Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3080 del 2025, proposto da
Domus Rex S.r.l. e La Calza S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Marco RIni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 581/2025 (prot. n. 407619 del 28 ottobre 2025), adottata dalla Dirigente del Servizio Edilizia Privata - Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, recante l'ordine di “immediata sospensione di tutte le opere in corso di esecuzione nonché degli utilizzi presenti” presso l'immobile sito in Firenze, complesso ex Convitto della Calza, con ingresso da Via della Calza n. 6;
- di tutti gli ulteriori atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la memoria del 28 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. DO AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 28 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dedotto che, successivamente alla introduzione del giudizio, il Comune di Firenze ha adottato il provvedimento n. 600 del 6 novembre 2025 di annullamento in autotutela dell’atto di sospensione lavori oggetto del gravame in scrutinio, dichiarando, pertanto, il proprio difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Considerato che:
- la cessazione della materia del contendere “ può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317) ” ( ex multis : Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 19 marzo 2021, n. 2391; Consiglio di Stato, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227).
Ritenuto che:
- vada, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, in considerazione della piena satisfattività dell’interesse di parte ricorrente derivante dal provvedimento di annullamento in autotutela n. 600/2025 versato agli atti del giudizio;
- le spese di lite possano essere compensata tra le parti, atteso che l’impugnazione ha ad oggetto un provvedimento di sospensione lavori caratterizzato da una certa precarietà funzionale, in quanto diretto a consentire al Comune di Firenze di operare le opportune verifiche di conformità dal cui esito favorevole è poi derivato l’annullamento in autotutela satisfattivo dell’interesse delle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO RI CC, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
DO AB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AB | RO RI CC |
IL SEGRETARIO