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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190 cpc all'udienza del 10.10.2024 e vertente
TRA
(C.F.: , QUALE EREDE DI Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione ex CP_1 art. 302 cpc, dall'avv. Andrea Barbesin e dall'avv. Giovanni Tosti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Aprilia Via Ugo Foscolo n. 6,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata in atti, dall'avv. Riccardo Controparte_2
Amadei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina, via della Quaglia
n.17,
CONVENUTO
E
, E Controparte_3 CP_4 CP_5
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio i convenuti in Controparte_1 epigrafe indicati deducendo di essere proprietaria dell'immobile di due piani fuori terra, sito in comune di Aprilia ai nn. 15 (piano terra) e 17 (piano primo) della Via Meucci, meglio descritto dalla relazione tecnica a firma del geom. e dai relativi allegati all'atto di citazione, Controparte_6
distinto in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 46, part. 181 come ente urbano, confinante a nord con la part. 465, parco pubblico denominato “Parco Manaresi”, a est posto in aderenza con la part. 473, fabbricato per civile abitazione, a sud con Via Antonio Meucci, già Via dei Pini, e ad ovest con la part. 326, area cortilizia di altro fabbricato.
Allegava che , il proprio padre, era stato immesso nel possesso dell'immobile Persona_1
contestualmente alla sottoscrizione di scrittura privata del 20/05/1955, registrata a Latina in data
29/10/1955 al n. 3654, non riprodotta in atto pubblico e, quindi, non trascritta e che, sin dal gennaio del 1956, vi aveva fissato la residenza con la famiglia al piano primo ed aveva esercitato la propria attività lavorativa nel locale al piano terra, adibito ad officina.
Assumeva che nell'esercizio pacifico e pubblico del possesso, nel 1966 il padre , Persona_1 qualificandosi come proprietario dell'immobile, aveva richiesto ed ottenuto il titolo edilizio in sanatoria per l'ampliamento dell'officina posta al piano terra, ampliamento effettuato circa nove anni prima, come da allegato verbale n. 966/10/39 del Comune di Aprilia ed atti presupposti e che il suo possesso si era protratto, senza soluzione di continuità e in modo pacifico, pubblico e ininterrotto sino alla sua morte, avvenuta in data 20/10/1968.
Aggiungeva, inoltre, che alla morte del padre erano succedute nel possesso Persona_1 dell'immobile, con le medesime caratteristiche della continuità, della pacificità e della pubblicità, la stessa e sua madre, coniuge del de cuius, le quali avevano sempre risieduto Persona_2 nell'appartamento al primo piano, oggi individuato dal n. 17 della Via Meucci, ed avevano disposto del locale officina individuato dal n. 15 della stessa via, anche locandolo a terzi, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria ed intestandosi le utenze.
L'attrice ancora, allegava che il possesso congiunto dell'immobile di Parte_2
si era protratto ininterrottamente, in maniera pacifica e pubblica, sino alla morte Persona_2
della avvenuta in data 26/12/2009 e che, quindi, a tale data, era rimasta nel possesso Per_2 esclusivo dell'immobile, continuando a risiedere sino ad oggi nell'appartamento al civico n. 17 della
Via Meucci e riscuotendo i canoni di locazione dell'officina sita al civico n. 15 almeno fino al 2012,
e, pertanto, ne era divenuta unica proprietaria per successione alla madre nella sua quota di comproprietà.
Assumeva che l'immobile era stato catastalmente intestato a e attualmente detenuto Tes_1 senza titolo da , il quale l'aveva ricevuto in locazione da Controparte_2 Persona_2
dapprima negli anni 1984 e 1985 e, da ultimo, con contratto concluso in data 01/03/1996.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che CP_1
, in proprio e n.q. di erede di , per i motivi di cui in premessa, è l'unica
[...] Persona_2 proprietaria dell'immobile di due piani fuori terra sito in comune di Aprilia ai nn. 15 (piano terra) e
17 (piano primo) della Via Meucci, attualmente distinto in Catasto Terreni del Comune di Aprilia al foglio 46, part. 181, come ente urbano, già catastalmente intestato, sino al 26/03/2007 ed a far data dal 17/10/1957, a , come fondo urbano da accertare con estensione di ha 2,60, in Parte_3
forza del contratto a rogito del Segretario Comunale del Comune di Aprilia del 20/12/1956, rep. n.
212, reso esecutivo dal Prefetto di Latina in data 23/01/1957 con provvedimento n. 2142, div. 2^, registrato a Latina al n. 1074, vol. 26, in data 22/02/1957, immobile confinante a nord con la part.
465, parco pubblico denominato “Parco Manaresi” (già proprietà , a est CP_7 CP_8
posto in aderenza alla part. 473, fabbricato per civile abitazione (già porzione Est del medesimo lotto già individuato come E/29), a sud con Via Antonio Meucci, già Via dei Pini, e ad ovest con la part.
326, area cortilizia di altro fabbricato (già proprietà comunale, lotto E/28, ovvero ex proprietà
e , ordinando al competente conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione CP_9 CP_10
o all'annotazione dell'emananda sentenza;
- previo accertamento del difetto di valido titolo negoziale alla detenzione per sopravvenuta nullità del contatto di locazione di cui al cap. 17) della premessa, condannare e suoi eventuali aventi causa all'immediato rilascio del locale sito al Controparte_2
piano terra del predetto immobile, attualmente distinto al civico n. 15 della Via Meucci, in Aprilia;
- condannare ad indennizzare l'attrice della diminuzione patrimoniale subita e Controparte_2 subenda nel periodo dell'occupazione illegittima, in difetto del versamento di alcun corrispettivo almeno dall'anno 2012, fino all'effettivo rilascio dell'immobile, diminuzione patrimoniale pari, allo stato e salve ulteriori indennità maturande, ad euro 124.200,00, o alla diversa somma che risultasse equa, oltre interessi compensativi. Il tutto con la compensazione delle spese nei confronti degli Eredi di , in caso di loro contumacia o di loro costituzione senza contestazione, e con vittoria Tes_1 di spese nei confronti di ”. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il sig. contestando la proprietà del suddetto immobile in Controparte_2 capo all'attrice, proponendo, tra le altre, eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità in capo a e, prima ancora, in capo alla sua dante causa , oltre ad Controparte_1 Persona_2 eccezione riconvenzionale di usucapione del locale commerciale al piano terra dell'immobile sito in
Aprilia, Via Meucci n. 15, già concessogli in locazione dalla Sig.ra con contratto Controparte_1
del 19/03/96.
Chiedeva, quindi: “IN VIA PRINCIPALE Voglia l'On. Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra nei Controparte_1
confronti dei Sigg.ri e nei confronti dei Sigg.ri , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ordinando al Conservatore dell'Ufficio del territorio, con esonero da ogni
[...] CP_5 responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale “Azione di rivendicazione” trascritta a favore della Sig.ra al n. reg. gen. 14726, reg. part. Controparte_1
10826 del 30.5.22., con vittoria di spese e competenze professionali”. IN VIA RICONVENZIONALE
SUBORDINATA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RILASCIO FORMULATA DA PARTE ATTRICE: Condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Controparte_1
delle indennità previste dall'art. 1150 c.c. per riparazioni, miglioramenti ed Controparte_2
addizioni, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, a seguito di disponenda CTU, o che, comunque, verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con dichiarazione del diritto del Sig. di ritenzione dell'immobile, costituito dall'officina meccanica sita Controparte_2 in Aprilia, Via Meucci n. 15, ai sensi dell'art. 1152 c.c., fino a che non vengano corrisposte le indennità medesime, con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, accolte le istanze istruttorie formulate da parte attrice ed espletata l'istruttoria, dopo aver dato atto della mancata presentazione ai fini dell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 10.10.2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10/10/24, le parti costituite e Parte_1
rinunciavano vicendevolmente alle rispettive domande ed eccezioni. Controparte_2
Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 09/10/24, si è costituito in giudizio, quale erede dell'attrice deceduta in Aprilia in data 12/04/23, l'unico figlio superstite, Controparte_1
, rinunciando alle domande ed alle eccezioni proposte nei confronti del Parte_1
convenuto a condizione che questi formalizzasse analoga rinuncia a tutte le proprie Controparte_2 domande ed eccezioni, precisando, pertanto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, in ragione delle reciproche rinunce alle rispettive domande ed eccezioni, dare atto della cessazione della materia del contendere fra l'attore In via preliminare: Parte_1
rinuncia alle rispettive domande ed eccezioni di e con Parte_1 Controparte_2
conseguente cessazione della materia del contendere nel relativo rapporto processuale. In ragione delle rinunce alle rispettive domande ed eccezioni e delle relative accettazioni, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra e Parte_1 Controparte_2
con conseguente espunzione dal thema decidendum delle domande e delle eccezioni di seguito indicate: II. Sul merito: fondatezza della domanda spiegata nei confronti di Controparte_3
e quali eredi di ”. CP_4 CP_5 Tes_1
In via preliminare, vista l'intervenuta rinuncia a tutte le domande ed eccezioni reciprocamente formulate da parte attrice nei confronti di e da quest'ultimo nei confronti di parte Controparte_2 attrice, deve dichiararsi l'estinzione di esse, con compensazione delle spese di lite, stante l'accordo delle parti in tal senso.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti contumaci, non rinunciata, risulta fondata e provata, per cui merita integrale accoglimento. L'azione, infatti, da qualificarsi come di rivendicazione in termini di onere probatorio, risulta provata.
Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n.
25643/2014; n. 21940/2018; n.7883/2021).
La parte ha, infatti, provato la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa, dimostrando il compimento dell'usucapione.
Ne consegue, quindi, l'evidente fondatezza della domanda di rivendicazione spiegata.
La difesa attorea ha dimostrato, infatti, che il bene per cui è causa risulta essere stato oggetto di possesso ininterrotto ed esclusivo perlomeno per oltre vent'anni al momento dell'introduzione del giudizio unendo tale possesso a quello dell'avente causa ex art. 1146 c.c..
Ha, poi, identificato con esattezza il bene oggetto di domanda di usucapione e depositato documentazione relativa alle trascrizioni e iscrizioni contro del ventennio.
Tanto detto, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha allegato e dato prova della sussistenza di tali elementi sopraccitati.
Dall'istruttoria svolta è, infatti, emerso che l'immobile per cui è causa, formalmente di proprietà di in forza del contratto a rogito del Segretario Comunale del Comune di Aprilia del Tes_1
20/12/1956, rep. n. 212 (cfr. all.
1.B fascicolo attoreo), è stato nel possesso esclusivo, pacifico e pubblico prima di che lo aveva acquistato da tale con scrittura privata Persona_1 Persona_3 non autenticata e non trascritta del 20/05/1955 (cfr. all.
1.C), dopo la morte di questi (avvenuta nel
1968), nel possesso congiunto della coniuge e della figlia e, Persona_2 Controparte_1 dopo la morte della (nell'anno 2009), nel possesso esclusivo dell'originaria attrice Per_2 [...]
deceduta in corso di causa in data 12/04/23 (cfr. all. 1 comparsa ex art. 302 cpc), alla CP_1 quale è succeduto l'unico figlio superstite (cfr. all. 2 comparsa ex art. 302 cpc), , Parte_1
costituito in giudizio quale unico erede della madre.
Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto, risulta che fu immesso nel Persona_1 possesso dell'immobile e che ivi aveva fissato la residenza con la famiglia al piano primo dell'immobile stesso e ne aveva adibito il piano terra ad officina.
L'immobile in oggetto è distinto in C.T. del Comune di Aprilia al foglio 46, part. 181, come ente urbano (cfr. all.
1.H) era prima identificato come metà ovest del lotto E 29 del piano regolatore del
Comune di Aprilia, in Via dei Pini.
L'attore, poi, e prima di lui la madre sig.ra sono succeduti nel possesso del bene quale eredi ex CP_1
art. 1146 c.c.
Risulta, infatti, provato che e dopo la morte del loro dante Persona_2 Controparte_11 causa, oltre a continuare ad abitare nell'appartamento posto al primo piano e ad utilizzare il locale officina, hanno anche percepito i canoni di locazione del locale officina.
I testi escussi hanno tutti confermato il possesso pacifico, ininterrotto ed esclusivo dei beni oggetto di domanda in capo all'originaria attrice e al di lei padre . Parte_4 Persona_1
In particolare, la teste escussa all'udienza del 07/11/23, amica d'infanzia di Tes_2 CP_1
e residente a[...] aveva
[...] Persona_1 esercitato l'attività di fabbro in tali locali e che il proprietario precedente era un certo , Persona_3
per cui era stato immesso nel possesso da quest'ultimo e che al piano di sopra Persona_1 quest'ultimo ci abitava e che quando l'aveva conosciuto, nel 1960, già stava lì e esercitava l'attività di fabbro fino almeno all'anno 1965/66, che la famiglia abitava sopra al locale al primo piano.
Il teste escusso all'udienza del 07/11/23, confermava le circostanze di cui ai capi Testimone_3 di prova riferendo che aveva l'officina al piano terra ai civici 15 e 17 e abitava al primo Persona_1
piano con la sua famiglia, che la famiglia e, in particolare, e CP_1 Persona_2 CP_1
risiedevano nell'immobile per cui è causa.
[...]
Anche i testi e , escussi all'udienza del 11.01.2024, Testimone_4 Testimone_5
confermavano le circostanze di cui ai capi di prova attorei.
Infine, in ordine alle prove orali, ai sensi dell'art. 232 cpc, deve rilevarsi la mancata risposta ai fini dell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, avendo provveduto, parte attrice, ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 292 cpc, come disposto. Ne deriva, insieme agli altri elementi, che devono, dunque, ritenersi confermati i capi di prova oggetto di interrogatorio.
Quanto alla prova documentale, il possesso è confermato dai certificati storici di residenza in atti (cfr. all. f ed all. 12).
La circostanza è confermata documentalmente, inoltre, anche dal pagamento dell'IMU (cfr. all. i) e dalla richiesta di allaccio alla rete del gas metano dell'anno 1986 (all. g).
L'esercizio pacifico e pubblico del possesso da parte di è provato anche dalla Persona_1 circostanza che nel 1966, qualificandosi proprietario dell'immobile, richiese ed ottenne il titolo edilizio in sanatoria per l'ampliamento dell'officina posta al piano terra, ampliamento effettuato circa nove anni prima, come da allegato verbale n. 966/10/39 del Comune di Aprilia ed atti presupposti
(cfr. all.ti 1g e 3 fascicolo attoreo).
E', altresì, provato che, alla morte di avvenuta nel 1968, sono succedute nel possesso Persona_1 dell'immobile in modo continuo, pacifico e ininterrotto all'originaria attrice e sua Controparte_1 madre, le quali hanno sempre risieduto nell'appartamento al primo piano, oggi Persona_2
individuato dal n. 17 della Via Meucci (cfr. all. f e all. 12).
Sono stati, poi, correttamente identificati i legittimati passivi della domanda di usucapione ovvero i soggetti che risultano titolari formali del diritto di proprietà dei beni.
Tanto detto, la domanda spiegata da parte attrice merita accoglimento.
In accoglimento di essa, quindi, deve accertarsi e dichiararsi che , quale erede Parte_1
di in proprio e n.q. di erede di è unico proprietario Controparte_1 Persona_2 dell'immobile di due piani fuori terra sito in comune di Aprilia ai nn. 15 (piano terra) e 17 (piano primo) della Via Meucci, attualmente distinto in Catasto Terreni del Comune di Aprilia al foglio 46, part. 181, come ente urbano, catastalmente intestato a come fondo urbano da accertare Parte_3
con estensione di ha 2,60, confinante a nord con la part. 465, parco pubblico denominato “Parco
Manaresi” (già proprietà o , a est posto in aderenza alla part. 473, fabbricato CP_7 CP_8
per civile abitazione (già porzione Est del medesimo lotto già individuato come E/29), a sud con Via
Antonio Meucci, già Via dei Pini, e ad ovest con la part. 326, area cortilizia ad altro fabbricato (già proprietà comunale, lotto E/28, ovvero ex proprietà e . CP_9 CP_10
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti costituite e Controparte_1 CP_2
, visto l'accordo delle parti sul punto, nonché anche in favore dei convenuti contumaci, tenuto
[...] conto della mancata opposizione alla domanda e dell'espressa richiesta in tal senso di parte attrice.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede: - dichiara estinte per intervenuta rinuncia e accettazione reciproca tutte le domande principali, subordinate, riconvenzionali ed eccezioni avanzate da parte attrice originaria e Controparte_1
dal convenuto , Controparte_2
- in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara , quale erede di Parte_1 [...]
in proprio e n.q. di erede di è unico proprietario dell'immobile di CP_1 Persona_2
due piani fuori terra sito in comune di Aprilia ai nn. 15 (piano terra) e 17 (piano primo) della Via
Meucci, attualmente distinto in Catasto Terreni del Comune di Aprilia al foglio 46, part. 181, come ente urbano, catastalmente intestato a come fondo urbano da accertare con estensione Parte_3 di ha 2,60, confinante a nord con la part. 465, parco pubblico denominato “Parco Manaresi” (già proprietà o , a est posto in aderenza alla part. 473, fabbricato per civile CP_7 CP_8
abitazione (già porzione Est del medesimo lotto già individuato come E/29), a sud con Via Antonio
Meucci, già Via dei Pini, e ad ovest con la part. 326, area cortilizia ad altro fabbricato (già proprietà comunale, lotto E/28, ovvero ex proprietà e , CP_9 CP_10
- ordina, a cura e onere della parte interessata, la trascrizione presso il competente conservatore dei
RR.II. dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità,
- compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Latina, 14.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)