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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.617/21 (riunita la n. 691/22)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse con appelli depositato in data 3 agosto 2021 e
15 settembre 2022 da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio
Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, Pt_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep.
80974 Rogito 21569 Notaio di Roma dall'avv. Antonella Persona_1
Tomasello con indirizzo PEC: E
Email_1
- appellante - contro (Cod. Fisc. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Davide Baiocchi con indirizzo PEC
, giusta procura alle liti posta su Email_3
foglio separato ma congiunto al riscorso introduttivo di 1° grado del
04.03.2020 e valida anche per le successive fasi e gradi di impugnazione
- appellato -
Oggetto: appello avverso le sentenze nn.37/21 e 121/22 del Tribunale di
Vicenza – Sezione Lavoro
In punto: assegno nucleo familiare - prestazione
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni congiunte per le parti: “Chiedono all'Ill.ma Corte d'Appello di dichiarare la cessata la materia del contendere e di disporre come da accordi la compensazione totale delle spese di lite del grado di appello.”
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi in appello depositato in data 3 agosto 2021 e 15 settembre 2022 l' ha impugnato le sentenze nn. 37/21 e 121/22 Pt_1
(definitiva) del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con le quali ha dichiarato il diritto dell'odierno appellato di percepire l'assegno per il nucleo familiare ad esclusione del periodo dal 4.12.2014 al 6.1.2015 e condannato l' al pagamento della somma, corrispondente, da Pt_1
liquidarsi in separato giudizio (sentenza n.37), condanna determinata con la sentenza n.121 in €.27.156,29.
Con memorie depositate il 22 dicembre 2022 ed il 25 settembre 2023 si è costituito chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
pag. 2/4 La causa n.617/21, a seguito di duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 22 febbraio 2024 all'esito della quale, ravvisatane la necessità, il collegio ha disposto un rinvio all'udienza del 10 ottobre 2024 per trattazione congiunta con il giudizio relativo all'impugnazione della sentenza n.121 (R.G. n.691/21).
A sua volta la causa n.691/22, disposto un primo rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativa veniva anticipata per trattazione congiunta alla n.617 attesi i profili di connessione oggettiva e soggettiva all'udienza del 10 ottobre 2024.
All'udienza del 10 ottobre le due cause erano riunite e su congiunta richieste delle parti, funzionale alla definizione bonaria delle controversie, erano rinviate all'udienza del 19 dicembre 2024 in ragione della necessità di reperimento della documentazione utile per la definizione del contenzioso. Per tale motivo veniva disposto un rinvio d'ufficio al 24 aprile
2025.
A tale udienza, stante l'ennesima richiesta di differimento ancora motivazione in ragione del fatto che presso il Paese d'origine era in corso il reperimento della documentazione utile il collegio disponeva un nuovo rinvio reprime non si teneva a seguito di un'ulteriore richiesta di rinvio con contestuale sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Infine, le parti depositavano nota congiunta rappresentando che l “a Pt_1
seguito dell'acquisizione della documentazione chiesta dalla circolare n.
95/2022 e del riesame della pratica, ha accolto in via amministrativa la domanda di riconoscimento ANF e pertanto non intende coltivare gli appelli proposti;
- che ha già provveduto al pagamento degli ANF Pt_1
dovuti”. Concludevano, pertanto, nei termini in epigrafe indicati.
pag. 3/4 Presone atto la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano concordemente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione in via amministrativa della richiesta di pagamento degli assegni per il nucleo familiare e accordo per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e, in riforma integrale delle sentenze di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma delle sentenze impugnate dichiara cessata la materia del contendere;
- spese come da accordo delle parti.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
NL IO
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse con appelli depositato in data 3 agosto 2021 e
15 settembre 2022 da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio
Legale dell' di Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, Pt_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep.
80974 Rogito 21569 Notaio di Roma dall'avv. Antonella Persona_1
Tomasello con indirizzo PEC: E
Email_1
- appellante - contro (Cod. Fisc. ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Davide Baiocchi con indirizzo PEC
, giusta procura alle liti posta su Email_3
foglio separato ma congiunto al riscorso introduttivo di 1° grado del
04.03.2020 e valida anche per le successive fasi e gradi di impugnazione
- appellato -
Oggetto: appello avverso le sentenze nn.37/21 e 121/22 del Tribunale di
Vicenza – Sezione Lavoro
In punto: assegno nucleo familiare - prestazione
Causa trattata all'udienza del 25 settembre 2025
Conclusioni congiunte per le parti: “Chiedono all'Ill.ma Corte d'Appello di dichiarare la cessata la materia del contendere e di disporre come da accordi la compensazione totale delle spese di lite del grado di appello.”
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi in appello depositato in data 3 agosto 2021 e 15 settembre 2022 l' ha impugnato le sentenze nn. 37/21 e 121/22 Pt_1
(definitiva) del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza con le quali ha dichiarato il diritto dell'odierno appellato di percepire l'assegno per il nucleo familiare ad esclusione del periodo dal 4.12.2014 al 6.1.2015 e condannato l' al pagamento della somma, corrispondente, da Pt_1
liquidarsi in separato giudizio (sentenza n.37), condanna determinata con la sentenza n.121 in €.27.156,29.
Con memorie depositate il 22 dicembre 2022 ed il 25 settembre 2023 si è costituito chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
pag. 2/4 La causa n.617/21, a seguito di duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 22 febbraio 2024 all'esito della quale, ravvisatane la necessità, il collegio ha disposto un rinvio all'udienza del 10 ottobre 2024 per trattazione congiunta con il giudizio relativo all'impugnazione della sentenza n.121 (R.G. n.691/21).
A sua volta la causa n.691/22, disposto un primo rinvio d'ufficio per ragioni di carattere organizzativa veniva anticipata per trattazione congiunta alla n.617 attesi i profili di connessione oggettiva e soggettiva all'udienza del 10 ottobre 2024.
All'udienza del 10 ottobre le due cause erano riunite e su congiunta richieste delle parti, funzionale alla definizione bonaria delle controversie, erano rinviate all'udienza del 19 dicembre 2024 in ragione della necessità di reperimento della documentazione utile per la definizione del contenzioso. Per tale motivo veniva disposto un rinvio d'ufficio al 24 aprile
2025.
A tale udienza, stante l'ennesima richiesta di differimento ancora motivazione in ragione del fatto che presso il Paese d'origine era in corso il reperimento della documentazione utile il collegio disponeva un nuovo rinvio reprime non si teneva a seguito di un'ulteriore richiesta di rinvio con contestuale sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Infine, le parti depositavano nota congiunta rappresentando che l “a Pt_1
seguito dell'acquisizione della documentazione chiesta dalla circolare n.
95/2022 e del riesame della pratica, ha accolto in via amministrativa la domanda di riconoscimento ANF e pertanto non intende coltivare gli appelli proposti;
- che ha già provveduto al pagamento degli ANF Pt_1
dovuti”. Concludevano, pertanto, nei termini in epigrafe indicati.
pag. 3/4 Presone atto la causa è stata decisa con contestuale deposito del dispositivo.
Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano concordemente pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione in via amministrativa della richiesta di pagamento degli assegni per il nucleo familiare e accordo per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e, in riforma integrale delle sentenze di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma delle sentenze impugnate dichiara cessata la materia del contendere;
- spese come da accordo delle parti.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Presidente estensore
NL IO
pag. 4/4