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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
con l'avvocato Antonio Serreti Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. La ricorrente:
− ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendente di nato Persona_1
a Soprazocco – frazione del Comune di VA (Brescia) il 20.10.1895, e trasferitosi nel corso della vita in Argentina;
− ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il giorno 20 ottobre 1895 nasceva in Italia nella località di Soprazocco – Frazione del Comune di VA (Provincia di Brescia) il sig.
- cittadino italiano - figlio del sig. e della sig.ra Persona_1 Persona_2 Persona_3
(all. 2). b) Il sig. contraeva matrimonio nel comune di VA (provincia di Brescia)
[...] Per_1 il 5 maggio 1921 con la sig.ra (all. 3). c) Dopo il matrimonio i coniugi emigravano Persona_4 in Argentina - quindi nella medesima nazione di residenza della ricorrente - e si stabilivano nella località di IC PE (provincia di Buenos Aires) dove l'avo italiano moriva il 9 aprile 1981
(all. 4) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai acquisire quella argentina (all.
5). Nell'atto di decesso il nome dell'avo italiano veniva riportato con . d) In precedenza, Per_5
Per_ dall'unione dei coniugi e nasceva a Buenos Aires il figlio Per_1 Controparte_2
(all. 6), il quale contraeva matrimonio a IC PE il 30 maggio 1952 con la sig.ra
[...]
(all. 7) e moriva a Buenos Aires il 9 ottobre 1991 (all. 8). e) Persona_6
Antecedentemente, dall'unione dei coniugi e nasceva a Buenos Aires il 21 febbraio Per_1 Per_6
1951 la figlia (all. 9) la quale contraeva matrimonio nella località di Persona_7
Los Polvorines (provincia di Buenos Aires) il 17 marzo 1979 con il sig. CP_3 (all 10). f) Dall'unione dei coniugi e nasceva a Florida (provincia
[...] Per_1 CP_3 di Buenos Aires) il 25 marzo 1995 la figlia, odierna ricorrente (all. 11)”. Parte_1
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con la nota conclusiva parte ricorrente ha precisato quanto segue: “Pagina 2, lettera d) del ricorso introduttivo la data di nascita del sig. 6 LUGLIO 1929, come risulta Controparte_2 dal certificato di nascita (cf. all. n. 6). • Pagina 2, lettera d) del ricorso introduttivo, a causa di un errore di battitura nella traduzione, è stato riportato un anno errato nella data di matrimonio dei coniugi . La data corretta di matrimonio dei sig.ri Parte_2 Controparte_2
e è 30 maggio 1952 (e non 1942). Firmato Da: SERRETI Persona_6
AN Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 547773d54f41460e A tal fine si deposita nuovo certificato apostillato con traduzione corretta e asseverata (all. 7 bis). • Pagina 2, lettera e) del ricorso introduttivo, la data di nascita corretta di è 21 Persona_7 febbraio 1955 (e non 1951), come da certificato di nascita (cfr. all. n. 9)”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dalla ricorrente, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano della ricorrente, nato a [...] – frazione del Comune di Persona_1
VA (Brescia) il 20.10.1895 (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 5 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che è cittadina italiana. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 13.11.2025
Il giudice
IS BO