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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5885/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0090015081 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 800/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato davanti al Giudice di I grado l'intimazione di pagamento n. 09720229044284424000 limitatamente alla cartella di pagamento dell'importo di € 792,55, asseritamente notificatogli il 15.05.2015 e relativa alla tassa auto per l'anno 2012.
Il giudice di I grado, rilevato che il ricorso era stato notificato sola alla Regione Lazio e non pure al concessionario della riscossione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con sentenza n. 14443/2024 del 25.11.2014.
Avverso detta sentenza è stato proposto appello contestando l'inammissibilità del ricorso e ribadendo, nel merito, l'avvenuta prescrizione non essendo stato notificato l'accertamento come dichiarato.
Non si è costituito nessuno per parte resistente e la causa è stata decisa alla pubblica udienza del
16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preliminarmente rilevato che nella fattispecie non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 6- bis dell'art. 14 del decreto legislativo n 546 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 220/2023, che stabilisce che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emessa da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale disciplina, ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2023 si applica a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024 e quindi non può applicarsi alla fattispecie in quanto il ricorso è stato depositato l'8.09.2023.
Prima dell'entrata in vigore di detta disposizione, la giurisprudenza della Cassazione, era divenuta costante nel ritenere che il contribuente non è tenuto a notificare il ricorso contro un atto impositivo sia all'ente creditore e sia al concessionario della riscossione.
Se, come nella fattispecie, i motivi di impugnazione riguardano il procedimento di notifica, era onere dell'ente creditore chiamare in causa il concessionario della riscossione ove lo avesse ritenuto necessario.
Il ricorso, quindi, è ammissibile e in questa parte la sentenza di primo grado va riformata. Quanto al merito, era onere dell'amministrazione contestare l'impugnativa producendo copia della notificazione, il che non è avvenuto nel primo grado né in appello. Ciò stante, al Collegio non resta che accogliere il ricorso. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate, stante le incertezze derivanti dalle oscillazioni della giurisprudenza e le modifiche legislative.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5885/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14443/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
11 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2015 0090015081 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 800/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato davanti al Giudice di I grado l'intimazione di pagamento n. 09720229044284424000 limitatamente alla cartella di pagamento dell'importo di € 792,55, asseritamente notificatogli il 15.05.2015 e relativa alla tassa auto per l'anno 2012.
Il giudice di I grado, rilevato che il ricorso era stato notificato sola alla Regione Lazio e non pure al concessionario della riscossione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con sentenza n. 14443/2024 del 25.11.2014.
Avverso detta sentenza è stato proposto appello contestando l'inammissibilità del ricorso e ribadendo, nel merito, l'avvenuta prescrizione non essendo stato notificato l'accertamento come dichiarato.
Non si è costituito nessuno per parte resistente e la causa è stata decisa alla pubblica udienza del
16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va preliminarmente rilevato che nella fattispecie non può trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 6- bis dell'art. 14 del decreto legislativo n 546 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 220/2023, che stabilisce che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emessa da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Tale disciplina, ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2023 si applica a tutti i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024 e quindi non può applicarsi alla fattispecie in quanto il ricorso è stato depositato l'8.09.2023.
Prima dell'entrata in vigore di detta disposizione, la giurisprudenza della Cassazione, era divenuta costante nel ritenere che il contribuente non è tenuto a notificare il ricorso contro un atto impositivo sia all'ente creditore e sia al concessionario della riscossione.
Se, come nella fattispecie, i motivi di impugnazione riguardano il procedimento di notifica, era onere dell'ente creditore chiamare in causa il concessionario della riscossione ove lo avesse ritenuto necessario.
Il ricorso, quindi, è ammissibile e in questa parte la sentenza di primo grado va riformata. Quanto al merito, era onere dell'amministrazione contestare l'impugnativa producendo copia della notificazione, il che non è avvenuto nel primo grado né in appello. Ciò stante, al Collegio non resta che accogliere il ricorso. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate, stante le incertezze derivanti dalle oscillazioni della giurisprudenza e le modifiche legislative.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate.