TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 18485/2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Zenatto Parte_1 C.F._1
Mauro;
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bassan Paola;
CP_1 C.F._2
-CONVENUTA-
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), (C.F. ), C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 CP_8
), (C.F. ), C.F._9 Controparte_9 C.F._10 CP_10
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 CP_11 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Controparte_12 C.F._13 CP_13
), (C.F. e C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
(C.F. ), contumaci;
[...] C.F._16
-CONVENUTI-
e contro
(C.F. ), contumace;
CP_16 C.F._17
-CONVENUTA-
Oggetto: usucapione ultraventennale.
1 Il procuratore di parte attrice, all'udienza dell'11.9.2025, celebrata a seguito della rimessione in ruolo della presente causa, si è riportato, concludendo come in atti, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Già all'udienza del 26.3.2025, invitato a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. nuovo rito, aveva precisato che “conclude come da memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
1. Rappresenta che con
[...]
è stato raggiunto un accordo e comunque chiede la compensazione delle spese di lite nei CP_1 confronti di tutte le controparte”.
Riportando quindi le conclusioni rassegnate con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il procuratore di parte attrice aveva chiesto:
“1) Rigettata ogni avversa eccezione accertare e dichiarare che nato a [...]_1
(VE) il 12-3-1947 cod. fisc. è unico ed esclusivo proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione ventennale degli immobili così descritti: Catasto Fabbricati Comune di
Cavarzere Foglio 51 part. 516 sub 1, sub 2 e sub 3 e Catasto Terreni Comune di Cavarzere foglio
51 particella 514 e part. 516.
2) Ordinarsi le relative volture e trascrizioni in Catasto e presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.11.2023, il SI. allegava il proprio possesso Parte_1 ultraventennale di beni immobili siti nel Comune di Cavarzere, località Ramoperaro, individuati in un fabbricato, magazzini e un terreno.
L'attore deduceva di essere comproprietario pro quota di tali immobili, confinanti con beni di sua esclusiva proprietà, e provvedeva a precisare gli altri comproprietari, gli odierni convenuti, intestatari catastali o eredi di questi ultimi.
Parte attrice eccepiva il disinteresse di costoro, sostenendo di aver esercitato il possesso dei beni in modo esclusivo, continuato e ininterrotto almeno a far data dal 1998. Allegava quindi elementi a riprova del proprio possesso esclusivo.
Premesso l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, il SI. attore chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione delle quote di comproprietà degli odierni convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.4.2024, la SI.ra provvedeva CP_1 innanzi tutto a ricostruire i legami di parentela e le vicende che, rispetto agli originari intestatari dei beni, avrebbero portato alla situazione di comproprietà iure successionis degli immobili oggetto di causa.
Tanto premesso, parte convenuta si doleva dell'esclusione dal presente giudizio di suo fratello, il
2 SI. (comproprietario, deceduto il 16.4.2020), e per esso della sua erede Persona_1 testamentaria, la SI.ra . CP_16
Sempre con riferimento al fu SI. , la SI.ra convenuta eccepiva che costui, in vita, Persona_1 si sarebbe comportato quale proprietario degli immobili (“La presenza e l'attività del SI. Per_1
è stata continua e costante ed estesa anche ad altri immobili limitrofi e confinanti”) e che
[...] con tale condotta avrebbe mediato il possesso anche per ella.
In altre parole, parte convenuta costituita avrebbe posseduto secondo la propria quota di spettanza, affidandone la gestione al fratello, SI. . Persona_1
La convenuta contestava pertanto le deduzioni attoree in punto di esercizio esclusivo del possesso sui beni e di esclusione degli altri compossessori con atti di interversione della situazione di possessio uti condominus in possesso esclusivo uti dominus. Deduceva potersi al più ravvisare una mera tolleranza degli altri comproprietari, considerato il rapporto di parentela.
In via pregiudiziale di rito, la SI.ra eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea CP_1 per violazione dell'art. 5 primo comma d.lgs. 28/2010, dolendosi dell'irregolare esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei propri confronti.
La convenuta eccepiva altresì il difetto di contraddittorio ribadendo che, sin dalla fase della mediazione, sarebbe stato escluso il comproprietario SI. e, per esso, l'erede. Persona_1
Nel merito della vertenza, parte convenuta contestava la sussistenza dei requisiti ex art. 1158 c.c..
Sosteneva, in particolare, che il potere di fatto esercitato sugli immobili in questione si manifesterebbe in “una situazione di compossesso maturato del pari accanto alla comproprietaria convenuta qui costituita SI.ra ma anche al comproprietario SI. CP_1 Persona_1 per tutto il tempo della sua vita ed al suo erede successivamente, peraltro quotista di maggioranza sin dall'origine della proprietà immobiliari in oggetto”.
Dimetteva quindi giurisprudenza in punto di trasformazione del possesso pro quota in possesso esclusivo, richiamando altresì la parentela tra i comproprietari e la relativa altrui tolleranza.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 9.5.2024, parte attrice replicava alle allegazioni della SI.ra convenuta tali per cui il SI. avrebbe gestito e coltivato il Persona_1 terreno oggetto di causa.
Il SI. attore contestava poi la ricostruzione delle successioni dei precedenti comproprietari svolta dalla convenuta, ritenendola non provata.
Osservava, comunque, che egli avrebbe provveduto a citare tutti i soggetti risultanti dal certificato catastale dei beni in parola.
Si doleva inoltre della mancata prova del testamento in favore della SI.ra e CP_16 dell'assenza di trascrizioni in favore di quest'ultima, conseguendone che “il bene de quo non era
3 presente nel testamento o che non sono state eseguite le annotazioni catastali, e l'attore non poteva pertanto citare un soggetto non specificato e non indicato tra i comproprietari del bene”.
Contestata poi qualsivoglia situazione di compossesso dei beni, parte attrice asseriva di aver compiuto atto di interversione e di esclusione di ogni altro soggetto, respingendo l'eccezione della SI.ra in punto di tolleranza da parte degli altri comproprietari. CP_1
Il SI. attore precisava che il fu SI. avrebbe coltivato un terreno attiguo a quello Persona_1 oggetto di causa e che la SI.ra non avrebbe posseduto il terreno in parola, né avrebbe CP_1 avanzato richieste, pretese o rivendicazioni di alcun tipo.
Parte attrice replicava poi alle doglianze di parte convenuta relativamente all'irregolarità dell'instaurazione del procedimento di mediazione nei propri confronti e al difetto di contraddittorio.
In merito a tale seconda doglianza, in particolare, asseriva che “non risultano esservi eredi testamentari dal certificato catastale aggiornato”.
In relazione al possesso ad usucapionem, il SI. ribadiva quanto dedotto con l'atto Parte_1 introduttivo circa la sussistenza dei requisiti necessari, contestando il compossesso con il fu SI.
. Persona_1
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.5.2024, parte convenuta costituita insisteva nell'eccezione di rito relativa alla nullità del procedimento di mediazione ritenendolo non correttamente esperito nei propri confronti.
In via istruttoria, chiedeva l'ordine di esibizione in giudizio degli avvisi di ricevimento dell'invito alla mediazione e l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati.
La SI.ra convenuta insisteva altresì nell'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio per difetto di contraddittorio, asserendo che il dato catastale relativo alla successione del fu SI. Per_1
sarebbe stato disponibile già nelle visure catastali storiche per immobile prodotte con i
[...] propri docc. 1, 3 e 4, mentre le visure catastali utilizzate dall'attore non sarebbero state aggiornate alla successione de qua.
Depositava quindi ulteriore documentazione.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.5.2024, in via istruttoria parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sulle circostanze precisate.
Depositava quindi ulteriore documentazione, tra cui la dichiarazione (doc. 11 att.) con cui l'amministratore di sostegno della convenuta SI.ra avrebbe dichiarato di non Controparte_14 opporsi alla domanda proposta dal SI. Parte_1
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 7.6.2024, parte attrice provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari, anche mediante la citazione di
4 giurisprudenza.
Insisteva poi nell'eccepire che il fu SI. avrebbe coltivato un terreno confinante Persona_1 con quello oggetto di giudizio mentre mai avrebbe coltivato o posseduto gli immobili oggetto della domanda di usucapione.
Infine, in caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte convenuta, il SI. attore chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 10.6.2024, parte convenuta costituita provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari.
In caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, la SI.ra convenuta chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
All'udienza del 20.6.2024, l'avvocato di parte attrice deduceva che la procedura di mediazione sarebbe stata regolarmente svolta anche con riferimento alla parte convenuta costituita, come documentato ed argomentato.
In subordine, chiedeva l'autorizzazione a svolgere la mediazione nei confronti della stessa o nei confronti di tutti i convenuti.
L'avvocato di parte convenuta costituita illustrava la relativa posizione e, su richiesta di chiarimenti del Giudice, precisava che sarebbe stato sufficiente svolgere nuovamente la mediazione soltanto con riferimento alla SI.ra . CP_1
Il Giudice, considerando opportuno procedere con una nuova mediazione nei confronti della SI.ra costituita, concedeva alle parti un termine per presentare domanda di mediazione con riferimento alle due parti costituite e fissava l'udienza per la prosecuzione del processo.
All'udienza del 21.11.2024, l'avvocato di parte attrice dava atto del verbale di mediazione, riferendo che sarebbe stato raggiunto un accordo con la parte convenuta costituita.
Chiedeva l'ammissione delle prove per interrogatorio e per testi dedotte nella seconda memoria.
Il Giudice ammetteva le prove per testi con i capitoli indicati e con massimo due testi fra quelli indicati, fissando apposita udienza.
All'udienza del 26.3.2025 veniva sentita la teste di parte attrice, la SI.ra , sui Testimone_1 capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria.
Il Giudice, ritenendo sufficiente la testimonianza resa dalla SInora, invitava il secondo teste, il SI.
, a lasciare la stanza. Testimone_2
L'avvocato di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con termine per note.
Su invito del Giudice a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. nuovo rito, l'avvocato precisava le conclusioni, rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo con la SI.ra convenuta
5 costituita.
Chiedeva poi la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le controparti.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio in base alla nuova normativa.
Con ordinanza del 24.4.2025, sull'assunto che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata e che l'atto di citazione non risultava essere stato notificato a tutti i soggetti co- intestatari di cui alle visure depositate in causa (viste pure le eccezioni svolte dalla convenuta costituita e le repliche, sul punto, non esaurienti di parte attrice), visto l'art. 102 c.p.c., il Giudice disponeva la rimessione in ruolo della presente causa e ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura dell'odierno attore.
Il Giudice, poi, concesso termine perentorio per provvedere alla notifica, fissava udienza per la prosecuzione del processo ai fini di valutare l'integrazione del contraddittorio, concedendo termine per il deposito di eventuali note a difesa dei chiamati in causa.
Con nota depositata il 10.9.2025, l'avvocato di parte attrice svolgeva talune precisazioni sui legami tra i soggetti co-intestatari dei beni, sugli eredi e sulla relativa chiamata in giudizio, anche mediante deposito documentale.
Depositava altresì prova dell'intervenuta citazione in giudizio della SI.ra (erede del CP_16 SI. ). Persona_1
All'udienza dell'11.9.2025, l'avvocato di parte attrice dava atto di aver provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti della SI.ra come da atto notificato. CP_16
Su richiesta dell'avvocato di poter discutere la causa, il Giudice lo invitava a procedere in tal senso.
L'avvocato di parte attrice si riportava e concludeva come in atti.
Chiedeva poi la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio, impregiudicata ogni decisione sull'integrazione del contraddittorio.
Orbene, innanzi tutto, visti la documentazione in atti, la dialettica processuale e i chiarimenti resi da parte attrice, si ritiene che l'integrazione del contraddittorio sia stata svolta positivamente (v. ordinanza del 24.4.2025).
Considerata la contestazione del SI. attore avverso la “ricostruzione dei passaggi successori indicata dalla convenuta” (pag. 2 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), si ritiene opportuno svolgere qualche breve osservazione a riguardo, giacché tale doglianza si è rivelata infondata.
La SI.ra convenuta costituita risulta infatti avere assolto il proprio onere di allegazione e prova per corroborare l'eccepito difetto del contraddittorio.
La produzione documentale di costei e la puntuale ricostruzione genealogica di cui alla comparsa di
6 costituzione si sono poi dimostrati coerenti rispetto alla produzione attorea (o, comunque, d'ausilio a una più agevole lettura della stessa, v. p.e. indicazione del SI. nel doc. att. Parte_2 denominato .stato famiglia”, rispetto alla chiamata in causa della SI.ra CP_9 CP_11 comunque risultante dalle dichiarazioni di successione depositate dalla convenuta e dalle menzionate precisazioni sui legami familiari qui in rilievo) oltre che alle allegazioni rese dall'attore a replica dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
Pertanto, convenuti in giudizio i co-intestatari degli immobili o i relativi eredi e controllata la regolarità della notifica nei confronti di costoro, si dichiara la contumacia di tutte le parti convenute, eccezion fatta per la SI.ra , convenuta costituita. CP_1
Per quanto concerne quest'ultima, è opportuno ricordare che in corso di causa è stato dedotto il raggiungimento di un accordo stragiudiziale con l'attore (v. dichiarazioni rese dall'avvocato di parte attrice alle udienze del 21.11.2024 e del 26.3.2025).
Anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
Il SI. attore, comproprietario pro quota, allega di aver posseduto anche le quote altrui dei beni immobili oggetto di causa dal 1998, almeno.
Le allegazioni attoree sono state istruite in causa mediante l'assunzione della testimonianza della SI.ra che, a giustificazione dei propri rapporti con l'attore, dichiarava: “Non sono Testimone_1 parente delle parti, indifferente”, “Abito vicino al SInore, siamo conoscenti, passo davanti il terreno spesso, ogni tanto mi fermo a parlare con il SInore” (v. verbale 26.3.2025).
Ella ha confermato la sussistenza dei presupposti necessari ex lege ai fini dell'usucapione dei beni immobili.
Chiamate poi in giudizio le persone formalmente co-intestatarie dei beni o i relativi eredi, o non si sono costituite o, nel caso della SI.ra convenuta costituita, è stato raggiunto un accordo con il SI.
Parte_1
Si applica, quindi, l'art. 1158 c.c., con la conseguenza che, acquistate per usucapione le altrui quote di comproprietà, il SI. attore risulta proprietario esclusivo dei beni oggetto di causa.
Alle udienze del 26.3.2025 e dell'11.9.2025, parte attrice ha precisato che chiede la compensazione delle spese di lite (v. verbali).
Le spese di lite sono pertanto compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 18485/2023:
- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della proprietà degli immobili siti nel Comune di Cavarzere, così
7 catastalmente censiti: Catasto Fabbricati Comune di Cavarzere foglio 51 particella 516 sub 1, sub 2 e sub 3 e Catasto Terreni Comune di Cavarzere foglio 51 particella 514 e particella 516;
- ordina, ex art. 2651 c.c., alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione della sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del suddetto bene immobile, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 18485/2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Zenatto Parte_1 C.F._1
Mauro;
-ATTORE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bassan Paola;
CP_1 C.F._2
-CONVENUTA-
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(C.F. ), (C.F. ), C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 CP_8
), (C.F. ), C.F._9 Controparte_9 C.F._10 CP_10
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._11 CP_11 C.F._12
(C.F. ), (C.F. Controparte_12 C.F._13 CP_13
), (C.F. e C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
(C.F. ), contumaci;
[...] C.F._16
-CONVENUTI-
e contro
(C.F. ), contumace;
CP_16 C.F._17
-CONVENUTA-
Oggetto: usucapione ultraventennale.
1 Il procuratore di parte attrice, all'udienza dell'11.9.2025, celebrata a seguito della rimessione in ruolo della presente causa, si è riportato, concludendo come in atti, e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Già all'udienza del 26.3.2025, invitato a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. nuovo rito, aveva precisato che “conclude come da memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
1. Rappresenta che con
[...]
è stato raggiunto un accordo e comunque chiede la compensazione delle spese di lite nei CP_1 confronti di tutte le controparte”.
Riportando quindi le conclusioni rassegnate con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il procuratore di parte attrice aveva chiesto:
“1) Rigettata ogni avversa eccezione accertare e dichiarare che nato a [...]_1
(VE) il 12-3-1947 cod. fisc. è unico ed esclusivo proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione ventennale degli immobili così descritti: Catasto Fabbricati Comune di
Cavarzere Foglio 51 part. 516 sub 1, sub 2 e sub 3 e Catasto Terreni Comune di Cavarzere foglio
51 particella 514 e part. 516.
2) Ordinarsi le relative volture e trascrizioni in Catasto e presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa e di mediazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.11.2023, il SI. allegava il proprio possesso Parte_1 ultraventennale di beni immobili siti nel Comune di Cavarzere, località Ramoperaro, individuati in un fabbricato, magazzini e un terreno.
L'attore deduceva di essere comproprietario pro quota di tali immobili, confinanti con beni di sua esclusiva proprietà, e provvedeva a precisare gli altri comproprietari, gli odierni convenuti, intestatari catastali o eredi di questi ultimi.
Parte attrice eccepiva il disinteresse di costoro, sostenendo di aver esercitato il possesso dei beni in modo esclusivo, continuato e ininterrotto almeno a far data dal 1998. Allegava quindi elementi a riprova del proprio possesso esclusivo.
Premesso l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, il SI. attore chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione delle quote di comproprietà degli odierni convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.4.2024, la SI.ra provvedeva CP_1 innanzi tutto a ricostruire i legami di parentela e le vicende che, rispetto agli originari intestatari dei beni, avrebbero portato alla situazione di comproprietà iure successionis degli immobili oggetto di causa.
Tanto premesso, parte convenuta si doleva dell'esclusione dal presente giudizio di suo fratello, il
2 SI. (comproprietario, deceduto il 16.4.2020), e per esso della sua erede Persona_1 testamentaria, la SI.ra . CP_16
Sempre con riferimento al fu SI. , la SI.ra convenuta eccepiva che costui, in vita, Persona_1 si sarebbe comportato quale proprietario degli immobili (“La presenza e l'attività del SI. Per_1
è stata continua e costante ed estesa anche ad altri immobili limitrofi e confinanti”) e che
[...] con tale condotta avrebbe mediato il possesso anche per ella.
In altre parole, parte convenuta costituita avrebbe posseduto secondo la propria quota di spettanza, affidandone la gestione al fratello, SI. . Persona_1
La convenuta contestava pertanto le deduzioni attoree in punto di esercizio esclusivo del possesso sui beni e di esclusione degli altri compossessori con atti di interversione della situazione di possessio uti condominus in possesso esclusivo uti dominus. Deduceva potersi al più ravvisare una mera tolleranza degli altri comproprietari, considerato il rapporto di parentela.
In via pregiudiziale di rito, la SI.ra eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea CP_1 per violazione dell'art. 5 primo comma d.lgs. 28/2010, dolendosi dell'irregolare esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei propri confronti.
La convenuta eccepiva altresì il difetto di contraddittorio ribadendo che, sin dalla fase della mediazione, sarebbe stato escluso il comproprietario SI. e, per esso, l'erede. Persona_1
Nel merito della vertenza, parte convenuta contestava la sussistenza dei requisiti ex art. 1158 c.c..
Sosteneva, in particolare, che il potere di fatto esercitato sugli immobili in questione si manifesterebbe in “una situazione di compossesso maturato del pari accanto alla comproprietaria convenuta qui costituita SI.ra ma anche al comproprietario SI. CP_1 Persona_1 per tutto il tempo della sua vita ed al suo erede successivamente, peraltro quotista di maggioranza sin dall'origine della proprietà immobiliari in oggetto”.
Dimetteva quindi giurisprudenza in punto di trasformazione del possesso pro quota in possesso esclusivo, richiamando altresì la parentela tra i comproprietari e la relativa altrui tolleranza.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 9.5.2024, parte attrice replicava alle allegazioni della SI.ra convenuta tali per cui il SI. avrebbe gestito e coltivato il Persona_1 terreno oggetto di causa.
Il SI. attore contestava poi la ricostruzione delle successioni dei precedenti comproprietari svolta dalla convenuta, ritenendola non provata.
Osservava, comunque, che egli avrebbe provveduto a citare tutti i soggetti risultanti dal certificato catastale dei beni in parola.
Si doleva inoltre della mancata prova del testamento in favore della SI.ra e CP_16 dell'assenza di trascrizioni in favore di quest'ultima, conseguendone che “il bene de quo non era
3 presente nel testamento o che non sono state eseguite le annotazioni catastali, e l'attore non poteva pertanto citare un soggetto non specificato e non indicato tra i comproprietari del bene”.
Contestata poi qualsivoglia situazione di compossesso dei beni, parte attrice asseriva di aver compiuto atto di interversione e di esclusione di ogni altro soggetto, respingendo l'eccezione della SI.ra in punto di tolleranza da parte degli altri comproprietari. CP_1
Il SI. attore precisava che il fu SI. avrebbe coltivato un terreno attiguo a quello Persona_1 oggetto di causa e che la SI.ra non avrebbe posseduto il terreno in parola, né avrebbe CP_1 avanzato richieste, pretese o rivendicazioni di alcun tipo.
Parte attrice replicava poi alle doglianze di parte convenuta relativamente all'irregolarità dell'instaurazione del procedimento di mediazione nei propri confronti e al difetto di contraddittorio.
In merito a tale seconda doglianza, in particolare, asseriva che “non risultano esservi eredi testamentari dal certificato catastale aggiornato”.
In relazione al possesso ad usucapionem, il SI. ribadiva quanto dedotto con l'atto Parte_1 introduttivo circa la sussistenza dei requisiti necessari, contestando il compossesso con il fu SI.
. Persona_1
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.5.2024, parte convenuta costituita insisteva nell'eccezione di rito relativa alla nullità del procedimento di mediazione ritenendolo non correttamente esperito nei propri confronti.
In via istruttoria, chiedeva l'ordine di esibizione in giudizio degli avvisi di ricevimento dell'invito alla mediazione e l'ammissione alla prova testimoniale sui capitoli di prova precisati.
La SI.ra convenuta insisteva altresì nell'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio per difetto di contraddittorio, asserendo che il dato catastale relativo alla successione del fu SI. Per_1
sarebbe stato disponibile già nelle visure catastali storiche per immobile prodotte con i
[...] propri docc. 1, 3 e 4, mentre le visure catastali utilizzate dall'attore non sarebbero state aggiornate alla successione de qua.
Depositava quindi ulteriore documentazione.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 31.5.2024, in via istruttoria parte attrice chiedeva l'ammissione alla prova testimoniale sulle circostanze precisate.
Depositava quindi ulteriore documentazione, tra cui la dichiarazione (doc. 11 att.) con cui l'amministratore di sostegno della convenuta SI.ra avrebbe dichiarato di non Controparte_14 opporsi alla domanda proposta dal SI. Parte_1
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 7.6.2024, parte attrice provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari, anche mediante la citazione di
4 giurisprudenza.
Insisteva poi nell'eccepire che il fu SI. avrebbe coltivato un terreno confinante Persona_1 con quello oggetto di giudizio mentre mai avrebbe coltivato o posseduto gli immobili oggetto della domanda di usucapione.
Infine, in caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte convenuta, il SI. attore chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 10.6.2024, parte convenuta costituita provvedeva alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari.
In caso di ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, la SI.ra convenuta chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
All'udienza del 20.6.2024, l'avvocato di parte attrice deduceva che la procedura di mediazione sarebbe stata regolarmente svolta anche con riferimento alla parte convenuta costituita, come documentato ed argomentato.
In subordine, chiedeva l'autorizzazione a svolgere la mediazione nei confronti della stessa o nei confronti di tutti i convenuti.
L'avvocato di parte convenuta costituita illustrava la relativa posizione e, su richiesta di chiarimenti del Giudice, precisava che sarebbe stato sufficiente svolgere nuovamente la mediazione soltanto con riferimento alla SI.ra . CP_1
Il Giudice, considerando opportuno procedere con una nuova mediazione nei confronti della SI.ra costituita, concedeva alle parti un termine per presentare domanda di mediazione con riferimento alle due parti costituite e fissava l'udienza per la prosecuzione del processo.
All'udienza del 21.11.2024, l'avvocato di parte attrice dava atto del verbale di mediazione, riferendo che sarebbe stato raggiunto un accordo con la parte convenuta costituita.
Chiedeva l'ammissione delle prove per interrogatorio e per testi dedotte nella seconda memoria.
Il Giudice ammetteva le prove per testi con i capitoli indicati e con massimo due testi fra quelli indicati, fissando apposita udienza.
All'udienza del 26.3.2025 veniva sentita la teste di parte attrice, la SI.ra , sui Testimone_1 capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria.
Il Giudice, ritenendo sufficiente la testimonianza resa dalla SInora, invitava il secondo teste, il SI.
, a lasciare la stanza. Testimone_2
L'avvocato di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con termine per note.
Su invito del Giudice a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. nuovo rito, l'avvocato precisava le conclusioni, rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo con la SI.ra convenuta
5 costituita.
Chiedeva poi la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le controparti.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio in base alla nuova normativa.
Con ordinanza del 24.4.2025, sull'assunto che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata e che l'atto di citazione non risultava essere stato notificato a tutti i soggetti co- intestatari di cui alle visure depositate in causa (viste pure le eccezioni svolte dalla convenuta costituita e le repliche, sul punto, non esaurienti di parte attrice), visto l'art. 102 c.p.c., il Giudice disponeva la rimessione in ruolo della presente causa e ordinava l'integrazione del contraddittorio a cura dell'odierno attore.
Il Giudice, poi, concesso termine perentorio per provvedere alla notifica, fissava udienza per la prosecuzione del processo ai fini di valutare l'integrazione del contraddittorio, concedendo termine per il deposito di eventuali note a difesa dei chiamati in causa.
Con nota depositata il 10.9.2025, l'avvocato di parte attrice svolgeva talune precisazioni sui legami tra i soggetti co-intestatari dei beni, sugli eredi e sulla relativa chiamata in giudizio, anche mediante deposito documentale.
Depositava altresì prova dell'intervenuta citazione in giudizio della SI.ra (erede del CP_16 SI. ). Persona_1
All'udienza dell'11.9.2025, l'avvocato di parte attrice dava atto di aver provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti della SI.ra come da atto notificato. CP_16
Su richiesta dell'avvocato di poter discutere la causa, il Giudice lo invitava a procedere in tal senso.
L'avvocato di parte attrice si riportava e concludeva come in atti.
Chiedeva poi la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio, impregiudicata ogni decisione sull'integrazione del contraddittorio.
Orbene, innanzi tutto, visti la documentazione in atti, la dialettica processuale e i chiarimenti resi da parte attrice, si ritiene che l'integrazione del contraddittorio sia stata svolta positivamente (v. ordinanza del 24.4.2025).
Considerata la contestazione del SI. attore avverso la “ricostruzione dei passaggi successori indicata dalla convenuta” (pag. 2 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), si ritiene opportuno svolgere qualche breve osservazione a riguardo, giacché tale doglianza si è rivelata infondata.
La SI.ra convenuta costituita risulta infatti avere assolto il proprio onere di allegazione e prova per corroborare l'eccepito difetto del contraddittorio.
La produzione documentale di costei e la puntuale ricostruzione genealogica di cui alla comparsa di
6 costituzione si sono poi dimostrati coerenti rispetto alla produzione attorea (o, comunque, d'ausilio a una più agevole lettura della stessa, v. p.e. indicazione del SI. nel doc. att. Parte_2 denominato .stato famiglia”, rispetto alla chiamata in causa della SI.ra CP_9 CP_11 comunque risultante dalle dichiarazioni di successione depositate dalla convenuta e dalle menzionate precisazioni sui legami familiari qui in rilievo) oltre che alle allegazioni rese dall'attore a replica dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
Pertanto, convenuti in giudizio i co-intestatari degli immobili o i relativi eredi e controllata la regolarità della notifica nei confronti di costoro, si dichiara la contumacia di tutte le parti convenute, eccezion fatta per la SI.ra , convenuta costituita. CP_1
Per quanto concerne quest'ultima, è opportuno ricordare che in corso di causa è stato dedotto il raggiungimento di un accordo stragiudiziale con l'attore (v. dichiarazioni rese dall'avvocato di parte attrice alle udienze del 21.11.2024 e del 26.3.2025).
Anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
Il SI. attore, comproprietario pro quota, allega di aver posseduto anche le quote altrui dei beni immobili oggetto di causa dal 1998, almeno.
Le allegazioni attoree sono state istruite in causa mediante l'assunzione della testimonianza della SI.ra che, a giustificazione dei propri rapporti con l'attore, dichiarava: “Non sono Testimone_1 parente delle parti, indifferente”, “Abito vicino al SInore, siamo conoscenti, passo davanti il terreno spesso, ogni tanto mi fermo a parlare con il SInore” (v. verbale 26.3.2025).
Ella ha confermato la sussistenza dei presupposti necessari ex lege ai fini dell'usucapione dei beni immobili.
Chiamate poi in giudizio le persone formalmente co-intestatarie dei beni o i relativi eredi, o non si sono costituite o, nel caso della SI.ra convenuta costituita, è stato raggiunto un accordo con il SI.
Parte_1
Si applica, quindi, l'art. 1158 c.c., con la conseguenza che, acquistate per usucapione le altrui quote di comproprietà, il SI. attore risulta proprietario esclusivo dei beni oggetto di causa.
Alle udienze del 26.3.2025 e dell'11.9.2025, parte attrice ha precisato che chiede la compensazione delle spese di lite (v. verbali).
Le spese di lite sono pertanto compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 18485/2023:
- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale della proprietà degli immobili siti nel Comune di Cavarzere, così
7 catastalmente censiti: Catasto Fabbricati Comune di Cavarzere foglio 51 particella 516 sub 1, sub 2 e sub 3 e Catasto Terreni Comune di Cavarzere foglio 51 particella 514 e particella 516;
- ordina, ex art. 2651 c.c., alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione della sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del suddetto bene immobile, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 24.9.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
8