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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2184/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 30.09.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2184/2022 R.G., avente ad oggetto “adempimento contrattuale”
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 C.F._1
di procura alle liti agli atti, dall'Avv. Raffaele Schipani (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: presso il cui studio, in San Martino Valle Email_1
Caudina (AV), alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E (c.f. ), in persona del Direttore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura notarile agli atti, dagli avv.ti
Rosita Leone (c.f. )- indirizzo pec: C.F._3
e Mariagrazia Collarino (c.f. Email_2
)- indirizzo pec: C.F._4 Email_3 entrambe dell'avvocatura interna ed elettivamente domiciliate in Avellino, presso la
Filiale di alla via G. Ronca n. 18 Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, per conseguire - previo Controparte_1
accertamento del suo diritto di credito - la condanna della predetta società al pagamento della somma di euro 8.615,96, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi di legge, o, in subordine, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) derivati dall'aver colposamente ingenerato il suo affidamento al mantenimento delle rendite fisse di cui ai buoni appartenenti alla serie “P”.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva: di essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q/P (nn. 000. 744; 000745 e 000746 e 000747), emessi in data 11.11.1986, dell'importo di vecchie Lire 500.000,00 ciascuno;
- che i predetti buoni riportavano un timbro recante la dicitura “serie Q/P” nella parte anteriore, mentre, sul retro, era stato apposto un altro timbro con differenti tassi di interesse fino al 20° anno, senza nulla specificare relativamente ai tassi di interesse dal 21° al 30° anno;
- che, al momento del rimborso, aveva ricevuto un importo inferiore rispetto a quello effettivamente a lei spettante, di euro 3.216,70, per ciascun buono fruttifero, in dispregio della tabella di rendimento riportata a tergo del buono;
- che aveva inoltrato inutilmente reclamo a - che il ricorso all'Arbitro Bancario Controparte_1
Finanziario era stato parzialmente accolto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale insisteva nel rigetto della domanda.
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
La domanda è procedibile atteso l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
L'attrice ha fondato la domanda sulla violazione delle condizioni contrattuali pattuite, attesa la tabella di rendimento a tergo dei buoni e la violazione del principio del legittimo affidamento del cliente-risparmiatore.
L'attrice ha contestato, in particolare, la quantificazione degli interessi per il periodo dal
21° al 30° anno, evidenziando che, per tale ultima decade resterebbero validi i rendimenti e le condizioni stampate in origine sui buoni fruttiferi in esame.
ha controdedotto che, per il periodo dal 21° al 30° anno, Controparte_1
troverebbe applicazione il tasso di interesse stabilito del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, di emissione della serie “Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a tergo dei buoni fruttiferi postali, con l'effetto che il rendimento del titolo non sarebbe quello invocato dall'attrice, ma quello calcolato e già pagato.
Ha osservato, poi, che l'attrice sin dalla data di sottoscrizione dei buoni fruttiferi, fosse a conoscenza dell'appartenenza alla serie “Q”, e, quindi, della reale misura dei tassi di interesse da applicarsi come da apposito timbro sul frontespizio e sul retro.
Così sintetizzate le difese delle parti, appare chiaro che l'odierna controversia verte in ordine alla quantificazione degli interessi nel periodo compreso tra il 21° ed il
30° anno successivi alla sottoscrizione dei titoli.
E' necessario delibare se la quantificazione degli interessi vada effettuata in considerazione del testo stampato sul titolo e relativo ai vecchi buoni della serie “P”, ovvero sulla base del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, relativo ai buoni della seria “Q/P”.
Orbene, giova premettere che i buoni fruttiferi postali in esame sono stati emessi in data 11.11.1986, per cui sono disciplinati dall'art. 5 D.M. 13.06.1986.
Giova, altresì, premettere che, per costante giurisprudenza, i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione e che, pertanto, ad essi non si pag. 3/6 applica l'art. 1992 co. 1 c.c., il quale impone che al portatore sia dovuto quanto espressamente indicato nel titolo (cfr. Corte Cost. 18.12.1995, n 508; Cass. civ.
16.12.2005 n 27809). A prevalere è sempre il regime degli interessi stabiliti dalla legge per quella serie di buoni con norme imperative inderogabili (integrazione negoziale legale), e non quello convenzionale o quello risultante dall'erroneo contenuto letterale del titolo di legittimazione (Cass. S.U., sent n. 396372019 e Cass. sent. n. 22619/2023).
Inoltre, è legittimo l'esercizio dello “ius variandi” da parte di Controparte_1
(Cass. sent. n. 4748/2022).
[...]
La stessa Corte Costituzionale, all'esito del giudizio di legittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 173 DPR 156/73, ha dichiarato inammissibile e non fondata la sollevata questione, assumendo che “la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atta ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 29.1.2020).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, discende che
[...]
utilizzando i supporti cartacei della precedente serie “P”, ha Controparte_1
legittimamente apposto sui buoni fruttiferi di cui trattasi una doppia stampigliatura, una sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie di nuova emissione “Q/P” ed un'altra, sul retro, con l'indicazione dei tassi di interesse applicati (Cass. n.26740/2023).
Alcun contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale
13.06.1986 è determinata dall'apposizione, sul retro dei buoni, della stampigliatura relativa al rendimento dei soli anni dal 1° al 20°, senza alcuna previsione per gli anni dal
21° al 30°. Tale norma, infatti, al comma 2, si limita ad imporre l'apposizione, sulla parte posteriore del titolo, della misura dei nuovi interessi.
La Suprema Corte ha, poi, di recente, affermato, sul punto, che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore del timbro, recante la misura dei
pag. 4/6 nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi di interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi( più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., comma 1, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass. n.
4384/2022).
Deve escludersi che si sia potuto ingenerare nell'attrice un legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente previsti, relativi alla precedente serie
“P”.
Invero, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale ed il fatto che la tabella con i nuovi tassi di interesse sia stata disponibile presso gli Uffici Postali sono elementi sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente, il quale avrebbe potuto da subito controllare le relative condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio, sia perché, nel caso di specie, sul frontespizio, veniva apposto il timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” (cfr. Cass. SS UU. N
.3963/19).
Giova osservare che, di recente, la Suprema Corte (Cass. n. 24715/2024) ha ribadito che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie
“P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale, nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento. La Cassazione ha affermato che non è consentito al possessore del titolo di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie. L'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, infatti, non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, poiché l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
pag. 5/6 Ed ancora non può trovare applicazione la sentenza della Cassazione Sezioni
Unite (n. 13979/2007), secondo cui “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.
La fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione è diversa da quella che viene in esame.
In quel caso, infatti, non aveva provveduto ad apporre sul titolo alcuna CP_1
nuova stampigliatura corrispondente ai tassi di interesse della nuova emissione, a differenza di quanto avvenuto nella vicenda in esame.
In definitiva, in riferimento ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, la quantificazione degli interessi, per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno dall'emissione, va effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto
Ministeriale del 13 giugno 1986 riguardante la serie Q (cfr. Cass.n.87/2023).
In forza delle esposte ragioni, vanno rigettate, sia la domanda di adempimento contrattuale, che quella, subordinata, di risarcimento danni da lesione del legittimo affidamento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e dell'avvicendarsi di differenti orientamenti giurisprudenziali, ricorrono “gravi motivi” per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese del giudizio
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 2184/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 30.09.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2184/2022 R.G., avente ad oggetto “adempimento contrattuale”
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza Parte_1 C.F._1
di procura alle liti agli atti, dall'Avv. Raffaele Schipani (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: presso il cui studio, in San Martino Valle Email_1
Caudina (AV), alla Via Vecchia Pagliarone n. 1, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E (c.f. ), in persona del Direttore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura notarile agli atti, dagli avv.ti
Rosita Leone (c.f. )- indirizzo pec: C.F._3
e Mariagrazia Collarino (c.f. Email_2
)- indirizzo pec: C.F._4 Email_3 entrambe dell'avvocatura interna ed elettivamente domiciliate in Avellino, presso la
Filiale di alla via G. Ronca n. 18 Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, per conseguire - previo Controparte_1
accertamento del suo diritto di credito - la condanna della predetta società al pagamento della somma di euro 8.615,96, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi di legge, o, in subordine, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) derivati dall'aver colposamente ingenerato il suo affidamento al mantenimento delle rendite fisse di cui ai buoni appartenenti alla serie “P”.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva: di essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q/P (nn. 000. 744; 000745 e 000746 e 000747), emessi in data 11.11.1986, dell'importo di vecchie Lire 500.000,00 ciascuno;
- che i predetti buoni riportavano un timbro recante la dicitura “serie Q/P” nella parte anteriore, mentre, sul retro, era stato apposto un altro timbro con differenti tassi di interesse fino al 20° anno, senza nulla specificare relativamente ai tassi di interesse dal 21° al 30° anno;
- che, al momento del rimborso, aveva ricevuto un importo inferiore rispetto a quello effettivamente a lei spettante, di euro 3.216,70, per ciascun buono fruttifero, in dispregio della tabella di rendimento riportata a tergo del buono;
- che aveva inoltrato inutilmente reclamo a - che il ricorso all'Arbitro Bancario Controparte_1
Finanziario era stato parzialmente accolto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale insisteva nel rigetto della domanda.
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
La domanda è procedibile atteso l'espletamento della procedura di negoziazione assistita.
L'attrice ha fondato la domanda sulla violazione delle condizioni contrattuali pattuite, attesa la tabella di rendimento a tergo dei buoni e la violazione del principio del legittimo affidamento del cliente-risparmiatore.
L'attrice ha contestato, in particolare, la quantificazione degli interessi per il periodo dal
21° al 30° anno, evidenziando che, per tale ultima decade resterebbero validi i rendimenti e le condizioni stampate in origine sui buoni fruttiferi in esame.
ha controdedotto che, per il periodo dal 21° al 30° anno, Controparte_1
troverebbe applicazione il tasso di interesse stabilito del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, di emissione della serie “Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a tergo dei buoni fruttiferi postali, con l'effetto che il rendimento del titolo non sarebbe quello invocato dall'attrice, ma quello calcolato e già pagato.
Ha osservato, poi, che l'attrice sin dalla data di sottoscrizione dei buoni fruttiferi, fosse a conoscenza dell'appartenenza alla serie “Q”, e, quindi, della reale misura dei tassi di interesse da applicarsi come da apposito timbro sul frontespizio e sul retro.
Così sintetizzate le difese delle parti, appare chiaro che l'odierna controversia verte in ordine alla quantificazione degli interessi nel periodo compreso tra il 21° ed il
30° anno successivi alla sottoscrizione dei titoli.
E' necessario delibare se la quantificazione degli interessi vada effettuata in considerazione del testo stampato sul titolo e relativo ai vecchi buoni della serie “P”, ovvero sulla base del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, relativo ai buoni della seria “Q/P”.
Orbene, giova premettere che i buoni fruttiferi postali in esame sono stati emessi in data 11.11.1986, per cui sono disciplinati dall'art. 5 D.M. 13.06.1986.
Giova, altresì, premettere che, per costante giurisprudenza, i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione e che, pertanto, ad essi non si pag. 3/6 applica l'art. 1992 co. 1 c.c., il quale impone che al portatore sia dovuto quanto espressamente indicato nel titolo (cfr. Corte Cost. 18.12.1995, n 508; Cass. civ.
16.12.2005 n 27809). A prevalere è sempre il regime degli interessi stabiliti dalla legge per quella serie di buoni con norme imperative inderogabili (integrazione negoziale legale), e non quello convenzionale o quello risultante dall'erroneo contenuto letterale del titolo di legittimazione (Cass. S.U., sent n. 396372019 e Cass. sent. n. 22619/2023).
Inoltre, è legittimo l'esercizio dello “ius variandi” da parte di Controparte_1
(Cass. sent. n. 4748/2022).
[...]
La stessa Corte Costituzionale, all'esito del giudizio di legittimità costituzionale della normativa di cui all'art. 173 DPR 156/73, ha dichiarato inammissibile e non fondata la sollevata questione, assumendo che “la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atta ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”
(Corte Costituzionale, sentenza n. 26 del 29.1.2020).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, discende che
[...]
utilizzando i supporti cartacei della precedente serie “P”, ha Controparte_1
legittimamente apposto sui buoni fruttiferi di cui trattasi una doppia stampigliatura, una sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie di nuova emissione “Q/P” ed un'altra, sul retro, con l'indicazione dei tassi di interesse applicati (Cass. n.26740/2023).
Alcun contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale
13.06.1986 è determinata dall'apposizione, sul retro dei buoni, della stampigliatura relativa al rendimento dei soli anni dal 1° al 20°, senza alcuna previsione per gli anni dal
21° al 30°. Tale norma, infatti, al comma 2, si limita ad imporre l'apposizione, sulla parte posteriore del titolo, della misura dei nuovi interessi.
La Suprema Corte ha, poi, di recente, affermato, sul punto, che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore del timbro, recante la misura dei
pag. 4/6 nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi di interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi( più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., comma 1, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass. n.
4384/2022).
Deve escludersi che si sia potuto ingenerare nell'attrice un legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interesse originariamente previsti, relativi alla precedente serie
“P”.
Invero, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale ed il fatto che la tabella con i nuovi tassi di interesse sia stata disponibile presso gli Uffici Postali sono elementi sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente, il quale avrebbe potuto da subito controllare le relative condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio, sia perché, nel caso di specie, sul frontespizio, veniva apposto il timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” (cfr. Cass. SS UU. N
.3963/19).
Giova osservare che, di recente, la Suprema Corte (Cass. n. 24715/2024) ha ribadito che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie
“P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale, nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento. La Cassazione ha affermato che non è consentito al possessore del titolo di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie. L'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, infatti, non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, poiché l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
pag. 5/6 Ed ancora non può trovare applicazione la sentenza della Cassazione Sezioni
Unite (n. 13979/2007), secondo cui “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.
La fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione è diversa da quella che viene in esame.
In quel caso, infatti, non aveva provveduto ad apporre sul titolo alcuna CP_1
nuova stampigliatura corrispondente ai tassi di interesse della nuova emissione, a differenza di quanto avvenuto nella vicenda in esame.
In definitiva, in riferimento ai buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P, la quantificazione degli interessi, per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno dall'emissione, va effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto
Ministeriale del 13 giugno 1986 riguardante la serie Q (cfr. Cass.n.87/2023).
In forza delle esposte ragioni, vanno rigettate, sia la domanda di adempimento contrattuale, che quella, subordinata, di risarcimento danni da lesione del legittimo affidamento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e dell'avvicendarsi di differenti orientamenti giurisprudenziali, ricorrono “gravi motivi” per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese del giudizio
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6