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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7951/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LATRECCHINA ANTONIO Parte_1
contro
:
Controparte_1
Oggetto: retribuzione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 25/06/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - CP_2 chiedendo:
A. Previe le declaratorie di legge e del caso in ordine all'inadempimento da parte della convenuta alle proprie obbligazioni di legge e di contratto, condannarsi la società - CF e P.Iva CP_2
, con sede legale a Milano via Spadari 39, al pagamento in P.IVA_1 favore del ricorrente della complessiva somma (netta) di € 6.513,53 a lui dovuta a titolo di retribuzioni arretrate, ratei fine rapporto e
Tfr come meglio specificati in narrativa, ovvero dei diversi anche maggiori importi che risultassero accertati oltre rivalutazione
pagina 1 di 4 monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di assunto in data CP_2
13/11/2017 dapprima con contratto di lavoro intermittente, con inquadramento nel 6° livello del Ccnl pubblici esercizi, poi dal
08/07/2019 con contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo parziale di 18 ore settimanali dal lunedì al sabato, e infine dal
18/10/2021 con orario a tempo parziale di 35 ore settimanali.
Il rapporto di lavoro si è concluso in data 20/05/2024, data di cessazione del rapporto per intervenute dimissioni della parte ricorrente.
Il ricorrente ha esposto di aver sempre svolto la mansione di cuoco, osservando un orario di lavoro dalle 10,00 alle 14,30 e dalle 16,00 alle 00,30 nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al versamento di € 6.513,53 a titolo di differenze retributive per retribuzioni arretrate, ratei fine rapporto e Tfr per complessivi.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la CP_2 regolare notifica, pertanto all'udienza del 25.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 4 La parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della lettera di assunzione (docc. 3 e 4) e delle buste paga (docc. 5-55).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con ma anche l'effettiva esecuzione CP_2 della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte del sig.
, quantomeno fino alla data delle dimissioni (doc. 2). Parte_1
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di CP_2
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, è tenuta a corrispondere alla parte CP_2 ricorrente le retribuzioni arretrate, i ratei fine rapporto ed il Tfr per l'importo complessivo lordo corrispondente al netto di €
6.513,53, come da conteggi versati in atti, che appaiono immuni da vizi logici.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di pagina 3 di 4 maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori espressi dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al versamento in favore di della somma CP_2 Parte_2 complessiva di € 6.513,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna, inoltre, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3305,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 25.11.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7951/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LATRECCHINA ANTONIO Parte_1
contro
:
Controparte_1
Oggetto: retribuzione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 25/06/2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - CP_2 chiedendo:
A. Previe le declaratorie di legge e del caso in ordine all'inadempimento da parte della convenuta alle proprie obbligazioni di legge e di contratto, condannarsi la società - CF e P.Iva CP_2
, con sede legale a Milano via Spadari 39, al pagamento in P.IVA_1 favore del ricorrente della complessiva somma (netta) di € 6.513,53 a lui dovuta a titolo di retribuzioni arretrate, ratei fine rapporto e
Tfr come meglio specificati in narrativa, ovvero dei diversi anche maggiori importi che risultassero accertati oltre rivalutazione
pagina 1 di 4 monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di assunto in data CP_2
13/11/2017 dapprima con contratto di lavoro intermittente, con inquadramento nel 6° livello del Ccnl pubblici esercizi, poi dal
08/07/2019 con contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo parziale di 18 ore settimanali dal lunedì al sabato, e infine dal
18/10/2021 con orario a tempo parziale di 35 ore settimanali.
Il rapporto di lavoro si è concluso in data 20/05/2024, data di cessazione del rapporto per intervenute dimissioni della parte ricorrente.
Il ricorrente ha esposto di aver sempre svolto la mansione di cuoco, osservando un orario di lavoro dalle 10,00 alle 14,30 e dalle 16,00 alle 00,30 nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al versamento di € 6.513,53 a titolo di differenze retributive per retribuzioni arretrate, ratei fine rapporto e Tfr per complessivi.
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la CP_2 regolare notifica, pertanto all'udienza del 25.11.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 2 di 4 La parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della lettera di assunzione (docc. 3 e 4) e delle buste paga (docc. 5-55).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con ma anche l'effettiva esecuzione CP_2 della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte del sig.
, quantomeno fino alla data delle dimissioni (doc. 2). Parte_1
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di CP_2
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, è tenuta a corrispondere alla parte CP_2 ricorrente le retribuzioni arretrate, i ratei fine rapporto ed il Tfr per l'importo complessivo lordo corrispondente al netto di €
6.513,53, come da conteggi versati in atti, che appaiono immuni da vizi logici.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di pagina 3 di 4 maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori espressi dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al versamento in favore di della somma CP_2 Parte_2 complessiva di € 6.513,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna, inoltre, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3305,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 25.11.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 4 di 4