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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1788/2023 R.G., avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per finita locazione e
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dagli avv.ti Paolo Guidetti e Giorgio Guidetti
ATTORI
CONTRO
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Controparte_1
Gioffreda
CONVENUTA
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto la domanda, proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di di convalida della licenza alla medesima intimata per finita Controparte_1
locazione dell'abitazione di loro proprietà sito in Brindisi alla via Mecenate n. 35, concessa all'intimata dal loro dante causa , di cui gli attori sono eredi, con contratto concluso Persona_1
in data 2.1.2016, rinnovato alla prima scadenza fino al 31.12.2023.
La si è opposta alla convalida di detta intimazione, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e deducendo, nel merito, che l'abitazione da lei condotta in locazione è stata posta in vendita in violazione del suo diritto di prelazione.
Pronunciata, in data 7.6.2023, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinanza di rilascio con riserva di esame delle predette eccezioni della convenuta, il giudizio è proseguito per l'accertamento del diritto fatto valere degli attori e la delibazione delle suddette eccezioni.
Va innanzitutto rilevato che l'opposizione dell'intimato di cui all'art. 665 c.p.c. determina,
senza che occorra all'uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio ordinario di cognizione, che non ha più ad oggetto l'accoglimento o il rigetto della richiesta di convalida, ma l'accoglimento o il rigetto della domanda ad essa sottesa, anche implicitamente, di risoluzione del contratto per inadempimento o per scadenza del termine, nonché della conseguente domanda di rilascio.
Ebbene, le domande attoree meritano accoglimento, essendo entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta prive di fondamento.
Va, infatti, in primo luogo osservato che, ai sensi dell'art. 5 co. 6 lett. b) del D. Lgs. n. 28/2010,
il primo comma della medesima disposizione, che fa obbligo, a chi intendere esercitare una delle azioni ivi indicate, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione disciplinato da detto
Decreto a pena di improcedibilità della domanda, non si applica, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile.
In secondo luogo va rilevato che l'art. 3 lett. g) della L. n. 431/1998 attribuisce al conduttore il diritto di prelazione nell'acquisto dell'abitazione locatagli, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, soltanto alla prima scadenza del contratto, nell'ipotesi in cui il suo mancato rinnovo dipenda dall'intenzione del locatore di vendere l'immobile a terzi, a condizione che quest'ultimo non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
D'altro canto, l'età avanzata della conduttrice e le sue precarie condizioni economiche non possono certo costituire ragioni ostative alla risoluzione del contratto di locazione dalla stessa concluso con il dante causa degli attori ed al conseguente rilascio dell'immobile locato.
Va, altresì, accolta la domanda, proposta dagli intimanti con la memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., di condanna della al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine CP_1
titulo dell'abitazione locatale, dalla data di scadenza del relativo contratto alla data della presente pronuncia, non essendo ancora intervenuto il rilascio di detto appartamento, secondo quanto dedotto dagli attori all'udienza del 14.1.2025 e non contestato dalla convenuta.
In proposito va innanzitutto evidenziato che la suddetta domanda risulta ammissibile.
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato, al riguardo, che “nel procedimento di convalida
di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento
sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza
che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella
originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale
dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (Cass. n. 5955/2023).
Muovendo dalla suddetta premessa secondo cui nel suddetto procedimento l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il
pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità” (Cass. n.
7430/2017). Il suddetto principio di diritto è chiaramente applicabile, mutatis mutandis, anche all'indennità
di occupazione dovuta in conseguenza della permanenza del conduttore presso l'abitazione anche dopo la scadenza del contratto di locazione.
La suddetta indennità va commisurata al valore locativo dell'appartamento, sicché, in difetto di allegazioni e di prove che possano indurre a determinare detto valore in misura diversa dal canone finora pagato dall'intimata, essa va quantificata in un ammontare pari a quest'ultima, ovvero in €
200,00 mensili.
La va, pertanto, condannata al pagamento, in favore degli intimanti, della somma CP_1
di € 2.764,50, pari all'ammontare dell'indennità dovuta per la durata di un anno, un mese e venticinque giorni, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Le spese di lite, relative tanto alla fase sommaria quanto al successivo giudizio di merito,
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1788/2023, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
e, per l'effetto, dichiara risolto per finita locazione alla scadenza del 31.12.2023 Controparte_1
il contratto di locazione stipulato tra e la predetta conduttrice, condannando Persona_1
quest'ultima al rilascio dell'immobile locato e confermando il termine di esecuzione ex art. 56 L. n.
392/1978 già fissato con ordinanza del 7.6.2023;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, per le causali indicate in motivazione,
della somma di € 2.764,50, oltre interessi legali con le decorrenze ivi indicate;
- condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in
€ 2.074,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1788/2023 R.G., avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per finita locazione e
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dagli avv.ti Paolo Guidetti e Giorgio Guidetti
ATTORI
CONTRO
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alessandro Controparte_1
Gioffreda
CONVENUTA
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto la domanda, proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di di convalida della licenza alla medesima intimata per finita Controparte_1
locazione dell'abitazione di loro proprietà sito in Brindisi alla via Mecenate n. 35, concessa all'intimata dal loro dante causa , di cui gli attori sono eredi, con contratto concluso Persona_1
in data 2.1.2016, rinnovato alla prima scadenza fino al 31.12.2023.
La si è opposta alla convalida di detta intimazione, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e deducendo, nel merito, che l'abitazione da lei condotta in locazione è stata posta in vendita in violazione del suo diritto di prelazione.
Pronunciata, in data 7.6.2023, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinanza di rilascio con riserva di esame delle predette eccezioni della convenuta, il giudizio è proseguito per l'accertamento del diritto fatto valere degli attori e la delibazione delle suddette eccezioni.
Va innanzitutto rilevato che l'opposizione dell'intimato di cui all'art. 665 c.p.c. determina,
senza che occorra all'uopo un provvedimento del giudice, la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio ordinario di cognizione, che non ha più ad oggetto l'accoglimento o il rigetto della richiesta di convalida, ma l'accoglimento o il rigetto della domanda ad essa sottesa, anche implicitamente, di risoluzione del contratto per inadempimento o per scadenza del termine, nonché della conseguente domanda di rilascio.
Ebbene, le domande attoree meritano accoglimento, essendo entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta prive di fondamento.
Va, infatti, in primo luogo osservato che, ai sensi dell'art. 5 co. 6 lett. b) del D. Lgs. n. 28/2010,
il primo comma della medesima disposizione, che fa obbligo, a chi intendere esercitare una delle azioni ivi indicate, di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione disciplinato da detto
Decreto a pena di improcedibilità della domanda, non si applica, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile.
In secondo luogo va rilevato che l'art. 3 lett. g) della L. n. 431/1998 attribuisce al conduttore il diritto di prelazione nell'acquisto dell'abitazione locatagli, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, soltanto alla prima scadenza del contratto, nell'ipotesi in cui il suo mancato rinnovo dipenda dall'intenzione del locatore di vendere l'immobile a terzi, a condizione che quest'ultimo non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
D'altro canto, l'età avanzata della conduttrice e le sue precarie condizioni economiche non possono certo costituire ragioni ostative alla risoluzione del contratto di locazione dalla stessa concluso con il dante causa degli attori ed al conseguente rilascio dell'immobile locato.
Va, altresì, accolta la domanda, proposta dagli intimanti con la memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., di condanna della al pagamento di un'indennità per l'occupazione sine CP_1
titulo dell'abitazione locatale, dalla data di scadenza del relativo contratto alla data della presente pronuncia, non essendo ancora intervenuto il rilascio di detto appartamento, secondo quanto dedotto dagli attori all'udienza del 14.1.2025 e non contestato dalla convenuta.
In proposito va innanzitutto evidenziato che la suddetta domanda risulta ammissibile.
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato, al riguardo, che “nel procedimento di convalida
di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento
sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza
che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella
originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale
dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario” (Cass. n. 5955/2023).
Muovendo dalla suddetta premessa secondo cui nel suddetto procedimento l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che “è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il
pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità” (Cass. n.
7430/2017). Il suddetto principio di diritto è chiaramente applicabile, mutatis mutandis, anche all'indennità
di occupazione dovuta in conseguenza della permanenza del conduttore presso l'abitazione anche dopo la scadenza del contratto di locazione.
La suddetta indennità va commisurata al valore locativo dell'appartamento, sicché, in difetto di allegazioni e di prove che possano indurre a determinare detto valore in misura diversa dal canone finora pagato dall'intimata, essa va quantificata in un ammontare pari a quest'ultima, ovvero in €
200,00 mensili.
La va, pertanto, condannata al pagamento, in favore degli intimanti, della somma CP_1
di € 2.764,50, pari all'ammontare dell'indennità dovuta per la durata di un anno, un mese e venticinque giorni, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo.
Le spese di lite, relative tanto alla fase sommaria quanto al successivo giudizio di merito,
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 1788/2023, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_3
e, per l'effetto, dichiara risolto per finita locazione alla scadenza del 31.12.2023 Controparte_1
il contratto di locazione stipulato tra e la predetta conduttrice, condannando Persona_1
quest'ultima al rilascio dell'immobile locato e confermando il termine di esecuzione ex art. 56 L. n.
392/1978 già fissato con ordinanza del 7.6.2023;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, per le causali indicate in motivazione,
della somma di € 2.764,50, oltre interessi legali con le decorrenze ivi indicate;
- condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in
€ 2.074,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino