CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36875 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36875 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 28/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da CA MI avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia in data 10/09/2021 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.. 1.1. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di MI di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale di stampo mafioso nell'ambito del quale operava in libertà, il Tribunale, ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative fornite dalla PNAA, dalla DDA di Catania, dal Ministero dell'Interno e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ponendo in evidenza: - la biografia criminale del MI, esponente di spicco del clan stiddaro stanziato nel comune di Vittoria ed operante nel territorio ragusano condividendo la gestione delle attività illecite con il clan Piscopo di cosa nostra;
- la circostanza che l'uomo di fiducia di MI, CL ON, di recente attinto da misura custodiale nell'ambito dell'operazione Plastic-free, è attualmente (dal 2021) in libertà; peraltro, proprio l'operazione Plastic-free ha consentito di acclarare la persistenza degli interessi del clan nel settore criminoso del traffico illecito di rifiuti e nel soffocamento dell'economia locale mediante atti estorsivi ed di illecita concorrenza;
- il fatto che nel giugno 2021 il Tribunale di Ragusa ha emesso otto condanne, nell'ambito del processo originato dall'operazione Survivors, che hanno colpito l'articolazione del clan retta da FI NT. Da tutti i citati elementi è stato dedotto come l'attività della consorteria entro la quale il MI operava non si sia mai interrotta, <evenienza che - unitamente alla presenza di molti sodali in libertà (tra cui carbonaro claudio) rende il quadro territoriale instabile ed allarmante al punto da rendere probabile assenza delle attuali restrizioni dominante vada a reinserirsi nel circuito criminale per riprenderne la conduzione>. 1.2. Quanto alle condizioni di salute del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato come dall'esame della relazione pervenuta dal polo sanitario il 24 ottobre 2022 emerga come il regime detentivo in corso non presenti aspetti di incompatibilità con la tutela della salute del detenuto. 1.3. Ha sottolineato infine il Tribunale la negativa condotta carceraria del MI, punito in sede disciplinare nel corso del 2021 per una dozzina di infrazioni. 2 2. Avverso tale ordinanza MI ricorre, tramite il proprio difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione delle norme processuali ex art. 606 comma 1 lett. e) doc. proc. pen., per omessa motivazione su specifiche censure rilevate nei motivi di gravame, nonché per manifesta contraddittorietà e illogicità del provvedimento. La difesa osserva come il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive avanzate in sede di reclamo, dalle quali era deducibile l'assenza degli indici di pericolosità del ricorrente, ed in particolare: il lunghissimo periodo di detenzione prevalentemente in regime speciale trascorso dal MI, detenuto ininterrottamente dal novembre 1990; l'assenza di contatti con i familiari;
l'assoluta irrilevanza dei fatti indicati nelle relazioni degli organi investigativi con riferimento al ricorrente essendo riportate operazioni di polizia eseguite in epoca recente o fatti criminosi verificati dopo oltre vent'anni dall'inizio della detenzione del MI. In particolare, osserva il ricorrente come le operazioni di polizia richiamate hanno visto coinvolti soggetti del tutto estranei al MI, detenuto da oltre 32 anni in regime speciale;
del pari illogica e contraddittoria risulta la motivazione del provvedimento impugnato laddove fa riferimento alla posizione di CL ON, soggetto con il quale il MI ha interrotto, già al momento del suo arresto nel novembre 1990, ogni rapporto, in seguito alla sua decisione di collaborare con la giustizia. La difesa insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". 2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. 3 La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si è, da tempo, chiarito che non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); ed ancora si è affermato che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Tale pericolo inoltre non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale- quale capo ed organizzatore dell'omonimo clan della stidda di Vittoria macchiatosi di gravissimi reati quali associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti , estorsione, omicidio plurimo continuato, e sinanco, in epoca assai recente, condannato nel 2017 per danneggiamento- -, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio. L'impugnata ordinanza menziona anche la condotta inframuraria del detenuto, punito in sede disciplinare nel corso del 2021 per una dozzina di infrazioni. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
lette le conclusioni del PG, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36875 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 28/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da CA MI avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia in data 10/09/2021 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.. 1.1. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di MI di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale di stampo mafioso nell'ambito del quale operava in libertà, il Tribunale, ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative fornite dalla PNAA, dalla DDA di Catania, dal Ministero dell'Interno e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ponendo in evidenza: - la biografia criminale del MI, esponente di spicco del clan stiddaro stanziato nel comune di Vittoria ed operante nel territorio ragusano condividendo la gestione delle attività illecite con il clan Piscopo di cosa nostra;
- la circostanza che l'uomo di fiducia di MI, CL ON, di recente attinto da misura custodiale nell'ambito dell'operazione Plastic-free, è attualmente (dal 2021) in libertà; peraltro, proprio l'operazione Plastic-free ha consentito di acclarare la persistenza degli interessi del clan nel settore criminoso del traffico illecito di rifiuti e nel soffocamento dell'economia locale mediante atti estorsivi ed di illecita concorrenza;
- il fatto che nel giugno 2021 il Tribunale di Ragusa ha emesso otto condanne, nell'ambito del processo originato dall'operazione Survivors, che hanno colpito l'articolazione del clan retta da FI NT. Da tutti i citati elementi è stato dedotto come l'attività della consorteria entro la quale il MI operava non si sia mai interrotta, <evenienza che - unitamente alla presenza di molti sodali in libertà (tra cui carbonaro claudio) rende il quadro territoriale instabile ed allarmante al punto da rendere probabile assenza delle attuali restrizioni dominante vada a reinserirsi nel circuito criminale per riprenderne la conduzione>. 1.2. Quanto alle condizioni di salute del ricorrente, il Tribunale ha evidenziato come dall'esame della relazione pervenuta dal polo sanitario il 24 ottobre 2022 emerga come il regime detentivo in corso non presenti aspetti di incompatibilità con la tutela della salute del detenuto. 1.3. Ha sottolineato infine il Tribunale la negativa condotta carceraria del MI, punito in sede disciplinare nel corso del 2021 per una dozzina di infrazioni. 2 2. Avverso tale ordinanza MI ricorre, tramite il proprio difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione delle norme processuali ex art. 606 comma 1 lett. e) doc. proc. pen., per omessa motivazione su specifiche censure rilevate nei motivi di gravame, nonché per manifesta contraddittorietà e illogicità del provvedimento. La difesa osserva come il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive avanzate in sede di reclamo, dalle quali era deducibile l'assenza degli indici di pericolosità del ricorrente, ed in particolare: il lunghissimo periodo di detenzione prevalentemente in regime speciale trascorso dal MI, detenuto ininterrottamente dal novembre 1990; l'assenza di contatti con i familiari;
l'assoluta irrilevanza dei fatti indicati nelle relazioni degli organi investigativi con riferimento al ricorrente essendo riportate operazioni di polizia eseguite in epoca recente o fatti criminosi verificati dopo oltre vent'anni dall'inizio della detenzione del MI. In particolare, osserva il ricorrente come le operazioni di polizia richiamate hanno visto coinvolti soggetti del tutto estranei al MI, detenuto da oltre 32 anni in regime speciale;
del pari illogica e contraddittoria risulta la motivazione del provvedimento impugnato laddove fa riferimento alla posizione di CL ON, soggetto con il quale il MI ha interrotto, già al momento del suo arresto nel novembre 1990, ogni rapporto, in seguito alla sua decisione di collaborare con la giustizia. La difesa insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". 2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. 3 La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si è, da tempo, chiarito che non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); ed ancora si è affermato che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Tale pericolo inoltre non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale- quale capo ed organizzatore dell'omonimo clan della stidda di Vittoria macchiatosi di gravissimi reati quali associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti , estorsione, omicidio plurimo continuato, e sinanco, in epoca assai recente, condannato nel 2017 per danneggiamento- -, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio. L'impugnata ordinanza menziona anche la condotta inframuraria del detenuto, punito in sede disciplinare nel corso del 2021 per una dozzina di infrazioni. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE