Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 17. (Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile) 1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all' articolo 350 del codice della navigazione , alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all' articolo 195 del codice della navigazione , ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all' articolo 75 del codice della navigazione , ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione , al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n.3042 , ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilita' dei sinistri di cui all' articolo 583 del codice della navigazione , nonche' ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 2. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 . 3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all' articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302 , sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Note all'art. 17:
- Il testo vigente degli articoli 350 , 195 , 75 , 508 , 511 e 583 del codice della navigazione , rispettivamente, il seguente:
"Art. 350 (Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del contratto). - I componenti dell'equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di arruolamento, finche' siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del contratto stesso.
In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione stabilita dal contratto.
Il comandante puo' ottenere dall'autorita' marittima o consolare l'autorizzazione allo sbarco dell'arruolato, pagando a questo la somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un deposito cauzionale presso l'autorita' stessa, nella misura e con le modalita' da questa determinate".
"Art. 195 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorita' consolare.
Le predette autorita' provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilita' delle cose lo richieda, le medesime autorita' provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.
Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma e' devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.
Le modalita' per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento".
"Art. 75 (Danni alle opere e agli impianti portuali). - In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.
Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.".
"Art. 508 (Custodia e vendita delle cose ricuperate). - L'autorita' che assume il ricupero o che, a norma dell'art. 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.
Durante le operazioni di ricupero l'autorita' predetta puo' procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando cio' sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio.
Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorita' o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorita' medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorita' procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennita' e del compenso spettanti al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia.
Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.".
"Art. 511 (Custodia e vendita delle cose ritrovate). - Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'art. 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonche' le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennita' ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.".
"Art. 583 (Spese per l'inchiesta formale). - Qunado l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.".
- Il R.D.L. n. 1031/1925 convertito dalla legge n. 562/1926 reca: "Repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare".
- La legge n. 3042/1928 reca: "Istituzione di 'uffici movimento ufficiali' della marina mercantile presso le capitanerie di porto".
- Il testo degli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (marittima) di cui al D.P.R. n. 328/1952 , e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 11 (Spese di istruttoria). - Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.
Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del copartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente a decidere sulla domanda di concessione.".
"Art. 17 (Cauzione). - Il concessionario deva garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto, all'entita' della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47, lettera d), del codice.
Per le concessioni con licenza il capo del compartimento puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.
Con l'atto di concessione o con la licenza puo' essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due annualita' del canone.".
"Art. 51 (Spese per ispezioni e collaudi). - Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'art. 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.
All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.
Per tali depositi si osservano le norme di cui all'art. 11.".
- Il teso dell' art. 4-bis del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 , limitatamente ai primi tre commi, e' il seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , dell' art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2 , del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell' art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonche' dell' art. 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 . Si applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell' art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale in relazione alla durata del servizio prestato.".
- Il testo dell' art. 13, comma 1, della legge n. 302/1989 (Disciplina del credito peschereccio di esercizio) e' il seguente: "1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalita' giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed e'sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994