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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4285/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccino - Piazza Municipio, 1 84021 Buccino SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 1065017250003986 TARI 2022
- SOLLECITO n. 1065017250003986 TARI 2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 553 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Buccino, quale ente impositore, ed alla Gamma Tributi S.r.
l., quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificatogli il 10.7.25 in forza di due presupposti avvisi di accertamento (n.ri 553 e 554 entrambi notificati il 12.10.24) relativi all'omesso versamento della TARI per l'anno 2018 per la somma complessiva di € 947,98.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato per il seguente motivo: omessa notifica dei due avvisi di accertamento indicati nel sollecito di pagamento impugnato con violazione dell'art. 60 DPR
600/1973 e conseguente automatica nullità dell'atto impugnato.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Comune resistente allegava le notifiche degli avvisi di accertamento presupposti e la Gamma Tributi anche documentazione relativa alla notifica di due antecedenti avvisi di pagamento.
La Gamma tributi depositava in data 1.12.2025 documentazione ulteriore relativa al verbale del 25.11.24 della commissione esaminatrice presso il Comune di aggiudicazione della gara di procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria e di gestione in concessione dei tributi locali, nonché l'Avviso di appalto aggiudicato della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele per conto del
Comune di Buccino.
Il ricorrente, con memoria depositata in data 16.1.26, chiedeva lo spostamento dell'udienza fissata per la trattazione nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 546/1973 (art. 70 TUGT), rilevando che dall'esame dei documenti depositati dall'Ente resistente si evincessero dubbi circa la legittimazione di
Gamma Tributi ad agire quale concessionario per la riscossione del Comune di Buccino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, va rilevato che la richiesta di rinvio d'udienza ex art. 24 cit. non ha trovato accoglimento, in considerazione dell'assenza dei presupposti normativi, come delineati dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della norma stessa.
Giova evidenziare che l'art. 24 del decreto legislativo 546/1992 ai commi 2 e 3 afferma che “ L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato,
a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente”.
Tuttavia, onde evitare che tale strumento processuale, che costituisce comunque un'eccezione al principio generale dell'immodificabilità dei motivi di ricorso ed è posto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, si tramuti in un inutile intralcio alla giurisdizione a scapito della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo.
Sul delicato equilibrio tra tali opposti principi si è più volte soffermata la giurisprudenza di legittimità sia in tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sia in tema di sospensione ex art 34 d.lgs. 546/92 per l'introduzione del giudizio di querela di falso (cfr. Cass. ord. 2354/22; Cass. 7952/2024).
Pertanto, la giurisprudenza tributaria e la dottrina, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all'art. 43 del c.p.a., afferma che l'integrazione dei motivi di ricorso è ammesso soltanto per denunciare vizi in base a documenti depositati dalla controparte non conoscibili dal ricorrente con l'uso dell'ordinaria diligenza. Sono inammissibili i motivi che il ricorrente avrebbe potuto proporre ab initio (TAR Campania 6912/2009; TAR Basilicata 596/85; Finocchiaro-Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Padova, 1996, p. 498; Baglione-Menchini-Miccinesi, Il nuovo processo tributario,
Padova, 2004, p. 303; Consolo-Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2023,
p. 469).
A ciò si aggiunga che i giudici di legittimità hanno precisato che "...nel rito tributario il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado - di cui è espressione l'articolo 24 cit. è in funzione dell'accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la proposizione della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio" (Cass. 23123/2009).
Orbene, nel caso in esame, i documenti depositati dalla Gamma Tributi risultato pubblicati sul sito del Comune di Buccino e, quindi, ben avrebbero potuto essere visionati dal ricorrente nel tempo concesso per la proposizione del ricorso al fine di sollevare con il ricorso introduttivo ogni questione e/o eccezione concernente la legittimazione della Gamma Tributi ad agire quale concessionaria dell'ente impositore resistente.
Appare significativo, invece, nel senso di ritenere inammissibile in quanto strumentale la richiesta di rinvio d'udienza, che tale questione non sia stata neppure prospettata nel ricorso.
Dunque, nel caso in esame, non sussisto i presupposti per autorizzare il ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti.
A questo punto, è opportuno passare all'esame del merito.
Ebbene, non è fondato l'unico motivo di ricorso relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti rispetto a quello impugnato. Il Comune di Buccino ha depositato completa documentazione da cui si evince la notifica dei due avvisi di accertamento presupposti, sopra dettagliatamente indicati, all'odierno ricorrente.
Tale notifica è stata effettuata a mezzo posta, tramite due lettere raccomandate a/r (Banca_1) consegnate a mani del destinatario (che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento), in data 24.12.10.24, presso il luogo di residenza (in Buccino alla Indirizzo_1).
Del resto la documentazione depositata è corredata dall'attestazione ex art. 25 bis co. 5 e il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica eccezione al riguardo.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità e novità delle questioni esaminate, per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
compensa le spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4285/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccino - Piazza Municipio, 1 84021 Buccino SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 1065017250003986 TARI 2022
- SOLLECITO n. 1065017250003986 TARI 2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 553 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 554 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Buccino, quale ente impositore, ed alla Gamma Tributi S.r.
l., quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, notificatogli il 10.7.25 in forza di due presupposti avvisi di accertamento (n.ri 553 e 554 entrambi notificati il 12.10.24) relativi all'omesso versamento della TARI per l'anno 2018 per la somma complessiva di € 947,98.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato per il seguente motivo: omessa notifica dei due avvisi di accertamento indicati nel sollecito di pagamento impugnato con violazione dell'art. 60 DPR
600/1973 e conseguente automatica nullità dell'atto impugnato.
Entrambi i resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Comune resistente allegava le notifiche degli avvisi di accertamento presupposti e la Gamma Tributi anche documentazione relativa alla notifica di due antecedenti avvisi di pagamento.
La Gamma tributi depositava in data 1.12.2025 documentazione ulteriore relativa al verbale del 25.11.24 della commissione esaminatrice presso il Comune di aggiudicazione della gara di procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria e di gestione in concessione dei tributi locali, nonché l'Avviso di appalto aggiudicato della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele per conto del
Comune di Buccino.
Il ricorrente, con memoria depositata in data 16.1.26, chiedeva lo spostamento dell'udienza fissata per la trattazione nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 546/1973 (art. 70 TUGT), rilevando che dall'esame dei documenti depositati dall'Ente resistente si evincessero dubbi circa la legittimazione di
Gamma Tributi ad agire quale concessionario per la riscossione del Comune di Buccino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, va rilevato che la richiesta di rinvio d'udienza ex art. 24 cit. non ha trovato accoglimento, in considerazione dell'assenza dei presupposti normativi, come delineati dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della norma stessa.
Giova evidenziare che l'art. 24 del decreto legislativo 546/1992 ai commi 2 e 3 afferma che “ L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato,
a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente”.
Tuttavia, onde evitare che tale strumento processuale, che costituisce comunque un'eccezione al principio generale dell'immodificabilità dei motivi di ricorso ed è posto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, si tramuti in un inutile intralcio alla giurisdizione a scapito della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo.
Sul delicato equilibrio tra tali opposti principi si è più volte soffermata la giurisprudenza di legittimità sia in tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sia in tema di sospensione ex art 34 d.lgs. 546/92 per l'introduzione del giudizio di querela di falso (cfr. Cass. ord. 2354/22; Cass. 7952/2024).
Pertanto, la giurisprudenza tributaria e la dottrina, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all'art. 43 del c.p.a., afferma che l'integrazione dei motivi di ricorso è ammesso soltanto per denunciare vizi in base a documenti depositati dalla controparte non conoscibili dal ricorrente con l'uso dell'ordinaria diligenza. Sono inammissibili i motivi che il ricorrente avrebbe potuto proporre ab initio (TAR Campania 6912/2009; TAR Basilicata 596/85; Finocchiaro-Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tributario, Padova, 1996, p. 498; Baglione-Menchini-Miccinesi, Il nuovo processo tributario,
Padova, 2004, p. 303; Consolo-Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2023,
p. 469).
A ciò si aggiunga che i giudici di legittimità hanno precisato che "...nel rito tributario il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado - di cui è espressione l'articolo 24 cit. è in funzione dell'accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la proposizione della nuova domanda non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio" (Cass. 23123/2009).
Orbene, nel caso in esame, i documenti depositati dalla Gamma Tributi risultato pubblicati sul sito del Comune di Buccino e, quindi, ben avrebbero potuto essere visionati dal ricorrente nel tempo concesso per la proposizione del ricorso al fine di sollevare con il ricorso introduttivo ogni questione e/o eccezione concernente la legittimazione della Gamma Tributi ad agire quale concessionaria dell'ente impositore resistente.
Appare significativo, invece, nel senso di ritenere inammissibile in quanto strumentale la richiesta di rinvio d'udienza, che tale questione non sia stata neppure prospettata nel ricorso.
Dunque, nel caso in esame, non sussisto i presupposti per autorizzare il ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti.
A questo punto, è opportuno passare all'esame del merito.
Ebbene, non è fondato l'unico motivo di ricorso relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento, quali atti presupposti rispetto a quello impugnato. Il Comune di Buccino ha depositato completa documentazione da cui si evince la notifica dei due avvisi di accertamento presupposti, sopra dettagliatamente indicati, all'odierno ricorrente.
Tale notifica è stata effettuata a mezzo posta, tramite due lettere raccomandate a/r (Banca_1) consegnate a mani del destinatario (che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento), in data 24.12.10.24, presso il luogo di residenza (in Buccino alla Indirizzo_1).
Del resto la documentazione depositata è corredata dall'attestazione ex art. 25 bis co. 5 e il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica eccezione al riguardo.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità e novità delle questioni esaminate, per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
compensa le spese di lite.