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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13045/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009447873000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21897/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.06.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120250009447873000 notificata in data 12.04.2025 in cui gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 952,51 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada anno 2020 e Tassa Automobilistica relativamente all'annualità 2019.
L'opponente impugnava la sola Tassa Automobilistica per l'anno 2019 pari ad €.114,68 venendo a conoscenza del sottostante avviso di accertamento recante nr. 964076512013 assertivamente notificato il 30/08/2022 e riguardante il veicolo tg. Targa_1; pertanto, la cartella di pagamento de qua relativamente alla sola Tassa Automobilistica insoluta anno 2019, era da ritenersi nulla ed inesistente per tutti i seguenti specifici motivi di diritto:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
nullità dell'atto impugnato per assenza dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni indicate;
3) decadenza e prescrizione.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, dichiararsi la prescrizione del credito relativo alla sola
Tassa automobilistica anno 2019, non risultando notificati atti prodromici interruttivi;
oltreché per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni rendendo l'atto impugnato invalido per mancanza di un valido titolo esecutivo a monte della stessa;
condannando le resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-SS, controdeduceva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto prodromico, nonché all'illegittimità dello stesso, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione (avvenuta in data 25.01.2025) contemplava la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore, cui competeva ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ne eccepiva il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo era stato preso in consegna in data 25.01.2025 da parte dell'agente della riscossione, il quale aveva provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, come si evinceva dall'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegava. Concludeva chiedendo, disattesa ogni avversa argomentazione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania, pur regolarmente citata, non risultava costituita in giudizio.
All'odierna udienza di trattazione la causa veniva introitata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto.
La Regione Campania, non costituendosi a dispetto della corretta evocazione in giudizio a mezzo notifica del ricorso, non ha dato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento nr. 964076512013 richiamato nell'atto impugnato. Su queste basi fattuali deve concludersi che – non essendo stata provata la rituale notifica del sottostante avviso di accertamento – il credito rivendicato sia da ritenersi estinto per intervenuta decadenza/prescrizione.
Il ricorso dev'essere dunque accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata in ordine alle sole somme iscritte a ruolo al n. 2025/002466 per Tassa automobilistica 2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido gli enti resistenti alle spese di lite che si liquidano in €. 100,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA. e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario .
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13045/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250009447873000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21897/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.06.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 07120250009447873000 notificata in data 12.04.2025 in cui gli veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 952,51 a titolo di mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada anno 2020 e Tassa Automobilistica relativamente all'annualità 2019.
L'opponente impugnava la sola Tassa Automobilistica per l'anno 2019 pari ad €.114,68 venendo a conoscenza del sottostante avviso di accertamento recante nr. 964076512013 assertivamente notificato il 30/08/2022 e riguardante il veicolo tg. Targa_1; pertanto, la cartella di pagamento de qua relativamente alla sola Tassa Automobilistica insoluta anno 2019, era da ritenersi nulla ed inesistente per tutti i seguenti specifici motivi di diritto:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
nullità dell'atto impugnato per assenza dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni indicate;
3) decadenza e prescrizione.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, dichiararsi la prescrizione del credito relativo alla sola
Tassa automobilistica anno 2019, non risultando notificati atti prodromici interruttivi;
oltreché per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e sanzioni rendendo l'atto impugnato invalido per mancanza di un valido titolo esecutivo a monte della stessa;
condannando le resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-SS, controdeduceva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto prodromico, nonché all'illegittimità dello stesso, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva dell'odierno deducente, in quanto l'attività che precedeva la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione (avvenuta in data 25.01.2025) contemplava la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore, cui competeva ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione.
Con riguardo all'eccepita prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ne eccepiva il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo era stato preso in consegna in data 25.01.2025 da parte dell'agente della riscossione, il quale aveva provveduto tempestivamente alla notifica della cartella, come si evinceva dall'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegava. Concludeva chiedendo, disattesa ogni avversa argomentazione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania, pur regolarmente citata, non risultava costituita in giudizio.
All'odierna udienza di trattazione la causa veniva introitata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto.
La Regione Campania, non costituendosi a dispetto della corretta evocazione in giudizio a mezzo notifica del ricorso, non ha dato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento nr. 964076512013 richiamato nell'atto impugnato. Su queste basi fattuali deve concludersi che – non essendo stata provata la rituale notifica del sottostante avviso di accertamento – il credito rivendicato sia da ritenersi estinto per intervenuta decadenza/prescrizione.
Il ricorso dev'essere dunque accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata in ordine alle sole somme iscritte a ruolo al n. 2025/002466 per Tassa automobilistica 2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido gli enti resistenti alle spese di lite che si liquidano in €. 100,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA. e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi anticipatario .