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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1503 /2024 tra
Parte_1
Parte_2
Pt_3 Pt_4
Pt_5 Pt_6
Parte_7
Parte_8 [...]
Parte_9
Parte_10
Pt_11 Parte_12
[...] Pt_13
Parte_14
Pt_15 [...]
Pt_16 [...]
Parte_17
Pt_18 [...]
Pt_19 Pt_20
[...] Pt_4 [...]
Pt_21 [...]
Parte_22
Parte_23
ATTORI e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 11.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per i ricorrenti l'avv. BILLE' SANTINA;
nessuno per il Ministero costituito. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e facendo presente di aver depositato tutta la documentazione utile a verificare la permanenza in servizio dei propri assistiti. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice pagina 1 di 14 dott. Simona Improta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1503/2024 di R.G. promossa da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_24 Parte_25
, , Parte_7 Parte_26 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_14 [...]
, , , Pt_29 Parte_30 Parte_17 Parte_31 Parte_32
, , Parte_33 Parte_34 Parte_22
, con il patrocinio dell'avv. BILLE' SANTINA e domicilio eletto in Parte_23
Monza via Carlo Prina 22 pagina 2 di 14 -ricorrente-
contro
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
EP e dalla dott.ssa DI CAPRIO DANIELA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/06/2024 e regolarmente notificato: , Parte_1
, , Parte_2 Parte_24 Parte_25 Parte_7
, , , Parte_26 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_27 Parte_35 Parte_14 Parte_29 Pt_30
, , ,
[...] Parte_17 Parte_31 Parte_36 Parte_33
, , E ,
[...] Parte_34 Parte_22 Parte_23 esponevano quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti sono tutti docenti di scuola dell'infanzia, Cont primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni e prevalentemente con nomine annuali al 30.06. Con ed al 31.08, con riferimento agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024.” In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti contratti a tempo determinato: In particolare:
• La sig.ra ha lavorato dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 presso l'Istituto Comprensivo “RODARI” di Seregno per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 15/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Comprensivo “TRIUGGIO” di Albiate per n. 18 ore di lezione;
dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 13/06/2019 al 30/06/2020 presso I.S. “EUROPA Parte_2 UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 17/09/2020 al 31/08/2021 presso I.S. “EUROPA UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 presso I.S. “EUROPA UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 10/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto “PARINI” di Seregno per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 02/09/202023 al 09/06/2024 presso l'Istituto Comprensivi “CROCE” per n. 18 ore settimanali di lezione.
• Il sig. ha lavorato dal 01/09/2018 al 31/08/2019 presso I.C. “VIA EUROPA” Parte_24 di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2019 al 31/08/2020 presso I.C.
“VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali pagina 3 di 14 di lezione;
dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 09/10/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Parte_25
“MANZONI” per numero 12 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 17/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Parte_7 comprensivo “VIA CORREGGIO” di Monza per numero 24 ore settimanali di lezione;
dal 11/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto comprensivo “VIA CORREGGIO” di Monza per numero 24 ore settimanali di lezione.
• Il sig. ha lavorato dal 24/11/2020 al 08/06/2021 per n. 18 ore di lezione Parte_26 settimanale presso l'Istituto “BONTEMPO” di Agrate Brianza;
dal 23/09/2021 al 30/06/2021 per numero 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “S. ANDREA” di Biassono.
• La sig.ra ha lavorato dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di Parte_9 lezione settimanali presso I.S. “ALBERT EINSTEIN” di Vimercate.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2018 al 30/06/2019 per n. Parte_10 25 ore di lezione settimanali presso I.C. “VIA AGNESI” di Desio;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate;
dal 14/09/2020 al 31/08/2021 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “VIA PACE” di Limbiate;
dal 12/09/2022 al 31/0/2023 per n. 25 ore di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2019 al 30/06/2020 per numero 24 ore Parte_27 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di Monza;
dal 27/10/2020 al 30/06/2021 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di Monza;
dal 04/10/2021 al 30/06/2022 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza;
dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza;
dal 25/09/2026 al 30/06/2024 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza.
• La sig.ra ha lavorato dal 17/09/2018 al 31/08/2019 per numero 18 ore Parte_37 settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 per numero 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 10/09/2020 al 31/08/2021 per numero 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico.
• Il sig. ha lavorato dal 30/10/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali di Parte_14 lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 08/10/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 29/09/2022 al 31/08/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 12/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni.
• Il sig. ha lavorato dal 03/10/2020 al 30/06/2021 per numero 11 ore Parte_29 settimanali di lezione presso Liceo “ETTORE MAJORANA” di Cesano Maderno;
dal 30/09/2021 al 30/06/2022 per numero 18 ore settimanali di lezione presso Liceo “ZUCCHI” di Monza;
dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per numero 18 ore settimanali di lezione presso Liceo
“CASTIGLIONI” di Limbiate. pagina 4 di 14 • La sig.ra ha lavorato dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore Parte_30 settimanali di lezione presso I.C. “DEMARCHI” di Paderno Dugnano;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “CASATI” di Muggiò; dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “MARGHERITA HACK” di Nova Milanese
• La sig.ra a lavorato dal 28/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali Parte_17 di lezione presso l'I.C. “RAIBERTI” di Monza.
• La sig.ra ha lavorato dal 11/09/2020 al 31/08/2021 per n.18 ore settimanali Parte_31 di lezione presso I.S. “BIANCHI” di Monza;
dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per n.18 ore settimanali di lezione presso I.S. “BIANCHI” di Monza.
La sig.ra ha lavorato dal 30/09/2019 al 30/06/2020 per n. 8 ore settimanali Parte_36 di lezione presso I.C. “MANZONI” di Vimercate;
dal 08/09/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore di servizio settimanali presso I.T.I. “FERMI” di Desio;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di servizio presso I.P. “MILANI” di Meda;
dal 01.09.2022 contratto a t.i. non pagati il primo anno 2022/2.
• Il sig. ha lavorato dal 05/10/2020 al 30/06/2021 per n. 15 ore Parte_33 settimanali di lezione presso I.C. “OLIVETTI” di Monza;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. L. KING” di Muggiò; dal 10/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.T.C. “PRIMO LEVI” di Seregno.
• Il sig. ha lavorato dal 06/10/2021 al 30/06/2022 per n. 6 ore settimanali Parte_34 di lezione presso l'Istituto “MARGHERITA HACK” di Monza;
dal 10/10/2022 al 30/06/2023 per n. 4 ore settimanali di lezione presso I.C. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò; dal 18/10/2023 al 30/06/2024 per n. 10 ore settimanali di lezione presso I.C. “VIA ADUA” di Seveso.
• La sig.ra ha lavorato dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per n. 18 Parte_22 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ALIGHIERI” di Carate Brianza.
• La sig.ra ha lavorato dal 30/09/2019 al 31/08/2020 per n. 18 ore Parte_23 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 21/09/2020 al 31/08/201 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo
“BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “FOSCOLO” di Monza;
dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 15 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “SALVO D'ACQUISTO” di Monza.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e i ricorrenti, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto ricevere CP_4 ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e l'accredito sulla CP_1 stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Solo nell'ultimo anno scolastico, 2023/2024, l'articolo 1 comma 121 della L. 107 del 2015 è stato integrato con ulteriore inciso a mente del quale “A norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, non ancora convertito in legge, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine pagina 5 di 14 e grado di cui al presente comma è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dunque, solo i docenti precari con un contratto annuale con scadenza al 31.08 possono accedere alla Carta Docente, e solo per l'anno in corso, 2023/2024.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del CP_4 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia”.
NOMINATIVO IMPORTI
2.500,00 Parte_1
2.500,00 Parte_2
2.500,00 Parte_24
500,00 Parte_25
1.000,00 Parte_7
1.000,00 Persona_1
500,00 Parte_9
2.500,00 Parte_10
2.500,00 Parte_27
2.000,00 Persona_2
2.000,00 Parte_14
1.500,00 Parte_29
1.500,00 Parte_30
500,00 Parte_17
1.000,00 Parte_31
2.000,00 Parte_36
1.500,00 Parte_33
1.500,00 Parte_34
500,00 Parte_22 Pt_22
2.500,00 Parte_23
Il si costituiva con memoria difensiva il 12/02/2025, Controparte_1 nella quale contestava deduzioni e pretese avversarie, in particolare formulando eccezioni di prescrizione in riferimento ai ricorrenti , , e per Pt_1 Pt_3 Parte_10 Pt_37 l'anno scolastico 20018/2019; chiedeva, altresì, il rigetto delle domande con riferimento alle pagina 6 di 14 supplenze brevi nei confronti dei docenti e , rispettivamente per gli Parte_8 Pt_2 anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, trattandosi di supplenze con scadenza prima del 30/06, nel dettaglio, 25/06/2021 per sig.ra e 09/06/2024 per la sig.ra , Parte_8 Pt_2 considerate non utili per rivendicare il beneficio della carta docente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 € all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo pagina 7 di 14 determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
pagina 8 di 14 Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nelle fattispecie qui controverse, relativa a supplenze sino al 31/08 ovvero sino al 30/06, considerato altresì che i ricorrenti risultano tuttora in servizio presso l'Amministrazione a seguito di sopravvenuta immissione in ruolo, ovvero con contratti a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno, avendo presente lo schema di quanto rispettivamente rivendicato, di cui al prospetto inserito nel ricorso:
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_1 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tutte relative a supplenze con orario completo sino al 30/6 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione con riguardo all'annualità 2018/2019 sollevata dal , questa deve ritenersi fondata, essendo CP_2 stato il ricorso depositato in data 11.6.2024 ed è quindi decorso, in difetto di idonea interruzione, il termine quinquennale previsto.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al Parte_2 30/06/2026 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze con orario completo sino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riguardo al rilievo di parte resistente circa la natura breve e saltuaria della supplenza nell'anno scolastico 2023/2024, che avrebbe avuto termine al 09/06, si osserva che questa copre un arco temporale in ogni caso non inferiore a 180 giorni. Invero, per le supplenze temporanee, può affermarsi che, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, non possono assumere rilievo, quali fattori ostativi, l'eventuale durata limitata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora l'eventuale non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, e nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, e comunque anche ai docenti in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati (si vedano D.P.C.M. 23/09/2015, art. 2, e D.P.C.M. 28/11/2016, art.3).
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_24 31/08/2026 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze con orario completo sino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma pagina 9 di 14 specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_2 riferimento all'annualità 2018/2019, la stessa deve ritenersi fondata, essendo stato il ricorso depositato in data 11.6.2024.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al Parte_25
30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2023/2024 riferite a supplenze con orario pari a 12 ore settimanali sino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione Parte_7 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020 e 2020/2021, relative a supplenze con orario completo sino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_26 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021 e 2021/2022 relative a supplenze con orario completo fino al 09/06 e 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riguardo al rilievo di parte resistente circa la natura breve e saltuaria della supplenza nell'anno scolastico 2019/2020, che avrebbe avuto termine al 25/06, si osserva che questa copre un arco temporale in ogni caso non inferiore a 180 giorni. Invero, per le supplenze temporanee, può affermarsi che, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, non possono assumere rilievo, quali fattori ostativi, l'eventuale durata limitata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora l'eventuale non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, e nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, e comunque anche ai docenti in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati (si vedano D.P.C.M. 23/09/2015, art. 2, e D.P.C.M. 28/11/2016, art.3).
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino Parte_9 al 31/08/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicate del 2022/2023 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria pagina 10 di 14 strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_10 dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione dell'annualità 2018/2019 sollevata dal , questa deve CP_2 ritenersi fondata, essendo stato il ricorso depositato in data 11.6.2024.
Quanto a , attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_27 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (classe di concorso A019 N. 253) devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_37
30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento CP_2 all'annualità 2018/2019, la stessa deve ritenersi fondata, atteso che la data di deposito del ricorso non è idonea a interrompere il relativo termine prescrizionale.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_14 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione Parte_29 del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; gli competete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. pagina 11 di 14 Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino Parte_30 al 31/08/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_17 30/06/2026, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'annualità dalla medesima indicate del 2023/2024 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione Parte_31 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021 e 2021/2022, relative a supplenze con orario completo fino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione Parte_36 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_33 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_34 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (CLASSE AS48), devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze fino al 30/06; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
pagina 12 di 14 Quanto a attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_22 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (CLASSE A002), deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'annualità dalla medesima indicata del 2022/2023 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino Parte_23 al 30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a € 2.000,00; a Parte_1 Parte_2
€ 2.500,00; a € 2.000,00; a € 500,00; a Parte_24 Parte_25 Parte_7
€ 1.000,00; a € 1.000,00; a € 500,00; a Parte_26 Parte_9
€ 2.000,00; a € 2.500,00; a Parte_10 Parte_27 Pt_37
€ 1.500,00; a € 2.000,00; a € 1.500,00;
[...] Parte_38 Parte_29 Pt_30
€ 1.500,00; a € 500,00; a € 1.000,00; a
[...] Parte_17 Parte_31 Pt_36
€ 1.500,00; a € 1.500,00; a € 1.500,00;
[...] Parte_33 Parte_34 a € 500,00; a € 2.500,00. Parte_22 Parte_23 Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14, e considerando la pluralità di ricorrenti implicante l'aumento in percentuale sull'importo base . Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme a Parte_1
€ 2.000,00; a € 2.500,00; a € 2.000,00; a
[...] Parte_2 Parte_24 Pt_25
€ 500,00; a € 1.000,00; a € 1.000,00; a
[...] Parte_7 Parte_26
€ 500,00; a € 2.000,00; a Parte_9 Parte_10 [...]
€ 2.500,00; a € 1.500,00; a € 2.000,00; a Parte_27 Parte_37 Parte_38
€ 1.500,00; a € 1.500,00; a 500,00; Parte_29 Parte_30 Parte_17 a € 1.000,00; a € 1.500,00; a € Parte_31 Parte_36 Parte_33 1.500,00; a € 1.500,00; a € 500,00; a Parte_34 Parte_22
€ 2.500,00. Parte_23
2.- accoglie le eccezioni sollevate dal di prescrizione del diritto con riferimento CP_2 all'annualità 2018/2019 nei confronti dei ricorrenti: , Parte_1 Pt_24
, e .
[...] Parte_10 Parte_37 3.- Condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 3.090,00, oltre rimborso CU se dovuto e versato, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Simona Improta
pagina 14 di 14
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1503 /2024 tra
Parte_1
Parte_2
Pt_3 Pt_4
Pt_5 Pt_6
Parte_7
Parte_8 [...]
Parte_9
Parte_10
Pt_11 Parte_12
[...] Pt_13
Parte_14
Pt_15 [...]
Pt_16 [...]
Parte_17
Pt_18 [...]
Pt_19 Pt_20
[...] Pt_4 [...]
Pt_21 [...]
Parte_22
Parte_23
ATTORI e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 11.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per i ricorrenti l'avv. BILLE' SANTINA;
nessuno per il Ministero costituito. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e facendo presente di aver depositato tutta la documentazione utile a verificare la permanenza in servizio dei propri assistiti. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice pagina 1 di 14 dott. Simona Improta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1503/2024 di R.G. promossa da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_24 Parte_25
, , Parte_7 Parte_26 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_27 Parte_28 Parte_14 [...]
, , , Pt_29 Parte_30 Parte_17 Parte_31 Parte_32
, , Parte_33 Parte_34 Parte_22
, con il patrocinio dell'avv. BILLE' SANTINA e domicilio eletto in Parte_23
Monza via Carlo Prina 22 pagina 2 di 14 -ricorrente-
contro
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
EP e dalla dott.ssa DI CAPRIO DANIELA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/06/2024 e regolarmente notificato: , Parte_1
, , Parte_2 Parte_24 Parte_25 Parte_7
, , , Parte_26 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_27 Parte_35 Parte_14 Parte_29 Pt_30
, , ,
[...] Parte_17 Parte_31 Parte_36 Parte_33
, , E ,
[...] Parte_34 Parte_22 Parte_23 esponevano quanto segue: “i ricorrenti e le ricorrenti sono tutti docenti di scuola dell'infanzia, Cont primaria o secondaria, assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni e prevalentemente con nomine annuali al 30.06. Con ed al 31.08, con riferimento agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024.” In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti contratti a tempo determinato: In particolare:
• La sig.ra ha lavorato dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 presso l'Istituto Comprensivo “RODARI” di Seregno per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 15/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Comprensivo “TRIUGGIO” di Albiate per n. 18 ore di lezione;
dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo “PIOLA” di Giussano per n. 18 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 13/06/2019 al 30/06/2020 presso I.S. “EUROPA Parte_2 UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 17/09/2020 al 31/08/2021 presso I.S. “EUROPA UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 presso I.S. “EUROPA UNITA” di Lissone, per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 10/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto “PARINI” di Seregno per n. 18 ore settimanali di lezione;
dal 02/09/202023 al 09/06/2024 presso l'Istituto Comprensivi “CROCE” per n. 18 ore settimanali di lezione.
• Il sig. ha lavorato dal 01/09/2018 al 31/08/2019 presso I.C. “VIA EUROPA” Parte_24 di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2019 al 31/08/2020 presso I.C.
“VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2020 al 31/08/2021 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali pagina 3 di 14 di lezione;
dal 01/09/2022 al 31/08/2023 presso I.C. “VIA EUROPA” di Bernareggio per n. 24 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 09/10/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Parte_25
“MANZONI” per numero 12 ore settimanali di lezione.
• La sig.ra ha lavorato dal 17/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Parte_7 comprensivo “VIA CORREGGIO” di Monza per numero 24 ore settimanali di lezione;
dal 11/09/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto comprensivo “VIA CORREGGIO” di Monza per numero 24 ore settimanali di lezione.
• Il sig. ha lavorato dal 24/11/2020 al 08/06/2021 per n. 18 ore di lezione Parte_26 settimanale presso l'Istituto “BONTEMPO” di Agrate Brianza;
dal 23/09/2021 al 30/06/2021 per numero 18 ore settimanali di lezione presso I.C. “S. ANDREA” di Biassono.
• La sig.ra ha lavorato dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di Parte_9 lezione settimanali presso I.S. “ALBERT EINSTEIN” di Vimercate.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2018 al 30/06/2019 per n. Parte_10 25 ore di lezione settimanali presso I.C. “VIA AGNESI” di Desio;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate;
dal 14/09/2020 al 31/08/2021 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. “VIA PACE” di Limbiate;
dal 12/09/2022 al 31/0/2023 per n. 25 ore di lezione presso I.C. “F.LLI CERVI” di Limbiate.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2019 al 30/06/2020 per numero 24 ore Parte_27 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di Monza;
dal 27/10/2020 al 30/06/2021 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di Monza;
dal 04/10/2021 al 30/06/2022 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza;
dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza;
dal 25/09/2026 al 30/06/2024 per numero 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “RAIBERI” di Monza.
• La sig.ra ha lavorato dal 17/09/2018 al 31/08/2019 per numero 18 ore Parte_37 settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 23/09/2019 al 31/08/2020 per numero 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 10/09/2020 al 31/08/2021 per numero 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto “PARINI” di Sovico.
• Il sig. ha lavorato dal 30/10/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore settimanali di Parte_14 lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 08/10/2021 al 30/06/2022 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 29/09/2022 al 31/08/2023 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni;
dal 12/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “ANNA RA di Sesto San Giovanni.
• Il sig. ha lavorato dal 03/10/2020 al 30/06/2021 per numero 11 ore Parte_29 settimanali di lezione presso Liceo “ETTORE MAJORANA” di Cesano Maderno;
dal 30/09/2021 al 30/06/2022 per numero 18 ore settimanali di lezione presso Liceo “ZUCCHI” di Monza;
dal 20/09/2022 al 31/08/2023 per numero 18 ore settimanali di lezione presso Liceo
“CASTIGLIONI” di Limbiate. pagina 4 di 14 • La sig.ra ha lavorato dal 20/10/2020 al 30/06/2021 per n. 24 ore Parte_30 settimanali di lezione presso I.C. “DEMARCHI” di Paderno Dugnano;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 per n. 12 ore settimanali di lezione presso I.C. “CASATI” di Muggiò; dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali di lezione presso I.C. “MARGHERITA HACK” di Nova Milanese
• La sig.ra a lavorato dal 28/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali Parte_17 di lezione presso l'I.C. “RAIBERTI” di Monza.
• La sig.ra ha lavorato dal 11/09/2020 al 31/08/2021 per n.18 ore settimanali Parte_31 di lezione presso I.S. “BIANCHI” di Monza;
dal 06/09/2021 al 30/06/2022 per n.18 ore settimanali di lezione presso I.S. “BIANCHI” di Monza.
La sig.ra ha lavorato dal 30/09/2019 al 30/06/2020 per n. 8 ore settimanali Parte_36 di lezione presso I.C. “MANZONI” di Vimercate;
dal 08/09/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore di servizio settimanali presso I.T.I. “FERMI” di Desio;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di servizio presso I.P. “MILANI” di Meda;
dal 01.09.2022 contratto a t.i. non pagati il primo anno 2022/2.
• Il sig. ha lavorato dal 05/10/2020 al 30/06/2021 per n. 15 ore Parte_33 settimanali di lezione presso I.C. “OLIVETTI” di Monza;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “M. L. KING” di Muggiò; dal 10/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.T.C. “PRIMO LEVI” di Seregno.
• Il sig. ha lavorato dal 06/10/2021 al 30/06/2022 per n. 6 ore settimanali Parte_34 di lezione presso l'Istituto “MARGHERITA HACK” di Monza;
dal 10/10/2022 al 30/06/2023 per n. 4 ore settimanali di lezione presso I.C. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò; dal 18/10/2023 al 30/06/2024 per n. 10 ore settimanali di lezione presso I.C. “VIA ADUA” di Seveso.
• La sig.ra ha lavorato dal 03/10/2022 al 30/06/2023 per n. 18 Parte_22 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “ALIGHIERI” di Carate Brianza.
• La sig.ra ha lavorato dal 30/09/2019 al 31/08/2020 per n. 18 ore Parte_23 settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 21/09/2020 al 31/08/201 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo
“BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 06/09/2021 al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “BONTEMPI” di Agrate Brianza;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “FOSCOLO” di Monza;
dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 15 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo “SALVO D'ACQUISTO” di Monza.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e i ricorrenti, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto ricevere CP_4 ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e l'accredito sulla CP_1 stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Solo nell'ultimo anno scolastico, 2023/2024, l'articolo 1 comma 121 della L. 107 del 2015 è stato integrato con ulteriore inciso a mente del quale “A norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, non ancora convertito in legge, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine pagina 5 di 14 e grado di cui al presente comma è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dunque, solo i docenti precari con un contratto annuale con scadenza al 31.08 possono accedere alla Carta Docente, e solo per l'anno in corso, 2023/2024.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e del DPCM del CP_4 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia”.
NOMINATIVO IMPORTI
2.500,00 Parte_1
2.500,00 Parte_2
2.500,00 Parte_24
500,00 Parte_25
1.000,00 Parte_7
1.000,00 Persona_1
500,00 Parte_9
2.500,00 Parte_10
2.500,00 Parte_27
2.000,00 Persona_2
2.000,00 Parte_14
1.500,00 Parte_29
1.500,00 Parte_30
500,00 Parte_17
1.000,00 Parte_31
2.000,00 Parte_36
1.500,00 Parte_33
1.500,00 Parte_34
500,00 Parte_22 Pt_22
2.500,00 Parte_23
Il si costituiva con memoria difensiva il 12/02/2025, Controparte_1 nella quale contestava deduzioni e pretese avversarie, in particolare formulando eccezioni di prescrizione in riferimento ai ricorrenti , , e per Pt_1 Pt_3 Parte_10 Pt_37 l'anno scolastico 20018/2019; chiedeva, altresì, il rigetto delle domande con riferimento alle pagina 6 di 14 supplenze brevi nei confronti dei docenti e , rispettivamente per gli Parte_8 Pt_2 anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, trattandosi di supplenze con scadenza prima del 30/06, nel dettaglio, 25/06/2021 per sig.ra e 09/06/2024 per la sig.ra , Parte_8 Pt_2 considerate non utili per rivendicare il beneficio della carta docente.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di 500 € all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo pagina 7 di 14 determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
pagina 8 di 14 Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nelle fattispecie qui controverse, relativa a supplenze sino al 31/08 ovvero sino al 30/06, considerato altresì che i ricorrenti risultano tuttora in servizio presso l'Amministrazione a seguito di sopravvenuta immissione in ruolo, ovvero con contratti a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno, avendo presente lo schema di quanto rispettivamente rivendicato, di cui al prospetto inserito nel ricorso:
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_1 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tutte relative a supplenze con orario completo sino al 30/6 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione con riguardo all'annualità 2018/2019 sollevata dal , questa deve ritenersi fondata, essendo CP_2 stato il ricorso depositato in data 11.6.2024 ed è quindi decorso, in difetto di idonea interruzione, il termine quinquennale previsto.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al Parte_2 30/06/2026 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze con orario completo sino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riguardo al rilievo di parte resistente circa la natura breve e saltuaria della supplenza nell'anno scolastico 2023/2024, che avrebbe avuto termine al 09/06, si osserva che questa copre un arco temporale in ogni caso non inferiore a 180 giorni. Invero, per le supplenze temporanee, può affermarsi che, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, non possono assumere rilievo, quali fattori ostativi, l'eventuale durata limitata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora l'eventuale non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, e nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, e comunque anche ai docenti in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati (si vedano D.P.C.M. 23/09/2015, art. 2, e D.P.C.M. 28/11/2016, art.3).
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_24 31/08/2026 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze con orario completo sino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma pagina 9 di 14 specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_2 riferimento all'annualità 2018/2019, la stessa deve ritenersi fondata, essendo stato il ricorso depositato in data 11.6.2024.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al Parte_25
30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2023/2024 riferite a supplenze con orario pari a 12 ore settimanali sino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione Parte_7 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020 e 2020/2021, relative a supplenze con orario completo sino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_26 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021 e 2021/2022 relative a supplenze con orario completo fino al 09/06 e 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Con riguardo al rilievo di parte resistente circa la natura breve e saltuaria della supplenza nell'anno scolastico 2019/2020, che avrebbe avuto termine al 25/06, si osserva che questa copre un arco temporale in ogni caso non inferiore a 180 giorni. Invero, per le supplenze temporanee, può affermarsi che, ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta a favore dei docenti a tempo determinato, non possono assumere rilievo, quali fattori ostativi, l'eventuale durata limitata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora l'eventuale non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, e nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, e comunque anche ai docenti in periodo di formazione e prova, ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati (si vedano D.P.C.M. 23/09/2015, art. 2, e D.P.C.M. 28/11/2016, art.3).
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino Parte_9 al 31/08/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicate del 2022/2023 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria pagina 10 di 14 strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_10 dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione dell'annualità 2018/2019 sollevata dal , questa deve CP_2 ritenersi fondata, essendo stato il ricorso depositato in data 11.6.2024.
Quanto a , attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_27 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (classe di concorso A019 N. 253) devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_37
30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento CP_2 all'annualità 2018/2019, la stessa deve ritenersi fondata, atteso che la data di deposito del ricorso non è idonea a interrompere il relativo termine prescrizionale.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_14 30/06/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione Parte_29 del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; gli competete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. pagina 11 di 14 Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino Parte_30 al 31/08/2026, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato sino al Parte_17 30/06/2026, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'annualità dalla medesima indicate del 2023/2024 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione Parte_31 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021 e 2021/2022, relative a supplenze con orario completo fino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi ai fini dell'attribuzione Parte_36 del beneficio, le annualità dalla medesima indicate 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in ruolo, devono considerarsi, ai fini Parte_33 dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 e al 31/08; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_34 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (CLASSE AS48), devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze fino al 30/06; gli compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
pagina 12 di 14 Quanto a attualmente inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Parte_22 Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (CLASSE A002), deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'annualità dalla medesima indicata del 2022/2023 relativa a supplenza con orario completo fino al 30/06; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino Parte_23 al 30/06/2026, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 relative a supplenze con orario completo fino al 31/08; le compete, pertanto, l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite previsioni CP_1 di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al personale CP_1 docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a € 2.000,00; a Parte_1 Parte_2
€ 2.500,00; a € 2.000,00; a € 500,00; a Parte_24 Parte_25 Parte_7
€ 1.000,00; a € 1.000,00; a € 500,00; a Parte_26 Parte_9
€ 2.000,00; a € 2.500,00; a Parte_10 Parte_27 Pt_37
€ 1.500,00; a € 2.000,00; a € 1.500,00;
[...] Parte_38 Parte_29 Pt_30
€ 1.500,00; a € 500,00; a € 1.000,00; a
[...] Parte_17 Parte_31 Pt_36
€ 1.500,00; a € 1.500,00; a € 1.500,00;
[...] Parte_33 Parte_34 a € 500,00; a € 2.500,00. Parte_22 Parte_23 Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14, e considerando la pluralità di ricorrenti implicante l'aumento in percentuale sull'importo base . Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme a Parte_1
€ 2.000,00; a € 2.500,00; a € 2.000,00; a
[...] Parte_2 Parte_24 Pt_25
€ 500,00; a € 1.000,00; a € 1.000,00; a
[...] Parte_7 Parte_26
€ 500,00; a € 2.000,00; a Parte_9 Parte_10 [...]
€ 2.500,00; a € 1.500,00; a € 2.000,00; a Parte_27 Parte_37 Parte_38
€ 1.500,00; a € 1.500,00; a 500,00; Parte_29 Parte_30 Parte_17 a € 1.000,00; a € 1.500,00; a € Parte_31 Parte_36 Parte_33 1.500,00; a € 1.500,00; a € 500,00; a Parte_34 Parte_22
€ 2.500,00. Parte_23
2.- accoglie le eccezioni sollevate dal di prescrizione del diritto con riferimento CP_2 all'annualità 2018/2019 nei confronti dei ricorrenti: , Parte_1 Pt_24
, e .
[...] Parte_10 Parte_37 3.- Condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 3.090,00, oltre rimborso CU se dovuto e versato, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Simona Improta
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