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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1364/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
EZ CO RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2569/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230074074524 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello con vittoria di spese, con maggiorazione di condanna per lite temeraria e attribuzione al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Napoli, la cartella di pagamento n. 07120230074074524000 IRPEF-REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO 2019, dell'ammontare di euro 1.124,56.
La cartella derivava da un controllo sul modello 730/2020 per i redditi 2019.
Il contribuente deduceva di avere ricevuto la cartella nonostante la documentazione trasmessa all'Agenzia il 21/10/2022.
Deduceva che il recupero richiesto sarebbe dovuto a un errore di duplicazione di tre fatture, precisamente le n. 33, 34 e 35, che duplicavano le 27, 29 e 30.
Precisava che l'Agenzia, con nota del 21/9/2022, gli comunicava la liquidazione, ex art. 36 ter DPR
600/1973 - modello UNICO 2020 – per l'importo di euro 1.894,10.
IL contribuente, con istanza del 20/10/2022, contestava detta nota, allegando fatture e ricevute di pagamenti;
L'Agenzia, accogliendo parzialmente l'stanza, con nota di rettifica del 21/10/2022, trasmetteva il nuovo modello di liquidazione per un importo inferiore di euro 1.005,65.
Il 27/10/2022 il ricorrente ribadiva all'Agenzia l'errore consistito nell'avere duplicato le fatture, in quanto le n. 33, 34 e 35 duplicavano le 27, 29 e 30. Asseriva che le stesse non avrebbero quindi dovuto essere inserite nel reddito. Ribadiva che, a seguito di tale duplicazione di imposta, il contribuente era creditore di euro 1.759, di cui 885 per IRPEF e 874,52 per IVA, versati in eccedenza.
Rappresentava che l'ADE non aveva dato riscontro alla dichiarazione integrativa formale del 23/11/2022.
Chiedeva quindi l'annullamento della pretesa, essendo creditore della somma di euro. 1.759,52, oltre interessi.
L'Agenzia si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato. La Corte, dopo avere respinto l'istanza di sospensione cautelare dell'atto, decideva nel merito, con sentenza 13127/2024, osservando che il contribuente aveva adeguatamente provato che le tre fatture menzionate sono frutto di una mera duplicazione, riferendosi alle medesime prestazioni delle atre tre.
L'atto impositivo va quindi annullato.
Il ricorso veniva quindi accolto, con vittoria di spese.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE appellava tale sentenza contro il contribuente e contro l'ADER, per i seguenti motivi.
I Giudici di prime cure scrivono che “il contribuente sembra avere correttamente documentato la circostanza della duplicazione, ossia che le tre fatture ecc.”.
La motivazione è quindi solo apparente, dal momento che non ritiene certa la prova fornita dal contribuente, né la sentenza fornisce una spiegazione dell'iter logico-giuridico su cui si basa la sua conclusione.
Ma, in realtà, non vi è esatta coincidenza tra l'importo recuperato e le ritenute che il contribuente ritiene inserite a causa della duplicazione, così come non vi è perfetta sovrapposizione tra la fattura 29 e la 34, che dovrebbe esserne la ripetizione. In più, il contribuente non dimostra il mancato incasso delle fatture che asserisce essere la duplicazione delle precedenti. Dunque, queste ultime potrebbero ben essere ulteriori fatture emesse per il medesimo cliente ma per differenti prestazioni, o documenti emessi a saldo di prestazioni parzialmente fatturate.
Si fa presente che la modifica dei dati dichiarati, avvenuta con presentazione della dichiarazione integrativa in data 31/11/2022, è successiva al controllo operato ex art. 36 ter del DPR 600/73 e pertanto l'esito del suddetto controllo non ne poteva in alcun modo essere condizionato.
La dichiarazione integrativa non può costituire un mezzo per sanare violazioni già contestate al contribuente attraverso la comunicazione d'irregolarità, a meno che nella comunicazione non vi sia una mera richiesta di documentazione. Nel caso di specie, gli esiti del controllo venivano definitivamente comunicati in data 21/10/2022 e la dichiarazione integrativa veniva presentata in data 23/11/2022.
Le imposte già versate che emergono dalla dichiarazione integrativa sono frutto della liquidazione automatizzata operata su tale dichiarazione, pertanto eventuali imposte versate in eccesso vengono evidenziate attraverso la comparazione dei nuovi dati dichiarati con quanto precedentemente risultato dalla liquidazione della prima dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa, essendo avvenuta in epoca successiva alla liquidazione della prima dichiarazione ed al controllo formale della stessa, risente dei dati già liquidati ed acquisiti ivi compreso il controllo operato ex art. 36 ter qui in discussione.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio, con vittoria di spese.
Il contribuente si costituiva in giudizio, ribadendo che dagli allegati si evince chiaramente che le fatture n.
33, 34 e 35 duplicavano le 27, 29 e 30.
Deduceva di avere anche depositato il proprio cc bancario, dal quale si evince chiaramente che è stato incassato solo l'importo delle 27, 29 e 30.
La sentenza di primo grado è quindi corretta e inoppugnabile. L'Agenzia, fin dal primo contraddittorio, avrebbe ben potuto e dovuto, in autotutela, annullare l'avviso e il contenzioso.
Chiedeva pertanto di rigettare l'appello con vittoria di spese, con maggiorazione di condanna per lite temeraria e attribuzione al difensore antistatario.
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti del tutto corretta, formulata a seguito di un lineare iter logico- giuridico.
Risulta infatti provato che l'atto di recupero richiesto è dovuto a un errore di duplicazione di tre fatture, precisamente le n. 33, 34 e 35, che duplicano le 27, 29 e 30.
Di ciò l'Agenzia è stata puntualmente informata dal contribuente.
L'Agenzia non riesce a produrre, in grado di appello, argomentazioni atte a smontare il dato di fatto della duplicazione di imposta.
Si appigliano infatti a un dato linguistico decisamente inconsistente, segnalando che Giudici di prime cure hanno scritto che “il contribuente sembra avere correttamente documentato la circostanza della duplicazione, ossia che le tre fatture ecc.”.
La motivazione, quindi, sarebbe solo apparente, dal momento che non ritiene certa la prova fornita dal contribuente.
Ma è da notare che la stessa appellante usa il modo condizionale, nell'asserire, testualmente, che le fatture asseritamente duplicate “ben potrebbero ben essere… ulteriori fatture emesse per il medesimo cliente ma per differenti prestazioni, o documenti emessi a saldo di prestazioni parzialmente fatturate”.
Ma di ciò l'appellante non fornisce né alcuna prova, né alcun ragionevole indizio, al di là di una mera ipotesi.
Che l'incasso ci sia stato solo per le fatture n. 27, 29 e 30 è invece stato chiaramente provato dal contribuente anche attraverso l'esibizione del proprio cc bancario.
La sentenza di primo grado è quindi corretta e inoppugnabile.
L'appello è quindi giudicato infondato, e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 500, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
5/2/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
EZ CO RI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2569/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230074074524 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'appellante: riformare l'impugnata sentenza, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello con vittoria di spese, con maggiorazione di condanna per lite temeraria e attribuzione al difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE e l'ADER di Napoli, la cartella di pagamento n. 07120230074074524000 IRPEF-REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO 2019, dell'ammontare di euro 1.124,56.
La cartella derivava da un controllo sul modello 730/2020 per i redditi 2019.
Il contribuente deduceva di avere ricevuto la cartella nonostante la documentazione trasmessa all'Agenzia il 21/10/2022.
Deduceva che il recupero richiesto sarebbe dovuto a un errore di duplicazione di tre fatture, precisamente le n. 33, 34 e 35, che duplicavano le 27, 29 e 30.
Precisava che l'Agenzia, con nota del 21/9/2022, gli comunicava la liquidazione, ex art. 36 ter DPR
600/1973 - modello UNICO 2020 – per l'importo di euro 1.894,10.
IL contribuente, con istanza del 20/10/2022, contestava detta nota, allegando fatture e ricevute di pagamenti;
L'Agenzia, accogliendo parzialmente l'stanza, con nota di rettifica del 21/10/2022, trasmetteva il nuovo modello di liquidazione per un importo inferiore di euro 1.005,65.
Il 27/10/2022 il ricorrente ribadiva all'Agenzia l'errore consistito nell'avere duplicato le fatture, in quanto le n. 33, 34 e 35 duplicavano le 27, 29 e 30. Asseriva che le stesse non avrebbero quindi dovuto essere inserite nel reddito. Ribadiva che, a seguito di tale duplicazione di imposta, il contribuente era creditore di euro 1.759, di cui 885 per IRPEF e 874,52 per IVA, versati in eccedenza.
Rappresentava che l'ADE non aveva dato riscontro alla dichiarazione integrativa formale del 23/11/2022.
Chiedeva quindi l'annullamento della pretesa, essendo creditore della somma di euro. 1.759,52, oltre interessi.
L'Agenzia si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato. La Corte, dopo avere respinto l'istanza di sospensione cautelare dell'atto, decideva nel merito, con sentenza 13127/2024, osservando che il contribuente aveva adeguatamente provato che le tre fatture menzionate sono frutto di una mera duplicazione, riferendosi alle medesime prestazioni delle atre tre.
L'atto impositivo va quindi annullato.
Il ricorso veniva quindi accolto, con vittoria di spese.
Con atto ritualmente notificato, l'ADE appellava tale sentenza contro il contribuente e contro l'ADER, per i seguenti motivi.
I Giudici di prime cure scrivono che “il contribuente sembra avere correttamente documentato la circostanza della duplicazione, ossia che le tre fatture ecc.”.
La motivazione è quindi solo apparente, dal momento che non ritiene certa la prova fornita dal contribuente, né la sentenza fornisce una spiegazione dell'iter logico-giuridico su cui si basa la sua conclusione.
Ma, in realtà, non vi è esatta coincidenza tra l'importo recuperato e le ritenute che il contribuente ritiene inserite a causa della duplicazione, così come non vi è perfetta sovrapposizione tra la fattura 29 e la 34, che dovrebbe esserne la ripetizione. In più, il contribuente non dimostra il mancato incasso delle fatture che asserisce essere la duplicazione delle precedenti. Dunque, queste ultime potrebbero ben essere ulteriori fatture emesse per il medesimo cliente ma per differenti prestazioni, o documenti emessi a saldo di prestazioni parzialmente fatturate.
Si fa presente che la modifica dei dati dichiarati, avvenuta con presentazione della dichiarazione integrativa in data 31/11/2022, è successiva al controllo operato ex art. 36 ter del DPR 600/73 e pertanto l'esito del suddetto controllo non ne poteva in alcun modo essere condizionato.
La dichiarazione integrativa non può costituire un mezzo per sanare violazioni già contestate al contribuente attraverso la comunicazione d'irregolarità, a meno che nella comunicazione non vi sia una mera richiesta di documentazione. Nel caso di specie, gli esiti del controllo venivano definitivamente comunicati in data 21/10/2022 e la dichiarazione integrativa veniva presentata in data 23/11/2022.
Le imposte già versate che emergono dalla dichiarazione integrativa sono frutto della liquidazione automatizzata operata su tale dichiarazione, pertanto eventuali imposte versate in eccesso vengono evidenziate attraverso la comparazione dei nuovi dati dichiarati con quanto precedentemente risultato dalla liquidazione della prima dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione integrativa, essendo avvenuta in epoca successiva alla liquidazione della prima dichiarazione ed al controllo formale della stessa, risente dei dati già liquidati ed acquisiti ivi compreso il controllo operato ex art. 36 ter qui in discussione.
Chiedeva pertanto di riformare l'impugnata sentenza, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio, con vittoria di spese.
Il contribuente si costituiva in giudizio, ribadendo che dagli allegati si evince chiaramente che le fatture n.
33, 34 e 35 duplicavano le 27, 29 e 30.
Deduceva di avere anche depositato il proprio cc bancario, dal quale si evince chiaramente che è stato incassato solo l'importo delle 27, 29 e 30.
La sentenza di primo grado è quindi corretta e inoppugnabile. L'Agenzia, fin dal primo contraddittorio, avrebbe ben potuto e dovuto, in autotutela, annullare l'avviso e il contenzioso.
Chiedeva pertanto di rigettare l'appello con vittoria di spese, con maggiorazione di condanna per lite temeraria e attribuzione al difensore antistatario.
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato, e va rigettato.
La sentenza di primo grado appare infatti del tutto corretta, formulata a seguito di un lineare iter logico- giuridico.
Risulta infatti provato che l'atto di recupero richiesto è dovuto a un errore di duplicazione di tre fatture, precisamente le n. 33, 34 e 35, che duplicano le 27, 29 e 30.
Di ciò l'Agenzia è stata puntualmente informata dal contribuente.
L'Agenzia non riesce a produrre, in grado di appello, argomentazioni atte a smontare il dato di fatto della duplicazione di imposta.
Si appigliano infatti a un dato linguistico decisamente inconsistente, segnalando che Giudici di prime cure hanno scritto che “il contribuente sembra avere correttamente documentato la circostanza della duplicazione, ossia che le tre fatture ecc.”.
La motivazione, quindi, sarebbe solo apparente, dal momento che non ritiene certa la prova fornita dal contribuente.
Ma è da notare che la stessa appellante usa il modo condizionale, nell'asserire, testualmente, che le fatture asseritamente duplicate “ben potrebbero ben essere… ulteriori fatture emesse per il medesimo cliente ma per differenti prestazioni, o documenti emessi a saldo di prestazioni parzialmente fatturate”.
Ma di ciò l'appellante non fornisce né alcuna prova, né alcun ragionevole indizio, al di là di una mera ipotesi.
Che l'incasso ci sia stato solo per le fatture n. 27, 29 e 30 è invece stato chiaramente provato dal contribuente anche attraverso l'esibizione del proprio cc bancario.
La sentenza di primo grado è quindi corretta e inoppugnabile.
L'appello è quindi giudicato infondato, e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 500, oltre oneri accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
5/2/2026