Art. 165
(Annotazione della impugnazione in calce
al provvedimento impugnato)
1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
(Annotazione della impugnazione in calce
al provvedimento impugnato)
1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.