta sanzio-
va poi rilevato che il prodotto e sottostante verbale di accertamento (n. 56) Email_1
del 9/8/11 segnala che la violazione afferisce a “due varchi carrabili”, entrambe rinveni-
bili su via Volta, di rispettivi metri 5,70 e 3,40, con tipologia attività -si noti- “TRA-
, accessi occupanti detti spazi comunali in violazione degli artt. 21 e Parte_3
32 del RegolamentoCosap, in relazione al successivo anno 2018 come inoltre si legge nell'avviso di pagamento qui impugnato. Ebbene, occorre osservare che il , CP_6
oggetto dell'intimazione pecuniaria in rassegna, era in origine parte del patrimonio co-
munale allorquando ne venivano realizzati -o comunque già esistevano- i varchi d'accesso, ora raggiunti dall'addebito/Cosap a carico dell'odierna istante. Sicchè, deve anzitutto ribadirsi che essi erano già di pertinenza del Comune partenopeo allorquando lo stesso era o diveniva proprietario dell'edificio appena indicato, passando poi
Parte quest'ultimo in proprietà di solo in data 26/4/17 (v. sopra). Inoltre, in collegamen-
to, la medesima struttura appare costituire, invero sul punto non contestatamente, un cd.
parcheggio di interscambio e, cioè, uno stabile a più piani destinato a sosta, a prezzo evidentemente conveniente, in favore soprattutto di numerosi quotidiani pendolari i qua-
li -nel contesto di chiari fini pubblicistici rapportabili ad una città metropolitana noto-
riamente gravata da un rilevantissimo traffico veicolare- intendano appunto rilasciare il proprio veicolo privato utilizzando piuttosto, per muoversi, i circolanti mezzi pubblici
(linee metropolitane, autobus, ecc.), sì da oggettivamente contribuire al decongestiona-
mento, nel perimetro cittadino, della eccessiva mobilità veicolare a motore. Una siffatta finalità -specie rispetto a grandi centri urbani- indiscutibilmente configura, per defini-
zione ed anche sul piano ecoambientale, un evidente obiettivo pubblicistico. Questo
scopo, già di carattere generale allorquando l'edificio BRIN era direttamente o indiret-
tamente di titolarità comunale, è poi rimasto tale anche quando esso è stato trasferito ad
(operante in house providing e, quindi, nella premessa relazione interorgani- Pt_1
ca), giusto atto notarile del 26/4/17 cit. . Appare dunque chiaro - tranne apposita deter-
minazione comunale di inversione della originaria destinazione del complesso immobi-
liare, qui tuttavia non risultante- che anche l'incaricato organismo funzionalmente e giu-
Parte ridicamente interconnesso, cioè l' , debba allora perseguire e conseguire la stessa indicata finalità pubblicistica. Detto atto di conferimento immobiliare del 26/4/17, con-
cluso da Napoli Holding srl e evidenzia altresì, significa- Pt_1 Controparte_1
tivamente sul punto in esame: -che è partecipata al 100% dal parte- Pt_1 CP_1
nopeo a mezzo di Napoli Holding srl ed opera, precisamente, in regime di in house pro-
viding, “svolgendo la propria attività di servizio pubblico…sottoposta al cd. controllo
analogico”, ribadendosi poi i “servizi di pubblico interesse svolto da ”; CP_7
-che, inoltre, il complesso Brin è stato appunto trasferito in pari data ad In- Pt_1 somma, non è dubbio che, per naturale funzione e per apposita convenzione negoziale,
in linea con il complessivo quadro normativo di riferimento, l'uso dell'edificio in que-
stione debba concorrere, nei modi accennati, al perseguimento dell'interesse genera-
le/cittadino al decongestionamento del traffico urbano ed anche, di riflesso,
all'auspicabile progresso del contesto ecoambientale. Ciò pertanto induce a ritenere che se anche le vicende di causa potessero comunque ricondursi al mancato pagamento del per i premessi varchi d'accesso colleganti il complesso immobiliare con le CP_8
aree esterne, ne discenderebbe ed anzi ne discende, egualmente, che l'utilizzo/occupazione di tali passaggi sia oggettivamente finalizzato a conseguire i ripe-
tuti scopi pubblici del caso, per cui una azienda comunale totalmente controllata che operi in house providing e fruisca di siffatti accessi -per attività di rilievo certamente generale, in esplicazione dei riferiti “servizi di pubblico interesse”- non possa dunque essere tenuta a pagare il contestato canone occupativo. E' in pratica il stesso, CP_1
attraverso la sua diretta operatrice interconnessa e vigilata, ad indirettamente ma univo-
camente fruire, per le finalità programmate, degli spazi in questione, sì da rendere in-
configurabile o illogico che, in tale quadro, possano pretendersi somme a titolo di inde-
bita occupazione di aree comunali, quasi come se l'ente locale le potesse chiedere prati-
camente a sé stesso (sempre poi a norma del richiamato regolamento, si legga l'art. 29
(ex art. 27) secondo cui : Esenzioni “Sono esenti dal pagamento del canone tutte le oc-
cupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2. Sono esentate dal pa-
gamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal previo Controparte_1
atto di esenzione della Giunta Comunale. Sono, altresì, esentate dal pagamento le oc-
cupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal
..”; sembra cioè, anche sul piano regolamentare, che la avvenuta rea- Controparte_1
lizzazione dei varchi in questione sia appunto di appannaggio comunale non solo nel senso della sua titolarità funzionale, diretta o poi indiretta, ma anche appunto nel senso che essi servano proprio ai ripetuti scopi pubblici/locali al punto da apparire inquadrabi-
li nel novero dei beni esentabili da ). In ogni caso, risulta evidente come nella Pt_2 specie non sia dovuta da una società in house -interamente controllata dal terri- CP_1
toriale ed investita di compiti di interesse collettivo- alcuna somma a titolo di canone d'occupazione. Deve invero ancora rilevarsi, a riguardo, che consimili considerazioni,
laddove funzionali alla decisione, sono state già svolte anche in altre sentenze della se-
zione, ma con riferimento a capannoni od edifici in cui erano direttamente parcheggiati autobus pubblici che, per entrare ed uscire dai medesimi alloggi, si servivano appunto di varchi d'accesso, o stradali, di titolarità comunale : in tali casi si è già appunto ritenuta la non debenza del Cosap. Ma, per vero, la circostanza, nel caso in esame, che CP_6
serva piuttosto a parcheggiare veicoli privati, in funzione di interscambio di tipo
[...]
soprattutto pendolare, non cambia affatto la sostanza delle cose in quanto tale transitorio ricovero di veicoli individuali che quotidianamente raggiungono le affollate aree parte-
nopee, non esclude ma anzi implica la logica conseguenza, sempre anch'essa di chiara matrice pubblicistica per le ragioni già indicate, che i privati, secondo le loro necessità
locali, proseguano a piedi o più spesso con mezzi pubblici, e non, certamente, con le proprie autovetture private. Sicchè, all'evidenza, lo scopo pubblicistico del deconge-
stionamento veicolare/urbano è qui comunque egualmente conseguito, per quanto pos-
sibile in una capitale metropolitana, non occorrendo perciò -deve coerentemente ritener-
si- che la impresa appieno controllata dal ed agente in house providing debba CP_1
quindi anche pagare l'utilizzo dei varchi di collegamento tra la struttura immobiliare deputata e la strada pubblica. Insomma, in riepilogativa sintesi, l'uso testè detto degli accessi di congiunzione tra il palazzo Brin e l'area comunale esterna appare comunque iscriversi ai finali scopi pubblici cui l'incaricata sovrintende, con l'effetto, in Pt_1
ogni caso e sotto ogni profilo, che, in accoglimento della domanda introduttiva, gli op-
posti avvisi/Cosap debbano essere dunque dichiarati illegittimi (la stessa opponente rife-
risce poi, più volte, che gli atti ed inviti presupposti sono stati già invalidati con pregres-
se sentenze definitive di talchè -a riguardo- non va disposto alcunchè. In ogni caso, il visto travolgimento sostanziale delle pretese comunali, per cui queste non possono esse-
re irrogate dal medesimo soggetto territoriale proprio nei confronti della sua longa ma- nus, assorbe allora -sul punto- ogni eventuale questione).
La circostanza che non fosse qui in discussione l'accesso ad un ricovero di mezzi o au-
tobus pubblici ma, piuttosto, ad un parcheggio di favore per veicoli privati, per le finali-
tà già illustrate, induce da ultimo a compensare interamente, tra le parti di causa, le so-
stenute spese di lite, trattandosi peraltro di soggetti, si ripete, in rapporti di correlata uni-
tà funzionale.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto introduttivo del 27-1-22, così provvede : Pt_1
a)in accoglimento, dichiara la illegittimità degli avvisi-Cosap nn. PG/772934/1063 e
PG/772934/1575;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 25/9/25. Il giudice unico Antonio Attanasio