Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., sussiste anche quando il grave nocumento concerne i beni primari della vita e dell'integrità fisica dell'autore, o del prossimo congiunto, in relazione ad uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in cui l'atteggiamento reticente dell'imputato nel momento in cui ha assunto l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197-bis, comma primo, cod. proc. pen., è stato determinato dalla volontà di proteggere il fratello, fatto oggetto di minacce di morte dagli emissari di un coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2007, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
1 4239 /0 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Dott. Bruno Oliva Presidente
del 03/10/07 Cons. Relatore 1. Dott. Nicola Milo
SENTENZA 2. " Arturo Cortese Consigliere 11 Giovanni Conti Consigliere N. 1769 3.
4. 11 Giorgio Fidelbo Consigliere R.G.N..16842/07
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Milano, nel procedimento a carico di AN JI, nato il [...]; avverso la sentenza 17/7/2006 del Tribunale di
Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. G. Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. T. Napolitano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e si è riportata alla memoria scritta.
Fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza 17/7/2006, assolveva
AN JI dal delitto di falsa testimonianza, commesso il 15/1/2004 nell'ambito del procedimento penale a carico di LA IF, perché il fatto non costituisce reato, ritenendo, quanto meno in termini di dubbio, che l'imputato avesse agito in presenza della causa di non punibilità di cui all'art 384/1° c.p..
In punto di fatto, il Tribunale chiariva che l'AN, dopo avere confessato di essersi reso responsabile dei reati di rapina aggravata e di omicidio, in concorso con altre tre persone tra le quali il LA, chiamato in correità, ed essere stato condannato per tali illeciti con sentenza irrevocabile, sentito come teste ai sensi dell'art. 197bis/1° c.p.p. dinanzi alla Corte d'Assise di Milano nel processo celebratosi a carico del predetto LA, aveva rifiutato di rispondere sui fatti a sua conoscenza;
riteneva, tuttavia, che tale atteggiamento di assoluta reticenza era stato determinato dalla necessità di proteggere suo fratello, residente in [...], che era stato gravemente minacciato di morte da emissari del LA, così come provato dalla documentazione acquisita (lettere inviate all'imputato dal fratello in epoca non sospetta).
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 384 c.p., sotto il profilo che la causa di non punibilità da tale norma disciplinata deve ritenersi circoscritta ai soli casi di grave nocumento nella libertà e nell'onore e non può estendersi anche al caso di nocumento all'incolumità fisica, ed aggiungendo che difettavano anche i presupposti di operatività dell'art. 54 c.p., dal momento che la dedotta situazione di pericolo era stata volontariamente causata dall'imputato, che aveva concorso nei gravi reati di rapina e di omicidio.
Il difensore dell'imputato ha depositato, il 2/10/2007, memoria con la quale ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
La ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito non è oggetto di contestazione, sicché deve ritenersi definitivamente acclarato, sulla base degli elementi acquisiti, che l'atteggiamento reticente dell'imputato nel momento in cui assunse, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d'Assise di Milano contro il LA, l'ufficio di testimone fu determinato esclusivamente dalla volontà, peraltro esplicitamente manifestata, di proteggere il proprio congiunto, fatto oggetto di gravi minacce di morte. Ciò posto, osserva la Corte che il giudice a quo ha fatto buon governo della legge penale, ritenendo applicabile, nella specie, il primo comma dell'art. 384 c.p.. Il requisito del grave nocumento alla libertà previsto da tale norma non può non comprendere anche l'esigenza di tutela della vita e dell'integrità fisica, beni primari rispetto a quello della libertà. Ma, a prescindere da tale considerazione, che s'inserisce in un dibattito aperto tra dottrina e giurisprudenza circa l'interpretazione più o meno estensiva della espressione presente nella norma in esame, va sottolineato che comunque il temuto danno conseguente a minacce si riverbera negativamente sulla libertà morale del soggetto minacciato, la quale è considerata aspetto essenziale della libertà individuale ed è intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente senza influenze estranee intimidatrici, sì da esaltare l'interesse dell'individuo a vivere libero da preoccupazioni, cagionate dall'altrui minaccia, le quali possono condizionare la libertà esterna, imponendo inevitabili precauzioni e limitazioni.
La situazione di pericolo non può ritenersi posta in essere volontariamente dall'agente soltanto perché costui aveva preso parte ai gravi reati oggetto del processo anche a carico del LA. La genesi della situazione di pericolo va individuata nella iniziativa di
2 quest'ultimo, successiva alla commissione dei detti reati, di evitare, attraverso minacce mediate, che il correo, già condannato con sentenza definitiva, potesse testimoniare contro di lui.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 3/10/2007
In President Il Consigliere est.
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalla вес Depositato in Cancelleria 28 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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