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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici: Dr.ssa Rosella Nocera Presidente Dr.ssa Di Gioia Tiziana Giudice relatore Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1468/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18.3.2025, pendente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Antonio Giannoccaro, e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonella Guardavaccaro, nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18.3.2025, e premesso che;
Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario il 13.7.2021 in Polignano a Mare (anno 2021 – parte II, Serie A, n. 10);
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi decidevano di separarsi;
- con decreto del 12.9.2023, pubblicato il 18.9.2023 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2718/2023, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordati anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con decreto del 31.3.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza dell'1.7.2025.
Gli atti erano trasmessi al P.M. per la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza dell'1.7.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate con la convezione sottoscritta dalle parti e depositata il 18.3.2025sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura consensuale del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 CP_1
, nel giudizio n. 1468/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in
[...] sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Polignano a Mare il 13.7.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2021, atto n. 10, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in giudizio il 18.3.2025 , da intendersi qui trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1468/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18.3.2025, pendente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Antonio Giannoccaro, e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Antonella Guardavaccaro, nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18.3.2025, e premesso che;
Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario il 13.7.2021 in Polignano a Mare (anno 2021 – parte II, Serie A, n. 10);
- dall'unione coniugale non erano nati figli;
- venuta meno l'affectio coniugalis i coniugi decidevano di separarsi;
- con decreto del 12.9.2023, pubblicato il 18.9.2023 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2718/2023, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale dei coniugi;
- le parti si erano accordati anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con decreto del 31.3.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza dell'1.7.2025.
Gli atti erano trasmessi al P.M. per la sua partecipazione al giudizio.
All'udienza dell'1.7.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate con la convezione sottoscritta dalle parti e depositata il 18.3.2025sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura consensuale del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 CP_1
, nel giudizio n. 1468/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in
[...] sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Polignano a Mare il 13.7.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2021, atto n. 10, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in giudizio il 18.3.2025 , da intendersi qui trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera