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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1268 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. PANICCIA ERNESTA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO FABIO, che lo rappresenta e difende, in virtù della procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
E
, in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
Appellato - contumace
FATTO
Con il ricorso in esame la chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza n. 432/2023 con la quale il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell'opposizione spiegata da aveva dichiarato Parte_2
l'intervenuta prescrizione dell'ingiunzione fiscale n. 20220134900001593 del
13/04/2022, notificata in data 23.05.2022, emessa per il mancato pagamento di due
1 verbali di violazione del codice della strada n. 1073 del 04.01.2016, notificato in data
19.01.2016, e n. 14691/2016 del 22.06.2016, notificato in data 25.11.2016; in particolare, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di Pace non avesse debitamente applicato la normativa emergenziale di cui all'art. 68 D.L. 18 del
17.03.2020, che – in combinato disposto con l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 – aveva sospeso la prescrizione e la decadenza nel periodo decorrente dall'08.03.2020 al 31.08.2023.
Costituendosi in giudizio eccepiva l'inammissibilità Parte_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'appellante non avesse compiutamente contestato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza anche al , questi non si Controparte_2 costituiva ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata direttamente all'udienza del 26.6.2025 per la discussione e la lettura del dispositivo;
l'udienza veniva celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito note di udienza di cui si avvaleva la sola parte appellante, che precisava le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti.
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
2 n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, il ricorso in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, l'appello è fondato e, per l'effetto, merita accoglimento.
Considerato che i verbali di violazione del codice della strada n. 1073 del 04.01.2016 e n. 14691/2016 del 22.06.2016 (posti a base dell'ingiunzione fiscale impugnata) erano stati notificati rispettivamente il 19.01.2016 e il 22.06.2016 e non venivano dedotti (né tantomeno provati) atti interruttivi prima della notifica dell'ingiunzione fiscale perfezionatasi il 23.5.2022, secondo il Giudice di Pace la prescrizione doveva considerarsi irrimediabilmente spirata in data 19.1.2021 per il verbale n. 1073/16 ed in data 25.11.2021 per il verbale n. 14691/16, non potendo trovare applicazione al caso in esame la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 che riguarderebbe non già la sospensione dei termini di prescrizione per mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, bensì il termine di versamento e la possibilità di emettere atti esecutivi e/o cautelari.
Invero, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori”), dopo aver recitato al comma 1 che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio (ma nella sua interezza e non solo ai commi 1 e 3) è previsto anche dall'art. 68 (rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”), che - dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse
3 dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale norma (rubricata “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali - del resto - neanche poteva procedersi.
Applicando le coordinate ermeneutiche indicate, quindi, nel caso in esame il termine prescrizionale – sospeso per i citati 542 gg e riprendendo a decorrere dal 1.9.2021 – non può ritenersi spirato al 23.5.2022, dovendosi aggiungere i citati 542 gg alle date di
4 originaria prescrizione: 19.1.2021 e 25.11.2021.
L'appello, quindi, merita accoglimento, ma considerata la complessità e peculiarità della materia, nonché i contrasti giurisprudenziali in essere si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa. così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza n.
432/2022 e per l'effetto rigetta l'opposizione spiegata da Parte_2 avverso l'ingiunzione fiscale n. 20220134900001593 del 13/04/2022, notificata in data 23.05.2022;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Benevento, 29/11/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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