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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1219/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1219 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: “proprietà”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Loreto D'Aiuto, presso il cui studio elettivamente domi- cilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 148
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sanza (SA) alla via Roma n. 28
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F.: ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sanza (SA) alla via Roma n. 28
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_5 C.F._6 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sanza (SA) alla via Roma n. 28
1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e dife- Controparte_6 C.F._7 so, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Pica (C.F. ), presso il cui C.F._8
studio elettivamente domicilia in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via della Sorgente n.
45
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo: di essere proprietario CP_1 dell'immobile sito in Teggiano (SA) in località San Paolo, costituito da un fabbricato rurale di vecchia costruzione, composto da tre vani terranei e cinque al primo piano, con annessi corte e diritti sulla striscia di terreno adibita a stradella di accesso, distinto in ca- tasto terreni al Foglio 28, particella 44, subalterni 1, 2, 3, 4; che detto cespite gli era pervenuto per atto di donazione dell'8 luglio 1989 (rep.17985, racc. 5223) da parte dei propri genitori, e che lo stesso cespite era perve- Controparte_7 CP_8
nuto a detti donanti in forza di atto di compravendita del 22/03/1960; che aveva appreso che la proprietà dell'immobile in questione, nella misura di un quinto, era stata oggetto di atto di donazione del 17/10/1979 da parte di in favore di Persona_1 CP_9
in base al quale detto immobile “per un quinto spetta per possesso ultraventennale
[...] alla donante e va volturato al donatario” e di contratto di compravendita dell'08/04/2011 tra , in qualità di alienante, e , in qua- CP_10 CP_1
lità di acquirente;
che non ricorrevano i presupposti fattuali che avrebbero determinato l'usucapione da parte della del quinto della proprietà di detto immobile, Persona_1
né di qualsivoglia altra frazione della stessa e che, pertanto, i suddetti contratti di dona- zione del 1979 e di compravendita del 2011 erano affetti da nullità; che nel corso di al- cuni lavori di ristrutturazione eseguiti presso la proprietà del , in cata- CP_1
sto al foglio 28, particella 390, limitrofa alla particella 44 di cui sopra, aveva appreso che erano stati eseguiti interventi che avevano interessato anche il fabbricato e il terreno appartenenti alla stessa particella 44; che il tentativo di mediazione aveva dato esito ne- gativo. Concludeva, pertanto, chiedendo: “
1. in via principale, accertare e dichiarare la
2
nullità dei suddetti atti di donazione del 1979 e di compravendita del 2011 e conseguen- temente accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo all'attore della suddetta particella 44; 2. in via subordinata, disporre la divisione giudiziale dell'immobile, con assegnazione dell'intera proprietà al sig. e liquidazione del relati- Parte_1
vo conguaglio;
3. accertare gli interventi eseguiti e i danni causati presso la proprietà
(p.lla 44) del sig. e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 CP_11
[...
al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni a determinarsi in cor- so di causa e/o in via equitativa;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giu- dizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/03/2020, si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda. CP_1
In particolare, deduceva: che l'atto pubblico di compravendita dell'8/04/2011 e, prima ancora l'atto di donazione del 17/10/1979, erano legittimi, in quanto vi era continuazio- ne nelle trascrizioni nei pubblici registri immobiliari ed erano entrambi successivi e fondati su sentenza del 1954 del Tribunale di Sala Consilina con efficacia costitutiva, di divisione ed assegnazione di quote ereditarie;
che gli immobili controversi costituivano un unico e grande corpo di fabbricata, oggi in parte inesistente, il quale, per la parte controversa, fu assegnato dal Tribunale di Sala Consilina, in sede di divisione ereditaria alla , acquistato a titolo originario, ed era circa un quinto della porzione Persona_1 del più grosso corpo di fabbrica costruito nel lontano 1954; che aveva Persona_1 donato, nel lontano 1979, al figlio “porzione di fabbricato si compone CP_10 da stalla in pieno terreno e da due vani abitazione ad essa sovrastanti, con suppenno” e quest'ultimo aveva venduto, nel 2011, al , le stesse quote, “porzione di CP_1
fabbricato con corte, composta da locale cantina- legnaia al piano terra e cucina e pranzo al piano primo con sovrastante copertura a tetto” riportato nel catasto dei fab- bricati del citato Comune, al foglio 28, mappale 44 sub 3 e sub 4. Eccepiva, altresì,
l'infondatezza della domanda risarcitoria e ripristinatoria, nonché l'intervenuta usuca- pione ai sensi dell'art. 1422 c.c. del dante causa, , con conseguente usu- CP_10 capione in capo a per continuazione del possesso ai sensi dell'art. CP_1
1146 c.c. In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di donazione dell'8.07.1989 (rep. 17985, racc. 5223), limitatamente all'illegittimo trasferimento di proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Catasto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44, a favore di . Parte_1
3
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “
1. In via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, anche a seguito della dimostrazione eccezione di usucapione ex art. 1422 c.c.; 2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione dell'8.07.1989 (rep. 17985, racc. 5223), limitatamente all'eventuale illegit- timo trasferimento di proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Cata- sto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44, a favore del sig. Parte_2
[...
, anche a seguito della dimostrazione eccezione di usucapione ex art. 1422 c.c.; 3.
Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usuca- pione, ventennale ex art. 1158 c.c. e/o abbreviata ex art. 1159 c.c., in capo al dante causa sig. e, per possesso continuato ex art. 1146 comma II c.c., in CP_10
capo al sig. della proprietà degli immobili, fabbricati e corte, iden- CP_1
tificati al Catasto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44; 4. Ancora in via ricon- venzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c., in capo al sig. Parte_3
della proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Catasto, Co-
[...]
mune di Teggiano, foglio 28 particella 44; 5. In ogni caso, ordinare al Competente
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza.
6. Con vittoria di diritti, spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antista- tario”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/02/2021, il Tribunale, nella per- sona del GOP, dott.ssa allora titolare del procedimento, disponeva, Persona_2
previa instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, l'integrazione del con- traddittorio nei confronti di e , parti, rispettivamente, Persona_1 CP_10 dell'atto di donazione dell'anno 1979 e dell'atto di compravendita dell'anno 2011, ri- spetto ai quali parte attrice chiedeva accertarsi la nullità, fissava l'udienza del
05/07/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/06/2022 si costituiva in giudizio, quale terzo chiamato in causa, impugnando quanto ex Controparte_6
adverso dedotto e richiesto in quanto estraneo al giudizio per mancanza della qualità di erede nonché privo di qualsiasi interesse. Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via pre- liminare: - estromettere il convenuto dal presente giudizio per Controparte_6
4
difetto di legittimazione passiva per la mancanza di qualità di erede sia del CP_10 [...]
e , sia della moglie deceduta in data CP_9 Controparte_12 Persona_3
25/01/1979 prima del padre , deceduto in data 18/07/2015 in quanto il CP_10
non è stato mai chiamato all'eredità né vi è stata giammai alcuna accettazio- CP_6
ne. Nel merito rigettare la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/09/2022 si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati in causa, e CP_2 Controparte_3 [...] contestando l'avversa domanda della quale chiedevano il rigetto. In via pre- CP_4 liminare, eccepivano la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di procura alle liti, la nullità di detto atto e del relativo atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Nel me- rito, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della qualità di erede. Tanto premesso concludevano chiedendo: “- preliminarmente, dichiararsi la nul- lità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163 e 164
c.p.c.; - in ogni caso, estromettere i signori , , e CP_2 Controparte_3
dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva per la Controparte_4 mancanza di qualità di chiamato all'eredità e/o di erede sia del e di CP_10
, in quanto la sig.ra è defunta da oltre dieci anni ed il Persona_1 Persona_1
sig. è deceduto in data 18.07.2015 successivamente al sig. CP_10 CP_13
deceduto in data 23.02.2008, conseguentemente ,
[...] CP_2 [...]
, e , né in proprio né in qualità di eredi del sig. CP_14 Controparte_4 [...]
, non sono stato mai chiamati all'eredità, né vi è stata giammai alcuna Persona_4
accettazione da parte di costoro, né tantomeno vi è mai stata eredità da accettare dei defunti signori e;
- nel merito, in ogni caso, rigettar- CP_10 Persona_1
si la domanda attorea del sig. , in quanto inammissibile e infon- Parte_1
data, ed ancora non provata, anche per carenza di interesse e di legittimazione in capo all'attore . - Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre oneri Parte_1
5
ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario. Con ogni conseguenza di legge.”
Con comparsa, depositata in data 02/09/2022, si costituiva in giudizio Controparte_5
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice. Eccepiva la
[...] nullità dell'atto di chiamata in causa posto in essere da difensore privo di procura, la nullità dell'atto di chiamata in causa e del relativo atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, il proprio difetto di legittima- zione passiva. Concludeva, pertanto, chiedendo: “- preliminarmente, dichiararsi la nul- lità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163 e 164
c.p.c.; - ancora preliminarmente, qualora i convenuti fossero ritenuti chiamati all'eredità, fissarsi termine ex art. 481 c.c. in capo a tutti i convenuti di cui alla chia- mata in causa;
- in ogni caso, estromettere dal presente Controparte_5
giudizio per difetto di legittimazione passiva per la mancanza di qualità di chiamato all'eredità e/o di erede sia del e di , defunta da oltre CP_10 Persona_1 dieci anni, in quanto la convenuta non è stata mai chiamata all'eredità, né vi è stata giammai alcuna accettazione da parte della , né tantomeno Controparte_5
vi è mai stata eredità da accettare dei defunti signori e CP_10 Per_1
; - nel merito, in ogni caso, rigettarsi la domanda attorea del sig.
[...] Parte_1
, in quanto inammissibile e infondata, ed ancora non provata, anche per ca-
[...] renza di interesse e di legittimazione in capo all'attore . - Con Parte_1
vittoria di spese, onorari e diritti, oltre oneri ed IVA come per legge, da distrarsi a fa- vore del sottoscritto difensore antistatario. Con ogni conseguenza di legge.”
Subentrato sul ruolo lo scrivente, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del
20/03/2024, rinviava la causa, per verificare l'esito della procedura di mediazione, all'udienza cartolare del 18/03/2024, all'esito della quale, rilevato che con comunica- zione depositata in data 05/03/2024 il procuratore di , CP_1 CP_14
[...
, e , avv. Marco Marmo, dichiarava la Controparte_4 Controparte_5
6
propria cancellazione dall'albo degli avvocati a far data dal 23/10/2023, dichiarava in- terrotto il processo.
Con ricorso per riassunzione depositato in data 29/04/2024 riassu- Parte_1 meva l'odierno giudizio chiedendo la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudi- zio a partire dallo stato in cui si trovava al momento dell'interruzione, in data
20/03/2024, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note scritte, depositate in data 18/10/2024, si riportava alla Controparte_6 propria comparsa di costituzione e risposta insistendo per l'estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 21/10/2024, si costituivano,
a mezzo di nuovo difensore, , CP_1 CP_2 Controparte_3
riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa a firma Controparte_4 dell'avv. Marco Marmo ed insistendo per le seguenti conclusioni: “dichiararsi la nulli- tà e/o invalidità, anche parziale, della mediazione, a causa della mancata partecipazio- ne dell'attore sig. ovvero di suo rappresentante sostanziale, non- Parte_1 ché per intervenuta ed illegittima asimmetria tra l'atto introduttivo della mediazione e
l'atto introduttivo del giudizio, a fronte della tardiva ed illegittima modifica del thema decidendum, causa petendi e petitum da parte dell'attore; - nel dichiararsi la nullità e/o invalidità, anche parziale, del ricorso per riassunzione, per mancata trascrizione e/o allegazione dell'atto di citazione originario e/o dell'atto di chiamata in causa dei terzi anche in violazione dell'art. 125 disp.att.c.p.c., ed in ogni caso per l'illegittima e tardi- va modifica del thema decidendum, causa petendi e petitum;
- nel dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, nel dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di cita- zione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163
e 164 c.p.c.”
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., reso all'esito dell'udienza cartolare del
22/10/2024, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di sollecitare il contraddittorio tra le par- ti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla procedibilità della domanda attorea, rinviava la causa all'udienza del 28/01/2025, invitando le parti a prendere posizione sulla questione sol- levata ex officio a mezzo note autorizzate.
7
Con comparsa depositata in data 31/10/2024 si costituiva in giudizio, a mezzo di nuovo difensore, riportandosi integralmente alle conclusioni formu- Controparte_5 late nella comparsa a firma dell'avv. Marco Marmo.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025, chiedeva concedersi i termini ex art. 183, comma 6, Parte_1
c.p.c.; , , CP_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_3
e chiedevano dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea Controparte_4 per mancata partecipazione personale alla mediazione dell'attore ovvero del suo rappre- sentante sostanziale;
chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_6
domanda attorea.
Con ordinanza del 06/02/2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché per discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 07/10/2025, successivamente differita, attesa l'istanza di rinvio con contestuale richiesta di trattazione in presenza presentata dal pro- curatore di , all'udienza del 11/11/2025 all'esito della quale il Tri- Parte_1
bunale si riservava.
La causa viene decisa, a sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nei seguenti termini.
La questione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale assume carattere assor- bente, motivo per il quale va esaminata in via preliminare.
Il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione dell'attore . Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore Parte_1
è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa del- le controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al media- tore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si pos- sa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cassazione civile,
27/03/2019, n. 8473).
Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale
Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personal-
8
mente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro confe- rimento di “procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia…)” (Cass. cit.).
La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rila- sciata al difensore e da questi autenticata: “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale” (Cass. cit.).
Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentar- lo nel procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, dal verbale negativo di mediazione del 21/07/2023 risulta che davan- ti al mediatore sia comparso, in collegamento telematico, esclusivamente l'avv. Loreto
D'Aiuto, quale procuratore generale alle liti di . Inoltre, dall'esame Parte_1 della procura generale rilasciata da in favore dell'avv. D'Aiuto, ri- Parte_1
sulta che l'atto di conferimento di potere, pur avendo la forma della procura notarile, fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, come tale avente valore meramente processuale, senza che la stessa potesse attribuire all'avvocato la rappresen- tanza sostanziale della parte.
Né può ritenersi all'uopo sufficiente la procura speciale alle liti prodotta in giudizio dall'avv. D'Aiuto, posto che l'indicazione del giudizio per il quale la procura è conferita non incide in alcun modo sulla valenza esclusivamente processuale – e non anche so- stanziale - del potere rappresentativo che ne consegue.
Non vi è prova, quindi, che l'attore abbia conferito all'avv. D'Aiuto idonea procura spe- ciale a rappresentarlo nel procedimento di mediazione, mediante il conferimento di po- teri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare lo stesso nel caso di raggiungimento di un'intesa transattiva.
È da escludere, allora, che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita pro- cura sostanziale conferita dall'avente diritto per la singola mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, posto peraltro che lo stesso avv. D'Aiuto, nel sottoscrivere il ver-
9
bale di mediazione del 21/07/2023, si è espressamente qualificato quale “procuratore generale alle liti” della parte istante.
L'assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostan- ziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Né, contrariamente a quanto dedotto a verbale all'udienza di discussione del 11/11/2025 dall'avv. D'Aiuto, tale vizio può ritenersi assorbito dalla circostanza che
[...]
sarebbe stato validamente rappresentato dall'avv. Stornelli nell'ambito del Parte_1
primo procedimento di mediazione promosso nel 2018. Ed invero, nemmeno tale prima procedura può considerarsi validamente esperita, e ciò per due ordini di ragioni: in pri- mo luogo, diversamente da quanto ritenuto dal precedente titolare del ruolo, la procura speciale alle liti rilasciata da in favore dell'avv. Stornelli – prece- Parte_1
dente avvocato di parte attrice - non può ritenersi attributiva di poteri sostanziali, per tutte le ragioni già espresse con riferimento alla procura rilasciata in favore dell'avv.
D'Aiuto; in secondo luogo, la procedura veniva espletata in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stati originariamente coinvolti e CP_10 Per_1
, motivo per il quale, infatti, con provvedimento del 20/12/2021 veniva disposta
[...]
la rinnovazione del procedimento di mediazione.
Non può, infine, accogliersi la richiesta, formulata in via subordinata dall'avv. D'Aiuto, di concessione di un ulteriore termine per completare il procedimento di mediazione, at- teso che già con provvedimento del 19/04/2023 veniva disposto un congruo rinvio del giudizio al fine di consentire alle parti di concludere la procedura di mediazione.
Da tutto quanto esposto discende la improcedibilità delle domande formulate in citazio- ne dall'attore . Parte_1
Alla improcedibilità della domanda attorea consegue l'assorbimento di ogni altra que- stione dedotta in giudizio, ivi compresa l'eccezione di usucapione formulata da
[...]
, nonché la domanda, da quest'ultimo formulata solo in via subordinata, di CP_11
accertamento e dichiarazione della nullità dell'atto di donazione dell'08/07/1989.
Tenuto conto del rilievo officioso della questione relativa alla procedibilità della do- manda attorea e della definizione in rito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
Così deciso in Lagonegro, il 04/12/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1219 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: “proprietà”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Loreto D'Aiuto, presso il cui studio elettivamente domi- cilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 148
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Sanza (SA) alla via Roma n. 28
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F.: ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sanza (SA) alla via Roma n. 28
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
E
(C.F. , rappresentata e Controparte_5 C.F._6 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Forte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sanza (SA) alla via Roma n. 28
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TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e dife- Controparte_6 C.F._7 so, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Pica (C.F. ), presso il cui C.F._8
studio elettivamente domicilia in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via della Sorgente n.
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TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, esponendo: di essere proprietario CP_1 dell'immobile sito in Teggiano (SA) in località San Paolo, costituito da un fabbricato rurale di vecchia costruzione, composto da tre vani terranei e cinque al primo piano, con annessi corte e diritti sulla striscia di terreno adibita a stradella di accesso, distinto in ca- tasto terreni al Foglio 28, particella 44, subalterni 1, 2, 3, 4; che detto cespite gli era pervenuto per atto di donazione dell'8 luglio 1989 (rep.17985, racc. 5223) da parte dei propri genitori, e che lo stesso cespite era perve- Controparte_7 CP_8
nuto a detti donanti in forza di atto di compravendita del 22/03/1960; che aveva appreso che la proprietà dell'immobile in questione, nella misura di un quinto, era stata oggetto di atto di donazione del 17/10/1979 da parte di in favore di Persona_1 CP_9
in base al quale detto immobile “per un quinto spetta per possesso ultraventennale
[...] alla donante e va volturato al donatario” e di contratto di compravendita dell'08/04/2011 tra , in qualità di alienante, e , in qua- CP_10 CP_1
lità di acquirente;
che non ricorrevano i presupposti fattuali che avrebbero determinato l'usucapione da parte della del quinto della proprietà di detto immobile, Persona_1
né di qualsivoglia altra frazione della stessa e che, pertanto, i suddetti contratti di dona- zione del 1979 e di compravendita del 2011 erano affetti da nullità; che nel corso di al- cuni lavori di ristrutturazione eseguiti presso la proprietà del , in cata- CP_1
sto al foglio 28, particella 390, limitrofa alla particella 44 di cui sopra, aveva appreso che erano stati eseguiti interventi che avevano interessato anche il fabbricato e il terreno appartenenti alla stessa particella 44; che il tentativo di mediazione aveva dato esito ne- gativo. Concludeva, pertanto, chiedendo: “
1. in via principale, accertare e dichiarare la
2
nullità dei suddetti atti di donazione del 1979 e di compravendita del 2011 e conseguen- temente accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo all'attore della suddetta particella 44; 2. in via subordinata, disporre la divisione giudiziale dell'immobile, con assegnazione dell'intera proprietà al sig. e liquidazione del relati- Parte_1
vo conguaglio;
3. accertare gli interventi eseguiti e i danni causati presso la proprietà
(p.lla 44) del sig. e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 CP_11
[...
al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni a determinarsi in cor- so di causa e/o in via equitativa;
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giu- dizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/03/2020, si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda. CP_1
In particolare, deduceva: che l'atto pubblico di compravendita dell'8/04/2011 e, prima ancora l'atto di donazione del 17/10/1979, erano legittimi, in quanto vi era continuazio- ne nelle trascrizioni nei pubblici registri immobiliari ed erano entrambi successivi e fondati su sentenza del 1954 del Tribunale di Sala Consilina con efficacia costitutiva, di divisione ed assegnazione di quote ereditarie;
che gli immobili controversi costituivano un unico e grande corpo di fabbricata, oggi in parte inesistente, il quale, per la parte controversa, fu assegnato dal Tribunale di Sala Consilina, in sede di divisione ereditaria alla , acquistato a titolo originario, ed era circa un quinto della porzione Persona_1 del più grosso corpo di fabbrica costruito nel lontano 1954; che aveva Persona_1 donato, nel lontano 1979, al figlio “porzione di fabbricato si compone CP_10 da stalla in pieno terreno e da due vani abitazione ad essa sovrastanti, con suppenno” e quest'ultimo aveva venduto, nel 2011, al , le stesse quote, “porzione di CP_1
fabbricato con corte, composta da locale cantina- legnaia al piano terra e cucina e pranzo al piano primo con sovrastante copertura a tetto” riportato nel catasto dei fab- bricati del citato Comune, al foglio 28, mappale 44 sub 3 e sub 4. Eccepiva, altresì,
l'infondatezza della domanda risarcitoria e ripristinatoria, nonché l'intervenuta usuca- pione ai sensi dell'art. 1422 c.c. del dante causa, , con conseguente usu- CP_10 capione in capo a per continuazione del possesso ai sensi dell'art. CP_1
1146 c.c. In subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di donazione dell'8.07.1989 (rep. 17985, racc. 5223), limitatamente all'illegittimo trasferimento di proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Catasto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44, a favore di . Parte_1
3
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “
1. In via principale, nel merito, respingere tutte le domande attoree, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, anche a seguito della dimostrazione eccezione di usucapione ex art. 1422 c.c.; 2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione dell'8.07.1989 (rep. 17985, racc. 5223), limitatamente all'eventuale illegit- timo trasferimento di proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Cata- sto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44, a favore del sig. Parte_2
[...
, anche a seguito della dimostrazione eccezione di usucapione ex art. 1422 c.c.; 3.
Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usuca- pione, ventennale ex art. 1158 c.c. e/o abbreviata ex art. 1159 c.c., in capo al dante causa sig. e, per possesso continuato ex art. 1146 comma II c.c., in CP_10
capo al sig. della proprietà degli immobili, fabbricati e corte, iden- CP_1
tificati al Catasto, Comune di Teggiano, foglio 28 particella 44; 4. Ancora in via ricon- venzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c., in capo al sig. Parte_3
della proprietà degli immobili, fabbricati e corte, identificati al Catasto, Co-
[...]
mune di Teggiano, foglio 28 particella 44; 5. In ogni caso, ordinare al Competente
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza.
6. Con vittoria di diritti, spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antista- tario”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/02/2021, il Tribunale, nella per- sona del GOP, dott.ssa allora titolare del procedimento, disponeva, Persona_2
previa instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, l'integrazione del con- traddittorio nei confronti di e , parti, rispettivamente, Persona_1 CP_10 dell'atto di donazione dell'anno 1979 e dell'atto di compravendita dell'anno 2011, ri- spetto ai quali parte attrice chiedeva accertarsi la nullità, fissava l'udienza del
05/07/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/06/2022 si costituiva in giudizio, quale terzo chiamato in causa, impugnando quanto ex Controparte_6
adverso dedotto e richiesto in quanto estraneo al giudizio per mancanza della qualità di erede nonché privo di qualsiasi interesse. Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via pre- liminare: - estromettere il convenuto dal presente giudizio per Controparte_6
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difetto di legittimazione passiva per la mancanza di qualità di erede sia del CP_10 [...]
e , sia della moglie deceduta in data CP_9 Controparte_12 Persona_3
25/01/1979 prima del padre , deceduto in data 18/07/2015 in quanto il CP_10
non è stato mai chiamato all'eredità né vi è stata giammai alcuna accettazio- CP_6
ne. Nel merito rigettare la domanda attrice infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sotto- scritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/09/2022 si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati in causa, e CP_2 Controparte_3 [...] contestando l'avversa domanda della quale chiedevano il rigetto. In via pre- CP_4 liminare, eccepivano la nullità dell'atto di chiamata in causa per carenza di procura alle liti, la nullità di detto atto e del relativo atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Nel me- rito, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza della qualità di erede. Tanto premesso concludevano chiedendo: “- preliminarmente, dichiararsi la nul- lità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163 e 164
c.p.c.; - in ogni caso, estromettere i signori , , e CP_2 Controparte_3
dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva per la Controparte_4 mancanza di qualità di chiamato all'eredità e/o di erede sia del e di CP_10
, in quanto la sig.ra è defunta da oltre dieci anni ed il Persona_1 Persona_1
sig. è deceduto in data 18.07.2015 successivamente al sig. CP_10 CP_13
deceduto in data 23.02.2008, conseguentemente ,
[...] CP_2 [...]
, e , né in proprio né in qualità di eredi del sig. CP_14 Controparte_4 [...]
, non sono stato mai chiamati all'eredità, né vi è stata giammai alcuna Persona_4
accettazione da parte di costoro, né tantomeno vi è mai stata eredità da accettare dei defunti signori e;
- nel merito, in ogni caso, rigettar- CP_10 Persona_1
si la domanda attorea del sig. , in quanto inammissibile e infon- Parte_1
data, ed ancora non provata, anche per carenza di interesse e di legittimazione in capo all'attore . - Con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre oneri Parte_1
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ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario. Con ogni conseguenza di legge.”
Con comparsa, depositata in data 02/09/2022, si costituiva in giudizio Controparte_5
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice. Eccepiva la
[...] nullità dell'atto di chiamata in causa posto in essere da difensore privo di procura, la nullità dell'atto di chiamata in causa e del relativo atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, il proprio difetto di legittima- zione passiva. Concludeva, pertanto, chiedendo: “- preliminarmente, dichiararsi la nul- lità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163 e 164
c.p.c.; - ancora preliminarmente, qualora i convenuti fossero ritenuti chiamati all'eredità, fissarsi termine ex art. 481 c.c. in capo a tutti i convenuti di cui alla chia- mata in causa;
- in ogni caso, estromettere dal presente Controparte_5
giudizio per difetto di legittimazione passiva per la mancanza di qualità di chiamato all'eredità e/o di erede sia del e di , defunta da oltre CP_10 Persona_1 dieci anni, in quanto la convenuta non è stata mai chiamata all'eredità, né vi è stata giammai alcuna accettazione da parte della , né tantomeno Controparte_5
vi è mai stata eredità da accettare dei defunti signori e CP_10 Per_1
; - nel merito, in ogni caso, rigettarsi la domanda attorea del sig.
[...] Parte_1
, in quanto inammissibile e infondata, ed ancora non provata, anche per ca-
[...] renza di interesse e di legittimazione in capo all'attore . - Con Parte_1
vittoria di spese, onorari e diritti, oltre oneri ed IVA come per legge, da distrarsi a fa- vore del sottoscritto difensore antistatario. Con ogni conseguenza di legge.”
Subentrato sul ruolo lo scrivente, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del
20/03/2024, rinviava la causa, per verificare l'esito della procedura di mediazione, all'udienza cartolare del 18/03/2024, all'esito della quale, rilevato che con comunica- zione depositata in data 05/03/2024 il procuratore di , CP_1 CP_14
[...
, e , avv. Marco Marmo, dichiarava la Controparte_4 Controparte_5
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propria cancellazione dall'albo degli avvocati a far data dal 23/10/2023, dichiarava in- terrotto il processo.
Con ricorso per riassunzione depositato in data 29/04/2024 riassu- Parte_1 meva l'odierno giudizio chiedendo la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudi- zio a partire dallo stato in cui si trovava al momento dell'interruzione, in data
20/03/2024, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con note scritte, depositate in data 18/10/2024, si riportava alla Controparte_6 propria comparsa di costituzione e risposta insistendo per l'estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Con comparse di costituzione e risposta, depositate in data 21/10/2024, si costituivano,
a mezzo di nuovo difensore, , CP_1 CP_2 Controparte_3
riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa a firma Controparte_4 dell'avv. Marco Marmo ed insistendo per le seguenti conclusioni: “dichiararsi la nulli- tà e/o invalidità, anche parziale, della mediazione, a causa della mancata partecipazio- ne dell'attore sig. ovvero di suo rappresentante sostanziale, non- Parte_1 ché per intervenuta ed illegittima asimmetria tra l'atto introduttivo della mediazione e
l'atto introduttivo del giudizio, a fronte della tardiva ed illegittima modifica del thema decidendum, causa petendi e petitum da parte dell'attore; - nel dichiararsi la nullità e/o invalidità, anche parziale, del ricorso per riassunzione, per mancata trascrizione e/o allegazione dell'atto di citazione originario e/o dell'atto di chiamata in causa dei terzi anche in violazione dell'art. 125 disp.att.c.p.c., ed in ogni caso per l'illegittima e tardi- va modifica del thema decidendum, causa petendi e petitum;
- nel dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e della spedizione in notifica, per carenza di potere e procura in capo al difensore avv. Alberto STORNELLI, in quanto, al momento del com- pimento dei predetti atti da parte di costui, la procura gli era già stata revocata ed era già stata conferita ad altro e diverso difensore e procuratore generale;
- ancora in via preliminare, nel dichiararsi la nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di cita- zione per violazione degli elementi essenziali, di fatto e di diritto, imposti dall'artt. 163
e 164 c.p.c.”
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., reso all'esito dell'udienza cartolare del
22/10/2024, il Tribunale, ritenuta l'opportunità di sollecitare il contraddittorio tra le par- ti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla procedibilità della domanda attorea, rinviava la causa all'udienza del 28/01/2025, invitando le parti a prendere posizione sulla questione sol- levata ex officio a mezzo note autorizzate.
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Con comparsa depositata in data 31/10/2024 si costituiva in giudizio, a mezzo di nuovo difensore, riportandosi integralmente alle conclusioni formu- Controparte_5 late nella comparsa a firma dell'avv. Marco Marmo.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025, chiedeva concedersi i termini ex art. 183, comma 6, Parte_1
c.p.c.; , , CP_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_3
e chiedevano dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea Controparte_4 per mancata partecipazione personale alla mediazione dell'attore ovvero del suo rappre- sentante sostanziale;
chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_6
domanda attorea.
Con ordinanza del 06/02/2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché per discussione e decisione ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 07/10/2025, successivamente differita, attesa l'istanza di rinvio con contestuale richiesta di trattazione in presenza presentata dal pro- curatore di , all'udienza del 11/11/2025 all'esito della quale il Tri- Parte_1
bunale si riservava.
La causa viene decisa, a sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nei seguenti termini.
La questione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale assume carattere assor- bente, motivo per il quale va esaminata in via preliminare.
Il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione dell'attore . Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore Parte_1
è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa del- le controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al media- tore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si pos- sa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cassazione civile,
27/03/2019, n. 8473).
Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale
Milano, 02/07/2019, n.6458). La parte che non voglia o non possa comparire personal-
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mente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro confe- rimento di “procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia…)” (Cass. cit.).
La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rila- sciata al difensore e da questi autenticata: “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale” (Cass. cit.).
Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentar- lo nel procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, dal verbale negativo di mediazione del 21/07/2023 risulta che davan- ti al mediatore sia comparso, in collegamento telematico, esclusivamente l'avv. Loreto
D'Aiuto, quale procuratore generale alle liti di . Inoltre, dall'esame Parte_1 della procura generale rilasciata da in favore dell'avv. D'Aiuto, ri- Parte_1
sulta che l'atto di conferimento di potere, pur avendo la forma della procura notarile, fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, come tale avente valore meramente processuale, senza che la stessa potesse attribuire all'avvocato la rappresen- tanza sostanziale della parte.
Né può ritenersi all'uopo sufficiente la procura speciale alle liti prodotta in giudizio dall'avv. D'Aiuto, posto che l'indicazione del giudizio per il quale la procura è conferita non incide in alcun modo sulla valenza esclusivamente processuale – e non anche so- stanziale - del potere rappresentativo che ne consegue.
Non vi è prova, quindi, che l'attore abbia conferito all'avv. D'Aiuto idonea procura spe- ciale a rappresentarlo nel procedimento di mediazione, mediante il conferimento di po- teri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare lo stesso nel caso di raggiungimento di un'intesa transattiva.
È da escludere, allora, che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita pro- cura sostanziale conferita dall'avente diritto per la singola mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, posto peraltro che lo stesso avv. D'Aiuto, nel sottoscrivere il ver-
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bale di mediazione del 21/07/2023, si è espressamente qualificato quale “procuratore generale alle liti” della parte istante.
L'assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostan- ziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Né, contrariamente a quanto dedotto a verbale all'udienza di discussione del 11/11/2025 dall'avv. D'Aiuto, tale vizio può ritenersi assorbito dalla circostanza che
[...]
sarebbe stato validamente rappresentato dall'avv. Stornelli nell'ambito del Parte_1
primo procedimento di mediazione promosso nel 2018. Ed invero, nemmeno tale prima procedura può considerarsi validamente esperita, e ciò per due ordini di ragioni: in pri- mo luogo, diversamente da quanto ritenuto dal precedente titolare del ruolo, la procura speciale alle liti rilasciata da in favore dell'avv. Stornelli – prece- Parte_1
dente avvocato di parte attrice - non può ritenersi attributiva di poteri sostanziali, per tutte le ragioni già espresse con riferimento alla procura rilasciata in favore dell'avv.
D'Aiuto; in secondo luogo, la procedura veniva espletata in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stati originariamente coinvolti e CP_10 Per_1
, motivo per il quale, infatti, con provvedimento del 20/12/2021 veniva disposta
[...]
la rinnovazione del procedimento di mediazione.
Non può, infine, accogliersi la richiesta, formulata in via subordinata dall'avv. D'Aiuto, di concessione di un ulteriore termine per completare il procedimento di mediazione, at- teso che già con provvedimento del 19/04/2023 veniva disposto un congruo rinvio del giudizio al fine di consentire alle parti di concludere la procedura di mediazione.
Da tutto quanto esposto discende la improcedibilità delle domande formulate in citazio- ne dall'attore . Parte_1
Alla improcedibilità della domanda attorea consegue l'assorbimento di ogni altra que- stione dedotta in giudizio, ivi compresa l'eccezione di usucapione formulata da
[...]
, nonché la domanda, da quest'ultimo formulata solo in via subordinata, di CP_11
accertamento e dichiarazione della nullità dell'atto di donazione dell'08/07/1989.
Tenuto conto del rilievo officioso della questione relativa alla procedibilità della do- manda attorea e della definizione in rito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
Così deciso in Lagonegro, il 04/12/2025
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