Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1128
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso

    La Corte ritiene che la normativa che impone la notifica ad entrambi i soggetti (ente creditore e concessionario) non sia applicabile retroattivamente al ricorso depositato prima della sua entrata in vigore. Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Cassazione precedente, afferma che il contribuente non è tenuto a notificare il ricorso sia all'ente creditore che al concessionario. In caso di vizi di notifica, era onere dell'ente creditore chiamare in causa il concessionario.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che l'amministrazione non ha fornito prova della notificazione dell'accertamento, né in primo grado né in appello. Pertanto, il ricorso viene accolto nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1128
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo