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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4983/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Forino Passaro, dom.ta come in Parte_1 atti;
attori
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianni Controparte_1
Migliorino, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti da , oltre interessi;
vinte le spese di lite. Parte_1
Si costituiva il il quale eccepiva in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio carente dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3-4, c.p.c.; in via principale e nel merito contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via subordinata, e previa declaratoria di concorrente colpa di parte attorea, chiedeva accogliere la domanda solo in proporzione e per quanto di ragione con compensazione delle spese di giudizio.
Nel merito.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, tranne la prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Patre attrice ha dedotto che il giorno 15.12.2018 alle ore 10,00 circa in alla via Tagliamento, CP_1 nel transitare sulla rampa che si snoda dal marciapiede e si interrompe davanti al cancello di “Villa
Di Marzo”, scivolava sulla discesa a causa dell'asfalto liscio e scivoloso non potendo evitare l'impatto con il suolo. A seguito della caduta, la sig.ra veniva prontamente assistita dai Parte_1 passanti che chiamavano il 118 e i Vigili Urbani e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Moscati di dove veniva ricoverata per esami e terapia, avendo accertato la lussazione del CP_1 piede destro con frattura del perone con diagnosi di “frattura scomposta a rima obliqua del malleolo peroneale a destra” e applicata la doccia gessata.
Sul posto sopraggiungevano i Vigili Urbani del di che effettuavano i rilievi e CP_1 CP_1 raccoglievano le dichiarazioni dei presenti all'incidente.
Al loro arrivo, la sig.ra era già stata trasportata al pronto soccorso e, in data 17.01.2019, Parte_1 venivano raccolte anche le sue dichiarazioni.
Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale il teste di parte attrice sig. ha Testimone_1 dichiarato di aver assistito personalmente alla caduta della sig.ra ed ha precisato Parte_1 che “il giorno dell'incidente pioveva e sulla rampa dove è caduta la signora l'asfalto era molto scivoloso”.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017).
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “prevedibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte della danneggiata di tutte le cautele necessarie allo scopo.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che il marciapiede con l'annessa discesa fossero ben visibili e si deve anche evidenziare che il sinistro de quo è avvenuto in orario diurno, quindi in circostanze di visibilità, nonostante la giornata di pioggia, così come descritta in atti.
Né a tal fine rilevano le foto ritraenti il luogo del sinistro ed allegate al verbale redatto dai Vigili
Urbani e prodotte da parte attrice: dalle stesse non risulta la evidente pericolosità del bene, non si evince che la discesa fosse bagnata a causa della pioggia, né che fosse sdrucciolevole o ricoperta da foglie o pietrisco che ne pregiudicassero la tenuta. Né parte attrice ha provato di aver tenuto una condotta di cautela adeguata.
Resta pertanto provato che parte attrice non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di controversia, in sé non connotata da situazione di evidente pericolosità, privo di insidie nascoste.
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2800,00
per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4983/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Forino Passaro, dom.ta come in Parte_1 atti;
attori
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Gianni Controparte_1
Migliorino, dom.to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa e conseguente condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti da , oltre interessi;
vinte le spese di lite. Parte_1
Si costituiva il il quale eccepiva in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio carente dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3-4, c.p.c.; in via principale e nel merito contestava in toto la domanda e ne chiedeva il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al procuratore antistatario;
in via subordinata, e previa declaratoria di concorrente colpa di parte attorea, chiedeva accogliere la domanda solo in proporzione e per quanto di ragione con compensazione delle spese di giudizio.
Nel merito.
La domanda è infondata.
Il referente normativo per l'inquadramento della invocata responsabilità è l'art. 2051 c.c., atteso che con i fatti dedotti si allega un difetto custodiale del bene dal quale è scaturito il danno a parte attrice.
È noto che la giurisprudenza ha inizialmente applicato alle ipotesi quale quella in esame i principi di cui all'art. 2043 c.c., a mente del quale l'amministrazione era tenuta a far sì che il bene non fosse fonte generatrice di un danno a terzi, a cagione della colposa violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento, in modo tale da evitare che potesse scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle strade e uso di parchi ed altro, riponevano ragionevole affidamento.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Successivamente, la giurisprudenza ha configurato, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. relativamente ai danneggiamenti subìti da terzi a seguito dell'utilizzo di strade e luoghi pubblici.
L'istituto della responsabilità per le cose in custodia disciplinato dall'art. 2051 c.c. prescinde dalla valutazione della colpa del custode, salva la prova del caso fortuito. È da ritenersi principio oramai consolidato, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che i proprietari o i custodi sono responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia poiché si trovano nelle condizioni di svolgere un'adeguata attività di vigilanza e controllo in relazione allo spazio circoscritto e comunque delimitato della proprietà o della custodia.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, tranne la prova del caso fortuito.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi ulteriori rispetto alla prova da parte del danneggiato della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa.
I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).
Peraltro, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode.
La Cassazione al riguardo ha precisato che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 11/05/2017, n. 11526 e, in senso conforme, 2660/2013).
Tanto premesso, venendo al caso di specie si osserva quanto segue.
Patre attrice ha dedotto che il giorno 15.12.2018 alle ore 10,00 circa in alla via Tagliamento, CP_1 nel transitare sulla rampa che si snoda dal marciapiede e si interrompe davanti al cancello di “Villa
Di Marzo”, scivolava sulla discesa a causa dell'asfalto liscio e scivoloso non potendo evitare l'impatto con il suolo. A seguito della caduta, la sig.ra veniva prontamente assistita dai Parte_1 passanti che chiamavano il 118 e i Vigili Urbani e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Moscati di dove veniva ricoverata per esami e terapia, avendo accertato la lussazione del CP_1 piede destro con frattura del perone con diagnosi di “frattura scomposta a rima obliqua del malleolo peroneale a destra” e applicata la doccia gessata.
Sul posto sopraggiungevano i Vigili Urbani del di che effettuavano i rilievi e CP_1 CP_1 raccoglievano le dichiarazioni dei presenti all'incidente.
Al loro arrivo, la sig.ra era già stata trasportata al pronto soccorso e, in data 17.01.2019, Parte_1 venivano raccolte anche le sue dichiarazioni.
Istruita la causa, durante l'escussione testimoniale il teste di parte attrice sig. ha Testimone_1 dichiarato di aver assistito personalmente alla caduta della sig.ra ed ha precisato Parte_1 che “il giorno dell'incidente pioveva e sulla rampa dove è caduta la signora l'asfalto era molto scivoloso”.
Deve precisarsi che per costante orientamento giurisprudenziale l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sent. n. 2660 del 2013), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. ord. n. 11526/2017).
Ebbene sul piano dell'onere della prova grava sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, spetta al convenuto invece dare prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, sia suscettibile di interrompere il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi “semplificato” per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa e dalla sua pericolosità- è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.
Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
La Suprema Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526; cfr. sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919,
e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Più in particolare la “prevedibilità”, va intesa “come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”, con la conseguenza che
“ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza
(v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999, nonché le ordinanze 9 marzo
2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930)”.
Dati questi presupposti, sulla base della prova testimoniale esperita e della produzione di parte attrice, in cui risultano allegati rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi oggetto di controversia, non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Dalle prove assunte non risulta fornita da parte attrice la prova né in ordine alla situazione di pericolosità del bene, oggettivamente inerte, né l'assunzione da parte della danneggiata di tutte le cautele necessarie allo scopo.
Si aggiunga che dalla documentazione prodotta risulta provato che il marciapiede con l'annessa discesa fossero ben visibili e si deve anche evidenziare che il sinistro de quo è avvenuto in orario diurno, quindi in circostanze di visibilità, nonostante la giornata di pioggia, così come descritta in atti.
Né a tal fine rilevano le foto ritraenti il luogo del sinistro ed allegate al verbale redatto dai Vigili
Urbani e prodotte da parte attrice: dalle stesse non risulta la evidente pericolosità del bene, non si evince che la discesa fosse bagnata a causa della pioggia, né che fosse sdrucciolevole o ricoperta da foglie o pietrisco che ne pregiudicassero la tenuta. Né parte attrice ha provato di aver tenuto una condotta di cautela adeguata.
Resta pertanto provato che parte attrice non adottava le ordinarie cautele nella zona oggetto di controversia, in sé non connotata da situazione di evidente pericolosità, privo di insidie nascoste.
Alla luce di quanto esposto la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2800,00
per compensi oltre rimborso forf., iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte soccombente anche le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 04.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino